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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/06/2024, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N.RG. 2834/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6.06.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2834 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020 Sezione Lavoro e vertente tra:
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
, rappresentata e difeso dagli Avv.ti LEONARDO BRASCA Parte_2
ed ELVIRA SQUILLACE
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma
2 del D.lgs. 149/2015 dal funzionario responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso
Avv. Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai funzionari Avv.ti Donato
De Rosa, Sandra Ceccarelli, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2020, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 995/2020 e n. 996/2020 emesse dall' di a seguito di un accesso ispettivo svoltosi Controparte_1 CP_1 in data 22.04.2015 presso la sede della società “ , di cui la Parte_2
ricorrente è rappresentante legale, durante il quale venivano trovate tre persone intente al lavoro ( , e . Persona_1 Persona_2 Persona_3
All'esito dell'accesso, alla luce della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dai succitati lavoratori, veniva emesso il verbale unico di accertamento e notificazione del 20.07.2015, con il quale si contestava alla ricorrente la violazione degli artt. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2022 e s.m.i. - per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego, i lavoratori suindicati (in particolare, assunto, in qualità di fornaio Persona_1
panificatore, dal 30/7/2014 al 22/4/2015, per n. 110 giornate di effettivo lavoro irregolare;
assunta in qualità di commessa di banco dal 21/4/2015 al Persona_2
22/4/2015, per n. 2 giornate di effettivo lavoro irregolare;
assunto, in Persona_3
qualità di aiuto cuoco di ristorante, dal 10/4/2015 al 22/4/2015, per n. 11 giornate di effettivo lavoro irregolare) - e 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181/2000 - per non aver consegnato ai medesimi lavoratori, all'atto dell'assunzione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste dal D.lgs. 152/97.
Successivamente all'accesso ispettivo ed a seguito del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, emesso ai sensi dell'art.14 del d.lgs. n.
81/2008, la ricorrente, in data 26.05.2015, procedeva all'inoltro delle comunicazioni di assunzione dei lavoratori , e ma senza ottemperare al Per_1 Per_2 Per_3
pagamento delle sanzioni contenute nel verbale unico di accertamento, con conseguente emissione delle ordinanze ingiunzioni ivi opposte, notificate alla ricorrente in data 26.06.2020.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente, senza contestare il merito dell'accertamento, ha eccepito la nullità delle due ordinanze per violazione del termine di cui all'art.14 della legge 689/81, ai sensi del quale “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…”.
Detta eccezione è infondata, prevedendo la disposizione citata che le contestazioni degli illeciti debbano essere fatte contestualmente all'accesso ispettivo solo “quando
è possibile”, mentre il termine decadenziale di 90 giorni risulta essere stato pienamente rispettato, avendo gli ispettori, a seguito dell'accesso del 22.04.2015 e dei necessari successivi controlli, tempestivamente notificato alla ricorrente,
mediante consegna a mano alla stessa , il verbale unico di accertamento ispettivo in data in data 20.07.2015 (doc. 3 fascicolo di parte resistente).
Prive di fondamento appaiono le censure mosse dalla ricorrente avverso detto
Con documento, prodotto in copia dall' , relative alla sua non conformità all'originale ed al disconoscimento delle sottoscrizioni ivi contenute.
Al riguardo, occorre innanzitutto osservare come, ai sensi dell'art. 2719 c.c., “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro
conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”, e come, per pacifica giurisprudenza, la contestazione della conformità al relativo originale debba essere operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr Cassazione nn. 21491,
19855, 17834, 13387, del 2020), laddove la ricorrente si è limitata ad affermare sul punto che “mentre nell'ultima pagina, che riproduce una sottoscrizione disconosciuta della ricorrente, si parlerebbe di 9 fogli, l'allegato n. 3 ne contiene
10”, circostanza che può spiegarsi agevolmente alla luce del fatto che il verbale è stato notificato sia alla ricorrente personalmente, sia alla società, in veste di soggetto obbligato in solido, essendo stata pertanto riportata due volte (una per ciascun destinatario), nel documento allegato al ricorso, la pagina relativa alla “sezione IV – procedure di notifica”.
