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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 29/05/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice delegato, Dott. Francesco Paolo Grippa, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto con P.U. 36-1/2024 promosso da:
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ta Parte_1
Claudia Fabiani ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del difensore
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RICORRENTE
Oggetto: ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Conclusioni: “All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Urbino, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti oggettivi
e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:
- In via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano disponendo, altresì, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;
- In via preliminare: disporre che non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. In particolare, che venga sospesa la trattenuta di 1/5 della pensione da parte di;
CP_1
- In via principale: disporre con decreto ai sensi dell'art. 70, c. 1, Dlgs. 14/2019 che il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'Occ, ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare osservazioni o istanza e disporre che non possano essere proseguiti i versamenti a favore di cessionari di quota della pensione del sig. fraternali ” Pt_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2024, ha chiesto l'omologa del piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti del consumatore, affermando di essere residente in Tavoleto, di possedere la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e) c.c.i.i., di versare in una situazione di sovraindebitamento (così come definita dall'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i.), di non aver mai fatto ricorso all'esdebitazione e ad altri procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il ricorrente ha affermato di essere in pensione dal gennaio 2012, ma di aver precedentemente svolto attività lavorativa, in qualità di operaio, presso la ditta Belpassi di Montecalvo in Foglia;
attualmente, vive con sua moglie, con cui è sposato dal 1981 e dal cui matrimonio sono nati i figli ed maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Lo squilibrio Persona_1 Persona_2 economico e finanziario di è sorto a seguito di una serie di fideiussioni rilasciate a Parte_1 partire dal 2003 a favore di sua moglie, titolare di un negozio di produzione di pasta Parte_2 fresca. Nel 2010, il ricorrente, a fronte di problemi di salute sia di sua moglie che di sua figlia, nonché di una cartella di pagamento esattoriale per €50.000,00 notificata a sua moglie, ha contratto un mutuo di €100.000,00 – originariamente della durata di 15 anni (rata di €850,00 mensili) e poi rinegoziato portando la durata sino al 2037 (rata di €548,00 mensili) – garantito da ipoteca su immobili del ricorrente. La crisi della situazione economica e finanziaria ha tuttavia portato all'inadempimento del pagamento delle rate e, quindi, all'avvio di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare, pendente presso questo Tribunale ed iscritta al R.G.E. 82/2021, nonché nel 2024 alla stipula di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con per €13.379,63 (rata di €184,00 mensili), necessaria a far fronte all'istanza di CP_1 conversione del pignoramento, che però non è stata accolta in sede esecutiva.
Il monte debitorio del ricorrente è pari ad €307.778,65, a cui devono aggiungersi le spese per la procedura esecutiva.
Dal lato attivo, è titolare della piena proprietà dell'immobile adibito ad Parte_1 abitazione familiare, di un laboratorio e di un terreno, beni questi oggetto della procedura esecutiva immobiliare già citata, nonché della quota di 1/3 di un fabbricato e di diversi terreni siti in Tavoleto;
il patrimonio immobiliare è stimato in circa €134.200,00. A ciò si aggiunge un'autovettura immatricolata nel 2009 dal valore di circa €3.000,00, nonché disponibilità liquide per circa €9.750,00. Il ricorrente percepisce altresì una pensione di €13.654,00 annuali, pari ad €934,00 mensili, su cui grava la cessione del quinto dello stipendio che è già stata menzionata;
la moglie del ricorrente, invece, percepisce un reddito annuale pari ad €11.187,00 circa, ma dal 2028 percepirà una pensione mensile di circa €500,00 che andrà a sommarsi al futuro reddito che produrrà dall'attività svolta presso il suo negozio di pasta fresca. Pertanto, si è resa disponibile a versare alla procedura una finanza esterna Parte_2 mensile pari ad €400,00 per i primi 3 anni e di €937,50 circa dal quarto anno in poi.
Le spese per il mantenimento della famiglia sono state complessivamente stimate in circa
€900,00 mensili.
Il ricorrente ha quindi proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore della durata di 12 anni, consistente nella messa a disposizione della procedura di €200,00 mensili, per complessivi €28.800,00, nonché ulteriore liquidità per €9.700,00 già nella sua disponibilità e da versare entro 30 giorni dall'omologa; a ciò si aggiunge una finanza esterna, appostata da sua moglie, di
€400,00 mensili per i primi tre anni ed €937,00 per gli ultimi nove anni, per complessivi €115.650,00. In conclusione, l'attivo messo a disposizione della procedura è pari ad €154.150,00, sufficiente a pagare interamente i crediti prededucibili, i creditori ipotecari ed i creditori con privilegio mobiliare, nonché i creditori chirografi nella misura del 4,74%. Di contro, il piano proposto non prevede la liquidazione di alcun bene di titolarità di Parte_1
Il ricorrente ha conclusivamente chiesto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. c.c.i.i., con i conseguenti provvedimenti pubblicitari e protettivi del proprio patrimonio.
Al ricorso è stata allegata la relazione dell'O.c.c., nella persona dell'Avv.ta Sara Ciacci, che ha sostanzialmente confermato il contenuto del ricorso ed ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal ricorrente. Il Gestore della crisi ha confermato quanto rappresentato dall'istante in relazione alle cause del sovraindebitamento, aggiungendo che la debitoria ha natura esclusivamente consumeristica, i debiti scaduti e non pagati contratti personalmente dall'istante ammontano a circa €307.448,65, a fronte di un patrimonio pari a circa €143.900,00,
[...] non è assoggettabile a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad Parte_1 altre procedure liquidatorie, non ha proposto altre domande di accesso a procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non è mai stato esdebitato.
L'O.c.c. ha riferito che non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, c. 1 c.c.i.i., posto che il ricorrente non ha cagionato né con dolo né con colpa grave il suo sovraindebitamento, che invece deriva esclusivamente dal rilascio delle fideiussioni per vincoli di solidarietà familiare, circostanza questa che può integrare al più la colpa lieve. Inoltre, l'O.c.c. ha riferito che non ha Parte_1 compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nei cinque anni antecedenti la presentazione del ricorso.
In riferimento alla posizione creditoria originariamente di Banca delle Marche, il Gestore della crisi ha riferito che il mutuo stipulato il 3 aprile 2007 (quando invero il ricorrente aveva già prestato fideiussioni a favore della moglie per €100.000,00 è stato concesso senza valutare Parte_2 correttamente il merito creditizio (art. 124 bis t.u.b.), dal momento che nel 2006 il ricorrente ha dichiarato un reddito di €9.770,00 annuo, il valore dell'assegno sociale mensile era determinato CP_2 in €389,36, che, moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza i.s.e.e. (2,66), conduce a ritenere che l'ammontare mensile necessario affinché potesse essere mantenuto un dignitoso tenore di vita era di €1.035,70, mentre il reddito mensile di era all'epoca pari ad €814,75 Parte_1 mensili. Le successive rinegoziazioni del 2013 e del 2016 non mutano la valutazione sul merito creditizio, alla luce dell'immutevolezza del reddito percepito dal ricorrente.
Il Gestore della crisi ha infine riferito che, alla luce del piano così come sopra descritto, i creditori prededucibili verrebbero soddisfatti entro 24 mesi dall'omologa, il creditore ipotecario NZ verrebbe soddisfatto nei successivi 7 anni e 9 mesi, il creditore privilegiato immobiliare verrebbe soddisfatto nei successivi 20 mesi, mentre i creditori chirografari verrebbero soddisfatti per gli ultimi 7 mesi di durata del piano, per una durata totale di 12 anni. Il piano sarebbe quindi certamente più conveniente dell'alternativa liquidatoria, che si concluderebbe con un attivo realizzabile di circa
€112.300,00 e la soddisfazione parziale di tutti i creditori, a fronte di un attivo di €154.150,00 derivante dalla procedura di ristrutturazione dei debiti, anche al netto dei costi della procedura.
