Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24606/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria
Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24606/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni, vertente tra,
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sui minori , nato a [...] il [...], e Persona_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli, alla
[...] via S. Maria della Libera n. 34/42 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Siciliano che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
quale Impresa designata per la Campania per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del FGVS - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Giancarlo Cipollaro de l'Ero presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia n. 15;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc e art. 118 disp att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09,
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Per_1
e , avendo convenuto in giudizio la IA
[...] Parte_2
Assicurativa impresa designata per la Campania per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti, in proprio e nella indicata qualità, per la perdita parentale di - proprio compagno di vita e padre dei suoi figli Persona_2
– deceduto a seguito di sinistro stradale del 24 luglio 2020, alle ore 01,30.
Secondo la ricostruzione eseguita dall' attrice in citazione si verificò nelle circostanze di tempo e di luogo che il ciclomotore Piaggio Beverly 50 condotto dal , percorrendo la SP 1 Circumvallazione Esterna Persona_2
con direzione Arzano, veniva violentemente tamponato da tergo da una autovettura – riconducibile, sulla scorta dei rottami rinvenuti dai Carabinieri sul luogo del sinistro, ad una Mercedes Classe A – il cui conducente, dopo la collisione, si allontanava velocemente, omettendo di prestare soccorso e rendendosi impossibile la sua identificazione a mezzo del numero di targa, e per effetto dello scontro e il riportava lesioni personali di entità tale Per_1
da causarne il decesso.
Riferiva l' attrice che il procedimento penale nei confronti di ignoti per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. era stato su richiesta del P.M., definito con richiesta di archiviazione essendo emerso dagli accertamenti eseguiti dalla
Polizia Giudiziaria e dalla relazione tecnica sui danni subiti dal ciclomotore che il sinistro ed il conseguente decesso del erano stati conseguenza Per_1
di un tamponamento da parte di un veicolo sopraggiunto a forte velocità e subito allontanatosi dopo l'urto, senza prestare soccorso e che l'evento era riconducibile ad un omicidio stradale e non ad un omicidio volontario, questo tenuto anche conto della tipologia del tratto di strada, dell'ora tarda, della scarsa visibilità e del poco traffico al momento della collisione, circostanze
- 2 - tutte compatibili con una dinamica acclarante la non volontarietà del tamponamento da parte del conducente del veicolo investitore.
Al provvedimento di archiviazione non era stata proposta formale opposizione.
A sostegno della domanda l'attrice ha precisato di essere stata la compagna del dalla cui relazione era già nato il piccolo e che, al Per_1 Persona_1
momento del decesso del compagno, era in attesa di un loro secondo figlio, nato poi il 28.02.2021, al quale era stato dato il nome di in memoria Pt_2
del padre.
Rimarcava, quindi, come la prematura ed improvvisa morte del Per_1
avesse privato lei – non percettrice di alcun reddito – ed i suoi figli dell'unica fonte di sostentamento atteso che il compagno, pur senza specifici inquadramenti, espletava l'attività di salumiere oltre alla compravendita di abbigliamento a domicilio consentendo un dignitoso tenore di vita all'interno del nucleo familiare.
Nel lamentare, al riguardo, il mancato riscontro da parte della convenuta società assicuratrice alla sua legittima e rituale richiesta risarcitoria stante la manifesta responsabilità del sinistro in capo all'intestatario del veicolo investitore ed al suo conducente per violazione dell'art. 149 del Codice della
Strada, assumeva doversi riconoscere a lei la perdita parentale del suo compagno di vita ed ai suoi bambini la perdita parentale del loro caro papà; indicava, pertanto, sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano, in €
331.920,00 l'ammontare a tale titolo dovuto a ciascun membro del nucleo familiare.
Assumeva altresì essere dovuto a lei ed ai suoi figli il risarcimento del consistente danno patrimoniale subito a ristoro della mancanza di quei proventi del povero defunto che consentivano loro un Persona_2
dignitoso tenore di vita, danno patrimoniale quantificato, sulla scorta del comma 3 dell'art. 137 del Codice delle Assicurazioni, in € 483.375,75 per la sua persona avuto riguardo della durata della vita media della donna italiana,
- 3 - ed in € 105.478, 62 per ciascuno dei figli minori in base al conforme calcolo rapportato fino al loro 26° anno di età.
Evidenziava infine sia il danno morale subito in considerazione dello sconvolgimento repentino e drammatico della sua vita che il pregiudizio arrecato ai suoi piccoli - privati, nelle fasi più importanti della loro vita, della presenza e della guida di un padre -, l'uno e l'altro da valutarsi, a suo avviso, in via equitativa.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di accogliere la sua domanda, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo
Mercedes Classe A - rimasto ignoto – nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare la F.G.V.S. al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni per la perdita parentale e patrimoniale nella misura avanti specificata, oltre il danno morale da calcolarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva la che, richiamata sinteticamente la Controparte_1
domanda attorea, ne chiedeva il rigetto in quanto, a suo avviso, priva di ogni supporto probatorio e basata su semplici e mere presunzioni.
Preliminarmente la deducente società, evidenziando l'assenza di qualsiasi testimone dell'impatto tra il ciclomotore ed una sconosciuta Mercedes Classe
A, eccepiva la mancanza di prova della dinamica del fatto storico e, in particolare, della sua riconducibilità ad un fatto meramente colposo, da circolazione stradale e non piuttosto ad una ipotesi di omicidio volontario, nell' ambito della criminalità.
Osservava inoltre - fermo restando, a suo parere, l'impossibilità, nella fattispecie, di ascrivere una responsabilità totale e/o concorsuale all'ignoto conducente in assenza di elementi di certezza circa l'effettiva condotta di guida del conducente il ciclomotore - che le circostanze in cui si era verificato l'urto, caratterizzate da traffico modesto, piena visibilità ed ampiezza della carreggiata, non potevano non sollevare dubbi che si fosse
- 4 - effettivamente trattato di danno da circolazione stradale per una errata manovra o grave imprudenza dell'ignoto conducente ma che, di contro, si fosse invece trattato di un atto volontario, da regolamento di conti, atteso anche l'ambiente malavitoso in cui viveva la vittima sia da parte paterna che da parte della famiglia della compagna così come accertato dai Carabinieri nel corso delle indagini.
Per le suesposte motivazioni, la comparente compagnia assicurativa deduceva la propria carenza di legittimazione passiva per assenza, nella fattispecie, degli elementi di fatto presupposti necessari per il coinvolgimento del fondo di garanzia a titolo risarcitorio.
