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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15626/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEHO' CARLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSERELLI BARBARA CORSO DI PORTA VITTORIA, 17 C.F._2
20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. DEHO' CARLA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. , Controparte_2 C.F._4
( C.F. Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione regolarmente notificato, il IG. ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano la IG.ra quale genitore esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sul IG. , oggi maggiorenne, nonché quale Controparte_3 proprietaria del cane di razza Golden Retriever, e il IG. quale genitore Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul IG. , nelle more diventato Controparte_3 maggiorenne e chiamato poi, a sua volta, in causa, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ - Nel merito: - accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusivi della IG.ra e del IG. genitori entrambi Controparte_1 Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale di minorenne al momento del sinistro, e del Controparte_3
IG. il quale dete e al momento del sinistro e, in ogni caso Controparte_3 per fatto e colpa esclusivi della sig.ra , quale proprietaria del cane di razza Golden Controparte_1
pagina 1 di 8 Retriever;
- accertare e dichiarare che il IG. ha subito i danni di cui alla narrativa a causa Parte_1 dell'incidente subito, o la diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa, occorrendo anche a mezzo di CTU, ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ex indici Istat e interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo effettivo;
e per l'effetto di ciò
- condannare la IG.ra il IG. ed il IG. Controparte_1 Controparte_2 [...]
singolarmen ro e/o sec ciascun so CP_3 verrà accertata in giudizio, a risarcire al sig. i danni a qualunque titolo subiti e subendi Parte_1 per l'evento di cui è causa, e così determinati alla data del sinistro:
• invalidità permanente del 4-5% pari ad € 6.322,00
• inabilità biologica parziale al 75% per giorni 15 € 1.389,38;
• inabilità biologica parziale al 50% per giorni 15 € 926,25;
• inabilità biologica parziale al 25% per giorni 15 € 463,13;
• spese sostenute € 234,22;
• spese sostenute per la perizia medico legale del Dott. € 383,00; Per_1
• interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente: € 223,39:
• rivalutazione dalla data del sinistro alla data della liquidazione: € 1.037,75; per complessivi € 11.394,84, somma già rivalutata ovvero la somma che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ex indici Istat e interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare la IG.ra il IG. ed il IG. Controparte_1 Controparte_2 [...]
singolarmente e/o in solido fra loro e/o secondo la responsabilità di ciascun soggetto che CP_3 tata in giudizio, a risarcire al IG. € 1.474,88 oneri di legge inclusi per Parte_1 onorari e spese legali per la fase stragiudiziale e per la fase di attivazione della negoziazione assistita v. All. 26;.
- In via istruttoria: si richiama integralmente il contenuto dell'atto di citazione del 03.04.2023 e del relativo fascicolo, dell'atto di citazione ed estensione del contraddittorio del 27.11.2023, delle precedenti memorie ex art. 171 ter c.p.c., nonchè delle memorie integrative ex art. 171 ter nn. 1, 2, 3 c.p.c. da ultimo depositate, rispettivamente datate 04.04.2024, 23.04.2024 e 02.05.2024, e si insiste per l'ammissione delle prove orali non ammesse.
- In ogni caso: con vittoria di spese legali e compensi professionali di causa (come da nota spese allegata alla comparsa conclusionale), oltre alla rifusione delle spese sostenute a titolo di compensi per il nominato CTU, come liquidati dall'Ill.mo Giudice adito, pari ad € 1.220,00 pagati dall'Attore.”
Nessuno dei convenuti si costituivano e pertanto venivano dichiarati contumaci.
Accolte le istanze istruttorie dell'attore, veniva disposto l'interrogatorio dei IGnori
[...]
ed nonché la prova per testi. CP_2 Controparte_3
pagina 2 di 8 All'esito dell'istruttoria svolta, veniva disposta CTU medica sulla persona dell'attore, e a seguito del deposito della relazione peritale il giudice emetteva ordinanza con la quale, ritenendo la perizia depositata dal nominato CTU esaustiva e la causa matura per la decisione, fissava per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 12.05.2025 alle ore 11,00, e assegnava alle parti termine per il deposito di note conclusive fino al prossimo 28.04.2025.
Parte attrice afferma che in data 30.11.2021 alle ore 20.15/20.30 circa, in località Cernusco Sul Naviglio (MI), Via Pasubio 16, dopo essere uscito dalla propria abitazione si dirigeva verso il prato antistante la propria abitazione, con il proprio cane, un Border Collie di nome “Black”, tenuto al guinzaglio, mentre incontrava il minore , figlio dei IGnori Controparte_3
e , con in mano il guinzaglio del cane, un Golden Controparte_2 Controparte_1
Retriever di taglia medio grande, che si trovava libero nelle vicinanze.