Con il decreto ex art. 70 c.c.i.i. del 5 dicembre 2024 sono state concesse le misure protettive richieste dal ricorrente. In data 9 gennaio 2025, il Gestore della crisi ha depositato le osservazioni mosse al piano di ristrutturazione dei debiti avanzate da la quale ha in primo luogo eccepito che i debiti CP_1 sorti dalla concessione di fideiussioni da parte di e a favore di sua moglie non Parte_1 avrebbero natura consumeristica, con conseguente impossibilità di adoperare lo strumento ex artt. 67 e ss. c.c.i.i.. In secondo luogo, non vi sarebbe alcun riscontro documentale di come le somme ricevute in prestito negli anni siano state impiegate, di talché sarebbe impossibile ricostruire le cause per le quali i contratti sono stati stipulati. Le somme concesse da sarebbero poi state utilizzate per CP_1 pagare parte delle spese di avvio della presente procedura, realizzando così un abuso dello strumento legislativo azionato;
l'immeritevolezza del ricorrente emergerebbe altresì dalla circostanza che, al momento della stipula del contratto di cessione del quinto con il era CP_1 Parte_1 consapevole della definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (dal momento che aveva già presentato istanza per la nomina di un Gestore della crisi) ed abbia dolosamente celato tale situazione. Il piano proposto dovrebbe dichiararsi inammissibile anche per un ulteriore duplice ordine di ragioni: da un lato, dal momento che il compenso dell'O.c.c. è stato in parte pagato e, dall'altro, per l'ammissione del compenso per l'advisor Avv.ta Samnuela Melini in via privilegiata nella misura del 100%, nonostante l'art. 6, c. 1, lett. b) c.c.i.i. specifichi che la prededuzione copre solo il 75% del credito, a condizione che il piano venga omologato. Il piano non produrrebbe alcun vantaggio a favore dei creditori chirografari, con conseguente carenza di causa concreta della proposta, mentre l'alternativa liquidatoria permetterebbe di incrementare l'attivo da ripartire e sarebbe quindi maggiormente satisfattiva per l'intero ceto. In conclusione, ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda di omologa.
In data 9 gennaio 2025, l'O.c.c. ha preso posizione sulle osservazioni presentate da
[...] ed ha proposto modifiche al piano, affermando in primis che la relazione è corredata dai CP_1 documenti dimostrativi delle fideiussioni rilasciate dal e dell'introduzione dell'esecuzione Parte_1 immobiliare in forza delle stesse;
non vi sarebbe nessun dovere di verifica sulla gestione dell'attività della moglie del ricorrente, dal momento che questa non è parte della presente Parte_2 procedura. Stando a quanto riferito dal Gestore della crisi, alla luce dell'orientamento di legittimità
(Cass. 742/2020 e Cass. SS.UU. 5868/2023), dovrebbe considerarsi consumatore, Parte_1 attesa la mancanza di qualsiasi partecipazione nell'attività di sua moglie. Il ricorso non integrerebbe alcun abuso del diritto, essendo la finalità della procedura indirizzata proprio a garantire una “seconda possibilità” a chi se ne avvale, fatta salva in ogni caso, ove vi siano fideiussioni, la possibilità di aggredire direttamente il patrimonio del debitore principale. Le somme versate da non CP_1 sono state utilizzate per soddisfare il creditore ipotecario, che viceversa viene soddisfatto principalmente dalla finanza esterna messa a disposizione da il credito di Parte_2 [...] non potrebbe considerarsi funzionale all'esecuzione del piano, essendo stato ottenuto solo per CP_1 permettere al sovraindebitato di domandare la conversione del pignoramento, che però è stata rigettata e dunque tali somme sono rimaste nella disponibilità del ricorrente, che le ha messe a disposizione della procedura, dimostrando così la sua buonafede. Ciononostante, alla luce delle osservazioni pervenute, il ha proposto di pagare l'acconto dell'O.c.c. (pari ad €1.072,00) e le spese legali Parte_1 dell'advisor, anziché con le somme acquisite da mediante finanza esterna proveniente CP_1 dalla figlia, sicché il riferimento all'art. 6 c.c.i.i. non troverebbe più alcun rilievo. Il Persona_2 compenso per il precedente advisor, Avv. Melini, che non ha presentato osservazioni, sarebbe stato inserito interamente in privilegio nonostante l'art. 6 c.c.i.i. prevede la possibilità di porre il 75% dello stesso nel grado di credito prededucibile. Non sarebbe corretto sostenere che nel Parte_1 momento in cui ha chiesto ed ottenuto il finanziamento da aveva già avviato la CP_1 procedura da sovraindebitamento, in quanto nessuna domanda giudiziale era stata depositata in
Tribunale né tantomeno era stata compiuta attività dall'O.c.c.; in ogni caso, la rata mensile prevista dal menzionato finanziamento era pari ad €184,00, a fronte di una pensione di circa €1.000,00 e quindi non vi sarebbe nessun ricorso al credito volto a determinare con dolo o con colpa grave il sovraindebitamento. Ciò sarebbe ulteriormente acclarato in quanto avrebbe dovuto CP_1 verificare la situazione economica e finanziaria del ricorrente, anche mediante l'uso delle banche dati, e dunque tale omissione non può riverberare ai danni del ricorrente, accusandolo di aver posto in essere una condotta dolosa. Non potrebbe condividersi la tesi di secondo cui l'alternativa CP_1 liquidatoria sarebbe maggiormente favorevole per il ceto creditorio, per le ragioni già evidenziate nella relazione depositata unitamente al ricorso. L' ha quindi proposto una modifica al piano incidente CP_3 solo sulla somma complessiva accordata ai creditori chirografi, mediante l'integrazione della somma di
€4.000,00 versata da portando la somma riconosciuta ai creditori chirografari a Persona_2 complessivi €11.962,50, con una percentuale di soddisfo che passa dal 4,74% al 7,11%.
In data 8 febbraio 2025, ha depositato nuove osservazioni al piano, così come CP_1 riformulato dall'O.c.c., riferendo nuovamente che il debito derivante dalle fideiussioni non avrebbe natura consumeristica e che le somme acquisite a seguito del finanziamento sarebbero state utilizzate per il pagamento dell'acconto dell'O.c.c. e delle spese legali dell'advisor Fabiani, in spregio alla par condicio creditorum. Da ultimo, ha confermato che il avendo proposto CP_1 Parte_1 istanza per la nomina di un Gestore della crisi nel novembre 2022, al momento della richiesta del finanziamento (risalente al giugno 2024), era pienamente consapevole della sua incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Pertanto, ha insistito per il rigetto CP_1 della richiesta di omologa.
In data 14 maggio 2025, il Gestore della crisi ha depositato una nota di precisazione della classe dei creditori chirografari, con cui ha affermato che il 13 maggio 2025 ha specificato di vantare CP_4 un credito di €1.575,05, di grado chirografo, nei confronti del ricorrente, derivante dallo scoperto di conto corrente intestato a e nei cui rapporti il ricorrente ha prestato fideiussione. Parte_2
L'O.c.c. ha riferito che non ha presentato osservazioni al piano di ristrutturazione e che, in CP_4 qualità di creditore chirografo, il relativo credito dovrebbe essere soddisfatto nella percentuale del
7,11%, al pari degli altri creditori di medesimo grado. La somma destinata a tale creditore, pari ad
€112,00, sarebbe pagata mediante l'avanzo cautelativo di circa €500,00 previsto nel piano. All'udienza del 15 maggio 2025, le parti si sono riportate agli scritti già depositati e ci si è riservati per la decisione relativa all'omologa del piano di ristrutturazione.
