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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1110/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, Parte_1 dall'Avvocato Luisa G.Rosso, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le occorrende declaratorie di legge,
NEL MERITO:
- a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 472/2009 del 16.07.2009
Tribunale di Cuneo, accertare e dichiarare che il figlio maggiorenne nato a Persona_1
Cuneo in data 10.02.2000 ( ) è divenuto economicamente autosufficiente e, C.F._1
pagina 1 di 4 per l'effetto, dichiarare il padre sig. non più tenuto al versamento del contributo Parte_1 ordinario al suo mantenimento (per €.575,00 mensili) nonché al concorso nelle spese straordinarie tutte riguardanti lo stesso, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
- dichiarare che la sig.ra è tenuta alla restituzione delle somme versate per il Controparte_1 mantenimento e spese straordinarie del figlio nato a [...] il [...] dalla Persona_1 data del deposito del ricorso;
- Ferme, nel resto, tutte le altre condizioni di cui alla predetta sentenza n. 472/2009 del
16.07.2009 Tribunale di Cuneo
- con il favore delle spese, diritti e compensi professionali del presente giudizio”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 17.5.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio dalla Parte_1 moglie , stabilite con sentenza di questo Tribunale n. 472/2009 del 16.7.2009. In Controparte_1 particolare, il ricorrente ha domandato la revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio maggiorenne allegando che lo stesso è ormai Per_1 economicamente autosufficiente.
La convenuta non si è costituita e, alla prima udienza del 24.9.2024, è stato pertanto sentito unicamente il ricorrente. In assenza di provvedimenti provvisori da assumere, la controversia è stata istruita mediante ordini di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 5.3.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio nulla opponendo.
2. Preliminarmente, il Collegio rileva che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni del ricorrente e della documentazione in atti, dovendosi ritenere superflua la prova testimoniale dedotta.
3. La domanda di revoca dell'assegno e del contributo alle spese straordinarie è fondata e merita accoglimento.
Sebbene sia pacifico che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, tale assunto deve essere bilanciato con il principio di autoresponsabilità. Infatti, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “il figlio di maggiore età ha diritto al mantenimento dai genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato
pagina 2 di 4 effettivamente, ma senza esito, per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nel ricercare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se dal caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. n. 22076/2022, Cass. 27904/2021); “La prova di spettanza dell'assegno diventa sempre più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio di autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa” (Cass. n. 26875/2023). Ed ancora, “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 8892/2024, Cass. 40282/2021).
Nel caso di specie, risulta provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza Per_1 economica. È stato infatti acquisito mediante ordine di esibizione nei confronti del Centro per l'impiego di Cuneo il certificato storico da cui risulta che il ragazzo ha lavorato, a partire dal
21.9.2021, presso Humangest Spa, Lmm Logistics Spa e Società agricola Dutto Frutta ed è attualmente occupato dal 2.1.2023 con contratto a tempo indeterminato presso Lidl Italia Srl.
Dall'analisi delle buste paga emerge che ha percepito, per il periodo gennaio Per_1
2023/agosto 2024, una retribuzione media superiore ai 1.350,00 euro netti mensili, senz'altro sufficiente a garantirgli un'esistenza autonoma e dignitosa.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda, peraltro tardivamente proposta, relativa alla restituzione degli assegni percepiti dalla convenuta a partire dal momento dell'introduzione del giudizio. Le uniche domande a contenuto economico proponibili nei giudizi di separazione e divorzio (e loro modifiche) sono infatti quelle relative al diritto alla percezione dell'assegno per i figli o per il coniuge debole, non potendovi invece fare ingresso le domande di carattere restitutorio, soggette al rito ordinario.
4. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della controversia, vengono poste a carico della convenuta secondo soccombenza, stante l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n.
