Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 147/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 147/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
DI
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nato ad [...] il [...], C. F.: Controparte_1 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Eboli (SA), al viale Amendola n.133, presso lo studio dell'avv. Gerardo Lamanna dal quale sono rappresentati e difesi in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario in data 19 agosto 2004 nel Comune di Eboli (SA) e che dalla loro unione erano nati due figli, (31.05.2005) e (07.04.2011). Per_1 Per_2
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi da i comparizion edetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n. cronol. 3287/2018 del 10.05.2018, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: Che la figlia verrà affidata, in forma congiunta ad entrambi i Controparte_2 genitori ma presso la madre IG.ra ; Parte_1
Che il IG. in accordo con la IG.ra ha facoltà Controparte_1 Parte_1 di vedere nei giorni che preferisc con i loro impegni scolastici, ludici e sportivi, ed in particolare alternativamente il sabato o la domenica. In occasione delle vacanze estive potrà tenerli con sé per sette giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, concordandone il periodo con la IG.ra ntro il 30 Maggio di ogni anno, ovvero in mancanza di accordo, nella prima Pt_1 gosto. In occasione delle festività natalizie potrà tenerli alternativamente dalle ore 18:00 del 24 dicembre fino alle ore 20:00 del 25 dicembre, oppure, dalle ore 18:00 del 31 Dicembre alle ore 20:00 del 01 Gennaio successivo. In occasione delle festività pasquali, potrà tenerli alternativamente il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo dalle ore 1O:00 alle ore 21:00
- che il IG. corrisponderà, a titolo di mantenimento al figlio Controparte_1
€ 200,00 e alla figlia la somma Persona_3 Controparte_2 un totale da corrispondere 400,00 (quattrocento/00),oltre le spese mediche, ordinarie e straordinarie per i figli, le spese scolastiche, comprese le eventuali ripetizioni private e le spese sportive per i figli, previamente concordate, tutte in ragione del 50%, versando assegno mensile a mezzo vaglia postale, o con altre modalità eventualmente concordata tra i coniugi entro il giorno 5 di ogni mese per 12 (dodici) mensilità, e rivalutandolo annualmente sulla base degli indici ISTAT. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19 agosto 2004 nel Comune di Eboli (SA) tra , nata a [...] Parte_1
(SA) il 14.05.1985, C.F.: , nato ad CodiceFiscale_1 Controparte_1
Eboli (SA) il 19.07.1974 stro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di Eb o n.72 Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio dell'11 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi