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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/07/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1931/2024 da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Leone e Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Schio
(VI), Piazza Alvise Conte 7/A come da procura alle liti allegata al ricorso;
- Ricorrente -
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (C.F. rappresentato e difeso dal dott. Stefano Rozza e dal dott. Raffaele P.IVA_1
Cortese
- Resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
"1) accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire, in base alle clausole 4 e 6
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70), e agli artt. 14,
20 e 21 della CDFUE., della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23 o per i diversi anni di
precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto Tribunale di Treviso
Cont a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale
ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la
maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
3) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del
15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le
prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura
maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in
vigore dal 27.04.2018."
Per parte resistente:
"In via principale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante
al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 premettendo di aver lavorato quale Parte_1
docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto per gli anni scolastici CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha adito questo tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto a beneficiare della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione
- 2 - Tribunale di Treviso
professionale, di cui all'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 , per un importo di euro 500,00 per ciascun anno di servizio.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto la natura discriminatoria della normativa nazionale, che riserva il beneficio ai soli docenti di ruolo, in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dal diritto dell'Unione Europea e dalla
Costituzione italiana. Ha richiamato, a tal fine, la giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito ha contestato la pretesa di parte ricorrente, negando che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le "condizioni di
Impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che, se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, quale giustificazione del beneficio. Ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale dei crediti vantati e ha chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza
- 3 - Tribunale di Treviso
di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante "carta elettronica" è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
- 4 - Tribunale di Treviso
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilievo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., "un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (...), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A. (...) il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
"l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro" e ha affermato che
"la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali". (Corte Giustizia UE, sez. VI,
18/05/2022, n.450)
- 5 - Tribunale di Treviso
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
- 6 - Tribunale di Treviso
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico e documentalmente provato che parte ricorrente ha svolto servizio quale docente a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Coletti di Treviso con contratti sino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2019/2020 (dal 16/09/2019 al
30/06/2020), 2020/2021 (dal 21/09/2020 al 30/06/2021), 2021/2022 (dal 08/09/2021 al 30/06/2022)
e 2022/2023 (dal 05/09/2022 al 30/06/2023).
In tutti gli anni scolastici per cui è causa, la ricorrente ha prestato servizio per un periodo superiore a 180 giorni. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive CP_1
in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal . La parte CP_1
ricorrente ha infatti allegato di aver interrotto la prescrizione con diffida ricevuta dal in CP_1
data 1 agosto 2024 (doc. 2 fasc. ricorrente), in data quindi anteriore allo spirare del termine quinquennale di prescrizione del diritto relativo all'anno scolastico 2019/2020.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1
disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della
- 7 - Tribunale di Treviso
Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e,
per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie
- 8 - Tribunale di Treviso
nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, Avv.ti Francesco Leone e Nicola Zampieri, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 16/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 9 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1931/2024 da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Leone e Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Schio
(VI), Piazza Alvise Conte 7/A come da procura alle liti allegata al ricorso;
- Ricorrente -
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (C.F. rappresentato e difeso dal dott. Stefano Rozza e dal dott. Raffaele P.IVA_1
Cortese
- Resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
"1) accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire, in base alle clausole 4 e 6
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70), e agli artt. 14,
20 e 21 della CDFUE., della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23 o per i diversi anni di
precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto Tribunale di Treviso
Cont a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale
ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la
maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
3) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del
15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le
prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura
maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in
vigore dal 27.04.2018."
Per parte resistente:
"In via principale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante
al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 premettendo di aver lavorato quale Parte_1
docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto per gli anni scolastici CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha adito questo tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto a beneficiare della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione
- 2 - Tribunale di Treviso
professionale, di cui all'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 , per un importo di euro 500,00 per ciascun anno di servizio.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto la natura discriminatoria della normativa nazionale, che riserva il beneficio ai soli docenti di ruolo, in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dal diritto dell'Unione Europea e dalla
Costituzione italiana. Ha richiamato, a tal fine, la giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito ha contestato la pretesa di parte ricorrente, negando che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le "condizioni di
Impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che, se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, quale giustificazione del beneficio. Ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale dei crediti vantati e ha chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza
- 3 - Tribunale di Treviso
di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante "carta elettronica" è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
- 4 - Tribunale di Treviso
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilievo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., "un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (...), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A. (...) il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
"l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro" e ha affermato che
"la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali". (Corte Giustizia UE, sez. VI,
18/05/2022, n.450)
- 5 - Tribunale di Treviso
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
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all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico e documentalmente provato che parte ricorrente ha svolto servizio quale docente a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Coletti di Treviso con contratti sino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2019/2020 (dal 16/09/2019 al
30/06/2020), 2020/2021 (dal 21/09/2020 al 30/06/2021), 2021/2022 (dal 08/09/2021 al 30/06/2022)
e 2022/2023 (dal 05/09/2022 al 30/06/2023).
In tutti gli anni scolastici per cui è causa, la ricorrente ha prestato servizio per un periodo superiore a 180 giorni. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive CP_1
in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal . La parte CP_1
ricorrente ha infatti allegato di aver interrotto la prescrizione con diffida ricevuta dal in CP_1
data 1 agosto 2024 (doc. 2 fasc. ricorrente), in data quindi anteriore allo spirare del termine quinquennale di prescrizione del diritto relativo all'anno scolastico 2019/2020.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1
disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della
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Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e,
per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie
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nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, Avv.ti Francesco Leone e Nicola Zampieri, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 16/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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