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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti, all'esito dell'udienza del
2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 422 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Grosseto, via Alfieri n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco
Cutini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso la sede operativa di Grosseto UOC Avvocatura, e rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Pierluigi Magogna e Gabriele Babbucci in virtù di procura allegata alla memoria difensiva;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, la premesso d'aver locato all'Ausl Toscana Sud Parte_1
Est una porzione del c.d. Centro Fiere in loc. Madonnino per allestire una sede vaccinale anti SARS-COV nel periodo 1.12.2021 - 27.3.2022, e riferendo che in data 15.12.2021
pagina 1 di 4 ignoti contestatori “no vax” avessero imbrattato con vernice e scritte antivaccinazione
COVID alcune delle pareti degli edifici e del vano contatori collegati al cancello principale d'ingresso dell'area del Centro Fiere, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di condannare la conduttrice a risarcirle l'importo di € 1.660,00, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, da ella pagata in luogo della resistente per rimuovere le scritte.
Si costituiva in giudizio l'Ausl, chiedendo la reiezione della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, e nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata una propria responsabilità, la limitazione della condanna al risarcimento dei danni per la sola quota di valore ad essa spettante, pari all'1,5% del Centro Fiere.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa all'esito dell'udienza del 2.4.2025, a seguito del deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda della ricorrente è infondata e va respinta.
Con contratto siglato il 10.12.2021, la società all'Ausl Toscana Sud Est Controparte_2 una porzione di un immobile ubicato a Braccagni (GR) posto all'interno del Centro Fiere di proprietà della ricorrente per allestire una sede vaccinale anti SARS-COV nel periodo compreso tra l'1.12.2021 e il 27.3.2022 (all. 1 del ricorso e all.ti 4 e 5 della memoria difensiva).
La locatrice lamenta che, in data 15.12.2021, ignoti contestatori “no vax” avrebbero imbrattato con vernice rossa e scritte antivaccinazione COVID alcuni muri e il vano contatori in adiacenza al cancello principale d'ingresso dell'area del Centro Fiere, all'interno della quale era stata allestita la sede vaccinale dall'Ausl (all. 2); segnala come quest'ultima, dopo una prima iniziativa di rivolgersi alla sua compagnia assicurativa per l'apertura del sinistro, avrebbe successivamente negato sue responsabilità sull'accaduto
(all.ti 3-11), costringendo la locatrice a provvedere personalmente per rimuovere le scritte, al costo di € 1.660,00 (all.ti 12 e 13).
La invoca la responsabilità dell'Ausl ex art. 1588 c.c. per l'imbrattamento Parte_1 dei muri esterni del Centro Fiere, stante la violazione di quell'obbligo di custodia e vigilanza gravante sul conduttore, tra l'altro specificamente richiamato anche dall'art. 8, lett. c) del contratto - che prescriveva un servizio di vigilanza a carico della conduttrice -, attesa inoltre la prevedibilità di un tale illecito, non solo per la diffusione di detto pagina 2 di 4 fenomeno al livello nazionale (all. 19), ma anche perché nei giorni immediatamente precedenti del 30.11.2021 e del 9.12.2021 fu imbrattata anche l'altra struttura vaccinale locale di VI TT (all. 18).
Per converso, l'Ausl ha eccepito anzitutto la mancanza di proprie responsabilità, sull'assunto che l'evento dannoso avesse riguardato i muri perimetrali del Centro Fiere, e non il fondo oggetto del contratto di locazione posto all'interno; in secondo luogo, ha rilevato che in virtù delle clausole negoziali (art. 3, co. 6; art. 7, co .1; art. 13, co. 3), controparte assunse ogni onere manutentivo dell'immobile locato, pertanto anche quello conseguente agli eventuali danneggiamenti subìti nel muro perimetrale del Centro Fiere;
ha poi escluso la configurabilità della responsabilità a carico del conduttore, ex artt.
1588, co. 1, 1587, n. 1, 1590 e 1177 c.c., per l'ipotesi di danni e/o deterioramenti della cosa locata inerenti a strutture murarie e/o agli impianti, o comunque ascrivibili al caso fortuito.
La principale difesa dell'azienda resistente coglie nel segno.
Come esplicitamente riportato nel contratto intercorso fra le parti, l'oggetto della locazione riguardò una mera porzione dell'edificio denominato “Palazzina Direzionale
Espositiva” posto all'interno dell'area del Centro Fiere di proprietà della società
, e più precisamente i locali situati al piano terra, per circa 700 mq, e al Parte_1 primo piano per circa 300 mq, evidenziati nella planimetria in allegato al contratto.
A riprova di ciò, la disponibilità della locatrice a fornire transenne metalliche per perimetrare le aree di transito attorno alla struttura, al corrispettivo di € 320,00 oltre IVA
(art. 3.3/a e art. 7.2/c).
La concessione in godimento in favore dell'Ausl di una porzione ben identificata di un fabbricato a sua volta situato all'interno di un'area più estesa recintata da mura rimaste chiaramente nella disponibilità del proprietario, esclude radicalmente ogni forma di responsabilità della conduttrice per atti vandalici commessi sulla parte esterna dei muri perimetrali del terreno, dovendo escludersi al riguardo ogni potere di custodia e controllo della conduttrice, il cui onere/obbligo di farsi carico di un servizio di vigilanza, naturalmente, non poteva che riguardare i locali presi in godimento e non anche l'intera cinta perimetrale dell'area in questione di proprietà della . Parte_1
Non è apprezzabile lo sforzo interpretativo della ricorrente finalizzato all'estensione dell'obbligo di controllo dell'Ausl sul muro perimetrale in virtù di un assunto vincolo pertinenziale del medesimo con l'area recintata messa a disposizione della resistente.
pagina 3 di 4 Infatti, le mura perimetrali del Centro Fiere non risultano strutturalmente inscindibili dalla porzione immobiliare locata all'Ausl né tantomeno rimesse all'esclusivo godimento di quest'ultima in virtù di un'attrazione scaturita dalla locazione dell'intero compendio immobiliare in esse contenuto.
Ragionando nella prospettiva della ricorrente, infatti, potrebbe allora ritenersi che il conduttore di un singolo appartamento posto all'interno di un condominio a sua volta circondato da un giardino recintato da mura, il tutto appartenente a una società immobiliare, sia responsabile nei confronti della locatrice dei danneggiamenti aggravati compiuti su tale recinzione ove univocamente ed esso lui indirizzati, pur non avendone mai acquisito espressamente alcun obbligo di custodia.
In conclusione, la domanda risarcitoria va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo e applicando i valori minimi per la fase decisionale, stante l'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda della ricorrente;
2) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in €
1.276,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 2.4.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti, all'esito dell'udienza del
2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 422 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Grosseto, via Alfieri n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco
Cutini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso la sede operativa di Grosseto UOC Avvocatura, e rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Pierluigi Magogna e Gabriele Babbucci in virtù di procura allegata alla memoria difensiva;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, la premesso d'aver locato all'Ausl Toscana Sud Parte_1
Est una porzione del c.d. Centro Fiere in loc. Madonnino per allestire una sede vaccinale anti SARS-COV nel periodo 1.12.2021 - 27.3.2022, e riferendo che in data 15.12.2021
pagina 1 di 4 ignoti contestatori “no vax” avessero imbrattato con vernice e scritte antivaccinazione
COVID alcune delle pareti degli edifici e del vano contatori collegati al cancello principale d'ingresso dell'area del Centro Fiere, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di condannare la conduttrice a risarcirle l'importo di € 1.660,00, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, da ella pagata in luogo della resistente per rimuovere le scritte.
Si costituiva in giudizio l'Ausl, chiedendo la reiezione della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, e nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata una propria responsabilità, la limitazione della condanna al risarcimento dei danni per la sola quota di valore ad essa spettante, pari all'1,5% del Centro Fiere.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa all'esito dell'udienza del 2.4.2025, a seguito del deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda della ricorrente è infondata e va respinta.
Con contratto siglato il 10.12.2021, la società all'Ausl Toscana Sud Est Controparte_2 una porzione di un immobile ubicato a Braccagni (GR) posto all'interno del Centro Fiere di proprietà della ricorrente per allestire una sede vaccinale anti SARS-COV nel periodo compreso tra l'1.12.2021 e il 27.3.2022 (all. 1 del ricorso e all.ti 4 e 5 della memoria difensiva).
La locatrice lamenta che, in data 15.12.2021, ignoti contestatori “no vax” avrebbero imbrattato con vernice rossa e scritte antivaccinazione COVID alcuni muri e il vano contatori in adiacenza al cancello principale d'ingresso dell'area del Centro Fiere, all'interno della quale era stata allestita la sede vaccinale dall'Ausl (all. 2); segnala come quest'ultima, dopo una prima iniziativa di rivolgersi alla sua compagnia assicurativa per l'apertura del sinistro, avrebbe successivamente negato sue responsabilità sull'accaduto
(all.ti 3-11), costringendo la locatrice a provvedere personalmente per rimuovere le scritte, al costo di € 1.660,00 (all.ti 12 e 13).
