Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5467/2019 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5467/2019 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania alla Via San Parte_1
Domenico 22 presso l'avv. Luisa Ciccarelli, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, residente in [...] Controparte_1
in persona del l.r.p.t., elettivamente Parte_2 domiciliata in Napoli alla Via Generale Orsini 46 presso gli avv.ti Enzo Esposito Corona e Mario Esposito Corona, dai quali è rappresentata e difesa come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
ha convenuto nel presente giudizio e sa Parte_1 Controparte_1
chiedendo di dichiarare Del Giudice responsabile esclusivo di Parte_2 un sinistro che assumeva essersi verificato in data 4/7/2017 in Napoli tra il motociclo Honda SH tg. CP75000, assicurato per la RCA presso e condotto Parte_2 dall'attore e l'autovettura Fiat Punto tg. CT495XG di proprietà di – e CP_1 condannare i convenuti “o chi di ragione” a risarcire i danni subiti da per le Pt_1 lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare entro il limite di € 52.000 quale differenza tra quanto dovuto e la somma di € 24.627 “con onorari legali non specificati” già versata dalla compagnia assicurativa convenuta, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita
[...]
chiedendo di dichiarare cessata la Pt_2 Parte_2 materia del contendere “a seguito del pagamento effettuato, ampiamente satisfattorio”, e nel merito rigettare la domanda con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi e , ed è stata Testimone_1 Testimone_2 espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. ora la causa va Persona_1 decisa. La domanda è proponibile, avendo la compagnia assicurativa convenuta già pagato all'attore, 5 mesi prima che iniziasse il presente giudizio, la somma di € 24.627 a titolo di offerta transattiva, per cui è stata tempestivamente posta in condizione di valutare la domanda proposta in questa sede. Un certificato cronologico del PRA di Napoli prova che al momento del sinistro dedotto in giudizio l'autovettura Fiat tg. CT495XG era di proprietà di;
che Controparte_1 detto veicolo fosse in quel momento assicurato con , non è contestato. Parte_2
Nel merito, la dinamica del sinistro non è stata minimamente contestata in corso di causa dalla convenuta compagnia assicurativa costituita, la quale anzi prima del giudizio ha pagato una somma all'odierno attore senza precisare che fosse solo a titolo di corresponsabilità del conducente del veicolo antagonista rispetto a quello condotto da ed assicurato proprio da . In ogni caso, i due testi escussi hanno riferito Pt_1 Pt_2 che i due veicoli collisero perchè l'autovettura Fiat Punto di si mosse in CP_1 retromarcia dalla posizione di sosta “a spina di pesce”, nel momento in cui stava regolarmente transitando nella propria corsia il motociclo condotto da in tal Pt_1 modo il conducente dei veicolo di violò doppiamente l'art. 154 Cod. Strada, CP_1 dato che sia in retromarcia sia immettendosi nel flusso della circolazione, i conducenti devono dare la precedenza ai veicoli in marcia normale, ed inoltre assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi. nonché segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione;
né dalle deposizioni testimoniali, né dall'entità delle lesioni riportate dall'attore, risulta che il motociclo Honda condotto da Pt_1 procedesse a velocità non prudenziale. Quindi, il convenuto Del Giudice va dichiarato responsabile civile esclusivo dell'evento per cui è causa.
pagina 2 di 4 Il CTU medico nominato nel corso del presente giudizio ha accertato che nel sinistro per cui è causa l'attore riportò i seguenti danni: “Esiti di pregressa frattura scomposta al terzo medio diafisario distale della tibia sin., frattura al terzo prossimale diafisario del perone, ridotte chirurgicamente e trattate con fissatore esterno, con limitazioni funzionali articolari prevalenti alla caviglia sin. Esiti cicatriziali post-chirurgici alla faccia anteriore della gamba sin”; l'invalidità temporanea totale è stata di giorni 30, parziale al 75% di giorni 120, parziale al 50% di giorni 30; residuano postumi permanenti nella misura del 9%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 19, senza incidenza sulla capacità lavorativa. . Non vi sono motivi per discostarsi da tale valutazione, anche perché nessuna delle parti ha svolto osservazioni alla relazione del CTU. Si noti che, essendo i postumi valutati nel 9%, è giustificata la procedura di risarcimento diretto attuata da nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale egli Pt_1 stesso circolava. Applicando i criteri stabiliti dall'art. 139 Cod.Ass. ed i valori fissati dal D.Min. Sviluppo Economico del 17/7/2017, vanno liquidati all'attore la somma di € 6.328,80 per l'invalidità temporanea ed € 15.889,72 per l'invalidità permanente, mentre non vi sono valide ragioni per riconoscere il danno morale;
vanno aggiunti € 371,76 per spese mediche documentate e ritenute congrue del CTU. Pertanto, i convenuti in solido vanno condannati a pagare all'attore la complessiva somma di € 29.995,71; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 4/7/2017 al 26/7/2018, ed oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 4/7/2017 al 26/7/2018; alla data del 26/7/2018 vanno detratti gli € 24.627 pagati da con assegno bancario accettato dall'attore a titolo Pt_2 di acconto;
sul residuo, andranno ulteriormente calcolati rivalutazione ed interessi legali sino alla presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla sentenza al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ma considerando come valore della causa solo la differenza tra quanto complessivamente dovuto al danneggiato e quanto liquidato da prima del giudizio (quindi, valore Pt_2 tra gli 5.200 e i 26.000; e così anche per il contributo unificato).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5467/2019 rgac tra:
, attore;
e sa Parte_1 Controparte_1 Parte_3
convenuti; così provvede:
[...]
1) Dichiara Giudice responsabile civile esclusivo del CP_1 sinistro per cui è causa;
2) Condanna i convenuti in solido a pagare all'attore la somma di € 29.995,71; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 4/7/2017 al 26/7/2018; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 4/7/2017 al 26/7/2018;
pagina 3 di 4 alla data del 26/7/2018 vanno detratti € 24.627; sul residuo, andranno ulteriormente calcolati rivalutazione ed interessi legali sino alla presente sentenza;
e gli interessi legali sulla somma residua definitivamente rivalutata dalla sentenza al soddisfo;
3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attore ogni somma che questi documenti di aver versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 280,74 per esborsi ed € 5.077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Luisa Ciccarelli. Così deciso in Portici in data 17/5/2025 Il giudice unico
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