Il IG. chiedeva al ragazzo di legare il cane al guinzaglio, quando improvvisamente Pt_1 veniva aggredito dallo stesso, che dopo averlo fatto cadere per terra con il proprio cane, veniva morso alla coscia destra.
Le ragione dell'attore sono state confermate dall'istruttoria svolta, dal verbale del Pronto Soccorso e dai documenti prodotti.
All'udienza del 15.07.24 il teste signora ha affermato:“ 9) Vero che il IG. Testimone_1
dopo aver visto la lesione subita dal IG. a seguito dell'evento di cui al Controparte_2 Pt_1 precedente capitolo di prova n. 4, lo invitava a recarsi al Pronto Soccorso.
RISPOSTA: NON ERO PRESENTE AL MOMENTO DEL SINISTRO SONO SOPRAGGIUNTA IN SEGUITO, QUANTO MI SONO FERMATA CON LA MIA MACCHINA PER DARE SOCCORSO IN QUANTO AVEVO RICONOSCIUTO IL SIG.DENTI CHE ABITA NEL MIO STESSO CONDOMINIO, C'ERA IL SIG.DENTI CON IL SUO CANE E UN RAGAZZO A SUA VOLTA CON UN CANE. NON RICORDO SE I CANI ERANO AL GIUNZAGLIO.
10) Vero che, nelle more, sopraggiungeva la IG.ra , la quale assisteva al dialogo tra il Testimone_1
IG. e il IG. Pt_1 Controparte_2
RISPOSTA: NON HO ASSISTITO AL DIALOGO TRA I SOGGETTI INDICATI NEL CAPITOLO.
11) Vero che il IG. e il cane di quest'ultimo venivano accompagnati presso la propria abitazione Pt_1 dal IG. e dalla IG.ra . Controparte_2 Testimone_1
RISPOSTA: NON SO INDICARE IL NOME DELL'ALTRO SIGNORE, CONFERMO CHE IO ED UN ALTRO SIGNORE ABBIAMO ACCOMPAGNATO A CASA IL SIG.DENTI CON IL SUO CANE. NON SO DIRE SE L'ALTRO SIGNORE FOSSE LO STESSO DI QUELLO CHE AVEVO VISTO PRIMA CON IL CANE E DI CUI HO DETTO AL CAPITOLO 9.
12) Vero che, il IG. giunto nella propria abitazione a seguito dell'evento di cui al precedente Pt_1 capitolo di prova n. 4, veniva medicato dalla moglie IG.ra Persona_2
RISPOSTA: DOPO AVERLO ACCOMPAGNATO A CASA E AFFIDATO ALLA MOGLIE SONO ANDATA VIA, MENTRE L'ALTRO SIGNORE MI SEMBRA DI RICORDARE CHE SIA RIMASTO A CASA DEL SIG.DENTI.
pagina 3 di 8 13) Vero che il IG. si rendeva disponibile ad accompagnare al Pronto Soccorso Controparte_2 il IG. il quale riferiva che lo avrebbe accompagnato la propria figlia. Pt_1
RISPOSTA: NULLA SO.
14) Vero che il IG. riferiva al IG. che la IG.ra Controparte_2 Pt_1 Controparte_1 aveva stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni causati dal cane di sua proprietà e chiedeva al IG. di contattarlo per eventuali problemi e di informarlo sull'evolversi della Pt_1 situazione.
RISPOSTA: NULLA SO.
15) Vero che a causa delle gravi lesioni subite in ragione dell'evento di cui al precedente capitolo di prova n. 4, il IG. si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cernusco sul Naviglio, Parte_1 ove:
• gli veniva diagnosticata una ferita alla coscia destra, che veniva suturata con tredici punti e medicata;
• gli venivano somministrate anche le immunoglobuline antitetaniche, come da allegato che si rammostra al teste (All.2).
RISPOSTA: POSSO SOLAMENTE PRECISARE DI RICORDARE CHE IL SIG.DENTI FOSSE FERITO AD UNA COSCIA NON RICORDO SE LA SINISTRA O LA DESTRA, RICORDO DI AVERE VISTO IL PANTALONE STRAPPATO E SPORCO DI SANGUE. HO PRESUNTO CHE VI SIA STATA UNA COLLUTTAZIONE TRA I CANI, MA NON AVEVO CHIESTO NULLA AL SIG.DENTI IN QUANTO LO SUPPONEVA CHE FOSSE SUCCESSO.