***
Tralasciati i profili relativi all'ammissibilità del piano, di cui si è già dato conto con il decreto ex art. 70 c.c.i.i. emesso in data 5 dicembre 2024, e venendo al merito della proposta, occorre sottolineare in punto di diritto che questa deve indicare tempi e modalità per superare la crisi e può avere un contenuto libero (art. 67, c. 1 c.c.i.i.). A seguito della comunicazione della proposta, una valutazione sulla convenienza della stessa è devoluta ai creditori ai sensi dell'art. 70, c. 3 c.c.i.i., i quali possono presentare delle osservazioni al piano, eventualmente opponendosi alla sua omologa. Sulla base di tale dato testuale, la giurisprudenza di merito (ex multis Tribunale di Roma del 2 ottobre 2023) ritiene che, nel caso in cui nessuno dei creditori contesti il piano e non presenti osservazioni, la proposta, già dichiarata ammissibile e ritenuta fattibile (così si esprime l'art. 70, c. 7 c.c.i.i.), può essere senz'altro omologata. Qualora, viceversa, i creditori propongano osservazioni, queste devono essere esaminate dal Giudice, che, previa valutazione dell'ammissibilità della contestazione ai sensi dell'art. 69, c. 2 c.c.i.i., può superarle nel caso in cui “ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata” (art. 70, c. 7 c.c.i.i.).
Vanno quindi puntualmente esaminati i motivi di contestazione mossi da unico CP_1 creditore che si è opposto all'omologa del piano di ristrutturazione.
Il primo motivo di contestazione, fondato su una presunta lacunosità della produzione documentale e sulla natura non consumeristica del debito di non è fondata. Parte_1
Premesso che la presente procedura riguarda solo la posizione del ricorrente e non anche di sua moglie,
titolare di una ditta individuale a favore della quale il ha prestato le Parte_2 Parte_1 fideiussioni che hanno provocato lo stato di sovraindebitamento, non si comprende per quale motivo il ricorrente o l'O.c.c. avrebbero dovuto versare in atti riscontri documentali relativi all'andamento dell'attività individuale della essendo sufficiente la prova documentale delle fideiussioni Pt_2
(versate in atti ai documenti n. 52-55 del ricorso) e l'avvio della procedura esecutiva immobiliare, iscritta con R.G.E. 82/2021 (si vedano i documenti n. 10, 38, 62, 63 e 68 allegati al ricorso e l'allegato n. 3 del deposito del 9 gennaio 2025), da cui può desumersi lo stato di sovraindebitamento.
La concessione di garanzie personali a favore di un imprenditore, diversamente da quanto sostenuto da non esclude la natura consumeristica del debito e, conseguentemente, non CP_1 impedisce la possibilità di utilizzare lo strumento normativo di cui agli artt. 67 e ss. c.c.i.i.. La giurisprudenza di legittimità si è assestata, anche alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, sulla tesi secondo cui non può escludersi la qualifica di consumatore rivestita dal fideiussore, in tutti i casi in cui la concessione della garanzia non rientra fra gli atti funzionali all'esercizio di attività professionale. In particolare, la Cassazione a Sezioni Unite ha riferito che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_3 Per_4 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”
(Cass. SS.UU. 5868/2023).
Ebbene, nel caso in esame la natura consumeristica del debito derivante dalle fideiussioni rilasciate dal ricorrente a favore di sua moglie non può in alcun modo escludersi, dal momento che questi non ha mai compiuto alcuna attività lavorativa all'interno della ditta di sua moglie (avendo sempre lavorato presso altra ditta ed essendo pensionato dal 2012, come emerge dai documenti di cui all'allegato n. 31 del ricorso), né ha rivestito alcun ruolo in essa, avendo viceversa prestato le garanzie solo per affectio familiaris nei confronti di e non anche alla ditta in capo a questa. Parte_2
Non è chiara la contestazione mossa da relativa al mancato riscontro CP_1 documentale delle somme ricevute in prestito negli anni. Sotto questo profilo, sia la relazione dell'O.c.c. che il ricorso chiariscono che lo stato di sovraindebitamento è sorto principalmente a causa delle fideiussioni già citate, sicché le “somme ricevute” a cui la Banca opponente fa riferimento potrebbero essere esclusivamente quelle oggetto del contratto di mutuo stipulato nel 2007, essendo del tutto avulsa dalla presente procedura la destinazione delle somme ricevute da in virtù Parte_2 di contratti di finanziamento bancari stipulati in via esclusiva da questa nel corso degli anni. Ebbene, il riferimento all'uso delle somme ricavate dal finanziamento del 2007 potrebbe assumere rilievo solo ai fini di eventuali ragioni ostative soggettive all'omologa, così come tratteggiate all'art. 69, c. 1 c.c.i.i.; tuttavia, nel caso in esame, tali condizioni ostative non possono dirsi integrate, dal momento che, stando a quanto riferito dal il mutuo contratto nel 2007 è stato contratto a seguito dei gravi Parte_1 problemi di salute che hanno interessato la moglie (come emerge anche dal Parte_2 documento n. 56 allegato al ricorso, dove si legge che questa è sottoposta a cura farmacologica dal
2008), al fine di sostenerla economicamente a fronte di debiti tributari facente a lei capo. La difficoltà di pagare una rata originariamente di €850,00 mensili (a fronte di un reddito di poco superiore) ha spinto il ricorrente a domandare ed ottenere la rinegoziazione del mutuo nel 2009, nel 2013 e nel 2016, portando la rata ad €548,00 mensili, dimostrando in questo modo di voler onorare il proprio debito.
Tanto basta, quindi, ad escludere la malafede, la colpa grave o la frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento.
Privo di pregio è l'ulteriore motivo di contestazione avanzato da relativo CP_1 all'abuso dello strumento legislativo per via del suo utilizzo solo per salvaguardare il patrimonio immobiliare del debitore e per soddisfare esclusivamente il creditore ipotecario anche mediante somme finanziate dalla banca opponente, che invero sono state destinate al pagamento del compenso del
Gestore e dell'advisor. Sotto un primo profilo, non può condividersi la tesi secondo cui la proposta di ristrutturazione dei debiti, se indirizzata alla salvaguardia del patrimonio del debitore, integrerebbe un abuso del diritto: al contrario, gli strumenti per far fronte al sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi sono espressamente indirizzati a gestire la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con la specifica finalità di garantire una seconda chance ai sovraindebitati (c.d. fresh start), dandogli modo anche di salvaguardare in tutto od in parte il loro patrimonio mobiliare od immobiliare.
Né è dato comprendere in che modo sarebbe ostativo all'omologa la circostanza che le somme di denaro acquisite da in virtù del finanziamento concesso da sono Parte_1 CP_1 state messe a disposizione della procedura e, in parte, utilizzate per il pagamento del compenso dell'O.c.c. e dell'advisor. Il ricorrente ha infatti stipulato nel 2024 con un contratto di CP_1 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio al fine di acquisire la provvista necessaria ad accedere alla conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., in seno alla procedura esecutiva immobiliare iscritta con R.G.E. 81/2021 e ad oggi ancora pendente presso il Tribunale di Urbino.
Tuttavia, l'istanza è stata rigettata in quanto ritenuta tardiva, sicché le somme a tale scopo acquisite sono rimaste nella disponibilità di il quale può disporne nel modo che ritiene più Parte_1 opportuno;
conseguentemente, non si vede per quale ragione l'uso di tali somme per il pagamento di parte del compenso dell'O.c.c. e dell'advisor possa deporre per l'inammissibilità del ricorso, dal momento che il ha versato all'O.c.c. solo una percentuale minima (e non integrale, come nel Parte_1 caso affrontato dal Tribunale di Forlì citato nelle osservazioni proposte dalla banca opponente) del compenso, necessaria ad avere accesso alla presente procedura.
