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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1293/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVMCR0100121 2024 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. TVMCR0100121 2024 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. TVMCR0100121 2024 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1996/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, avverso l'atto di recupero in epigrafe, notificato il 06.03.2025, con cui sono stati contestati crediti di imposta per Ricerca e Sviluppo, maturati negli anni 2016, 2017 e 2018, e utilizzati in compensazione negli anni 2017,
2018, 2019. Con detto atto l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Lecce ha determinato a carico della ricorrente un debito tributario complessivamente ammontante ad euro 408.398,34, di cui euro 180.057 per recupero di crediti di imposta utilizzati in compensazione ed euro 180.057 per sanzioni ed euro 48.284,34 per interessi.
La ricorrente premette che l'attività di R&S ha condotto l'Azienda a sviluppare nel 2016 i moduli per la gestione in ottica domotica e di building automation, sia da remoto che in modo centralizzato, di qualsiasi impianto o dispositivo esistente in un edificio, atti a gestire tutti gli impianti di un edificio come fossero sistemi di ultima generazione in modo semplice, rapido ed economico attraverso la tecnologia cloud proprietaria
“MarssCloud”.
Nel 2017 l'Azienda ha sviluppato il sistema denominato “Mahosy”, un rivoluzionario sistema di tipo modulare che parte dal modulo camera e si correla a un'applicazione per il management, lo staff e l'ospite dell'albergo e che introduce una visione innovativa nella gestione di una struttura alberghiera mettendo nelle mani dell'ospite la gestione della struttura rendendo l'esperienza unica nel suo genere. Nel 2018 l'Azienda ha provveduto ad arricchire il sistema “Mahosy” per integrarlo in un'unica applicazione e piattaforma software in grado di gestire l'intero soggiorno dell'ospite dalla prenotazione alle singole funzionalità nel tempo e nello spazio. In risposta al questionario ricevuto, la ricorrente ha fornito tale documentazione con prot. n. 112946 in data 20.05.2022 e ha ricevuto in data 13.09.2024 una Comunicazione di schema di atto n.
TVMT210000578/2024.
In data 22.11.2024 la ricorrente ha provveduto a trasmettere a mezzo pec una memoria esplicativa comprensiva di allegati al fine di articolare le proprie argomentazioni sulle questioni attenzionate dall'Ente
Impositore. L'ufficio Controlli, in data 06.03.2025, ha notificato l'atto di recupero n. TVMCR0100121/2024, stabilendo a carico della ricorrente il recupero dei crediti di imposta maturati e compensati per euro 180.057 ed euro 180.057 per sanzioni e euro 48.284,34 per interessi. La Società, nel rispetto dei termini, ha presentato in data 17.03.2025 istanza di accertamento con adesione a mezzo pec, volendo offrire ulteriori chiarimenti sul proprio operato e documentazione a supporto, per arrivare ad esercitare il proprio diritto di difesa e ottenere una revisione sugli importi ingenti asseritamente dovuti. Così, in data 14.04.2025, in sede di contraddittorio, la Società ha provveduto ad esporre nuovamente le proprie ragioni dettagliando ulteriormente le peculiarità dei prodotti oggetto di beneficio fiscale. L'Ufficio impositore, però, all'esito dell'incontro, si limitava a verbalizzare le dichiarazioni della ricorrente e in un secondo momento l'esito negativo dell'adesione, confermando i recuperi dei crediti di imposta di cui all'atto di recupero, senza però, addurre a riguardo alcuna motivazione tecnica. Evidenzia inoltre che l'Ufficio non ha mai contestato le relazioni, certificazioni e i prospetti di spesa forniti relativi alle attività di ricerca e sviluppo.
A fondamento del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi specifici:
1) Motivazione insufficiente o apparente dell'atto impugnato - violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/73, nonché dell'art. 24 Cost.;
2) Nel merito: sussistenza dei requisiti di novità e della creatività dell'attività svolta - competenze tecniche dell'Ufficio - MISE;
3) Normativa di riferimento in merito alla classificazione dell'attività di ricerca e sviluppo svolta e alla sussistenza dei requisiti di novità e della creatività dell'attività svolta – c.d. Manuale Frascati – Tempus regis actum;
4) La natura giuridica del credito: non spettante - inesistente
Conclude chiedendo di annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica l'atto di recupero impugnato. Condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio.