In secondo luogo, quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul predetto documento, occorre evidenziare come il verbale di accertamento, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisca un atto pubblico, facendo le attestazioni in esso contenute, riguardanti l'attività svolta dall'ufficiale notificatore (ivi compresa quella consistente nella consegna del verbale a mano della destinataria), piena prova fino a querela di falso.
Dall'accertata ritualità della notifica del verbale di accertamento discende altresì
l'infondatezza dell'eccezione di violazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della legge 689/81, ai sensi del quale “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Deve infatti attribuirsi efficacia interruttiva alla notifica del verbale di accertamento,
come costantemente riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass.
Civile sez, I , 27.4.1999 n. 4201, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle infrazioni, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il debitore, ed è pertanto idoneo, a norma dell'art. 2943 c.c. ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute” ).
Ne deriva che, dalla data di notifica del predetto verbale (20.07.2015), ha cominciato a decorrere un nuovo termine prescrizionale di cinque anni, entro il quale le ordinanze ingiunzioni opposte sono state ritualmente notificate (26.06.2020).
Infine, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 11 della legge 689/81 per omessa indicazione dei criteri di determinazione delle sanzioni irrogate.
Giova premettere che, ai sensi della disposizione citata, “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un
limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la
eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Com'è noto, alla luce di tali criteri, il giudice può ridurre la sanzione irrogata, ex art.6, comma 12, d.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche
limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”). Nel caso di specie, la sanzioni irrogate con le due ordinanze ingiunzione opposte sono state rispettivamente determinate in “€ 39.585,00, di cui € 15.600,00 pari ad €
5.200,00 per ciascun lavoratore irregolarmente occupato (n 3 lav.), (sanzione
edittale minima € 1.950,00 – massima € 15.600,00), maggiorata di € 195,00 al giorno per ciascuna giornata di effettivo lavoro irregolare: n° complessivo delle
giornate di lavoro irregolare : 123 (centoventitrè )( 110 +2+11) per un totale di €
23.985,00” (ordinanza ingiunzione n. 995/2020) ed in “€ 2.250,00 (sanzione edittale minima €. 250,00 – massima €. 1.500,00), pari ad €. 750,00 per ciascuna omessa/ritardata consegna di copia della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro contenente le
informazioni previste dal D.lgs. 152/97 ( n. 3 comunicazioni)” (ordinanza ingiunzione n. 996/2020).
Orbene, ritiene questo giudicante che, in considerazione delle modeste dimensioni dell'esercizio commerciale della ricorrente, della breve durata del rapporto di lavoro instaurato in assenza di regolarizzazione con almeno due dei tre lavoratori in questione (solo 2 giornate con ed 11 giornate per , Persona_2 Persona_3
nonché del comportamento della parte, che ha prontamente provveduto in
26.05.2015, a seguito del primo accesso ispettivo, a trasmettere agli enti competenti le comunicazioni di assunzione dei lavoratori, si ritiene di poter ridurre le sanzioni suindicate entro i minimi edittali.
Pertanto, la sanzione irrogata con ordinanza ingiunzione n. 995/2020 deve essere rideterminata in complessivi € 29.835,00 (€ 1.950,00 x 3 lavoratori + € 195,00 x 123 giornate complessive di lavoro irregolare), mentre quella di cui all'ordinanza ingiunzione n. 996/2020 deve essere rideterminata in complessivi € 750,00 (€
250,00 x 3 comunicazioni omesse).
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, modifica le ordinanze-ingiunzione opposte rideterminando le sanzioni ivi previste, rispettivamente, negli importi complessivi di €. 29.835,00 (ordinanza ingiunzione n.