Sotto questo profilo, non può condividersi neanche quanto affermato da CP_1 secondo cui al credito da questa vantato dovrebbe attribuirsi natura prededucibile, dal momento che il finanziamento dovrebbe ritenersi funzionale all'esecuzione del piano di ristrutturazione. L'art. 6 c.c.i.i., infatti, non attribuisce la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione della procedura in esame, restringendo tale previsione normativa solo al compenso dell'O.c.c., ai crediti professionali (nell'accezione tipica di cui all'art. 2751 bis, n. 2 c.c.) sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, per la richiesta di misure protettive, nonché per la presentazione della domanda di concordato preventivo e per il deposito della proposta e del piano. Né la prededucibilità può essere riconosciuta a
[...] in virtù dell'art. 6, c. 1, lett. d) c.c.i.i., che invero fa riferimento solo ai crediti legalmente sorti CP_1 successivamente, e non antecedentemente, alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, nonché ai compensi degli organi preposti. Che il compenso dell'advisor, Avv. Melini, pari ad €22.539,22, debba essere soddisfatto solo nei limiti del 75% è affermazione priva di fondamento, atteso che l'art. 6 c.c.i.i., richiamato nelle osservazioni mosse da fa riferimento a tale percentuale solo in relazione alla CP_1 prededucibilità e non anche ad un presunto limite di soddisfazione del credito. Nel piano proposto da a ben vedere, non viene riconosciuta alcuna prededucibilità al suddetto credito, che Parte_1 viene viceversa posto interamente in grado di privilegio, sicché anche tale eccezione mossa da
[...] non può accogliersi. CP_1
Non si ritiene di condividere neanche la tesi secondo cui il sia immeritevole di avere Parte_1 accesso alla presente procedura, avendo taciuto il suo sovraindebitamento alla nel CP_1 giugno 2024, in sede di stipula del finanziamento con cessione del quinto, e non avendo riferito di aver adito l'O.c.c. nel novembre 2022. Contrariamente a quanto affermato dalla banca opponente, non può sostenersi che il fosse consapevole di non poter onorare il debito contratto nel giugno 2024 Parte_1 ed abbia quindi fraudolentemente, con malafede o con colpa grave determinato il suo stato di sovraindebitamento. Al contrario, a fronte di un reddito pensionistico di circa €1.000,00, la rata di
€184,00 mensile appare oggettivamente sostenibile (anche alla luce delle spese di mantenimento del nucleo familiare per complessivi €900,00 mensili). L'intento fraudolento o comunque colposo del può escludersi altresì alla luce della corrispondenza telematica depositata in giudizio Parte_1 dall'O.c.c. in data 9 gennaio 2025 (documenti n. 5 e 6), dalla cui lettura emerge che il procedimento n.
8-OCC/2022, avviato a seguito dell'istanza del ricorrente, era stato archiviato alla fine del 2023 e poi riattivato, su apposita istanza del nuovo advisor Avv. Melini, solo nel settembre 2024, mentre il contratto di finanziamento con era già stato sottoscritto nel giugno 2024. CP_1
Del resto, gli istituti di credito hanno comunque l'obbligo di valutare il merito creditizio ai sensi dell'art. 124 bis t.u.b., eventualmente anche consultando le banche dati pertinenti, sicché
[...] avrebbe ben potuto, a prescindere da quanto riferitogli dal ricorrente, indagare sulla situazione CP_1 economico-finanziaria dello stesso, venendo così a conoscenza dell'ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà del ricorrente e del pignoramento iscritto su tali beni, così evitando, ove ritenuto opportuno, di concedere il finanziamento richiesto. Neanche la falcidia dei crediti chirografari per un importo superiore al 90% non è di per sé ostativa all'omologa del concordato, in tutti i casi in cui, come chiaramente affermato dall'art. 70, c. 7 c.c.i.i., il credito dell'opponente sarebbe comunque soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. Ebbene, esaminando specificamente la posizione di non possono sussistere dubbi, in questo caso, circa la convenienza del CP_1 piano rispetto all'alternativa procedura liquidatoria. L'O.c.c. ha infatti chiarito, con argomentazioni che possono ritenersi certamente condivisibili, che il ricorrente è titolare di diversi immobili, quasi interamente sottoposti alla procedura esecutiva immobiliare già citata, del valore complessivo di
€134.200,00; alcuni di questi immobili, nel corso dell'esecuzione forzata, sono stati posti in vendita ed il relativo prezzo si è ridotto a causa degli esperimenti di vendita andati deserti: circostanza questa da cui può desumersi che la procedura di liquidazione controllata permetterebbe di ricavare dalla vendita degli stessi un importo inferiore a quello di stima. A ciò si aggiunga che la procedura di liquidazione controllata non permetterebbe di acquisire parte del reddito da pensione di che Parte_1 dovrebbe essere destinato interamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, mentre sarebbe del tutto esclusa la messa a disposizione di finanza esterna da parte della moglie e della figlia del ricorrente, che costituiscono invero buona parte dell'attivo della procedura. Per tali motivi, l'O.c.c., nella sua relazione, ha chiarito che, anche considerando i costi delle due diverse procedure
(ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata), l'attivo netto acquisibile nella presente procedura è maggiormente conveniente per tutti i creditori e quindi anche per il ceto chirografo, che altrimenti, in sede di liquidazione controllata, non potrebbe essere soddisfatta o potrebbe esserlo in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal piano di ristrutturazione di cui si chiede l'omologazione.
Così rigettate le contestazioni mosse da venendo ad esaminare la fattibilità del CP_1 piano – condizione menzionata, assieme all'ammissibilità (di cui si è già dato conto nel decreto ex art. 70, c. 1 c.c.i.i.), all'interno dell'art. 70, c. 7 c.c.i.i. – la proposta avanzata da non Parte_1 presenta criticità. Il ricorrente ha proposto di versare, entro 30 giorni dall'omologa del piano, la somma di €9.700,00 attualmente nella sua disponibilità, a cui si aggiungono €200,00 mensili per i prossimi 12 anni ed una finanza esterna di €4.000,00 messi a disposizione al momento dell'omologa da sua figlia e di €115.650,00 messi a disposizione da mediante versamento di Persona_2 Parte_2
€433,00 per i primi 3 anni ed €937,50 per i successivi 9 anni;
l'attivo complessivo sarebbe quindi pari ad €154.150,00. Il pagamento mensile di €200,00 da parte di appare sostenibile, alla Parte_1 luce della sua pensione di poco inferiore ad €1.000,00 (sicché la rata messa a disposizione della procedura ammonta a circa 1/5 del reddito), così come appare sostenibile il pagamento mensile di che attualmente percepisce un reddito mensile di circa €1.000,00 derivante dalla sua Parte_2 attività di impresa, che proseguirà anche dal 2028, quando a tale reddito si aggiungerà la pensione di circa €500,00 mensili, che permetterà alla moglie del ricorrente di incrementare il pagamento a favore della procedura ad €937,50 mensili. Il reddito residuo non versato alla procedura (pari, approssimativamente, ad €700,00 mensili per il ricorrente e ad €600,00 per sua moglie Parte_2
è sufficienti a garantire un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, avendo
[...] [...] stimato le spese necessarie al sostentamento in complessivi €900,00 circa mensili. Parte_1 Rimane in ogni caso esperibile, da parte dei creditori, lo strumento di tutela previsto dall'art. 72
c.c.i.i., che disciplina i casi di revoca della sentenza di omologa, a cui può addivenirsi anche in caso di inadempimento degli obblighi nascenti dal piano.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti.
Va da ultimo precisato che l'art. 71, c. 4 c.c.i.i. prevede che il compenso del Gestore della crisi deve essere liquidato dal Giudice solo a conclusione dell'esecuzione del piano di concordato, ferma restando la possibile liquidazione di acconti qualora si provveda ad uno o più riparti parziali dell'attivo incamerato. Ne consegue, dunque, che il compenso del Gestore della crisi non può essere soddisfatto prima di qualsiasi altro credito e nella misura oggetto del preventivo sottoscritto con i ricorrenti ed allegato al ricorso (della cui misura il Giudice può tener conto in sede di liquidazione, secondo il dettato della norma poc'anzi menzionata).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso depositato il 3 dicembre 2024 da alla luce delle modifiche proposte Parte_1 dall'O.c.c. in data 9 gennaio 2025;
2. Dichiara chiusa la procedura;
3. Dispone che la presenza sentenza venga comunicata, a cura dell'O.c.c., ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del Tribunale di
Urbino;
4. Dispone che l'O.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano, affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 c.c.i.i., riferisca ogni sei mesi al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, c. 4
c.c.i.i..
