Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 02.04.2025 col deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2304/2024
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
ANGELA MARIA FASANO e STEFANIA FASANO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
_1
, in persona dell'Assessore pro tempore nonché per l'
[...] [...]
in persona dell'Assessore pro tempore, Controparte_2
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
-resistenti-
Oggetto: indennità professionale legata all'anzianità ex art. 11, Accordo Integrativo
Regionale del 27 gennaio 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 17.07.2024, il ricorrente indicato in epigrafe - premesso di essere in servizio alle dipendenze della Controparte_3
[...]
termine sin dal 1984 - agiva in giudizio chiedendo dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità professionale legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come previsto dall'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
chiedeva altresì di accertare il proprio diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del CCNL vigente in relazione all'anzianità di servizio maturata, nonché di liquidare in suo favore, a titolo di risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione. Con condanna alle spese.
Si costituivano l' _1
, nonché l' i quali, in via
[...] Controparte_2
preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità; nel merito, contestavano variamente la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
La causa, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va parzialmente accolto.
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione riguardante i crediti riferiti al periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo essendo pacifico il principio secondo cui il termine di prescrizione, ove si verta in tema di crediti retributivi nascenti da rapporti a termine, inizia a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto.
Nel caso concreto parte ricorrente ha documentato di aver notificato il ricorso introduttivo in data 11.09.2024 sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 11.09.2019. Nel merito, va anzitutto esaminata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento, in virtù
del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, dell'indennità professionale di cui all'articolo 11
dell'accordo regionale del 27 aprile 2001, che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (c.d. O.T.I.) di una “indennità professionale da corrispondersi
mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno
maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Sul punto la CGUE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
“comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans).
Orbene, i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale rubricata “Riordino della
legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” riguardante sia le categorie di operai forestali a tempo determinato che e a tempo indeterminato.
In particolare, nessuna differenza qualitativa si evidenzia nelle richiamate disposizioni tra le mansioni dell'operatore svolte a tempo determinato e quelle svolte a tempo indeterminato sicché non possono essere ravvisate differenze obiettive nelle modalità di svolgimento delle mansioni che rendano il servizio svolto a termine incomparabile con quello a tempo indeterminato.
Sul punto, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. un recente pronunciamento di questo
Tribunale che si condivide “Va rammentato che le categorie di operai forestali a tempo determinato
e a tempo indeterminato risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata
“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. L'art. 46 di tale corpus
prevede che gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in
amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo
indeterminato; b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per
centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia
di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. Gli artt. 47 e 48 regolano
la formazione dei contingenti degli operai a tempo indeterminato e degli operai con garanzia
occupazione di centocinquantuno e centouno giornate lavorative. L'art. 56 – con specifico riferimento
ai lavoratori impegnati nei servizi antincendio – prevede che “per le esigenze di difesa e conservazione
del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi gli uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle
rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene
attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali”
(comma 1) nonché che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro
a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di
ciascun anno” (comma 2). Il comma 3 stabilisce altresì che “in relazione a specifiche esigenze tecniche
ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati
territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate
lavorative annue”. Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli
operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono
disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione
collettiva integrativa regionale. Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente
che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante
nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa
organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle
degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti
ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattualcollettiva (cfr. sul punto anche
Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020). Inoltre, la limitazione dell'attività di intervento del ricorrente a soli determinati periodi dell'anno non attinge di per sé la natura dell'attività ma la sua
estensione quantitativa” (cfr. Sent. n. 145/2025.
Nel caso di specie, nessuna differenza qualitativa è stata eccepita tra le mansioni dell'operatore svolte a tempo determinato e quelle svolte a tempo indeterminato sicché non possono essere ravvisate differenze obiettive nelle modalità di svolgimento delle mansioni che rendano il servizio svolto a termine incomparabile con quello a tempo indeterminato;
pertanto, va ritenuta spettante la predetta indennità, tenuto conto della prescrizione maturata.
Va altresì precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli O.T.I. dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento alla “anzianità di inserimento nelle fasce”,
ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza, e pertanto, l'indennità
mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni (cfr. Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro, n. 150/2020), rispetto alla quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11
febbraio 2013 n. 748).
Per quel che concerne la domanda attorea volta all'accertamento del diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del CCNL, si rileva che tali disposizioni prevedono l'attribuzione di benefici economici solo per i dipendenti appartenenti alla carriera impiegatizia e non anche per gli operai. Non si ravvisa pertanto alcuna discriminazione lesiva del principio enunciato dalla clausola 4, punto 1,
dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70 in quanto, nella specie, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato ma un differente trattamento economico tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, ossia tra gli operai, cui appartiene la ricorrente, e gli impiegati.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non può ritenersi sussistente un abusivo utilizzo di contratti a termine da parte dell'amministrazione regionale e, quindi, di violazione del d.lgs. n. 368/2001 e di “prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative”, essendo la suddetta disciplina della contrattazione a termine inapplicabile ai rapporti oggetto del giudizio, che trovano invece la loro fonte nella disciplina speciale delle
“prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi”
contenuta nel titolo III della L.R. n. 16/1996, la quale si configura come espressamente derogatoria rispetto a quella regolante i contratti a termine di cui al d.lgs. n. 368/2001.
Invero - come già sostenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Trapani, sent. n.
60/2020) - la L.R. n. 16/96 consente di affiancare al personale assunto a tempo CP_3
indeterminato altra forza lavoro, in particolare nei periodi estivi in cui notoriamente vi è
una maggiore mole di lavoro, in modo tale da garantire un adeguato svolgimento di tutte quelle attività volte alla salvaguardia della superficie boscata.
Difatti, l'art. 56 della citata legge regionale prevede la possibilità per il Dipartimento
regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali di avvalersi di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali (comma 1).
Va da sé che, le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività
lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale.
Pertanto, le caratteristiche del rapporto che emergono dalla disciplina speciale sopra descritta escludono, dunque, tanto l'applicabilità della disciplina dettata in generale per i contratti a termine dal D.lgs. n. 368/2001 (come peraltro espressamente previsto dall'art. 5,
comma 4 ter, del menzionato testo legislativo – secondo cui “le disposizioni di cui al comma 4
bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525” – e dall'art. 10 comma 2 del medesimo testo normativo a norma del quale “sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro
tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'art. 12 comma 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375”) quanto la sussistenza di qualsivoglia responsabilità datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine,
nel caso in esame invece sicuramente lecito, per esplicita previsione normativa, per peculiarità del rapporto e dell'ambito di applicazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi successivamente al 11.09. 2019, alla corresponsione dell'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria,
calcolata secondo i criteri indicati in motivazione, e, per l'effetto, condanna le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di spettanza, al pagamento, in suo favore,
delle differenze maturate a tale titolo, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite.
Agrigento, lì 03/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo