Art. 5.
I rendiconti previsti negli articoli precedenti sono approvati, d'intesa, con l'autorita' che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione, dall'Intendenza di finanza, ovvero per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, dal Ministero del tesoro.
Ai fini della approvazione dei rendiconti di cui al suindicato comma dovra' in ogni caso essere preventivamente sentita la Commissione istituita con l'art. 1 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1946, n. 1, organo consultivo delle Amministrazioni interessate per tutto quanto concerne la materia delle casse o dei fondi di cui all'art. 1.
I rendiconti previsti negli articoli precedenti sono approvati, d'intesa, con l'autorita' che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione, dall'Intendenza di finanza, ovvero per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, dal Ministero del tesoro.
Ai fini della approvazione dei rendiconti di cui al suindicato comma dovra' in ogni caso essere preventivamente sentita la Commissione istituita con l'art. 1 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1946, n. 1, organo consultivo delle Amministrazioni interessate per tutto quanto concerne la materia delle casse o dei fondi di cui all'art. 1.