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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4092/2020 del Ruolo Generale promossa
D A
, con l'Avv. P. Nacci, Parte_1
- opponente
E
, con l'Avv. P. Nacci, CP_1
- opponente
CONTRO
(già Controparte_2 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. I. Ciccarelli, Controparte_3
- opposta
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione Parti attrici convenivano in giudizio la in epigrafe indicata, al fine di CP_2
opporre il decreto ingiuntivo n° 878/2020 del 11.09.2020 (R.G. 2471/2020), emesso da questo Tribunale, eccependone la nullità, inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità per carenza di ogni presupposto di legge, espressamente contestando la richiesta pagamento.
In corso di giudizio (note di trattazione scritta per l'udienza dell' 11.4.2025) le Parti tutte si davano atto nell'intervenuto accordo transattivo raggiunto a fronte di una proposta formulata da questo
Giudice ex art. 185 c.p.c. in data 11.12.2024 e dichiaravano di ritenere cessata la materia del contendere, avendo anche provveduto nelle more a perfezionare l'accordo stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere;
nonché, revocato e caducato – per l'effetto – l'opposto decreto ingiuntivo.
Poiché non vi è alcuna Parte soccombente, nemmeno virtuale, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , con l'Avv. P. Parte_1
Nacci, e , con l'Avv. P. Nacci, contro CP_1 Controparte_2
(già , in persona del legale
[...] Controparte_3 rapp.te p.t., con l'Avv. I. Ciccarelli, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
nonché, revocato e caducato – per l'effetto –
l'opposto decreto ingiuntivo n° 878/2020 del 11.09.2020 (R.G. 2471/2020).
2) dichiara compensate fra le Parti le spese di giudizio, non essendovi alcuna Parte soccombente, nemmeno virtuale.
Brindisi, 11 aprile 2025
Il GOP
(Avv. Rosanna Cafaro)