472/2009 del 16.9.2009:
REVOCA, con decorrenza dall'introduzione del presente giudizio, il contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, posto a carico del ricorrente in favore del figlio maggiorenne fermo il resto, Per_1
DICHIARA inammissibile la domanda relativa alla restituzione delle somme già percepite,
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1 Parte_1 euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase istruttoria e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1110/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, Parte_1 dall'Avvocato Luisa G.Rosso, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le occorrende declaratorie di legge,
NEL MERITO:
- a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 472/2009 del 16.07.2009
Tribunale di Cuneo, accertare e dichiarare che il figlio maggiorenne nato a Persona_1
Cuneo in data 10.02.2000 ( ) è divenuto economicamente autosufficiente e, C.F._1
pagina 1 di 4 per l'effetto, dichiarare il padre sig. non più tenuto al versamento del contributo Parte_1 ordinario al suo mantenimento (per €.575,00 mensili) nonché al concorso nelle spese straordinarie tutte riguardanti lo stesso, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
- dichiarare che la sig.ra è tenuta alla restituzione delle somme versate per il Controparte_1 mantenimento e spese straordinarie del figlio nato a [...] il [...] dalla Persona_1 data del deposito del ricorso;
- Ferme, nel resto, tutte le altre condizioni di cui alla predetta sentenza n. 472/2009 del
16.07.2009 Tribunale di Cuneo
- con il favore delle spese, diritti e compensi professionali del presente giudizio”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 17.5.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio dalla Parte_1 moglie , stabilite con sentenza di questo Tribunale n. 472/2009 del 16.7.2009. In Controparte_1 particolare, il ricorrente ha domandato la revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio maggiorenne allegando che lo stesso è ormai Per_1 economicamente autosufficiente.
La convenuta non si è costituita e, alla prima udienza del 24.9.2024, è stato pertanto sentito unicamente il ricorrente. In assenza di provvedimenti provvisori da assumere, la controversia è stata istruita mediante ordini di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 5.3.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio nulla opponendo.
2. Preliminarmente, il Collegio rileva che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni del ricorrente e della documentazione in atti, dovendosi ritenere superflua la prova testimoniale dedotta.
3. La domanda di revoca dell'assegno e del contributo alle spese straordinarie è fondata e merita accoglimento.
Sebbene sia pacifico che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, tale assunto deve essere bilanciato con il principio di autoresponsabilità. Infatti, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “il figlio di maggiore età ha diritto al mantenimento dai genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato
pagina 2 di 4 effettivamente, ma senza esito, per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nel ricercare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se dal caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. n. 22076/2022, Cass. 27904/2021); “La prova di spettanza dell'assegno diventa sempre più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio di autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa” (Cass. n. 26875/2023). Ed ancora, “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 8892/2024, Cass. 40282/2021).
Nel caso di specie, risulta provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza Per_1 economica. È stato infatti acquisito mediante ordine di esibizione nei confronti del Centro per l'impiego di Cuneo il certificato storico da cui risulta che il ragazzo ha lavorato, a partire dal
21.9.2021, presso Humangest Spa, Lmm Logistics Spa e Società agricola Dutto Frutta ed è attualmente occupato dal 2.1.2023 con contratto a tempo indeterminato presso Lidl Italia Srl.
Dall'analisi delle buste paga emerge che ha percepito, per il periodo gennaio Per_1
2023/agosto 2024, una retribuzione media superiore ai 1.350,00 euro netti mensili, senz'altro sufficiente a garantirgli un'esistenza autonoma e dignitosa.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda, peraltro tardivamente proposta, relativa alla restituzione degli assegni percepiti dalla convenuta a partire dal momento dell'introduzione del giudizio. Le uniche domande a contenuto economico proponibili nei giudizi di separazione e divorzio (e loro modifiche) sono infatti quelle relative al diritto alla percezione dell'assegno per i figli o per il coniuge debole, non potendovi invece fare ingresso le domande di carattere restitutorio, soggette al rito ordinario.
4. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della controversia, vengono poste a carico della convenuta secondo soccombenza, stante l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n.
472/2009 del 16.9.2009:
REVOCA, con decorrenza dall'introduzione del presente giudizio, il contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, posto a carico del ricorrente in favore del figlio maggiorenne fermo il resto, Per_1
DICHIARA inammissibile la domanda relativa alla restituzione delle somme già percepite,
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1 Parte_1 euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase istruttoria e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4