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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 970/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
NO EL, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8076/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1959/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020219003578959000 IRPEF/IRAP/IVA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070013592903000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 aveva proposto ricorso avverso l'Intimazione di Pagamento n. 10020219003578959000, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva intimato il pagamento di
€ 343.292,63. Tale pretesa aveva tratto origine dalla cartella di pagamento n. 10020070013592903000, relativa a tributi IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2003.
In quella sede, il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica della cartella prodromica, il difetto di motivazione dell'atto e l'intervenuta prescrizione del credito. L'Ufficio si era costituito in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica della cartella avvenuta in data 21/06/2007 a mani di persona addetta alla ricezione. Inoltre, l'Agenzia aveva ritenuto di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica di un
Avviso di Intimazione nel maggio 2012 e di una Comunicazione Preventiva d'Ipoteca nel novembre 2014.
La Corte di primo grado, con la sentenza n. 1959/2024, aveva respinto il ricorso, ritenendo provata la regolarità delle notifiche e l'efficacia degli atti interruttivi, anche in considerazione della sospensione dei termini legata all'emergenza COVID-19.
Avverso la suddetta decisione proponeva appello il contribuente, lamentando l'ingiustizia della sentenza.
L'appellante articolava diverse censure: in primo luogo, sosteneva che la notifica della cartella del 2007 e dell'intimazione del 2012 fossero nulle, poiché, essendo state consegnate a soggetti diversi dal destinatario,
l'Ufficio non forniva la prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN/CAD) prescritta dall'art. 60 del
D.P.R. 600/73.
In secondo luogo, il ricorrente contestava l'applicazione della sospensione di 85 giorni per l'emergenza
COVID-19, ritenendo che tale proroga non potesse applicarsi "a cascata" su annualità diverse dal 2020.
Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi, indipendentemente dal termine decennale previsto per i tributi erariali. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva nel presente grado, impugnava i motivi di gravame e insisteva per la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo la legittimità del proprio operato e la regolarità delle notifiche effettuate secondo le modalità semplificate del servizio postale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado limitatamente alla pretesa tributaria di cui alla sorta capitale, con esclusione di sanzioni ed interessi.
Il motivo principale riguardante l'omesso invio della raccomandata informativa per la notifica della cartella del 2007 è infondato. In atti è provato che la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973. In tal caso la notifica si perfeziona, senza necessità di ulteriori adempimenti quali la raccomandata informativa, diversamente da quanto previsto per le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario. La giurisprudenza di legittimità ha confermato la conformità a Costituzione di tale regime differenziato. Tale motivazione induce a ritenere correttamente notificati la cartella (2007), l'intimazione (2012) la comunicazione di ipoteca (2014) nonché l'odierno atto impugnato.
Nel merito trattandosi di tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP), il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale. Tale termine non è decorso risultando validamente notificata l'intimazione del 2012 e la comunicazione di ipoteca del 2014. Va evidenziato che alla fattispecie si applica la proroga Covid di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015, che è richiamata integralmente nel comma 1 dell'articolo 68 del Dl 18/2020. Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12, tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data di inizio del periodo di sospensione dei versamenti dovuti all'agente della riscossione, derivante da eventi eccezionali, sono prorogati per una durata uguale a quella di sospensione. Nel comma
2 dello stesso articolo 12, inoltre, si stabilisce che i termini in questione scadenti nell'anno o negli anni di durata della sospensione sono differiti al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di cessazione della sospensione. Sulla scorta di quest'ultima previsione, pertanto, poiché il periodo di sospensione dei versamenti all'agente della riscossione ha interessato anche una buona parte del 2021 (allo stato, fino al
31 agosto 2021), la proroga automatica dei termini di decadenza e prescrizione ha efficacia fino al 31 dicembre 2023 (secondo anno successivo a quello di cessazione della sospensione).
Riguardo alla distinzione tra tributi e sanzioni, questa Corte riconosce la natura quinquennale della prescrizione per queste ultime, gli atti interruttivi prodotti non risultano idonei a impedire la maturazione del termine di prescrizione per le componenti accessorie del debito.