In data 06/11/2025 produceva memorie illustrative.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce depositando controdeduzioni per contestare il ricorso.
Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per assoluta genericità e va respinto. La materia in esame va ricondotta nella attività di ricerca e sviluppo e se la stessa sia stata realmente svolta dalla società ricorrente.
Ciò posto va detto che ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta assumono rilevanza le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
Per poter classificare un'attività come ricerca e sviluppo devono essere soddisfatti congiuntamente i seguenti cinque criteri fondamentali.
1) Novità
L'attività di R&S deve puntare a nuove scoperte o al raggiungimento di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non già diffusi nel settore di riferimento, ove il concetto di “nuovo” deve necessariamente essere declinato in funzione del contesto all'interno del quale ci si trovi ad operare.
In altri termini l'attività di R&S nell'ambito del progetto dovrà tradursi in risultati che siano nuovi per l'azienda, ma anche al contempo non già accessibili e disponibili nel settore.
2) Creatività
L'attività di R&S deve basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi. Ciò esclude dal novero dell'attività qualsiasi attività finalizzata al mero cambiamento routinario di prodotti o processi. Un progetto di R&S deve quindi avere come obiettivo la creazione/individuazione di concetti o idee che migliorino lo stato dell'arte rappresentante le conoscenze esistenti al momento dell'inizio del progetto stesso, escludendo l'attività finalizzata al mero cambiamento routinario di prodotti o processi.
Al fine di soddisfare il requisito della creatività, è necessario che vi siano ostacoli di natura tecnica, scientifica o tecnologica da superare o particolari difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati, il cui superamento abbia richiesto lo studio di soluzioni originali e creative. È importante dimostrare come il team di tecnici o esperti si sia adoperato per la risoluzione degli ostacoli scientifici, tecnici o tecnologici attraverso delle soluzioni differenti rispetto a quanto noto, documentando (anche) gli insuccessi e le nuove soluzioni ipotizzate nel corso della ricerca.
3) Sistematicità
Le attività di R&S deve essere pianificata e preventiva: formalizzazione degli obiettivi, pianificazione delle fonti di finanziamento, delle risorse impiegate, ecc. del processo seguito, dei risultati anche intermedi raggiunti, degli eventuali insuccessi, della eventuale ridefinizione degli obiettivi o dei processi. Il progetto deve quindi essere descritto compiutamente nella sua genesi e nel suo svolgimento, indicando gli elementi che concorrono alla sua realizzazione, le ipotesi fatte, gli step previsti, gli obiettivi intermedi attesi, ecc.
4) Trasferibilità e/o Riproducibilità
L'attività di R&S deve condurre a risultati che possano essere riprodotti. In un contesto aziendale, i risultati saranno protetti dalla segretezza o da altri mezzi di protezione della proprietà intellettuale, ma si prevede che il processo e i risultati siano registrati per essere utilizzati da altri ricercatori dell'azienda». La trasferibilità dei risultati ottenuti in ambito industriale è da intendersi raggiunta nell'ipotesi in cui le nuove conoscenze e i risultati ottenuti attraverso le attività di R&S siano potenzialmente trasferibili, utilizzabili e riproducibili da altri ricercatori sia interni che esterni. Il requisito deve essere interpretato in stretta connessione con quello della sistematicità.
5) Incertezza
L'attività non deve avere un esito finale certo. Infatti, sin dall'inizio di un progetto, il tipo di risultato e/o i costi da sostenere per lo stesso non possono essere determinati con certezza.
L'incertezza di un progetto di R&S può quindi riguardare sia costi e tempi necessari all'ottenimento del risultato sperato, sia l'effettivo raggiungimento degli stessi.
Al fine di soddisfare il requisito è necessario che venga dimostrata la presenza di incertezze sulla fattibilità tecnica e/o sull'approccio da seguire per raggiungere gli obiettivi, evidenziando gli eventuali ritardi di progetto,
i fallimenti o eventuali riprogettazioni. L'incertezza può riferirsi anche al trasferimento tecnologico, alla fase di pre-industrializzazione o alla fase di ingegnerizzazione.