Quanto alla legittimazione attiva dell'attrice pur non Parte_1
contestando che la morte del titolasse la stessa, in virtù degli asseriti Per_1
rapporti affettivi con il de cuius, a richiedere i danni conseguenti alla perdita della persona cara, confutava tuttavia l'operata equiparazione della posizione dell'attrice a quella di un legittimo coniuge o quanto meno di un convivente more uxorio tale da richiedere un danno parentale.
Trattavasi, infatti, a parere della compagnia assicurativa, di un rapporto che, per quanto sicuramente fondato su un vincolo di affetto e convergenza di interessi, era tuttavia manchevole di quella intangibilità e di quella solidità – come peraltro confermato anche dalla mancata convivenza dell'attrice con il suo compagno - connotante un rapporto legittimo che potesse giustificare il riconoscimento di un danno di tipo relazionale e/o da sconvolgimento delle abitudini della vita.
In relazione poi alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale futuro avanzata iure proprio dalla quale danno da perdita delle utilità Pt_2
economiche di cui godeva allorché il era in vita e che costituivano, a Per_1 suo dire, l'unica fonte di reddito suo e del figlio, la convenuta ne contestava l'entità, ritenuta esorbitante ed eccessiva e non suffragata da alcuna seria ed attendibile prova documentale circa l'effettiva contribuzione attuale del de
- 5 - cuius al mantenimento e la sua entità e le effettive possibilità di una contribuzione futura.
Sul punto eccepiva inoltre che il criterio adottato da controparte per la quantificazione del danno in oggetto non fosse esatto sottolineando la non operabilità, nel caso di specie, del disposto di cui al terzo comma dell'art. 137 del Codice delle Assicurazioni non essendovi alcuna certezza sulla effettiva percezione da parte del di un reddito continuativo da lavoro;
al Per_1
riguardo - e viste le circostanze - assumeva potersi eventualmente liquidare l'indicato danno solo in via equitativa e per un limitato periodo temporale.
Rilevava infine, relativamente alla qualificazione del danno non patrimoniale dei figli, la diversa posizione di quest'ultimi rispetto a quella della madre, per cui, non potendosi negare la sussistenza di un rapporto di parentela, qualificava il danno da essi subito come danno parentale da riconoscersi, in virtù del preesistente obbligo del di provvedere al loro Per_1
mantenimento, fino alla maggiore età.
Tanto osservato e dedotto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
F.G.V.S. in relazione alla ipotesi di cui all'art. 283/a Controparte_1
D.Lgs. 209/2005; in subordine, di dichiarare, ai sensi dell'art. 2054, 2° comma, c.c., la pari responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti ed in via ancora più subordinata di rigettare le richieste formulate in proprio dalla relativamente al danno non patrimoniale iure proprio o quanto Parte_1
meno di ridimensionarle, di rigettare la richiesta di danno patrimoniale futuro, di liquidare il danno parentale di e tenendo Persona_1 Parte_2
presente la mancata convivenza e di liquidare il danno patrimoniale di e rapportandolo non oltre la maggiore età, il Persona_1 Parte_2
tutto con vittoria di spese.
Concessi i termini dell'art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 13.02.2025 la causa veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il
- 6 - deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, depositate, per parte attrice, in data 24.04.2025 e, per parte convenuta, in data 27.04. 2025.
Nelle comparse conclusionali le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al merito della vicenda giova innanzitutto premettere che dalle risultanze dell'istruttoria documentale acquisita al processo risultano incontestate le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la causazione dello stesso a seguito di un presunto tamponamento da parte di un'autovettura rimasta non identificabile e non essendo stati ammessi altri mezzi istruttori e non essendo possibile valutare altra prova contraria a quanto raggiunto nelle conclusioni del procedimento penale, con esclusione quindi della concorsualità della condotta di guida del conducente il motociclo, con la conseguenza che la domanda risarcitoria dell' attrice risulta proposta esattamente nei confronti della società assicurativa quale Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (FGVS) per la Campania che gestito da CP_2
organismo di indennizzo nato in [...] 1959 e regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs
209/2005), preposto al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati da veicoli non identificati e/o non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta, per cui l' istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate da designate dall'IVASS. Parte_3
Sotto tale profilo la domanda proposta dall' attrice e nella qualità anche di genitrice dei figli risulta procedibile avendo assolto l'onere dell'azione contro quale Fondo e alla specificando l'indicazione degli elementi CP_1 CP_2
del sinistro e le circostanze di fatto idonee alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del veicolo pirata ai fini del regresso.
Le circostanze del fatto ( quale investimento da tergo di veicolo non identificato) risultano presuntivamente quelle dedotte dalla parte attrice e allo
- 7 - stato confermate dalle indagini della Procura nell'ambito del procedimento penale contro ignoti dalla Polizia Giudiziaria che hanno accertato che la morte del “è stata conseguenza di un tamponamento da parte di un veicolo Per_1 che sopraggiungeva a forte velocità e che dopo l'urto ha proseguito la sua marcia senza fermarsi e prestare soccorso”.
A fronte di tale risultanza probatoria, stante l'assenza di testimoni del fatto e non essendo stati disposti ulteriori accertamenti in sede di procedimento penale tra cui l' esame autoptico o anche una consulenza tecnico ricostruttiva anche al fine di comprendere l' incidenza o meno dell' uso del casco da parte della vittima sul determinismo delle lesioni né risulta essere stata predisposta attività investigativa interna dalla compagnia, nè risultano provate le condizioni tecniche di sicurezza del motociclo su cui aveva viaggiato il ma solo quelle dopo l' impatto, il Tribunale non può che fare proprie Per_1
le conclusioni cui è pervenuta la Procura non potendosi ipotizzare una diversa dinamica del sinistro, non potendo limitare il valore probatorio delle indagini disposte dall'autorità giudiziaria e dall'istruttoria complessivamente svolta e da cui appare arduo ricavare elementi di colpa concorrente da parte del soggetto tamponato, come invece ipotizzato dalla parte convenuta.
Pertanto deve ritenersi, per costante giurisprudenza, che in riferimento alla fattispecie del tamponamento tra veicoli – diversa da quella di scontro tra veicoli - trova applicazione, qualora non si riesca a stabilire l'effettiva dinamica del sinistro, non la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. ma la diversa presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore che si trova nella presunzione di fatto di aver violato la distanza di sicurezza – art. 149, c.1, del Codice della Strada (cfr. Cass. Civ.,
Sez.
3. Ordinanza n. 5760 del 22.02.2022 – Cass. Civ, Ordinanza n. 3398 del
03.02.2023).