Urbino, 28 maggio 2025
Il Giudice delegato
Dott. Francesco Paolo Grippa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice delegato, Dott. Francesco Paolo Grippa, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto con P.U. 36-1/2024 promosso da:
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ta Parte_1
Claudia Fabiani ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del difensore
Email_1
RICORRENTE
Oggetto: ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Conclusioni: “All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Urbino, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti oggettivi
e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:
- In via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano disponendo, altresì, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;
- In via preliminare: disporre che non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. In particolare, che venga sospesa la trattenuta di 1/5 della pensione da parte di;
CP_1
- In via principale: disporre con decreto ai sensi dell'art. 70, c. 1, Dlgs. 14/2019 che il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'Occ, ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare osservazioni o istanza e disporre che non possano essere proseguiti i versamenti a favore di cessionari di quota della pensione del sig. fraternali ” Pt_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2024, ha chiesto l'omologa del piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti del consumatore, affermando di essere residente in Tavoleto, di possedere la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e) c.c.i.i., di versare in una situazione di sovraindebitamento (così come definita dall'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i.), di non aver mai fatto ricorso all'esdebitazione e ad altri procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il ricorrente ha affermato di essere in pensione dal gennaio 2012, ma di aver precedentemente svolto attività lavorativa, in qualità di operaio, presso la ditta Belpassi di Montecalvo in Foglia;
attualmente, vive con sua moglie, con cui è sposato dal 1981 e dal cui matrimonio sono nati i figli ed maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Lo squilibrio Persona_1 Persona_2 economico e finanziario di è sorto a seguito di una serie di fideiussioni rilasciate a Parte_1 partire dal 2003 a favore di sua moglie, titolare di un negozio di produzione di pasta Parte_2 fresca. Nel 2010, il ricorrente, a fronte di problemi di salute sia di sua moglie che di sua figlia, nonché di una cartella di pagamento esattoriale per €50.000,00 notificata a sua moglie, ha contratto un mutuo di €100.000,00 – originariamente della durata di 15 anni (rata di €850,00 mensili) e poi rinegoziato portando la durata sino al 2037 (rata di €548,00 mensili) – garantito da ipoteca su immobili del ricorrente. La crisi della situazione economica e finanziaria ha tuttavia portato all'inadempimento del pagamento delle rate e, quindi, all'avvio di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare, pendente presso questo Tribunale ed iscritta al R.G.E. 82/2021, nonché nel 2024 alla stipula di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con per €13.379,63 (rata di €184,00 mensili), necessaria a far fronte all'istanza di CP_1 conversione del pignoramento, che però non è stata accolta in sede esecutiva.
Il monte debitorio del ricorrente è pari ad €307.778,65, a cui devono aggiungersi le spese per la procedura esecutiva.
Dal lato attivo, è titolare della piena proprietà dell'immobile adibito ad Parte_1 abitazione familiare, di un laboratorio e di un terreno, beni questi oggetto della procedura esecutiva immobiliare già citata, nonché della quota di 1/3 di un fabbricato e di diversi terreni siti in Tavoleto;
il patrimonio immobiliare è stimato in circa €134.200,00. A ciò si aggiunge un'autovettura immatricolata nel 2009 dal valore di circa €3.000,00, nonché disponibilità liquide per circa €9.750,00. Il ricorrente percepisce altresì una pensione di €13.654,00 annuali, pari ad €934,00 mensili, su cui grava la cessione del quinto dello stipendio che è già stata menzionata;
la moglie del ricorrente, invece, percepisce un reddito annuale pari ad €11.187,00 circa, ma dal 2028 percepirà una pensione mensile di circa €500,00 che andrà a sommarsi al futuro reddito che produrrà dall'attività svolta presso il suo negozio di pasta fresca. Pertanto, si è resa disponibile a versare alla procedura una finanza esterna Parte_2 mensile pari ad €400,00 per i primi 3 anni e di €937,50 circa dal quarto anno in poi.
Le spese per il mantenimento della famiglia sono state complessivamente stimate in circa
€900,00 mensili.
Il ricorrente ha quindi proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore della durata di 12 anni, consistente nella messa a disposizione della procedura di €200,00 mensili, per complessivi €28.800,00, nonché ulteriore liquidità per €9.700,00 già nella sua disponibilità e da versare entro 30 giorni dall'omologa; a ciò si aggiunge una finanza esterna, appostata da sua moglie, di
€400,00 mensili per i primi tre anni ed €937,00 per gli ultimi nove anni, per complessivi €115.650,00. In conclusione, l'attivo messo a disposizione della procedura è pari ad €154.150,00, sufficiente a pagare interamente i crediti prededucibili, i creditori ipotecari ed i creditori con privilegio mobiliare, nonché i creditori chirografi nella misura del 4,74%. Di contro, il piano proposto non prevede la liquidazione di alcun bene di titolarità di Parte_1
Il ricorrente ha conclusivamente chiesto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. c.c.i.i., con i conseguenti provvedimenti pubblicitari e protettivi del proprio patrimonio.
Al ricorso è stata allegata la relazione dell'O.c.c., nella persona dell'Avv.ta Sara Ciacci, che ha sostanzialmente confermato il contenuto del ricorso ed ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal ricorrente. Il Gestore della crisi ha confermato quanto rappresentato dall'istante in relazione alle cause del sovraindebitamento, aggiungendo che la debitoria ha natura esclusivamente consumeristica, i debiti scaduti e non pagati contratti personalmente dall'istante ammontano a circa €307.448,65, a fronte di un patrimonio pari a circa €143.900,00,
[...] non è assoggettabile a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad Parte_1 altre procedure liquidatorie, non ha proposto altre domande di accesso a procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non è mai stato esdebitato.
L'O.c.c. ha riferito che non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, c. 1 c.c.i.i., posto che il ricorrente non ha cagionato né con dolo né con colpa grave il suo sovraindebitamento, che invece deriva esclusivamente dal rilascio delle fideiussioni per vincoli di solidarietà familiare, circostanza questa che può integrare al più la colpa lieve. Inoltre, l'O.c.c. ha riferito che non ha Parte_1 compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nei cinque anni antecedenti la presentazione del ricorso.
In riferimento alla posizione creditoria originariamente di Banca delle Marche, il Gestore della crisi ha riferito che il mutuo stipulato il 3 aprile 2007 (quando invero il ricorrente aveva già prestato fideiussioni a favore della moglie per €100.000,00 è stato concesso senza valutare Parte_2 correttamente il merito creditizio (art. 124 bis t.u.b.), dal momento che nel 2006 il ricorrente ha dichiarato un reddito di €9.770,00 annuo, il valore dell'assegno sociale mensile era determinato CP_2 in €389,36, che, moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza i.s.e.e. (2,66), conduce a ritenere che l'ammontare mensile necessario affinché potesse essere mantenuto un dignitoso tenore di vita era di €1.035,70, mentre il reddito mensile di era all'epoca pari ad €814,75 Parte_1 mensili. Le successive rinegoziazioni del 2013 e del 2016 non mutano la valutazione sul merito creditizio, alla luce dell'immutevolezza del reddito percepito dal ricorrente.
Il Gestore della crisi ha infine riferito che, alla luce del piano così come sopra descritto, i creditori prededucibili verrebbero soddisfatti entro 24 mesi dall'omologa, il creditore ipotecario NZ verrebbe soddisfatto nei successivi 7 anni e 9 mesi, il creditore privilegiato immobiliare verrebbe soddisfatto nei successivi 20 mesi, mentre i creditori chirografari verrebbero soddisfatti per gli ultimi 7 mesi di durata del piano, per una durata totale di 12 anni. Il piano sarebbe quindi certamente più conveniente dell'alternativa liquidatoria, che si concluderebbe con un attivo realizzabile di circa
€112.300,00 e la soddisfazione parziale di tutti i creditori, a fronte di un attivo di €154.150,00 derivante dalla procedura di ristrutturazione dei debiti, anche al netto dei costi della procedura.
Con il decreto ex art. 70 c.c.i.i. del 5 dicembre 2024 sono state concesse le misure protettive richieste dal ricorrente. In data 9 gennaio 2025, il Gestore della crisi ha depositato le osservazioni mosse al piano di ristrutturazione dei debiti avanzate da la quale ha in primo luogo eccepito che i debiti CP_1 sorti dalla concessione di fideiussioni da parte di e a favore di sua moglie non Parte_1 avrebbero natura consumeristica, con conseguente impossibilità di adoperare lo strumento ex artt. 67 e ss. c.c.i.i.. In secondo luogo, non vi sarebbe alcun riscontro documentale di come le somme ricevute in prestito negli anni siano state impiegate, di talché sarebbe impossibile ricostruire le cause per le quali i contratti sono stati stipulati. Le somme concesse da sarebbero poi state utilizzate per CP_1 pagare parte delle spese di avvio della presente procedura, realizzando così un abuso dello strumento legislativo azionato;
l'immeritevolezza del ricorrente emergerebbe altresì dalla circostanza che, al momento della stipula del contratto di cessione del quinto con il era CP_1 Parte_1 consapevole della definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (dal momento che aveva già presentato istanza per la nomina di un Gestore della crisi) ed abbia dolosamente celato tale situazione. Il piano proposto dovrebbe dichiararsi inammissibile anche per un ulteriore duplice ordine di ragioni: da un lato, dal momento che il compenso dell'O.c.c. è stato in parte pagato e, dall'altro, per l'ammissione del compenso per l'advisor Avv.ta Samnuela Melini in via privilegiata nella misura del 100%, nonostante l'art. 6, c. 1, lett. b) c.c.i.i. specifichi che la prededuzione copre solo il 75% del credito, a condizione che il piano venga omologato. Il piano non produrrebbe alcun vantaggio a favore dei creditori chirografari, con conseguente carenza di causa concreta della proposta, mentre l'alternativa liquidatoria permetterebbe di incrementare l'attivo da ripartire e sarebbe quindi maggiormente satisfattiva per l'intero ceto. In conclusione, ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda di omologa.
In data 9 gennaio 2025, l'O.c.c. ha preso posizione sulle osservazioni presentate da
[...] ed ha proposto modifiche al piano, affermando in primis che la relazione è corredata dai CP_1 documenti dimostrativi delle fideiussioni rilasciate dal e dell'introduzione dell'esecuzione Parte_1 immobiliare in forza delle stesse;
non vi sarebbe nessun dovere di verifica sulla gestione dell'attività della moglie del ricorrente, dal momento che questa non è parte della presente Parte_2 procedura. Stando a quanto riferito dal Gestore della crisi, alla luce dell'orientamento di legittimità
(Cass. 742/2020 e Cass. SS.UU. 5868/2023), dovrebbe considerarsi consumatore, Parte_1 attesa la mancanza di qualsiasi partecipazione nell'attività di sua moglie. Il ricorso non integrerebbe alcun abuso del diritto, essendo la finalità della procedura indirizzata proprio a garantire una “seconda possibilità” a chi se ne avvale, fatta salva in ogni caso, ove vi siano fideiussioni, la possibilità di aggredire direttamente il patrimonio del debitore principale. Le somme versate da non CP_1 sono state utilizzate per soddisfare il creditore ipotecario, che viceversa viene soddisfatto principalmente dalla finanza esterna messa a disposizione da il credito di Parte_2 [...] non potrebbe considerarsi funzionale all'esecuzione del piano, essendo stato ottenuto solo per CP_1 permettere al sovraindebitato di domandare la conversione del pignoramento, che però è stata rigettata e dunque tali somme sono rimaste nella disponibilità del ricorrente, che le ha messe a disposizione della procedura, dimostrando così la sua buonafede. Ciononostante, alla luce delle osservazioni pervenute, il ha proposto di pagare l'acconto dell'O.c.c. (pari ad €1.072,00) e le spese legali Parte_1 dell'advisor, anziché con le somme acquisite da mediante finanza esterna proveniente CP_1 dalla figlia, sicché il riferimento all'art. 6 c.c.i.i. non troverebbe più alcun rilievo. Il Persona_2 compenso per il precedente advisor, Avv. Melini, che non ha presentato osservazioni, sarebbe stato inserito interamente in privilegio nonostante l'art. 6 c.c.i.i. prevede la possibilità di porre il 75% dello stesso nel grado di credito prededucibile. Non sarebbe corretto sostenere che nel Parte_1 momento in cui ha chiesto ed ottenuto il finanziamento da aveva già avviato la CP_1 procedura da sovraindebitamento, in quanto nessuna domanda giudiziale era stata depositata in
Tribunale né tantomeno era stata compiuta attività dall'O.c.c.; in ogni caso, la rata mensile prevista dal menzionato finanziamento era pari ad €184,00, a fronte di una pensione di circa €1.000,00 e quindi non vi sarebbe nessun ricorso al credito volto a determinare con dolo o con colpa grave il sovraindebitamento. Ciò sarebbe ulteriormente acclarato in quanto avrebbe dovuto CP_1 verificare la situazione economica e finanziaria del ricorrente, anche mediante l'uso delle banche dati, e dunque tale omissione non può riverberare ai danni del ricorrente, accusandolo di aver posto in essere una condotta dolosa. Non potrebbe condividersi la tesi di secondo cui l'alternativa CP_1 liquidatoria sarebbe maggiormente favorevole per il ceto creditorio, per le ragioni già evidenziate nella relazione depositata unitamente al ricorso. L' ha quindi proposto una modifica al piano incidente CP_3 solo sulla somma complessiva accordata ai creditori chirografi, mediante l'integrazione della somma di
€4.000,00 versata da portando la somma riconosciuta ai creditori chirografari a Persona_2 complessivi €11.962,50, con una percentuale di soddisfo che passa dal 4,74% al 7,11%.
In data 8 febbraio 2025, ha depositato nuove osservazioni al piano, così come CP_1 riformulato dall'O.c.c., riferendo nuovamente che il debito derivante dalle fideiussioni non avrebbe natura consumeristica e che le somme acquisite a seguito del finanziamento sarebbero state utilizzate per il pagamento dell'acconto dell'O.c.c. e delle spese legali dell'advisor Fabiani, in spregio alla par condicio creditorum. Da ultimo, ha confermato che il avendo proposto CP_1 Parte_1 istanza per la nomina di un Gestore della crisi nel novembre 2022, al momento della richiesta del finanziamento (risalente al giugno 2024), era pienamente consapevole della sua incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Pertanto, ha insistito per il rigetto CP_1 della richiesta di omologa.
In data 14 maggio 2025, il Gestore della crisi ha depositato una nota di precisazione della classe dei creditori chirografari, con cui ha affermato che il 13 maggio 2025 ha specificato di vantare CP_4 un credito di €1.575,05, di grado chirografo, nei confronti del ricorrente, derivante dallo scoperto di conto corrente intestato a e nei cui rapporti il ricorrente ha prestato fideiussione. Parte_2
L'O.c.c. ha riferito che non ha presentato osservazioni al piano di ristrutturazione e che, in CP_4 qualità di creditore chirografo, il relativo credito dovrebbe essere soddisfatto nella percentuale del
7,11%, al pari degli altri creditori di medesimo grado. La somma destinata a tale creditore, pari ad
€112,00, sarebbe pagata mediante l'avanzo cautelativo di circa €500,00 previsto nel piano. All'udienza del 15 maggio 2025, le parti si sono riportate agli scritti già depositati e ci si è riservati per la decisione relativa all'omologa del piano di ristrutturazione.
