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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8779 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 4.11.2015 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 in Brescia, via Cefalonia n. 70, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo VILLANACCI
(giusta procura in atti), elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opponente
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo CP_1
RONDANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, nonché dagli Avv.ti Paolo
RA e CH LI (giusta procura in atti);
-parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 dopo aver ricevuto, in data 17.6.2024, la notifica della sentenza n. 2074/2024 (emessa in data 17.05.2024 da questo Tribunale) e l'atto di precetto per l'importo complessivo di
€20.922,31 da parte di . In quella sentenza il giudice, rigettando l'opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) n. 1654/2022 in favore della soc.
[...]
aveva condannato l'odierna opponente al pagamento, Parte_2 in favore della predetta società, delle spese di lite pari a €14.103,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa. Con la presente opposizione, la ha chiesto: in Parte_1 via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2074/2024 pronunciata in data 17.05.2024, depositata il 21.05.2024, dal
Tribunale Civile di Brescia;
nel merito, accertare e dichiarare che il sig. non CP_1
1 ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della soc. Parte_1 già Controparte_2
A fondamento della propria domanda, la ha rappresentato il Parte_1 mancato adempimento, da parte del sig. dell'onere della prova in punto alla CP_1 sua presunta successione nella titolarità del credito descritto nell'atto di precetto, nonché
l'intervenuta rinuncia al predetto credito da parte della soc. Parte_2
Si è costituito in giudizio chiedendo rigettarsi la domanda avversaria per CP_1
l'infondatezza dell'opposizione.
In particolare, parte opposta ha esposto che: alla data della cancellazione della società
l'importo oggetto del giudizio chiusosi con la sentenza citata anche Parte_2 dall'opponente, era già stato riscosso dalla società, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
nessun credito, quindi, poteva essere riportato a bilancio di chiusura della dal Liquidatore nominato in sede di liquidazione della Parte_2 società; in data 19/12/2023, in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del piano di riparto e la cancellazione della società, era stato deliberato che non erano presenti debiti iscritti nelle passività aziendali, che erano pendenti presso il
Tribunale di Brescia due vertenze tra cui quella che ha poi dato origine alla sentenza N°
2074/2024 (su cui si fonda il precetto notificato ed opposto in questa sede) e che il liquidatore Sig. personalmente, veniva autorizzato a gestire il risultato delle CP_1 vertenze indicate ed a riscuotere eventuali crediti risultanti dalle stesse;
non vi era stata, pertanto, alcuna rinuncia da parte della società alle azioni pendenti e/o ai crediti dalla stessa derivanti, ma quegli atti costituivano una previsione di subentro del socio nei diritti vantati dalla società; in ogni caso, trattandosi di società di persone, vi sarebbe stata la successione del socio nei giudizi pendenti e la cancellazione dal registro delle imprese non poteva ritenersi comunque rinuncia alla pretesa azionata.
Dopo il rigetto della richiesta di sospensiva, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 4 novembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
La domanda di parte opponente è infondata e deve essere respinta.
Si osserva che, per giurisprudenza pacifica richiamata anche da parte opponente, “il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di
2 liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex- socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica”. (Cass. Civ., Sez. 3, 25/03/2021, Ord. n. 8521)
Inoltre, sullo stesso tema, si rileva che “a seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo” (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello, in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa
- il quale, essendo ancora “sub judice”, non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato). (Cass. Civ., Sez. 3, 18/07/2021, Ord. n. 21071)
In tale ultima pronuncia, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “le Sezioni
Unite nella citata sentenza si sono occupate in modo analitico delle diverse possibilità che possono verificarsi in occasione dello scioglimento di una società, affrontando sia il problema dei debiti residui che quello dei crediti. In relazione specificamente ai crediti -che interessano il caso in esame, nel quale la società cessata si riteneva creditrice della somma portata dal decreto ingiuntivo poi opposto- le Sezioni Unite hanno affermato che «la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione». Ad analoga conclusione si deve arrivare, secondo la citata sentenza, anche per i crediti non liquidi, giacché «la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo». Viceversa, quando «si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò
3 stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive». E in tale contesto si è detto che «il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio» (così ancora le Sezioni Unite nella sentenza qui richiamata). Questi principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva. Vanno richiamate a questo proposito, tra le altre, la sentenza 29 luglio 2016, n. 15782, e
l'ordinanza 25 marzo 2021, n. 8521. Nel primo provvedimento si è detto esplicitamente che in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa sub iudice, sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa. Nella più recente ordinanza si è aggiunto che il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica”.
Nel caso in esame, parte opposta ha dimostrato attraverso la produzione documentale (all. nn. 4, 5 e 6) come il piano di riparto, approvato in sede di assemblea ordinaria del
19.12.2023, sia stato allegato alla visura camerale della Parte_3
(documento quest'ultimo dal quale emerge la cancellazione dal
[...] registro delle imprese della predetta società in data 19.12.2023 – depositato presso la
CCIAA di Livorno).
Dall'analisi del piano di riparto, si rileva come il liquidatore (e già socio accomandatario della società) era stato autorizzato “a gestire il risultato delle sentenze delle CP_1 vertenze sopra menzionate (tra cui quella avente R.G. n. 6950/2022 pendente dinanzi al
Tribunale di Brescia) e a riscuotere eventuali crediti risultanti dalle stesse anche a seguito di cancellazione della società”.
L'espressa autorizzazione all'ex socio accomandatario (e, poi, liquidatore) della
[...]
non lascia dubbi né riguardo alla successione Parte_2 dell'odierno opposto nella titolarità del credito derivante dalla condanna alle spese del
4 procedimento espressamente menzionato nel piano di riparto, né con riferimento alla volontà della società di non rinunciare alle pretese creditorie derivanti da quel giudizio.
Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che l'esplicita indicazione nel bilancio finale di liquidazione non abbia alcun valore;
appare, invece, più aderente alla volontà (manifestata in quella sede dai soci) di voler conferire al liquidatore la legittimazione ad CP_1 agire per il recupero della sorte e delle spese derivanti dai due procedimenti civili pendenti al momento della cessazione della società, una interpretazione escludente la possibilità della rinuncia a quei crediti.
Pertanto, non potendo trovare accoglimento le doglianze di parte opponente afferenti la presunta carenza di legittimazione in capo al precettante, la domanda proposta dalla
[...]
deve essere respinta con condanna della stessa alla refusione delle spese del Parte_1 presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dell'opposto.
Non sussistono i presupposti per una pronuncia risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunte, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di giudizio in favore di , CP_1 liquidate in complessivi €1.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfetarie.
Brescia (da remoto), 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8779 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 4.11.2015 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 in Brescia, via Cefalonia n. 70, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo VILLANACCI
(giusta procura in atti), elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opponente
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo CP_1
RONDANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, nonché dagli Avv.ti Paolo
RA e CH LI (giusta procura in atti);
-parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 dopo aver ricevuto, in data 17.6.2024, la notifica della sentenza n. 2074/2024 (emessa in data 17.05.2024 da questo Tribunale) e l'atto di precetto per l'importo complessivo di
€20.922,31 da parte di . In quella sentenza il giudice, rigettando l'opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) n. 1654/2022 in favore della soc.
[...]
aveva condannato l'odierna opponente al pagamento, Parte_2 in favore della predetta società, delle spese di lite pari a €14.103,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa. Con la presente opposizione, la ha chiesto: in Parte_1 via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2074/2024 pronunciata in data 17.05.2024, depositata il 21.05.2024, dal
Tribunale Civile di Brescia;
nel merito, accertare e dichiarare che il sig. non CP_1
1 ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della soc. Parte_1 già Controparte_2
A fondamento della propria domanda, la ha rappresentato il Parte_1 mancato adempimento, da parte del sig. dell'onere della prova in punto alla CP_1 sua presunta successione nella titolarità del credito descritto nell'atto di precetto, nonché
l'intervenuta rinuncia al predetto credito da parte della soc. Parte_2
Si è costituito in giudizio chiedendo rigettarsi la domanda avversaria per CP_1
l'infondatezza dell'opposizione.
In particolare, parte opposta ha esposto che: alla data della cancellazione della società
l'importo oggetto del giudizio chiusosi con la sentenza citata anche Parte_2 dall'opponente, era già stato riscosso dalla società, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
nessun credito, quindi, poteva essere riportato a bilancio di chiusura della dal Liquidatore nominato in sede di liquidazione della Parte_2 società; in data 19/12/2023, in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del piano di riparto e la cancellazione della società, era stato deliberato che non erano presenti debiti iscritti nelle passività aziendali, che erano pendenti presso il
Tribunale di Brescia due vertenze tra cui quella che ha poi dato origine alla sentenza N°
2074/2024 (su cui si fonda il precetto notificato ed opposto in questa sede) e che il liquidatore Sig. personalmente, veniva autorizzato a gestire il risultato delle CP_1 vertenze indicate ed a riscuotere eventuali crediti risultanti dalle stesse;
non vi era stata, pertanto, alcuna rinuncia da parte della società alle azioni pendenti e/o ai crediti dalla stessa derivanti, ma quegli atti costituivano una previsione di subentro del socio nei diritti vantati dalla società; in ogni caso, trattandosi di società di persone, vi sarebbe stata la successione del socio nei giudizi pendenti e la cancellazione dal registro delle imprese non poteva ritenersi comunque rinuncia alla pretesa azionata.