Tale indicazione della Suprema Corte è stata ulteriormente confermata con sentenza dell'11 novembre 2024 n. 29009, secondo cui “….. “inoltre, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D. Lgs. n.285 del 1992, il conducente di un
- 8 - veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, 2 comma,
c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. (cfr. Cass.,
Sez. 6-3, ord. 01.07.2021, n. 18708; conforme, ex multis, Cass., Sez. III, ord.
31.05.2017, n. 13703).
Nel caso che ci occupa l'unica elemento emerso all'esito dell'istruttoria documentale in merito alla dinamica del sinistro riguarda il tamponamento di un auto verso il motociclo del dovendosi pertanto applicare la Per_1
presunzione, de facto, di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante, presunzione che sarebbe stata superata solo in presenza di eventi inopinati ed estemporanei quali quelli sì ipotizzati dalla compagnia assicurativa - possibile sbandamento o repentino spostamento dal proprio asse di percorrenza del veicolo tamponato -- ma non suffragati da alcun concreto ed oggettivo riscontro probatorio, restando pertanto semplici ipotesi che non trovano riconoscimento nel nostro ordinamento positivo, se non riescono ad assurgersi quali presunzioni gravi precise e concordanti ai sensi dell' art. 2727 cc.
In definitiva, ai fini della corretta qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, essendo la situazione ricostruita in termini di acclarato tamponamento e “non di scontro e responsabilità presunta e concorrente tra veicoli”, la stessa va ricondotta non all'interno dell'art. 2054, comma 2, c.c. bensì all'interno della disciplina dettata dall'art. 149 C.d.S. che, nell'ipotesi di tamponamento tra veicoli, prevede che, qualora non si riesca a stabilire l'effettiva dinamica del sinistro, operi la diversa presunzione di mancato rispetto della distanza di sicurezza in capo al veicolo che proviene da tergo;
di
- 9 - qui la responsabilità esclusiva del veicolo investitore ove non superata, come nel caso di specie, dagli accertamenti dell' effettiva dinamica da parte degli organi di polizia o dalla presenza di testimoni sul luogo del sinistro.
Relativamente poi alle eccezioni sollevate dalla convenuta compagnia – a motivo della dedotta carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa - perchè avrebbe potuto trattarsi di un altro evento da circolazione stradale non meramente colposo ma bensì conseguente ad un atto volontario/doloso preordinato da parte dell'autovettura investitrice atteso l'ambiente malavitoso in cui viveva la vittima, il Tribunale non può che rilevare che l'ipotesi era stata inequivocabilmente smentita dagli accertamenti effettuati dall'autorità giudiziaria dai quali è emerso che “la dinamica dei fatti riconduce senza ombra di dubbio a un omicidio stradale (art. 589 – bis c.p.) e non anche ad un omicidio volontario”, con la conseguenza che anche l' eccezione sollevata dalla convenuta resta una ipotesi che non sufficientemente provata, non può essere accolta.
Va comunque osservato che anche in tale smentita ipotesi non verrebbe meno la legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa in considerazione che il preteso dolo - in ogni caso non provato - non varrebbe ad escludere l'obbligo di garanzia a suo carico trattandosi di eventuale attività compiuta con una autovettura e soggetto non identificati né identificabili anche a seguito di indagini affidate alla polizia giudiziaria e pertanto il danno resta coperto dalla garanzia dalla IA Assicurativa che per la
Campania copre il fondo vittime della Strada.
Infatti, in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, la norma di cui alla L. n. 90 del 1969, art. 1, e quella di cui all'art. 18, stessa legge, per l'esercizio della tutela con azione diretta, norme trasfuse nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209, artt. 122 e 144 (Codice delle Assicurazioni), contengono il riferimento non all'art. 1900 c.c. (norma generale sulle assicurazioni) o all'art. 1917 c.c. (in materia di assicurazione della responsabilità civile) bensì all'art. 2054 c.c. che non distingue di per sé tra
- 10 - azioni colpose o dolose sicché deve ritenersi che entrambe le condotte debbano intendersi ricomprese nella tutela medesima non dovendosi interpretare l'illecito civile in questione come autonomo, bensì come specificazione dell'illecito ex art. 2043 c.c. ancorché qualificato dalla circolazione dei veicoli. Pertanto, sia le condotte colpose, sia quelle dolose ricadono nell'alveo della speciale tutela della RCA. (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 18 novembre 2009 n. 44165).
In altri termini, la colpa va latamente intesa nel senso comprensivo sia del profilo colposo, derivante da imprudenza, negligenza e imperizia, sia di quello doloso o intenzionalmente lesivo, salva comunque la facoltà della compagnia assicurativa di rivalersi nei confronti del danneggiante a titolo di regresso ove indentificato.
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada deve, quindi, rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatti dolosi di terzi. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.4798/1999; Cass. Civ., Sez. III, n.
20786/2018).
Svolte le premesse che precedono, la domanda attorea di per sé e Parte_1
per i figli deve ritenersi solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione nei limiti di seguito delineati sussistendo il diritto degli istanti al risarcimento dei danni a causa del decesso del loro stretto congiunto, nei limiti di cui si dirà in motivazione.
Della liquidazione del danno:
Passando ora all'esame delle poste di danno richieste in citazione, deve distinguersi la posizione dell'attrice rispetto a quella di entrambi i figli.
Premettiamo che oltre alla valutazione del diritto della fidanzata ad ottenere il risarcimento, per i figli legittimi e quelli naturali anche se non riconosciuti è previsto il diritto al ristoro del danno non patrimoniale in quanto il fatto illecito di cui risponde la convenuta compagnia assicurativa integra il reato previsto dall'art. 589 cod. pen. (cfr. combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e
- 11 - 185 c.p.) e incide su interessi relativi alla persona umana tutelati dalla
Costituzione.
Il pregiudizio alla sfera personale lamentato dall'istante per sé e per i figli consiste nella perdita del rapporto parentale, con tale formula descrittiva si individuano quelle conseguenze negative di carattere esistenziale che derivano dalla morte di uno stretto congiunto.
Tale evento lede, in modo irreparabile, l'interesse “all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia” e quello
“alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia” (cfr. Cass. n.8827 del 31.05.2003).
I pregiudizi che in concreto possono derivare dalla lesione del rapporto parentale (danno conseguenza) consistono principalmente : - nello sconvolgimento, in senso peggiorativo, delle abitudini di vita del congiunto superstite;
- nel turbamento irreparabile dell'armonia familiare;
- nella sofferenza patita nel periodo immediatamente successivo all'evento luttuoso
(danno definito “morale” dall'orientamento tradizionale della giurisprudenza);
- nella sofferenza che accompagnerà il familiare superstite nel corso dell'intera sua esistenza.
Si tratta di conseguenze lesive tra loro intimamente connesse, che devono essere ristorate mediante l'attribuzione di un'unica somma di denaro al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. (cfr. Cass., Sez. Un., n, 26972 dell'11.11.2008).
La prova dei danni come descritti può essere desunta, in via presuntiva e salva la prova contraria solo dallo stretto rapporto di parentela esistente tra la vittima primaria e coloro che agiscono per il risarcimento. (cfr. Cass. n. 10823 dell'11.05.2007, Cass. n. 16018 del 07.07.2010, Cass. n. 10527 del
13.05.2011). Infatti, “l'intensità del vincolo unionale e parentale può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari,
- 12 - mentre l'accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il congiunto deceduto può rappresentare soltanto un idoneo elemento indiziario da cui desumere e quantificare un più ridotto risarcimento in termini economici.” (cfr. Cass. n.° 20188 del 22.07.2008; nello stesso senso, Cass. n.
1203 del 19.01.2007, Cass. n. 16018 del 07.07.2010, Cass. n. 3767 del
15.02.2018) ovvero escluderlo in difetto di prova che non sia soltanto legata al vincolo consanguineo se non diretto ma derivato.
Dunque, il danno in esame, secondo i principi testé esposti, può ritenersi sufficientemente e presuntivamente provato in considerazione della relazione affettiva del primo figlio con il in quanto suo padre e anche del Per_1
secondo, sebbene non formalmente riconosciuto, in quanto stante la presunzione di paternità del defunto riguardo il secondo bambino, come da test di paternità allegato che prevede in termini di certezza che il secondogenito sia il figlio naturale del defunto , pur non Persona_2
essendo ancora nato al momento del decesso, tenendo conto del rapporto di filiazione diretta che legava a e lo avrebbe Persona_2 Persona_1
legato anche a , figli superstiti del defunto, a nulla rilevando – Parte_2
se non ai fini della quantificazione del risarcimento del danno – l'eccepita mancata convivenza, che non annulla l' esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà tra i consaguinei. (cfr. Cass. Civ. ordinanza n.
3904 del 16.02.2025).
Riguardo invece la posizione dell'attrice per sé stessa rileva non solo l' assenza di una convivenza stabile quale elemento non contestato, ai fini del diritto al riconoscimento del danno in modo completo, ma anche la sua posizione contestata di equiparazione a quella di un legittimo coniuge o di membro di unione civile non potendosi trascurare, in fase di risarcimento, il potere dei legami affettivi, vale a dire tutto ciò che lega due persone in una comunione di vita futura e di comunità di intenti e di familiarità, che nel caso in esame per la condizione dei due giovani fidanzati probabilmente non si era ancora creata o consolidata,
- 13 - Sul punto va peraltro evidenziato come il riconoscimento di un'aspettativa risarcitoria anche ai componenti di una famiglia di fatto sia un punto fermo dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, ma richiedendo comunque la prova del rapporto di affezione e unione di intenti e prospettive che può anche non esistere tra persone legate da un vincolo formale.
Nel caso in esame, però il rapporto sentimentale della con il defunto Pt_2
partner, che pur non occasionale e/o transitorio come testimoniato dalla nascita del primo figlio e della sua seconda gravidanza al momento del decesso della vittima, tuttavia si presume caratterizzato dalla mancanza di convivenza e dalla fragilità della relazione considerata la giovane età dei soggetti come l'assenza di un vincolo matrimoniale o dell'unione civile e/o quello di una famiglia di fatto convivente, che non può ritenersi giustificata da non abbienti condizioni economiche e da non elevata istruzione, elementi che impongono delle valutazioni risarcitorie in termini equitativi.
In ogni caso per la liquidazione del danno, ci si avvale della Tabella del
Tribunale di Milano dell'anno 2024 conforme all'orientamento espresso, in materia, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021; essa costituisce, come osservato dal giudice di legittimità, valido parametro di riferimento a cui ancorare la valutazione, necessariamente equitativa, del pregiudizio in esame (cfr. Cass. n. 10924 del 09.06.2020, Cass. n. 29495 del
14.11.2019, Cass. n. 27953 del 07.12.2020).
La suddetta Tabella prevede l'attribuzione di una somma quale multiplo del punto di invalidità, pari ad € 3.911,00, che è calcolata sulla base di un punteggio che varia in ragione del rapporto di parentela, dell'età della vittima e di quella dell'avente diritto, del numero dei parenti stretti superstiti e della prova della sussistenza di un rapporto di convivenza e del consolidamento di un rapporto di affectio e parentela anche se di fatto.
Per stabilire gli importi in concreto spettanti agli istanti occorre considerare che al momento del decesso del la compagna aveva 18 Per_1 Parte_1
anni mentre il figlio aveva un anno e ancora non era nato il Persona_2
- 14 - secondo figlio “ naturale” , comunque legittimato al Parte_2
riconoscimento del danno da lesione parentale. (cfr. Cass. Civ. n. 4571 del
14.02.2023).
Considerato che può ritenersi non contestato che il defunto fidanzato non coabitasse con lei e il primo bambino, anche nel suo stato di gravidanza, per evidenti e concrete ragioni dovute anche alle giovanissima età di entrambi e alle precarie condizioni di lavoro stabile del che si presume “ si Per_1 arrangiasse” con lavoretti e considerato che l'attrice non ha allegato né offerto di provare, se non con capi non ammessi dal precedente Giudice, i peculiari riflessi negativi nella sua sfera esistenziale atti a giustificare la massima liquidazione, appare congruo riconoscere agli istanti il risarcimento nella misura minima prevista dalle Tabelle di Milano del 2024, tenuto conto pero di alcuni correttivi di riduzione di quanto in linea di massima indicato dal
Tribunale di Milano che consente l'adeguamento a situazioni di fatto concrete.
Infatti nel procedere al calcolo dei parametri indicati dalle tabelle di Milano come aggiornate l'attrice non può certamente essere equiparata sic et simpliciter a un coniuge, né a una convivente di fatto né a un membro dell' unione civile, sussistendo per lei solo il riconoscimento come fidanzata e madre dei figli del defunto, per un rapporto di fidanzamento come quello che avviene tra i giovani della loro età pertanto potendo considerare la sua come una situazione ibrida che impone dei correttivi nella valutazione e quantificazione degli indici della Tabella di Milano ai fini del risarcimento. A parere del Tribunale rispetto a quelli che sono gli indici su cui poi avviene la valutazione, tenuto conto della situazione come descritta e non contestata relativamente al rapporto tra giovanissimi fidanzatini e poi in brevissimo tempo trasformatosi in una simil coppia genitoriale senza che però si sia trasformato in una vera situazione di vero legame stabile non essendoci stata né la convivenza né il mantenimento e cura reciproci tra i membri di una coppia, considerato che ognuno di essi aveva continuato a vivere con la
- 15 - famiglia di origine, si ritiene di dover sottrarre alla valutazione globale prevista per chi sopravvive all' altro, sia il punteggio della convivenza abituale, sia apportare una diminuzione al punteggio relativo all' età della congiunta, che deve essere corretto in misura minore, riducendolo da 26 a 20, considerato che stante la giovanissima età di entrambi il rapporto tra i due non aveva potuto creare quel legame indissolubile di affectio e condivisione di intenti che può intervenire in una coppia anche di fatto ma in età più adulta, e di cui manca del tutto la prova specifica in tal senso. Alla riduzione del punteggio si perviene considerando la giovanissima età dell' attrice che le avrebbe certamente permesso di riprendersi e ricreare un nuovo legame affettivo, dopo la morte del suo fidanzato;
a tale punteggio, deve aggiungersi il punteggio di “ 24” per l'età del defunto, 0 per la convivenza e il punteggio
12 per il numero di altri familiari con cui condividere il risarcimento e 0 per la qualità ed intensità della relazione che non risulta formalmente identificabile in una relazione di affectio già consolidata;
pertanto alla deve Pt_2
attribuirsi il punteggio di 56 che moltiplicato per il punto base di 3.911,00 determina il risarcimento ai fini del danno parentale della fidanzata nella misura dell' importo complessivo di € 219,016,00.
Per i figli e va invece riconosciuto cadauno il Persona_1 Parte_2
danno parentale quantificato nella misura di € 250.304,00, quale valore minimo applicabile in relazione ai valori dei punti totali riconosciuti ai figli con esclusione solo del punteggio della convivenza, considerato entrambi quali aventi diritto al risarcimento per la perdita del padre vittima in difetto di prova di ulteriori elementi di maggior danno.
Passando ora ad esaminare invece la richiesta di risarcimento per la perdita dei benefici economici che la vittima destinava – e, ad avviso della difesa attorea, avrebbe continuato a destinare se non fosse avvenuto il decesso – al sostentamento del nucleo familiare, la convenuta compagnia assicurativa, nel contestare il diritto della a tale risarcimento, oltre che nella misura Pt_2
richiesta, ha confutato anche la metodologia di calcolo seguita in assenza di
- 16 - alcuna certezza, prova e/o evidenza fiscale circa la effettiva percezione di un reddito da lavoro continuativo da parte del e la sua concreta Per_1
contribuzione al sostentamento familiare.
Al riguardo, fermo restando le su riportate considerazioni circa il diritto della a vedersi riconosciuti, viste anche le circostanze del caso concreto, i Pt_2
danni per la morte del partner - ancorché, per quanto appresso si dirà, non si convenga sulla abnorme entità della richiesta risarcitoria patrimoniale avanzata iure proprio dall'attrice - si condivide l'eccezione di controparte circa l'inoperatività, nel caso allo studio ed ai fini della quantificazione del danno, dell'art. 137 del Codice delle Assicurazioni Private che, in realtà, disciplina il “caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito da lavoro”. (cfr. Cass. Civ., Sez.III, ord. n. 36357 del 29.12.2023).
In effetti, il danno patrimoniale patito dalla non può comprendere al Pt_2
pari dei suoi figli anche il pregiudizio patrimoniale da incapacità lavorativa subito dalla vittima primaria di un sinistro derivante dalla circolazione stradale o da situazioni assimilate, ma da quello riservato solo agli eredi e derivante dal decesso del padre avvenuto in occasione del sinistro per cui è causa che riguardo ai figli li avrebbe privati del contributo economico necessario al loro mantenimento, e di cui la non ne risulta avente Pt_2
titolo.
Orbene, in tema di risarcibilità del danno patrimoniale che i superstiti avrebbero sofferto a seguito del prematuro decesso del proprio congiunto, causato da fatto illecito altrui, la Suprema Corte ha affermato che “ il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita del contributo economico del congiunto deceduto deve essere risarcito sulla base di un sistema presuntivo che tenga conto del reddito presumibile del defunto e della parte di esso che sarebbe stata destinata al mantenimento dei superstiti” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, n. 31549 del 06.12.2018).
- 17 - Deve però tenersi conto della circostanza che non risultano elementi utili alla esatta configurazione della posizione reddituale del così da poter Per_1
calcolare il contributo reddituale corrisposto in vita per il mantenimento dei figli minori né sia stata fornita alcuna evidenza fiscale atta ad individuare una apprezzabile e quantificabile perdita economica subita almeno nell' immediatezza del fatto né dalla in sé né per i figli;
sul punto, infatti, la Pt_2
Suprema Corte ha ripetutamente affermato – ancorché con riferimento alla famiglia tradizionale ma mutuabile, per quanto rappresentato, anche alla famiglia di fatto - che “ i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143 e 433 c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i congiunti e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge e ai figli”. (cfr. Cass. Civ. n. 31549/2018).
La mancata indicazione della situazione reddituale del ancor più Per_1
rileva sia riguardo alla che resta esclusa dal diritto al risarcimento del Pt_2
reddito patrimoniale sia già prodottosi che futuro del congiunto venuto meno con la sua morte non avendo dato prova di essere stata a carico del fidanzato essendo di fatto convivente con i propri genitori e pertanto non a carico del
Viceversa con riferimento alla posizione dei figli in considerazione Per_1 del fatto che ogni genitore ha l'obbligo di mantenere i figli a prescindere dal suo reddito da lavoro e dallo stesso svolgimento di un'attività lavorativa e che tale mantenimento non deve necessariamente avvenire con i proventi del reddito da lavoro del genitore, il Tribunale non può non operare il riconoscimento in tal senso ricorrendo però ad una valutazione in via equitativa.
- 18 - Ai fini della liquidazione del danno in esame vanno pertanto applicati i principi generali che regolano la determinazione del danno patrimoniale subito dai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo e in relazione ai contributi economici che questi avrebbe presumibilmente loro erogato se fosse rimasto in vita, non può prescindere da una prova presumibile anche della sua capacità specifica al lavoro, risultando dagli atti del procedimento solo che il defunto svolgesse solo lavori saltuari e occasionali senza un reddito costante tale da mantenere un nucleo familiare.
