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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 847 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 847 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. ZANGHERI MICHELA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. TASCHIN IVANA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 21/05/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 25.10.2018, in Macedonia, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 17.04.2025 e 27.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a BA (Macedonia del Nord) il
25/10/2018;
2. Confermare che l'abitazione coniugale sita in Rimini, in Via Eugenio Barsanti n. 12, continuerà ad essere assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto.
3. Confermare che nulla verrà versato dalle parti a titolo di reciproco mantenimento, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
4. Confermare che i coniugi hanno già definito ogni questione economico- patrimoniale e che quindi, nulla hanno a pretendere reciprocamente l'un l'altra.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 288 Parte II Serie C Anno 2018 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 847 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. ZANGHERI MICHELA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. TASCHIN IVANA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 21/05/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 25.10.2018, in Macedonia, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 17.04.2025 e 27.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a BA (Macedonia del Nord) il
25/10/2018;
2. Confermare che l'abitazione coniugale sita in Rimini, in Via Eugenio Barsanti n. 12, continuerà ad essere assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto.
3. Confermare che nulla verrà versato dalle parti a titolo di reciproco mantenimento, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
4. Confermare che i coniugi hanno già definito ogni questione economico- patrimoniale e che quindi, nulla hanno a pretendere reciprocamente l'un l'altra.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 288 Parte II Serie C Anno 2018 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi