Articolo 80 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 79Articolo 81
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13 novembre 1960
Art. 80. Denuncia dei casi di incompatibilita'

Il capo dell'ufficio deve denunciare al Ministro i casi di incompatibilita' dei quali venga comunque a conoscenza.
Eguale obbligo ha il capo della cancelleria o segreteria nei riguardi del capo dell'ufficio giudiziario, per il personale dipendente.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960