Dopo il rigetto della richiesta di sospensiva, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 4 novembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
La domanda di parte opponente è infondata e deve essere respinta.
Si osserva che, per giurisprudenza pacifica richiamata anche da parte opponente, “il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di
2 liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex- socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica”. (Cass. Civ., Sez. 3, 25/03/2021, Ord. n. 8521)
Inoltre, sullo stesso tema, si rileva che “a seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo” (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello, in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa
- il quale, essendo ancora “sub judice”, non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato). (Cass. Civ., Sez. 3, 18/07/2021, Ord. n. 21071)
In tale ultima pronuncia, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “le Sezioni
Unite nella citata sentenza si sono occupate in modo analitico delle diverse possibilità che possono verificarsi in occasione dello scioglimento di una società, affrontando sia il problema dei debiti residui che quello dei crediti. In relazione specificamente ai crediti -che interessano il caso in esame, nel quale la società cessata si riteneva creditrice della somma portata dal decreto ingiuntivo poi opposto- le Sezioni Unite hanno affermato che «la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione». Ad analoga conclusione si deve arrivare, secondo la citata sentenza, anche per i crediti non liquidi, giacché «la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo». Viceversa, quando «si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò
3 stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive». E in tale contesto si è detto che «il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio» (così ancora le Sezioni Unite nella sentenza qui richiamata). Questi principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva. Vanno richiamate a questo proposito, tra le altre, la sentenza 29 luglio 2016, n. 15782, e
l'ordinanza 25 marzo 2021, n. 8521. Nel primo provvedimento si è detto esplicitamente che in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa sub iudice, sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa. Nella più recente ordinanza si è aggiunto che il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica”.
Nel caso in esame, parte opposta ha dimostrato attraverso la produzione documentale (all. nn. 4, 5 e 6) come il piano di riparto, approvato in sede di assemblea ordinaria del
19.12.2023, sia stato allegato alla visura camerale della Parte_3
(documento quest'ultimo dal quale emerge la cancellazione dal
[...] registro delle imprese della predetta società in data 19.12.2023 – depositato presso la
CCIAA di Livorno).
Dall'analisi del piano di riparto, si rileva come il liquidatore (e già socio accomandatario della società) era stato autorizzato “a gestire il risultato delle sentenze delle CP_1 vertenze sopra menzionate (tra cui quella avente R.G. n. 6950/2022 pendente dinanzi al
Tribunale di Brescia) e a riscuotere eventuali crediti risultanti dalle stesse anche a seguito di cancellazione della società”.
L'espressa autorizzazione all'ex socio accomandatario (e, poi, liquidatore) della
[...]
non lascia dubbi né riguardo alla successione Parte_2 dell'odierno opposto nella titolarità del credito derivante dalla condanna alle spese del
4 procedimento espressamente menzionato nel piano di riparto, né con riferimento alla volontà della società di non rinunciare alle pretese creditorie derivanti da quel giudizio.
Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che l'esplicita indicazione nel bilancio finale di liquidazione non abbia alcun valore;
appare, invece, più aderente alla volontà (manifestata in quella sede dai soci) di voler conferire al liquidatore la legittimazione ad CP_1 agire per il recupero della sorte e delle spese derivanti dai due procedimenti civili pendenti al momento della cessazione della società, una interpretazione escludente la possibilità della rinuncia a quei crediti.
Pertanto, non potendo trovare accoglimento le doglianze di parte opponente afferenti la presunta carenza di legittimazione in capo al precettante, la domanda proposta dalla
[...]
deve essere respinta con condanna della stessa alla refusione delle spese del Parte_1 presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dell'opposto.
Non sussistono i presupposti per una pronuncia risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunte, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di giudizio in favore di , CP_1 liquidate in complessivi €1.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfetarie.
Brescia (da remoto), 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
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