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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5297/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5297/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MURARO LUCA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. MURARO LUCA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
20.06.2025 per l'udienza del 1.07.2025:
Pag. 1 a 6
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e , Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...], hanno contratto matrimonio il 27/09/2008 in
Cartigliano (VI), e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 2, Parte 1, anno 2008.
Dalla loro unione sono nati i figli nata a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...], nata a Persona_2 Persona_3
DE (PD) il 10.04.2009, e nata a [...] il [...]. Persona_4
All'esito del giudizio di separazione, in data 22.10.2024 il Tribunale di Padova omologava con sentenza 712/24 passata in giudicato le condizioni di separazione così come congiuntamente rassegnate nelle note scritte depositate in data 14.10.2024
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti allegano di essere nate in , appare necessario verificare Persona_5
Pag. 2 a 6 per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti,
è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento
(UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
v. , che precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si Parte_2 Parte_3
applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge
31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, ed entrambi i coniugi risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Pag. 3 a 6 In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, le figlie minori della coppia risiedono in Italia;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo le figlie minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Pag. 4 a 6 Quanto alla domanda di mantenimento delle figlie minori, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono le figlie minori e per loro la madre, le quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett.
d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle figlie stesse.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla omologa di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse delle figlie minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 27/09/2008 in Cartigliano (VI), e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 2, Parte 1, anno 2008;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
Pag. 5 a 6
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15 /07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Pag. 6 a 6
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5297/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MURARO LUCA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. MURARO LUCA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
20.06.2025 per l'udienza del 1.07.2025:
Pag. 1 a 6
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e , Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...], hanno contratto matrimonio il 27/09/2008 in
Cartigliano (VI), e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 2, Parte 1, anno 2008.
Dalla loro unione sono nati i figli nata a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...], nata a Persona_2 Persona_3
DE (PD) il 10.04.2009, e nata a [...] il [...]. Persona_4
All'esito del giudizio di separazione, in data 22.10.2024 il Tribunale di Padova omologava con sentenza 712/24 passata in giudicato le condizioni di separazione così come congiuntamente rassegnate nelle note scritte depositate in data 14.10.2024
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti allegano di essere nate in , appare necessario verificare Persona_5
Pag. 2 a 6 per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti,
è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento
(UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
v. , che precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si Parte_2 Parte_3
applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge
31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, ed entrambi i coniugi risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Pag. 3 a 6 In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, le figlie minori della coppia risiedono in Italia;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo le figlie minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Pag. 4 a 6 Quanto alla domanda di mantenimento delle figlie minori, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono le figlie minori e per loro la madre, le quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett.
d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle figlie stesse.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla omologa di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse delle figlie minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 27/09/2008 in Cartigliano (VI), e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 2, Parte 1, anno 2008;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
Pag. 5 a 6
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15 /07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
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