Nel caso di specie, dagli atti non essendo emersa alcuna prova che la vittima primaria svolgeva l'attività lavorativa riferita dalla Forino mentre può ritenersi probabile che si arrangiasse con lavoretti per la vendita di scarpe o vestiti, tanto anche sulla base delle circostanze acquisite al processo penale, per cui è certamente ragionevole ritenere che il non contribuisse con Per_1
regolarità al mantenimento né della compagna, ancora a carico dei suoi genitori, né del figlio nato, né tanto meno del nascituro, dovendo presumere che erano certamente anche essi a carico dei genitori dell' attrice – per cui con la morte del defunto padre non risulta agevole quantificare il danno da calcolarsi che richiede precisi parametri:
1) Accertare il reddito netto annuo del defunto, tenendo conto anche dei presumibili incrementi futuri;
(cfr. Cass. III, 19/02/2007, n. 3758; Cass. VI,
04/05/2016, n. 8896).
2) Accertare quanta parte di tale reddito fosse destinata dalla vittima a sé stesso (cd. “quota sibi”);
3) Capitalizzare la quota di reddito così accertata in base ad un coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie;
Tale prospetto appare di difficile applicazione al caso in esame e nell' immediatezza dell' evento difettando la prova del reddito da lavoro percepito dal e su cui operare il ricalcolo futuro e la capitalizzazione, pertanto Per_1
il Tribunale non può che ricorrere per il danno già prodotto ad una valutazione in termini equitativi anche ai sensi dell' art. 1226 cc e sulla base di
- 19 - orientamento giurisprudenziale cui ritiene di aderire, della Cassazione civile sez. III, 29/12/2023, (ud. 16/11/2023, dep. 29/12/2023), n.36357, secondo cui” Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale reclamato dall' erede avrebbero, quindi, dovuto essere applicati i principi di diritto che, in generale, regolano la determinazione del danno patrimoniale futuro subito dai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, in relazione ai contributi economici che questi avrebbe presumibilmente loro erogato se fosse rimasto in vita, diversamente da quanto ha fatto la corte territoriale. In base a tali principi, applicabili alla relazione che esiste tra padre e figlia minore, si ammette il risarcimento del danno patrimoniale anche nel caso in cui la vittima non fosse occupata al momento del decesso e, quindi, certamente non fosse percettrice di redditi, ovvero, comunque, nel caso in cui avesse redditi molto bassi, operandosi una liquidazione in via equitativa e dovendosi, a tal fine, considerare anche la possibilità che la vittima stessa avesse poi potuto trovare in futuro un' occupazione e contribuire economicamente, in una certa misura, al mantenimento dei familiari (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5099 del
25/02/2020, Rv. 657139 - 01: ""ai prossimi congiunti di un soggetto disoccupato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto;
in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell'attrice""; confronta, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29830 del 20/11/2018, Rv.
651845 - 01: ""il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto
- 20 - e da liquidarsi in via necessariamente equitativa", cfr. anche, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 759 del 16/01/2014, Rv. 629754 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 7272 del 11/05/2012, Rv. 622507 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3966 del 13/03/2012, Rv. 621398 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14845 del 27/06/2007,
Rv. 597916 - 01, in relazione al caso del risarcimento del danno patrimoniale subito da genitori per la morte di figli che non lavoravano o avevano appena iniziato a farlo e, quindi, non avevano possibilità di dimostrare i loro futuri guadagni).
Ora ragionando al caso in esame, deve tenersi in conto che il privo Per_1
di professionalità ed adeguata e superiore scolarizzazione avrebbe potuto trovare solo in futuro una occupazione in termini di lavoro stabile tipo operaio generico e pertanto deve valutarsi al minimo il suo apporto al sostentamento dei figli secondo una valutazione equitativa.
Tali essendo gli elementi emersi dal processo appare del tutto equo e proporzionato rapportare il danno subito per il mancato sostegno economico del padre dei minori solo fino al compimento della maggiore età del secondo figlio (febbraio 2039) sì da accompagnare e favorire il Parte_2
percorso educativo e formativo di entrambi i figli.
Relativamente alla posizione dei figli, posto che il sistema giuridico italiano non stabilisce un limite di età fisso per il mantenimento , anche in questo caso si reputa equo in difetto di maggior prova specifica a cui sarebbe stata tenuta la attrice nella sua qualità, rapportare il danno patrimoniale patito fino al compimento della loro maggiore età in ragione delle considerazioni avanti svolte circa la possibilità anche della loro genitrice di provvedere a quanto necessario al loro mantenimento, questo anche tenuto conto del bilanciamento tra il dovere di sostegno del genitore e l'impegno dei figli nel costruire il proprio avvenire professionale, anche con impegno e successo scolastico.
Ai fini della liquidazione del danno in esame vanno pertanto applicati i principi generali che regolano la determinazione del danno patrimoniale subito dai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto
- 21 - illecito di un terzo, in relazione ai contributi economici che questi avrebbe presumibilmente loro erogato se fosse rimasto in vita.
Nel caso di specie, dagli atti emergendo che la vittima primaria non avendo dato la prova certa di aver un'attività lavorativa di salumiere potendo solo presumersi quella di ambulante di commercio di abbigliamento e scarpe è certamente ragionevole ritenere, pur se non documentalmente provato, che il non potesse assolutamente contribuire con regolarità al Per_1
mantenimento del figlio nato – mentre deve escludersi che provvedesse ai bisogni della sebbene anche ella non era percettrice di alcun reddito - Pt_2
così come si prospetta come effettivamente probabile, sulla base di parametri di regolarità causale, quello che sarebbe stato un futuro sostegno patrimoniale in favore dei soli figli da parte della vittima del sinistro stradale;
in altri termini, nel caso de quo, l'aspettativa di ritrarre un vantaggio patrimoniale può considerarsi ammissibile solo per i figli essendo la vittima del fatto illecito altrui persona da cui i prossimi congiunti superstiti potevano ragionevolmente attendersi un sostegno in ragione non solo dei vincoli di solidarietà familiare ma anche della loro non autosufficienza economica. (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, n. 31549 del 06.12.2018).
Svolte le premesse che precedono, giova osservare che la liquidazione giudiziale del danno avviene a distanza di tempo dall'accaduto per cui la perdita patrimoniale subita dagli istanti sotto il profilo del venir meno della quota parte del reddito della vittima si configura, per il periodo dall'evento di danno fino al momento della presente liquidazione giudiziale, come un danno emergente e non come un danno futuro perché la perdita del beneficio della quota degli emolumenti si correla ad un periodo temporale ormai decorso e, dunque, ad un danno già verificatosi.
Il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della fonte di reddito per il periodo successivo alla liquidazione giudiziale si configura invece come danno futuro e, dunque, come danno da lucro cessante la cui liquidazione
- 22 - deve avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione degli emolumenti.