995/2020) e di € 750,00 (ordinanza ingiunzione n. 996/2020);
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, il 12/06/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6.06.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2834 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020 Sezione Lavoro e vertente tra:
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
, rappresentata e difeso dagli Avv.ti LEONARDO BRASCA Parte_2
ed ELVIRA SQUILLACE
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma
2 del D.lgs. 149/2015 dal funzionario responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso
Avv. Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai funzionari Avv.ti Donato
De Rosa, Sandra Ceccarelli, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2020, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 995/2020 e n. 996/2020 emesse dall' di a seguito di un accesso ispettivo svoltosi Controparte_1 CP_1 in data 22.04.2015 presso la sede della società “ , di cui la Parte_2
ricorrente è rappresentante legale, durante il quale venivano trovate tre persone intente al lavoro ( , e . Persona_1 Persona_2 Persona_3
All'esito dell'accesso, alla luce della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dai succitati lavoratori, veniva emesso il verbale unico di accertamento e notificazione del 20.07.2015, con il quale si contestava alla ricorrente la violazione degli artt. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2022 e s.m.i. - per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego, i lavoratori suindicati (in particolare, assunto, in qualità di fornaio Persona_1
panificatore, dal 30/7/2014 al 22/4/2015, per n. 110 giornate di effettivo lavoro irregolare;
assunta in qualità di commessa di banco dal 21/4/2015 al Persona_2
22/4/2015, per n. 2 giornate di effettivo lavoro irregolare;
assunto, in Persona_3
qualità di aiuto cuoco di ristorante, dal 10/4/2015 al 22/4/2015, per n. 11 giornate di effettivo lavoro irregolare) - e 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181/2000 - per non aver consegnato ai medesimi lavoratori, all'atto dell'assunzione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste dal D.lgs. 152/97.
Successivamente all'accesso ispettivo ed a seguito del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, emesso ai sensi dell'art.14 del d.lgs. n.
81/2008, la ricorrente, in data 26.05.2015, procedeva all'inoltro delle comunicazioni di assunzione dei lavoratori , e ma senza ottemperare al Per_1 Per_2 Per_3
pagamento delle sanzioni contenute nel verbale unico di accertamento, con conseguente emissione delle ordinanze ingiunzioni ivi opposte, notificate alla ricorrente in data 26.06.2020.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente, senza contestare il merito dell'accertamento, ha eccepito la nullità delle due ordinanze per violazione del termine di cui all'art.14 della legge 689/81, ai sensi del quale “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…”.
Detta eccezione è infondata, prevedendo la disposizione citata che le contestazioni degli illeciti debbano essere fatte contestualmente all'accesso ispettivo solo “quando
è possibile”, mentre il termine decadenziale di 90 giorni risulta essere stato pienamente rispettato, avendo gli ispettori, a seguito dell'accesso del 22.04.2015 e dei necessari successivi controlli, tempestivamente notificato alla ricorrente,
mediante consegna a mano alla stessa , il verbale unico di accertamento ispettivo in data in data 20.07.2015 (doc. 3 fascicolo di parte resistente).
Prive di fondamento appaiono le censure mosse dalla ricorrente avverso detto
Con documento, prodotto in copia dall' , relative alla sua non conformità all'originale ed al disconoscimento delle sottoscrizioni ivi contenute.
Al riguardo, occorre innanzitutto osservare come, ai sensi dell'art. 2719 c.c., “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro
conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”, e come, per pacifica giurisprudenza, la contestazione della conformità al relativo originale debba essere operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr Cassazione nn. 21491,
19855, 17834, 13387, del 2020), laddove la ricorrente si è limitata ad affermare sul punto che “mentre nell'ultima pagina, che riproduce una sottoscrizione disconosciuta della ricorrente, si parlerebbe di 9 fogli, l'allegato n. 3 ne contiene
10”, circostanza che può spiegarsi agevolmente alla luce del fatto che il verbale è stato notificato sia alla ricorrente personalmente, sia alla società, in veste di soggetto obbligato in solido, essendo stata pertanto riportata due volte (una per ciascun destinatario), nel documento allegato al ricorso, la pagina relativa alla “sezione IV – procedure di notifica”.