La invoca la responsabilità dell'Ausl ex art. 1588 c.c. per l'imbrattamento Parte_1 dei muri esterni del Centro Fiere, stante la violazione di quell'obbligo di custodia e vigilanza gravante sul conduttore, tra l'altro specificamente richiamato anche dall'art. 8, lett. c) del contratto - che prescriveva un servizio di vigilanza a carico della conduttrice -, attesa inoltre la prevedibilità di un tale illecito, non solo per la diffusione di detto pagina 2 di 4 fenomeno al livello nazionale (all. 19), ma anche perché nei giorni immediatamente precedenti del 30.11.2021 e del 9.12.2021 fu imbrattata anche l'altra struttura vaccinale locale di VI TT (all. 18).
Per converso, l'Ausl ha eccepito anzitutto la mancanza di proprie responsabilità, sull'assunto che l'evento dannoso avesse riguardato i muri perimetrali del Centro Fiere, e non il fondo oggetto del contratto di locazione posto all'interno; in secondo luogo, ha rilevato che in virtù delle clausole negoziali (art. 3, co. 6; art. 7, co .1; art. 13, co. 3), controparte assunse ogni onere manutentivo dell'immobile locato, pertanto anche quello conseguente agli eventuali danneggiamenti subìti nel muro perimetrale del Centro Fiere;
ha poi escluso la configurabilità della responsabilità a carico del conduttore, ex artt.
1588, co. 1, 1587, n. 1, 1590 e 1177 c.c., per l'ipotesi di danni e/o deterioramenti della cosa locata inerenti a strutture murarie e/o agli impianti, o comunque ascrivibili al caso fortuito.
La principale difesa dell'azienda resistente coglie nel segno.
Come esplicitamente riportato nel contratto intercorso fra le parti, l'oggetto della locazione riguardò una mera porzione dell'edificio denominato “Palazzina Direzionale
Espositiva” posto all'interno dell'area del Centro Fiere di proprietà della società
, e più precisamente i locali situati al piano terra, per circa 700 mq, e al Parte_1 primo piano per circa 300 mq, evidenziati nella planimetria in allegato al contratto.
A riprova di ciò, la disponibilità della locatrice a fornire transenne metalliche per perimetrare le aree di transito attorno alla struttura, al corrispettivo di € 320,00 oltre IVA
(art. 3.3/a e art. 7.2/c).
La concessione in godimento in favore dell'Ausl di una porzione ben identificata di un fabbricato a sua volta situato all'interno di un'area più estesa recintata da mura rimaste chiaramente nella disponibilità del proprietario, esclude radicalmente ogni forma di responsabilità della conduttrice per atti vandalici commessi sulla parte esterna dei muri perimetrali del terreno, dovendo escludersi al riguardo ogni potere di custodia e controllo della conduttrice, il cui onere/obbligo di farsi carico di un servizio di vigilanza, naturalmente, non poteva che riguardare i locali presi in godimento e non anche l'intera cinta perimetrale dell'area in questione di proprietà della . Parte_1
Non è apprezzabile lo sforzo interpretativo della ricorrente finalizzato all'estensione dell'obbligo di controllo dell'Ausl sul muro perimetrale in virtù di un assunto vincolo pertinenziale del medesimo con l'area recintata messa a disposizione della resistente.
pagina 3 di 4 Infatti, le mura perimetrali del Centro Fiere non risultano strutturalmente inscindibili dalla porzione immobiliare locata all'Ausl né tantomeno rimesse all'esclusivo godimento di quest'ultima in virtù di un'attrazione scaturita dalla locazione dell'intero compendio immobiliare in esse contenuto.
Ragionando nella prospettiva della ricorrente, infatti, potrebbe allora ritenersi che il conduttore di un singolo appartamento posto all'interno di un condominio a sua volta circondato da un giardino recintato da mura, il tutto appartenente a una società immobiliare, sia responsabile nei confronti della locatrice dei danneggiamenti aggravati compiuti su tale recinzione ove univocamente ed esso lui indirizzati, pur non avendone mai acquisito espressamente alcun obbligo di custodia.
In conclusione, la domanda risarcitoria va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo e applicando i valori minimi per la fase decisionale, stante l'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda della ricorrente;
2) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in €
1.276,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 2.4.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
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