Nel merito la ricorrente si è limitata nella illustrazione del quadro normativo di riferimento e nella descrizione generica del progetto realizzato senza enucleare quali sarebbero state le attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta svolte dalla medesima nei periodi in esame e per le quali, inoltre, la medesima avrebbe assunto anche il rischio d'insuccesso tecnico e finanziario (sempre nell'accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa).
Per come descritto dalla ricorrente le attività in questione devono considerarsi quali attività ricollegabili all'ordinario processo di progettazione e realizzazione dei nuovi prodotti, sia pur sulla base degli obiettivi e di programmi individuati in esito alle attività di ricerca tecnologica. Tali devono considerarsi, in particolare, anche le attività svolte dalla società per la realizzazione dei prodotti descritti per le quali la stessa non ha fornito concreti elementi per l'individuazione di eventuali fasi e lavori di ricerca e sviluppo finalizzati, al superamento di un ostacolo o un'incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili nel settore e soprattutto già note nell'ambito del gruppo di appartenenza. In sostanza e in conclusione, deve osservarsi che le attività descritte dalla ricorrente, pur essendo in generale finalizzate al rinnovo ricorrente dei prodotti secondo lo schema operativo tipico delle imprese del settore attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, non evidenzino in concreto contenuti significativi ai fini dell'individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta; senza considerare che, attenendo le medesime attività in larga parte a innovazioni inerenti la tecnologia, non risultano caratterizzate, come già rilevato, neanche da elementi di rischio di insuccesso tecnico e finanziario nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta né può qualificarsi alla stregua di un'incertezza tecnica non superabile con le conoscenze già disponibili nel settore. Ciò posto va detto che le attività descritte dalla società non costituiscano, nel loro complesso, attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti del credito d'imposta di cui al richiamato articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013.
Con riferimento all'eccezione relativa alla misura delle sanzioni applicabili va detto che nel caso che ci occupa le spese sostenute non essendo ammissibili al credito d'imposta R&S, si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito “inesistente” per carenza del presupposto costitutivo. si ravvisa legittima la sanzione irrogata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, vigente ratione temporis.
Da qui il rigetto del ricorso. Spese compensate in virtù della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 17/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1293/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVMCR0100121 2024 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. TVMCR0100121 2024 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. TVMCR0100121 2024 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1996/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, avverso l'atto di recupero in epigrafe, notificato il 06.03.2025, con cui sono stati contestati crediti di imposta per Ricerca e Sviluppo, maturati negli anni 2016, 2017 e 2018, e utilizzati in compensazione negli anni 2017,
2018, 2019. Con detto atto l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Lecce ha determinato a carico della ricorrente un debito tributario complessivamente ammontante ad euro 408.398,34, di cui euro 180.057 per recupero di crediti di imposta utilizzati in compensazione ed euro 180.057 per sanzioni ed euro 48.284,34 per interessi.
La ricorrente premette che l'attività di R&S ha condotto l'Azienda a sviluppare nel 2016 i moduli per la gestione in ottica domotica e di building automation, sia da remoto che in modo centralizzato, di qualsiasi impianto o dispositivo esistente in un edificio, atti a gestire tutti gli impianti di un edificio come fossero sistemi di ultima generazione in modo semplice, rapido ed economico attraverso la tecnologia cloud proprietaria
“MarssCloud”.
Nel 2017 l'Azienda ha sviluppato il sistema denominato “Mahosy”, un rivoluzionario sistema di tipo modulare che parte dal modulo camera e si correla a un'applicazione per il management, lo staff e l'ospite dell'albergo e che introduce una visione innovativa nella gestione di una struttura alberghiera mettendo nelle mani dell'ospite la gestione della struttura rendendo l'esperienza unica nel suo genere. Nel 2018 l'Azienda ha provveduto ad arricchire il sistema “Mahosy” per integrarlo in un'unica applicazione e piattaforma software in grado di gestire l'intero soggiorno dell'ospite dalla prenotazione alle singole funzionalità nel tempo e nello spazio. In risposta al questionario ricevuto, la ricorrente ha fornito tale documentazione con prot. n. 112946 in data 20.05.2022 e ha ricevuto in data 13.09.2024 una Comunicazione di schema di atto n.
TVMT210000578/2024.