***
Tralasciati i profili relativi all'ammissibilità del piano, di cui si è già dato conto con il decreto ex art. 70 c.c.i.i. emesso in data 5 dicembre 2024, e venendo al merito della proposta, occorre sottolineare in punto di diritto che questa deve indicare tempi e modalità per superare la crisi e può avere un contenuto libero (art. 67, c. 1 c.c.i.i.). A seguito della comunicazione della proposta, una valutazione sulla convenienza della stessa è devoluta ai creditori ai sensi dell'art. 70, c. 3 c.c.i.i., i quali possono presentare delle osservazioni al piano, eventualmente opponendosi alla sua omologa. Sulla base di tale dato testuale, la giurisprudenza di merito (ex multis Tribunale di Roma del 2 ottobre 2023) ritiene che, nel caso in cui nessuno dei creditori contesti il piano e non presenti osservazioni, la proposta, già dichiarata ammissibile e ritenuta fattibile (così si esprime l'art. 70, c. 7 c.c.i.i.), può essere senz'altro omologata. Qualora, viceversa, i creditori propongano osservazioni, queste devono essere esaminate dal Giudice, che, previa valutazione dell'ammissibilità della contestazione ai sensi dell'art. 69, c. 2 c.c.i.i., può superarle nel caso in cui “ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata” (art. 70, c. 7 c.c.i.i.).
Vanno quindi puntualmente esaminati i motivi di contestazione mossi da unico CP_1 creditore che si è opposto all'omologa del piano di ristrutturazione.
Il primo motivo di contestazione, fondato su una presunta lacunosità della produzione documentale e sulla natura non consumeristica del debito di non è fondata. Parte_1
Premesso che la presente procedura riguarda solo la posizione del ricorrente e non anche di sua moglie,
titolare di una ditta individuale a favore della quale il ha prestato le Parte_2 Parte_1 fideiussioni che hanno provocato lo stato di sovraindebitamento, non si comprende per quale motivo il ricorrente o l'O.c.c. avrebbero dovuto versare in atti riscontri documentali relativi all'andamento dell'attività individuale della essendo sufficiente la prova documentale delle fideiussioni Pt_2
(versate in atti ai documenti n. 52-55 del ricorso) e l'avvio della procedura esecutiva immobiliare, iscritta con R.G.E. 82/2021 (si vedano i documenti n. 10, 38, 62, 63 e 68 allegati al ricorso e l'allegato n. 3 del deposito del 9 gennaio 2025), da cui può desumersi lo stato di sovraindebitamento.
La concessione di garanzie personali a favore di un imprenditore, diversamente da quanto sostenuto da non esclude la natura consumeristica del debito e, conseguentemente, non CP_1 impedisce la possibilità di utilizzare lo strumento normativo di cui agli artt. 67 e ss. c.c.i.i.. La giurisprudenza di legittimità si è assestata, anche alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, sulla tesi secondo cui non può escludersi la qualifica di consumatore rivestita dal fideiussore, in tutti i casi in cui la concessione della garanzia non rientra fra gli atti funzionali all'esercizio di attività professionale. In particolare, la Cassazione a Sezioni Unite ha riferito che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_3 Per_4 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”
(Cass. SS.UU. 5868/2023).
Ebbene, nel caso in esame la natura consumeristica del debito derivante dalle fideiussioni rilasciate dal ricorrente a favore di sua moglie non può in alcun modo escludersi, dal momento che questi non ha mai compiuto alcuna attività lavorativa all'interno della ditta di sua moglie (avendo sempre lavorato presso altra ditta ed essendo pensionato dal 2012, come emerge dai documenti di cui all'allegato n. 31 del ricorso), né ha rivestito alcun ruolo in essa, avendo viceversa prestato le garanzie solo per affectio familiaris nei confronti di e non anche alla ditta in capo a questa. Parte_2
Non è chiara la contestazione mossa da relativa al mancato riscontro CP_1 documentale delle somme ricevute in prestito negli anni. Sotto questo profilo, sia la relazione dell'O.c.c. che il ricorso chiariscono che lo stato di sovraindebitamento è sorto principalmente a causa delle fideiussioni già citate, sicché le “somme ricevute” a cui la Banca opponente fa riferimento potrebbero essere esclusivamente quelle oggetto del contratto di mutuo stipulato nel 2007, essendo del tutto avulsa dalla presente procedura la destinazione delle somme ricevute da in virtù Parte_2 di contratti di finanziamento bancari stipulati in via esclusiva da questa nel corso degli anni. Ebbene, il riferimento all'uso delle somme ricavate dal finanziamento del 2007 potrebbe assumere rilievo solo ai fini di eventuali ragioni ostative soggettive all'omologa, così come tratteggiate all'art. 69, c. 1 c.c.i.i.; tuttavia, nel caso in esame, tali condizioni ostative non possono dirsi integrate, dal momento che, stando a quanto riferito dal il mutuo contratto nel 2007 è stato contratto a seguito dei gravi Parte_1 problemi di salute che hanno interessato la moglie (come emerge anche dal Parte_2 documento n. 56 allegato al ricorso, dove si legge che questa è sottoposta a cura farmacologica dal
2008), al fine di sostenerla economicamente a fronte di debiti tributari facente a lei capo. La difficoltà di pagare una rata originariamente di €850,00 mensili (a fronte di un reddito di poco superiore) ha spinto il ricorrente a domandare ed ottenere la rinegoziazione del mutuo nel 2009, nel 2013 e nel 2016, portando la rata ad €548,00 mensili, dimostrando in questo modo di voler onorare il proprio debito.
Tanto basta, quindi, ad escludere la malafede, la colpa grave o la frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento.
Privo di pregio è l'ulteriore motivo di contestazione avanzato da relativo CP_1 all'abuso dello strumento legislativo per via del suo utilizzo solo per salvaguardare il patrimonio immobiliare del debitore e per soddisfare esclusivamente il creditore ipotecario anche mediante somme finanziate dalla banca opponente, che invero sono state destinate al pagamento del compenso del
Gestore e dell'advisor. Sotto un primo profilo, non può condividersi la tesi secondo cui la proposta di ristrutturazione dei debiti, se indirizzata alla salvaguardia del patrimonio del debitore, integrerebbe un abuso del diritto: al contrario, gli strumenti per far fronte al sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi sono espressamente indirizzati a gestire la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con la specifica finalità di garantire una seconda chance ai sovraindebitati (c.d. fresh start), dandogli modo anche di salvaguardare in tutto od in parte il loro patrimonio mobiliare od immobiliare.
Né è dato comprendere in che modo sarebbe ostativo all'omologa la circostanza che le somme di denaro acquisite da in virtù del finanziamento concesso da sono Parte_1 CP_1 state messe a disposizione della procedura e, in parte, utilizzate per il pagamento del compenso dell'O.c.c. e dell'advisor. Il ricorrente ha infatti stipulato nel 2024 con un contratto di CP_1 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio al fine di acquisire la provvista necessaria ad accedere alla conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., in seno alla procedura esecutiva immobiliare iscritta con R.G.E. 81/2021 e ad oggi ancora pendente presso il Tribunale di Urbino.
Tuttavia, l'istanza è stata rigettata in quanto ritenuta tardiva, sicché le somme a tale scopo acquisite sono rimaste nella disponibilità di il quale può disporne nel modo che ritiene più Parte_1 opportuno;
conseguentemente, non si vede per quale ragione l'uso di tali somme per il pagamento di parte del compenso dell'O.c.c. e dell'advisor possa deporre per l'inammissibilità del ricorso, dal momento che il ha versato all'O.c.c. solo una percentuale minima (e non integrale, come nel Parte_1 caso affrontato dal Tribunale di Forlì citato nelle osservazioni proposte dalla banca opponente) del compenso, necessaria ad avere accesso alla presente procedura.