Il primo tipo di danno (danno già prodottosi) deve essere pertanto liquidato sommando e rivalutando le elargizioni che devono ipotizzarsi come concretamente perdute sino alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. Civ.
Sez. III n. 11439 del 18.11.1997) mentre solamente il secondo (danno futuro) deve essere liquidato con il metodo della capitalizzazione avente funzione di rendere attuale il valore di una rendita futura: pertanto, esso deve corrispondere alla data in cui si effettua la liquidazione del danno e non a quella del fatto illecito.
Danno già prodottosi:
Relativamente al criterio di liquidazione individuabile sulla base degli atti, premesso che la quantificazione del danno di cui si discorre è ampiamente equitativa dal momento che non è risultato assolto l' onere della prova del reddito da lavoro che il defunto destinava ai bisogni della famiglia, non potendosi per il danno già prodotto dall' immediatezza del fatto farsi riferimento al reddito come indicato da un Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro (CCNL) – sottoscritto tra l'organizzazione datoriale e le rappresentanze sindacali - da utilizzarsi quale parametro di riferimento, ma solo in via meramente equitativa è possibile rifarsi ad un valore economico minimo di un assegno di mantenimento dei figli minori stabilito mediamente dal Tribunale in caso di separazione che di regola è calcolato nella misura minima pari a € 250,00 per ogni figlio;
rapportando detto valore per il periodo intercorrente tra il decesso del e la nascita di (6 Per_1 Parte_2 mesi), risulta essere pari a complessivi € 250,00 che moltiplicato x 0,5 anni) risulta complessivamente in € 1500,00.
Pertanto per il periodo 2021-2025, e in difetto di prova del reddito da lavoro percepito da al decesso può assumersi quale parametro di Persona_2
reddito a base di calcolo per la determinazione dell' assegno di mantenimento, quello medio tra il mantenimento del 2020 (€ 250/mese) e quello prevedibile
- 23 - 01.04.2025 pari ad una quota rivalutata e aumentata considerato anche la fase della crescita dei minori e pertanto pari a € 300/mese e, quindi, un assegno di mantenimento medio per ognuno dei figli pari all'importo di € 275,00 da utilizzarsi quale assegno di mantenimento annuo, per 12 mensilità, del valore complessivo di € 3300,00 per ogni minore. E pertanto per complessivi €
14.025,00 (= € 3.300 x 4,25 anni - periodo marzo 2021- maggio 2025) cadauno.
E pertanto per il danno prodotto fino alla presente pronuncia in danno dei figli del defunto competono per il danno già prodotto le seguenti somme: Per_1
-per € 1500,00 + € 14.025,00 = € 15.525,00; Persona_1
-per € 14.025,00; Parte_2
Danno futuro:
Relativamente invece alla quantificazione del danno futuro e, in particolare, al periodo di riconoscimento del lamentato pregiudizio la richiesta avanzata iure proprio dall'attrice per se stessa risulta assolutamente non solo esorbitante e non legittimata non potendosi ragionevolmente ritenere che ella avesse diritto ad ottenere il sostegno economico del defunto vita natural durante in difetto di un precedente stato di condivisione di famiglia e di intenti di fatto e/o di una convivenza stabile o di sua vivenza a carico, di contro, si ritiene anche prevedere che la sua giovane età e l'assenza di ragioni invalidanti avrebbero potuto ben consentirle di trovare un'occupazione per far fronte ai propri impegni economici per se e verso i figli ed avere la possibilità di ricostruirsi nel tempo una nuova relazione affettiva, senza dover dipendere dal fidanzato.
Per tali motivazioni si ribadisce che come iper il danno già prodotto anche per quello futuro all' attrice non compete alcun ulteriore riconoscimento oltre a quello del danno parentale mentre deve calcolarsi per i figli il mancato sostegno economico fino al compimento della maggiore età del secondo figlio sì da accompagnare e favorire il percorso educativo e Parte_2
formativo di entrambi i figli. Deve tenersi in conto che il sistema giuridico italiano non stabilisce un limite di età fisso per il mantenimento dei figli e
- 24 - anche in questo caso si reputa logico ed equitativo rapportare il danno patrimoniale patito solo fino al compimento della loro maggiore età in ragione delle considerazioni avanti svolte circa la possibilità anche della genitrice di provvedere a quanto necessario per loro mantenimento e tenuto conto di quello presumibilmente sarebbe stato offerto anche dalle rispettive famiglie di origine come di solito avviene nel caso della premorienza di un figlio e/o anche di sussidi previsti nel caso di figli minori in caso di disoccupazione di uno dei genitori e tenuto conto del bilanciamento tra il dovere di sostegno del genitore e l'impegno anche dei figli di costruire il proprio avvenire professionale, essendo loro garantita l' istruzione presso la scuola pubblica per il conseguimento di competenze e conoscenze didattiche e professionali anche con borse di studio e buoni libri.
Su tali premesse, solo il danno patrimoniale futuro subito dai figli potrebbe essere calcolato, prendendo a base un reddito in termini probabilistici che il avrebbe annualmente conseguito nel periodo 2025-2039 ( fino al Per_1
compimento della maggiore età di ). Parte_2
A tal fine va infatti considerata la sua eventuale maturità acquisita in termini di professionalità e competenze avrebbe potuto in futuro collocarsi come operaio generico e quindi prendere a modello le Tabelle di retribuzione del
CCNL per il Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi relative agli anni
2020 – 2027, da cui si evince che sono mediamente aumentate del 2% all'anno; incrementando pertanto il reddito tabellare previsto per tale categoria al 01.03.2025 (€ 1.626,39) nella misura avanti indicata sino al 2039
è possibile prevedere, a tale anno, un reddito futuro mensile di € 2.145,99 che, mediato con quello del 2025, conduce ad un reddito medio nel periodo considerato di € 1866,19 corrispondente ad un reddito lordo annuo di €
26.406,66.
Detratte le quote per oneri fiscali (€ 7.922,00) e quelle per i bisogni personali che per il costo della vita anche per gli affitti vanno calcolate in misura superiore a 1/3 quanto meno nell' importo di € 10.000,00, con la conseguenza
- 25 - che sarebbe rimasta nella disponibilità dei due superstiti la somma residua di
€ 8484,66/all'anno, e pertanto la somma € 4242,33 cadauno/anno (= €
8484,66/2).
