Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5553/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5553/2023 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. VALENTINA CRISCUOLO e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione id nuovo difensore del 29.04.2025; ricorrente e rappresentato e difeso dagli Avv.ti RAFFAELE ACANFORA e CRISCUOLO Controparte_1
DARIO e presso il loro studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
ricorrente nonché Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 18/12/2023, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Boscoreale, Na, il 20/10/1985 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1985, parte II, serie A, n. 53), deducendo che dal matrimonio con erano nate tre figlie Controparte_1 Persona_1 Per_ nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...] e , nata a [...]
Castellammare di Stabia il 30/12/1996, tutte maggiorenni ed autonome. Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 18.04.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria, alla udienza del 14.05.2024, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
pagina 2 di 5 Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che, riportate in parte dispositiva, il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, dando atto, peraltro, di come la prole sia diventata maggiorenne ed economicamente indipendente.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, riportate in parte dispositiva, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Boscoreale, Na, il 20/10/1985 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1985, parte II, serie A, n. 53),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
“1) I coniugi vivranno separati e con la piena facoltà di fissare, liberamente, ciascuno la propria residenza, al contempo dandosi, fin da ora, reciproca autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo del loro passaporto o dei documenti equipollenti necessari al loro eventuale espatrio. 2) Il Sig. corrisponderà alla SI , a titolo di mantenimento personale, CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN a lui già note (ovvero alle altre diverse che la stessa vorrà eventualmente comunicargli con mezzi idonei), l'assegno mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), così come quantificato dalla Corte di Appello di Salerno, con Ordinanza resa nell'ambito del procedimento di reclamo introdotto da essa ricorrente pagina 3 di 5 ed iscritto al n° 415/2024 R.G.V.G., oltre aggiornamento ISTAT, così come per Legge, decorrente dal mese di gennaio 2026.
9) Le parti dichiarano di rinunciare incondizionatamente e definitivamente ad ogni ulteriore domanda reciprocamente proposta con i rispettivi scritti difensivi, depositati nell'ambito del presente giudizio, ivi comprese le domande restitutorie, risarcitorie nonché di addebito della separazione, accettando reciprocamente l'altrui rinuncia.
10) Infine, le parti convengono che le spese del presente procedimento rimarranno tra di loro integralmente compensate”
Prende atto degli ulteriori e residui accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
“Tuttavia, alla sola ed esclusiva condizione che gli obblighi assunti dalla SI ai Parte_1 successivi punti 4) e 5) siano esattamente adempiuti e rispettati, nei termini, nei modi e nei tempi ivi indicati, l'assegno mensile di mantenimento diventerà di € 500,00 (cinquecento/00), secondo quanto puntualmente convenuto e stabilito al successivo punto 6).
3) Per le figlie della coppia, (nata a [...] il [...]), Persona_1 Per_2 Per_ (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), tutte ormai maggiorenni, autosufficienti e residenti fuori dalla casa coniugale, non vi sono provvedimenti da adottare.
4) La casa coniugale sita in Scafati (SA), alla Via Passanti n° 399, di proprietà esclusiva del , CP_1 rimarrà a quest'ultimo definitivamente attribuita ed essa si obbliga a rilasciarla, Parte_1 nonché a sgomberarla da tutto quanto di propria pertinenza, entro e non oltre il giorno 31 agosto duemilaventicinque.
5) La SI , inoltre, in occasione dell'udienza del 19.06.2025, che si terrà dinanzi Parte_1 al Tribunale Penale di Nocera Inferiore, dinanzi al GUP Dr.ssa Masucci, nell'ambito del procedimento penale rubricato con Nr. R.G.N.R. 4812/2023 Mod.21, apertosi a seguito di denuncia-querela sporta da essa , contro , si obbliga a rimettere la predetta denuncia-querela, Parte_1 Controparte_1 nonché a formalizzare atto di revoca della costituzione di parte civile (ovvero atto di rinuncia alla costituzione di parte civile, qualora la dichiarazione di costituzione di parte civile non sia stata ancora presentata), contenente l'espressa dichiarazione di non avere più nulla a pretendere dal
, sia a titolo risarcitorio che a qualunque altro titolo e/o ragione, per tutti i fatti oggetto CP_1 dell'anzidetta denuncia-querela e, tutto ciò, sia nel predetto procedimento penale, sia in qualunque altro e diverso procedimento, sia civile che penale, a totale e tombale tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa comunque denominata. Ove il suddetto procedimento penale dovesse subire rinvii di sorta, la SI si obbliga comunque a formalizzare, nelle sedi competenti e nei modi di Legge, la Pt_1 rimessione di querela e la predetta revoca della costituzione di parte civile (ovvero la predetta rinuncia alla costituzione di parte civile, qualora la dichiarazione di costituzione di parte civile non sia stata ancora presentata), entro e non oltre il giorno 31 agosto duemilaventicinque. Il Sig. CP_1
dal canto suo, dichiara che, a tutt'oggi, non ha sporto alcuna querela contro la SI
[...]
. Pt_1
6) Alla sola ed esclusiva condizione che gli obblighi assunti dalla SI ai Parte_1 precedenti punti 4) e 5) siano esattamente adempiuti e rispettati, nei termini, nei modi e nei tempi ivi indicati, il Sig. si obbliga a corrispondere alla SI , per il suo CP_1 Parte_1
pagina 4 di 5 mantenimento personale, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN a lui già note (ovvero alle altre diverse che la stessa vorrà eventualmente comunicargli con mezzi idonei), in sostituzione dell'assegno mensile precedentemente indicato in € 350,00 (trecentocinquanta/00), il diverso e maggiore assegno mensile pari ad € 500,00 (cinquecento/00), oltre aggiornamento ISTAT, così come per Legge, decorrente dal mese di gennaio 2026. Detto diverso e maggiore assegno, sostitutivo del precedente, verrà corrisposto a decorrere dal giorno 5 (cinque) del mese solare successivo a quello in cui la SI avrà concretamente Pt_1 rilasciato la casa coniugale, purché, in ogni caso, detto rilascio avvenga entro e non oltre il giorno 31.08.2025 e sia accompagnato dal puntuale rispetto anche degli obblighi assunti al precedente punto 5). Qualora, infatti, detta condizione non si concretizzasse puntualmente, l'assegno di mantenimento a carico del rimarrà quello indicato e disciplinato al precedente punto 2), ossia CP_1 di importo mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00). 7) Indipendentemente da quanto sopra, resta inteso che, per l'ipotesi in cui la SI non Pt_1 dovesse provvedere al rilascio della casa coniugale nei tempi convenuti, il Sig. avrà comunque CP_1 pieno diritto e facoltà di agire, nei modi di Legge, al fine di ottenere il rilascio coattivo, da parte della
, della casa coniugale di sua esclusiva proprietà, sita in Scafati (SA), alla Via Passanti n° 399, Pt_1 ad essa ricorrente non assegnata. 8) Per ciò che concerne le somme e gli strumenti finanziari cointestati ad entrambi i coniugi, gli stessi dichiarano di aver già provveduto, con separato atto, a disciplinarne l'equa divisione”
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 15.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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