Versione
27 ottobre 1982
27 ottobre 1982
Art. 1. Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990 , e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
1) indennita' una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990 , e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
1) indennita' una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.
Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 863Provvedimento: […] Pertanto appariva incomprensibile ed illegittima la richiesta di pagamento dei contributi “ sogget- tivo “ ed “ integrativo “ con sanzioni e maggiorazioni , interessi. Richiamava quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge 773/1982 , come modificata dalla legge 236/1990, che prevedeva il pagamento di contributi conseguente all'esercizio di attività professio , nale, requisito che mancava in capo al ricorrente , ed all'iscrizione a cassa . Richiamava una delibera della CP_1 n. 123 /2009 che stabiliva l'esenzione dall'obbligo di iscrizione aLeggi di più...
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