Applicando al singolo importo di ogni figlio i singoli coefficienti di capitalizzazione (rectius attualizzazione della rendita futura) desunti dalle
Tabelle del Tribunale di Milano 2023 elaborate, da ultimo, secondo le indicazioni ed osservazioni della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. III,
14.10.2015 n. 20615; Cass. Sez. III, 28.04.2017 n. 10499; Cass. Civ., Sez.III,
21.03.2022 n.9002), il danno patrimoniale liquidabile sarà pari a:
(età al momento della liquidazione giudiziale: 6 anni – Persona_1
periodo mancata rendita: 12 anni – coefficiente di capitalizzazione: 12,68), per cui, risulta spettante
€ 4242,33 x 12,68 = € 53.792.74;
(età al momento della liquidazione giudiziale: 4 anni – Parte_2
periodo mancata rendita: 14 anni – coefficiente di capitalizzazione: 14,93), per cui risulta spettante,
€ 4242,33 x 14,93 = € 63.337,98;
A parte gli importi come liquidati, non può invece trovare accoglimento l' ulteriore richiesta da parte dell' attrice di conseguire anche il riconoscimento del danno morale avanzata dall'odierna attrice per sè e per i figli.
Al riguardo si rammenta che la Suprema Corte ha più volte precisato come la considerazione separata delle componenti del pur sempre concetto unitario di danno non patrimoniale intanto è ammessa in quanto sia evidente la diversità del bene o dell'interesse oggetto di lesione. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.
11851/2015; Cass. Civ., Sez. III, n. 9320/2015).
Nel caso che ci occupa il riconoscimento del danno morale soggettivo costituirebbe una locupletazione del pregiudizio subito atteso che la quantificazione del danno risarcibile avanti operata già tiene conto sia dell'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale) che di quello dinamico-relazionale destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le
- 26 - relazioni di vita esterne del soggetto;
ne consegue che la misura standard del risarcimento previsto dal criterio equitativo adottato può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali
(Cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 23469/2018), nel caso di specie non evidenziate, né oggetto di prova specifica come avrebbe dovuto.
Le esigenze di integralità e di unitarietà del risarcimento in caso di danno non patrimoniale sono state più volte evidenziate e ribadite dalla Suprema Corte per la quale, e per quanto di interesse, “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo) e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita
(sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30.11.2018)” (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, n. 28989/2019).
In definitiva, sulla base delle motivazioni sin qui svolte e risultante dal processo la convenuta quale compagnia che per la Controparte_1
Campania garantisce il FGVS va condannata al pagamento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale in favore di dell'importo Parte_1
equitativamente calcolato sul punteggio minimo delle tabelle di Milano di €
219,016,00 e di quello calcolato nella misura di € 250.304,00 ciascuno in favore dei figli e . Persona_1 Parte_2
- 27 - Parimenti la IA RA , nella sua qualità, Controparte_1
va altresì condannata anche al pagamento, a ristoro del danno patrimoniale già prodotto fino alla presente pronuncia solo in favore di ciascuno dei figli della vittima del sinistro, dell' importo di €15525,00 per ed € Persona_1
14.025,00 per . Parte_2
Deve condannarsi altresì la nella sua qualità di Fvgs Controparte_1
anche al pagamento, a titolo di risarcimento del danno futuro calcolato fino al
18° anno di età del secondogenito, come dedotto in motivazione, nell' importo di € 53.792,74 in favore del figlio e dell' importo di € Persona_1
63.337,98 in favore del figlio Parte_2
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995 n. 1712 nonché Cass. 10 marzo 2000 n. 2796).
Orbene per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, questo Giudicante ritiene equo ordinare il pagamento in favore degli attori degli interessi, al tasso legale, dalla data del decesso di Persona_2
(24.07.2020), su ciascuno degli importi sopra indicati a titolo di danno parentale (€ per € 219.304,00 ed € 250.304,00 ciascuno per i Parte_1
figli e ) nonché su ciascuno degli importi a Persona_1 Parte_2
titolo di danno patrimoniale già prodottosi alla data della pronuncia ( €
- 28 - 15525,00 per ed € 14.509,67 per ) che Persona_1 Parte_2
devono essere devalutati, in base agli indici ISTAT, alla data dell' evento del
24.07.2020 – quale momento in cui è insorto il danno da perdita parentale -
e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 24.07.2020, e fino al momento del deposito della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate e per quelle relative al danno futuro fino all' effettivo soddisfo gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr. in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999 n.
13470; Cass. 21 aprile 1998 n. 4030).
Sulle spese:
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, trattandosi di accoglimento parziale esse devono intendersi compensate per un terzo e per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal DM 55 del 2014 come modificato dal DM 147 del 2022 per lo scaglione di valore fino a €
1.000.000,00, salvo poi riconoscere un incremento del 30% dell'importo delle competenze professionali al procuratore della parte attrice per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
24606/2022 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.accoglie parzialmente le domande proposte dall'attrice – in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1
- nei confronti della in persona del Parte_2 Controparte_1
legale rappresentante p.t. quale compagnia per FVGS in Campania;
per l'effetto,
- 29 - 2.condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
quale FVGS al pagamento a titolo di danno parentale per il decesso di all' attrice per sé stessa della somma di € Persona_2 Parte_1
219.304,00 nonché pagamento alla medesima attrice, nella sua qualità di genitrice, in conto dei figli e , della somma di Persona_1 Parte_2
danno parentale spettante nella misura di € 250.304,00 cadauno;
3.condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento a titolo di danno patrimoniale già prodottosi alla data della decisione, in favore dei figli, dell'importo di € 15525,00 e Persona_1
per il medesimo titolo al secondogenito dell' importo di € Parte_2
14.509,67;
4.condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento a titolo di danno patrimoniale futuro fino alla maggiore età, calcolato nella somma di € 53.792.74 in favore del primogenito Per_1
e nella somma di € 63.337,98 in favore del secondogenito
[...] Pt_2
;
[...]
5.condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
alla corresponsione degli interessi al tasso legale dalla data del decesso di
(24.07.2020) e fino al deposito della presente sentenza, su Persona_2
ciascuno degli importi liquidati ai capi 2. e 3., ma devalutati, in base agli indici ISTAT, alla data del 24.07.2020 e, quindi, anno per anno, e fino al momento del deposito della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate;
5.condanna, altresì, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli attori, degli interessi al saggio legale sulle somme di cui ai capi 2. e 3. e 4 dalla data del deposito della presente sentenza e fino all' effettivo soddisfo;
6.compensa le spese di lite per un terzo e per il residuo condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1 spese processuali in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 11.500,00
- 30 - per competenze professionali, aumentate del 30% per la difesa di più attori e pertanto pari a € 14.950,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 3 giugno 2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Corvino
- 31 -