In data 22.11.2024 la ricorrente ha provveduto a trasmettere a mezzo pec una memoria esplicativa comprensiva di allegati al fine di articolare le proprie argomentazioni sulle questioni attenzionate dall'Ente
Impositore. L'ufficio Controlli, in data 06.03.2025, ha notificato l'atto di recupero n. TVMCR0100121/2024, stabilendo a carico della ricorrente il recupero dei crediti di imposta maturati e compensati per euro 180.057 ed euro 180.057 per sanzioni e euro 48.284,34 per interessi. La Società, nel rispetto dei termini, ha presentato in data 17.03.2025 istanza di accertamento con adesione a mezzo pec, volendo offrire ulteriori chiarimenti sul proprio operato e documentazione a supporto, per arrivare ad esercitare il proprio diritto di difesa e ottenere una revisione sugli importi ingenti asseritamente dovuti. Così, in data 14.04.2025, in sede di contraddittorio, la Società ha provveduto ad esporre nuovamente le proprie ragioni dettagliando ulteriormente le peculiarità dei prodotti oggetto di beneficio fiscale. L'Ufficio impositore, però, all'esito dell'incontro, si limitava a verbalizzare le dichiarazioni della ricorrente e in un secondo momento l'esito negativo dell'adesione, confermando i recuperi dei crediti di imposta di cui all'atto di recupero, senza però, addurre a riguardo alcuna motivazione tecnica. Evidenzia inoltre che l'Ufficio non ha mai contestato le relazioni, certificazioni e i prospetti di spesa forniti relativi alle attività di ricerca e sviluppo.
A fondamento del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi specifici:
1) Motivazione insufficiente o apparente dell'atto impugnato - violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/73, nonché dell'art. 24 Cost.;
2) Nel merito: sussistenza dei requisiti di novità e della creatività dell'attività svolta - competenze tecniche dell'Ufficio - MISE;
3) Normativa di riferimento in merito alla classificazione dell'attività di ricerca e sviluppo svolta e alla sussistenza dei requisiti di novità e della creatività dell'attività svolta – c.d. Manuale Frascati – Tempus regis actum;
4) La natura giuridica del credito: non spettante - inesistente
Conclude chiedendo di annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica l'atto di recupero impugnato. Condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio.
In data 06/11/2025 produceva memorie illustrative.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce depositando controdeduzioni per contestare il ricorso.
Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per assoluta genericità e va respinto. La materia in esame va ricondotta nella attività di ricerca e sviluppo e se la stessa sia stata realmente svolta dalla società ricorrente.
Ciò posto va detto che ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta assumono rilevanza le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
Per poter classificare un'attività come ricerca e sviluppo devono essere soddisfatti congiuntamente i seguenti cinque criteri fondamentali.
1) Novità
L'attività di R&S deve puntare a nuove scoperte o al raggiungimento di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non già diffusi nel settore di riferimento, ove il concetto di “nuovo” deve necessariamente essere declinato in funzione del contesto all'interno del quale ci si trovi ad operare.
In altri termini l'attività di R&S nell'ambito del progetto dovrà tradursi in risultati che siano nuovi per l'azienda, ma anche al contempo non già accessibili e disponibili nel settore.
2) Creatività
L'attività di R&S deve basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi. Ciò esclude dal novero dell'attività qualsiasi attività finalizzata al mero cambiamento routinario di prodotti o processi. Un progetto di R&S deve quindi avere come obiettivo la creazione/individuazione di concetti o idee che migliorino lo stato dell'arte rappresentante le conoscenze esistenti al momento dell'inizio del progetto stesso, escludendo l'attività finalizzata al mero cambiamento routinario di prodotti o processi.
Al fine di soddisfare il requisito della creatività, è necessario che vi siano ostacoli di natura tecnica, scientifica o tecnologica da superare o particolari difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati, il cui superamento abbia richiesto lo studio di soluzioni originali e creative. È importante dimostrare come il team di tecnici o esperti si sia adoperato per la risoluzione degli ostacoli scientifici, tecnici o tecnologici attraverso delle soluzioni differenti rispetto a quanto noto, documentando (anche) gli insuccessi e le nuove soluzioni ipotizzate nel corso della ricerca.