In secondo luogo, quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul predetto documento, occorre evidenziare come il verbale di accertamento, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisca un atto pubblico, facendo le attestazioni in esso contenute, riguardanti l'attività svolta dall'ufficiale notificatore (ivi compresa quella consistente nella consegna del verbale a mano della destinataria), piena prova fino a querela di falso.
Dall'accertata ritualità della notifica del verbale di accertamento discende altresì
l'infondatezza dell'eccezione di violazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della legge 689/81, ai sensi del quale “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Deve infatti attribuirsi efficacia interruttiva alla notifica del verbale di accertamento,
come costantemente riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass.
Civile sez, I , 27.4.1999 n. 4201, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle infrazioni, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il debitore, ed è pertanto idoneo, a norma dell'art. 2943 c.c. ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute” ).
Ne deriva che, dalla data di notifica del predetto verbale (20.07.2015), ha cominciato a decorrere un nuovo termine prescrizionale di cinque anni, entro il quale le ordinanze ingiunzioni opposte sono state ritualmente notificate (26.06.2020).
Infine, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 11 della legge 689/81 per omessa indicazione dei criteri di determinazione delle sanzioni irrogate.
Giova premettere che, ai sensi della disposizione citata, “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un
limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la
eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Com'è noto, alla luce di tali criteri, il giudice può ridurre la sanzione irrogata, ex art.6, comma 12, d.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche
limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”). Nel caso di specie, la sanzioni irrogate con le due ordinanze ingiunzione opposte sono state rispettivamente determinate in “€ 39.585,00, di cui € 15.600,00 pari ad €
5.200,00 per ciascun lavoratore irregolarmente occupato (n 3 lav.), (sanzione
edittale minima € 1.950,00 – massima € 15.600,00), maggiorata di € 195,00 al giorno per ciascuna giornata di effettivo lavoro irregolare: n° complessivo delle
giornate di lavoro irregolare : 123 (centoventitrè )( 110 +2+11) per un totale di €
23.985,00” (ordinanza ingiunzione n. 995/2020) ed in “€ 2.250,00 (sanzione edittale minima €. 250,00 – massima €. 1.500,00), pari ad €. 750,00 per ciascuna omessa/ritardata consegna di copia della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro contenente le
informazioni previste dal D.lgs. 152/97 ( n. 3 comunicazioni)” (ordinanza ingiunzione n. 996/2020).
Orbene, ritiene questo giudicante che, in considerazione delle modeste dimensioni dell'esercizio commerciale della ricorrente, della breve durata del rapporto di lavoro instaurato in assenza di regolarizzazione con almeno due dei tre lavoratori in questione (solo 2 giornate con ed 11 giornate per , Persona_2 Persona_3
nonché del comportamento della parte, che ha prontamente provveduto in
26.05.2015, a seguito del primo accesso ispettivo, a trasmettere agli enti competenti le comunicazioni di assunzione dei lavoratori, si ritiene di poter ridurre le sanzioni suindicate entro i minimi edittali.
Pertanto, la sanzione irrogata con ordinanza ingiunzione n. 995/2020 deve essere rideterminata in complessivi € 29.835,00 (€ 1.950,00 x 3 lavoratori + € 195,00 x 123 giornate complessive di lavoro irregolare), mentre quella di cui all'ordinanza ingiunzione n. 996/2020 deve essere rideterminata in complessivi € 750,00 (€
250,00 x 3 comunicazioni omesse).
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, modifica le ordinanze-ingiunzione opposte rideterminando le sanzioni ivi previste, rispettivamente, negli importi complessivi di €. 29.835,00 (ordinanza ingiunzione n.
995/2020) e di € 750,00 (ordinanza ingiunzione n. 996/2020);
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, il 12/06/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli