Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insufficienza della motivazione dell'atto impugnato

    Il ricorso è infondato per assoluta genericità e va respinto.

  • Rigettato
    Sussistenza dei requisiti di novità e creatività dell'attività di R&S

    Le attività descritte dalla ricorrente non evidenziano in concreto contenuti significativi ai fini dell'individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Le attività in questione devono considerarsi quali attività ricollegabili all'ordinario processo di progettazione e realizzazione dei nuovi prodotti, senza assunzione di rischio d'insuccesso tecnico e finanziario.

  • Rigettato
    Classificazione dell'attività di R&S e requisiti di novità e creatività

    Le attività descritte dalla ricorrente non evidenziano in concreto contenuti significativi ai fini dell'individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Le attività in questione devono considerarsi quali attività ricollegabili all'ordinario processo di progettazione e realizzazione dei nuovi prodotti, senza assunzione di rischio d'insuccesso tecnico e finanziario.

  • Rigettato
    Natura giuridica del credito: non spettante o inesistente

    Le spese sostenute non essendo ammissibili al credito d'imposta R&S, si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito “inesistente” per carenza del presupposto costitutivo. Si ravvisa legittima la sanzione irrogata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 10
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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