3) Sistematicità
Le attività di R&S deve essere pianificata e preventiva: formalizzazione degli obiettivi, pianificazione delle fonti di finanziamento, delle risorse impiegate, ecc. del processo seguito, dei risultati anche intermedi raggiunti, degli eventuali insuccessi, della eventuale ridefinizione degli obiettivi o dei processi. Il progetto deve quindi essere descritto compiutamente nella sua genesi e nel suo svolgimento, indicando gli elementi che concorrono alla sua realizzazione, le ipotesi fatte, gli step previsti, gli obiettivi intermedi attesi, ecc.
4) Trasferibilità e/o Riproducibilità
L'attività di R&S deve condurre a risultati che possano essere riprodotti. In un contesto aziendale, i risultati saranno protetti dalla segretezza o da altri mezzi di protezione della proprietà intellettuale, ma si prevede che il processo e i risultati siano registrati per essere utilizzati da altri ricercatori dell'azienda». La trasferibilità dei risultati ottenuti in ambito industriale è da intendersi raggiunta nell'ipotesi in cui le nuove conoscenze e i risultati ottenuti attraverso le attività di R&S siano potenzialmente trasferibili, utilizzabili e riproducibili da altri ricercatori sia interni che esterni. Il requisito deve essere interpretato in stretta connessione con quello della sistematicità.
5) Incertezza
L'attività non deve avere un esito finale certo. Infatti, sin dall'inizio di un progetto, il tipo di risultato e/o i costi da sostenere per lo stesso non possono essere determinati con certezza.
L'incertezza di un progetto di R&S può quindi riguardare sia costi e tempi necessari all'ottenimento del risultato sperato, sia l'effettivo raggiungimento degli stessi.
Al fine di soddisfare il requisito è necessario che venga dimostrata la presenza di incertezze sulla fattibilità tecnica e/o sull'approccio da seguire per raggiungere gli obiettivi, evidenziando gli eventuali ritardi di progetto,
i fallimenti o eventuali riprogettazioni. L'incertezza può riferirsi anche al trasferimento tecnologico, alla fase di pre-industrializzazione o alla fase di ingegnerizzazione.
Nel merito la ricorrente si è limitata nella illustrazione del quadro normativo di riferimento e nella descrizione generica del progetto realizzato senza enucleare quali sarebbero state le attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta svolte dalla medesima nei periodi in esame e per le quali, inoltre, la medesima avrebbe assunto anche il rischio d'insuccesso tecnico e finanziario (sempre nell'accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa).
Per come descritto dalla ricorrente le attività in questione devono considerarsi quali attività ricollegabili all'ordinario processo di progettazione e realizzazione dei nuovi prodotti, sia pur sulla base degli obiettivi e di programmi individuati in esito alle attività di ricerca tecnologica. Tali devono considerarsi, in particolare, anche le attività svolte dalla società per la realizzazione dei prodotti descritti per le quali la stessa non ha fornito concreti elementi per l'individuazione di eventuali fasi e lavori di ricerca e sviluppo finalizzati, al superamento di un ostacolo o un'incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili nel settore e soprattutto già note nell'ambito del gruppo di appartenenza. In sostanza e in conclusione, deve osservarsi che le attività descritte dalla ricorrente, pur essendo in generale finalizzate al rinnovo ricorrente dei prodotti secondo lo schema operativo tipico delle imprese del settore attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, non evidenzino in concreto contenuti significativi ai fini dell'individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta; senza considerare che, attenendo le medesime attività in larga parte a innovazioni inerenti la tecnologia, non risultano caratterizzate, come già rilevato, neanche da elementi di rischio di insuccesso tecnico e finanziario nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta né può qualificarsi alla stregua di un'incertezza tecnica non superabile con le conoscenze già disponibili nel settore. Ciò posto va detto che le attività descritte dalla società non costituiscano, nel loro complesso, attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti del credito d'imposta di cui al richiamato articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013.
Con riferimento all'eccezione relativa alla misura delle sanzioni applicabili va detto che nel caso che ci occupa le spese sostenute non essendo ammissibili al credito d'imposta R&S, si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito “inesistente” per carenza del presupposto costitutivo. si ravvisa legittima la sanzione irrogata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, vigente ratione temporis.
Da qui il rigetto del ricorso. Spese compensate in virtù della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 17/11/2025
Il Relatore Il Presidente