Sotto questo profilo, non può condividersi neanche quanto affermato da CP_1 secondo cui al credito da questa vantato dovrebbe attribuirsi natura prededucibile, dal momento che il finanziamento dovrebbe ritenersi funzionale all'esecuzione del piano di ristrutturazione. L'art. 6 c.c.i.i., infatti, non attribuisce la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione della procedura in esame, restringendo tale previsione normativa solo al compenso dell'O.c.c., ai crediti professionali (nell'accezione tipica di cui all'art. 2751 bis, n. 2 c.c.) sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, per la richiesta di misure protettive, nonché per la presentazione della domanda di concordato preventivo e per il deposito della proposta e del piano. Né la prededucibilità può essere riconosciuta a
[...] in virtù dell'art. 6, c. 1, lett. d) c.c.i.i., che invero fa riferimento solo ai crediti legalmente sorti CP_1 successivamente, e non antecedentemente, alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, nonché ai compensi degli organi preposti. Che il compenso dell'advisor, Avv. Melini, pari ad €22.539,22, debba essere soddisfatto solo nei limiti del 75% è affermazione priva di fondamento, atteso che l'art. 6 c.c.i.i., richiamato nelle osservazioni mosse da fa riferimento a tale percentuale solo in relazione alla CP_1 prededucibilità e non anche ad un presunto limite di soddisfazione del credito. Nel piano proposto da a ben vedere, non viene riconosciuta alcuna prededucibilità al suddetto credito, che Parte_1 viene viceversa posto interamente in grado di privilegio, sicché anche tale eccezione mossa da
[...] non può accogliersi. CP_1
Non si ritiene di condividere neanche la tesi secondo cui il sia immeritevole di avere Parte_1 accesso alla presente procedura, avendo taciuto il suo sovraindebitamento alla nel CP_1 giugno 2024, in sede di stipula del finanziamento con cessione del quinto, e non avendo riferito di aver adito l'O.c.c. nel novembre 2022. Contrariamente a quanto affermato dalla banca opponente, non può sostenersi che il fosse consapevole di non poter onorare il debito contratto nel giugno 2024 Parte_1 ed abbia quindi fraudolentemente, con malafede o con colpa grave determinato il suo stato di sovraindebitamento. Al contrario, a fronte di un reddito pensionistico di circa €1.000,00, la rata di
€184,00 mensile appare oggettivamente sostenibile (anche alla luce delle spese di mantenimento del nucleo familiare per complessivi €900,00 mensili). L'intento fraudolento o comunque colposo del può escludersi altresì alla luce della corrispondenza telematica depositata in giudizio Parte_1 dall'O.c.c. in data 9 gennaio 2025 (documenti n. 5 e 6), dalla cui lettura emerge che il procedimento n.
8-OCC/2022, avviato a seguito dell'istanza del ricorrente, era stato archiviato alla fine del 2023 e poi riattivato, su apposita istanza del nuovo advisor Avv. Melini, solo nel settembre 2024, mentre il contratto di finanziamento con era già stato sottoscritto nel giugno 2024. CP_1
Del resto, gli istituti di credito hanno comunque l'obbligo di valutare il merito creditizio ai sensi dell'art. 124 bis t.u.b., eventualmente anche consultando le banche dati pertinenti, sicché
[...] avrebbe ben potuto, a prescindere da quanto riferitogli dal ricorrente, indagare sulla situazione CP_1 economico-finanziaria dello stesso, venendo così a conoscenza dell'ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà del ricorrente e del pignoramento iscritto su tali beni, così evitando, ove ritenuto opportuno, di concedere il finanziamento richiesto. Neanche la falcidia dei crediti chirografari per un importo superiore al 90% non è di per sé ostativa all'omologa del concordato, in tutti i casi in cui, come chiaramente affermato dall'art. 70, c. 7 c.c.i.i., il credito dell'opponente sarebbe comunque soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. Ebbene, esaminando specificamente la posizione di non possono sussistere dubbi, in questo caso, circa la convenienza del CP_1 piano rispetto all'alternativa procedura liquidatoria. L'O.c.c. ha infatti chiarito, con argomentazioni che possono ritenersi certamente condivisibili, che il ricorrente è titolare di diversi immobili, quasi interamente sottoposti alla procedura esecutiva immobiliare già citata, del valore complessivo di
€134.200,00; alcuni di questi immobili, nel corso dell'esecuzione forzata, sono stati posti in vendita ed il relativo prezzo si è ridotto a causa degli esperimenti di vendita andati deserti: circostanza questa da cui può desumersi che la procedura di liquidazione controllata permetterebbe di ricavare dalla vendita degli stessi un importo inferiore a quello di stima. A ciò si aggiunga che la procedura di liquidazione controllata non permetterebbe di acquisire parte del reddito da pensione di che Parte_1 dovrebbe essere destinato interamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, mentre sarebbe del tutto esclusa la messa a disposizione di finanza esterna da parte della moglie e della figlia del ricorrente, che costituiscono invero buona parte dell'attivo della procedura. Per tali motivi, l'O.c.c., nella sua relazione, ha chiarito che, anche considerando i costi delle due diverse procedure
(ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata), l'attivo netto acquisibile nella presente procedura è maggiormente conveniente per tutti i creditori e quindi anche per il ceto chirografo, che altrimenti, in sede di liquidazione controllata, non potrebbe essere soddisfatta o potrebbe esserlo in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal piano di ristrutturazione di cui si chiede l'omologazione.
Così rigettate le contestazioni mosse da venendo ad esaminare la fattibilità del CP_1 piano – condizione menzionata, assieme all'ammissibilità (di cui si è già dato conto nel decreto ex art. 70, c. 1 c.c.i.i.), all'interno dell'art. 70, c. 7 c.c.i.i. – la proposta avanzata da non Parte_1 presenta criticità. Il ricorrente ha proposto di versare, entro 30 giorni dall'omologa del piano, la somma di €9.700,00 attualmente nella sua disponibilità, a cui si aggiungono €200,00 mensili per i prossimi 12 anni ed una finanza esterna di €4.000,00 messi a disposizione al momento dell'omologa da sua figlia e di €115.650,00 messi a disposizione da mediante versamento di Persona_2 Parte_2
€433,00 per i primi 3 anni ed €937,50 per i successivi 9 anni;
l'attivo complessivo sarebbe quindi pari ad €154.150,00. Il pagamento mensile di €200,00 da parte di appare sostenibile, alla Parte_1 luce della sua pensione di poco inferiore ad €1.000,00 (sicché la rata messa a disposizione della procedura ammonta a circa 1/5 del reddito), così come appare sostenibile il pagamento mensile di che attualmente percepisce un reddito mensile di circa €1.000,00 derivante dalla sua Parte_2 attività di impresa, che proseguirà anche dal 2028, quando a tale reddito si aggiungerà la pensione di circa €500,00 mensili, che permetterà alla moglie del ricorrente di incrementare il pagamento a favore della procedura ad €937,50 mensili. Il reddito residuo non versato alla procedura (pari, approssimativamente, ad €700,00 mensili per il ricorrente e ad €600,00 per sua moglie Parte_2
è sufficienti a garantire un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, avendo
[...] [...] stimato le spese necessarie al sostentamento in complessivi €900,00 circa mensili. Parte_1 Rimane in ogni caso esperibile, da parte dei creditori, lo strumento di tutela previsto dall'art. 72
c.c.i.i., che disciplina i casi di revoca della sentenza di omologa, a cui può addivenirsi anche in caso di inadempimento degli obblighi nascenti dal piano.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti.
Va da ultimo precisato che l'art. 71, c. 4 c.c.i.i. prevede che il compenso del Gestore della crisi deve essere liquidato dal Giudice solo a conclusione dell'esecuzione del piano di concordato, ferma restando la possibile liquidazione di acconti qualora si provveda ad uno o più riparti parziali dell'attivo incamerato. Ne consegue, dunque, che il compenso del Gestore della crisi non può essere soddisfatto prima di qualsiasi altro credito e nella misura oggetto del preventivo sottoscritto con i ricorrenti ed allegato al ricorso (della cui misura il Giudice può tener conto in sede di liquidazione, secondo il dettato della norma poc'anzi menzionata).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso depositato il 3 dicembre 2024 da alla luce delle modifiche proposte Parte_1 dall'O.c.c. in data 9 gennaio 2025;
2. Dichiara chiusa la procedura;
3. Dispone che la presenza sentenza venga comunicata, a cura dell'O.c.c., ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del Tribunale di
Urbino;
4. Dispone che l'O.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano, affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 c.c.i.i., riferisca ogni sei mesi al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, c. 4
c.c.i.i..
Urbino, 28 maggio 2025
Il Giudice delegato
Dott. Francesco Paolo Grippa