L'accoglimento parziale dell'appello induce la Corte a disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello dichiara legittima la pretesa tributaria dell'atto impugnato solo con riferimento alle imposte, dichiara prescritte le sanzioni e gli interessi. Spese compensate per quanto in motivazione.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
NO EL, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8076/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1959/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020219003578959000 IRPEF/IRAP/IVA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070013592903000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 aveva proposto ricorso avverso l'Intimazione di Pagamento n. 10020219003578959000, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva intimato il pagamento di
€ 343.292,63. Tale pretesa aveva tratto origine dalla cartella di pagamento n. 10020070013592903000, relativa a tributi IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2003.
In quella sede, il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica della cartella prodromica, il difetto di motivazione dell'atto e l'intervenuta prescrizione del credito. L'Ufficio si era costituito in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica della cartella avvenuta in data 21/06/2007 a mani di persona addetta alla ricezione. Inoltre, l'Agenzia aveva ritenuto di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica di un
Avviso di Intimazione nel maggio 2012 e di una Comunicazione Preventiva d'Ipoteca nel novembre 2014.
La Corte di primo grado, con la sentenza n. 1959/2024, aveva respinto il ricorso, ritenendo provata la regolarità delle notifiche e l'efficacia degli atti interruttivi, anche in considerazione della sospensione dei termini legata all'emergenza COVID-19.
Avverso la suddetta decisione proponeva appello il contribuente, lamentando l'ingiustizia della sentenza.
L'appellante articolava diverse censure: in primo luogo, sosteneva che la notifica della cartella del 2007 e dell'intimazione del 2012 fossero nulle, poiché, essendo state consegnate a soggetti diversi dal destinatario,
l'Ufficio non forniva la prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN/CAD) prescritta dall'art. 60 del
D.P.R. 600/73.
In secondo luogo, il ricorrente contestava l'applicazione della sospensione di 85 giorni per l'emergenza
COVID-19, ritenendo che tale proroga non potesse applicarsi "a cascata" su annualità diverse dal 2020.
Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi, indipendentemente dal termine decennale previsto per i tributi erariali. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva nel presente grado, impugnava i motivi di gravame e insisteva per la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo la legittimità del proprio operato e la regolarità delle notifiche effettuate secondo le modalità semplificate del servizio postale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado limitatamente alla pretesa tributaria di cui alla sorta capitale, con esclusione di sanzioni ed interessi.
Il motivo principale riguardante l'omesso invio della raccomandata informativa per la notifica della cartella del 2007 è infondato. In atti è provato che la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973. In tal caso la notifica si perfeziona, senza necessità di ulteriori adempimenti quali la raccomandata informativa, diversamente da quanto previsto per le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario. La giurisprudenza di legittimità ha confermato la conformità a Costituzione di tale regime differenziato. Tale motivazione induce a ritenere correttamente notificati la cartella (2007), l'intimazione (2012) la comunicazione di ipoteca (2014) nonché l'odierno atto impugnato.
Nel merito trattandosi di tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP), il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale. Tale termine non è decorso risultando validamente notificata l'intimazione del 2012 e la comunicazione di ipoteca del 2014. Va evidenziato che alla fattispecie si applica la proroga Covid di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015, che è richiamata integralmente nel comma 1 dell'articolo 68 del Dl 18/2020. Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12, tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data di inizio del periodo di sospensione dei versamenti dovuti all'agente della riscossione, derivante da eventi eccezionali, sono prorogati per una durata uguale a quella di sospensione. Nel comma
2 dello stesso articolo 12, inoltre, si stabilisce che i termini in questione scadenti nell'anno o negli anni di durata della sospensione sono differiti al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di cessazione della sospensione. Sulla scorta di quest'ultima previsione, pertanto, poiché il periodo di sospensione dei versamenti all'agente della riscossione ha interessato anche una buona parte del 2021 (allo stato, fino al
31 agosto 2021), la proroga automatica dei termini di decadenza e prescrizione ha efficacia fino al 31 dicembre 2023 (secondo anno successivo a quello di cessazione della sospensione).
Riguardo alla distinzione tra tributi e sanzioni, questa Corte riconosce la natura quinquennale della prescrizione per queste ultime, gli atti interruttivi prodotti non risultano idonei a impedire la maturazione del termine di prescrizione per le componenti accessorie del debito.
L'accoglimento parziale dell'appello induce la Corte a disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello dichiara legittima la pretesa tributaria dell'atto impugnato solo con riferimento alle imposte, dichiara prescritte le sanzioni e gli interessi. Spese compensate per quanto in motivazione.