ADR: PRECISO CHE IL CANE DEL SIG.DENTI E' UN BORDER COLLIE E L'ALTRO CREDO CHE SIA STATO UN GOLDEN RETRIVER, UNA RAZZA MEDIA. QUANDO SONO ARRIVATA IO I CANI NON SI STAVANO AZZUFFANDO ERANO DISTANZIATI, E PUO' DARSI CHE ANCORA ABBAIAVANO.
VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE”.
Nessuna contestazione è stata avanzata dai convenuti, rimasti contumaci e non comparsi a rendere l'interpello regolarmente deferitogli, in merito alla dinamica del sinistro così come affermata dall' attore.
E' stato provato che al momento del sinistro i signori e Controparte_1 CP_2
, quali genitori, esercitavano entrambi la responsabilità genitoriale sull'allora minore
[...]
che, in occasione dei fatti di cui è causa, era il soggetto che deteneva Controparte_3 materialmente in custodia il cane Golden Retriever, che ha provocato le lesioni all'attore ed al suo cane. Quanto sopra esposto conferma la piena ed esclusiva responsabilità dei signori CP_1 ed ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c., quale proprietario e
[...] Controparte_3 custode del cane nonché, per i IGnori e del IG. , Controparte_1 Controparte_2 quali esercenti la responsabilità genitoriale del IG. , all'epoca minore, ai Controparte_3 sensi dell'art. 2048 c.c. Difatti l'art. 2043 c.c. recita che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Mentre l'art. 2052 c.c., che sancisce una responsabilità oggettiva, afferma“il proprietario di un animale o chi se ne serve per il
pagina 4 di 8 tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Sulla responsabilità ex art.2048 cc, una recente sentenza della Suprema Corte (v. Cass. civ. n. 4303/2023) ha così sancito: “La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore;
ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo”.
Anche la CTU medica espletata ha confermato la compatibilità dell'evento lesivo con le modalità di accadimento del fatto e la stretta connessione temporale. Nel caso di specie risulta dalla consulenza medico legale che in conseguenza del sinistro l'attore ha riportato “lesioni da morso di cane, con f.l.c. alla coscia destra”. Il ctu, considerata complessivamente la vicenda sanitaria dell'attore, ha individuato una inabilità temporanea parziale di complessivi 21 (ventuno) giorni, dei quali, giorni 7 (sette) al 75%, giorni 7 (sette) in forma parziale al 50% e giorni 7 (sette) in forma parziale mediamente al 25%, e una decurtazione della efficienza psicofisica pari al 2,5 %. Sono state riconosciute spese per diagnosi e cure per complessive € 109,80, oltre alle spese di natura medico-legale per un importo pari ad €. 383,00.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono essere condivise e quindi fatte proprie in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da rilievi.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha recentemente mutato il precedente indirizzo con la sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164 Sez.3 Cass., che conferma il recente orientamento espresso da Cass. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e ribadito in Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, ponendosi in linea di netta discontinuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di “San Martino” dell'11 novembre 2008. La predetta sentenza, allineandosi alle richiamate pronunce del 2018 e del 2020, ribadisce con chiarezza che il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il Giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato e meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo. Inoltre, precisa che la personalizzazione rappresenta un'operazione distinta dalla liquidazione del danno morale, posto che i due momenti di calcolo attengono a voci e fasi aventi natura e funzione differenti. Nel procedere alla determinazione del danno alla salute, pertanto, il giudice di merito deve non solo accertare la sussistenza di un eventuale concorso del danno relazionale alla salute e del danno interiore morale, ma anche valutare se esistono i presupposti concreti e specifici per personalizzare il danno biologico, attenendosi al sistema tabellare per le relative operazioni quantificatorie. Infine, la sentenza precisa che, inerendo il danno morale ad un bene immateriale, ai fini probatori le massime di pagina 5 di 8 esperienza acquistano particolare risalto. Difatti il meccanismo tabellare sopra richiamato, previsto dalla legge per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo ancorato a regole esperienziali, alla stregua delle quali ad ogni tipo di lesione corrisponde, in via ordinaria e sulla base dell'id quod plerumque accidit, una specifica menomazione di carattere dinamico-relazionale. La Corte precisa che in ogni caso il ricorso alla prova presuntiva non deve, tuttavia, sostituire l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. di allegazione di tutte le circostanze concretamente idonee a ricomporre la serie causale dei fatti noti, mediante la quale risalire al fatto ignoto. In tal modo, la Corte nega la figura del danno in re ipsa, in forza della quale il danno integrerebbe una conseguenza necessaria e inevitabile della lesione, di talché la prova di quest'ultima renderebbe superflua la dimostrazione del pregiudizio sofferto. Vi è l'esigenza di evitare automatismi risarcitori, contrastanti con la funzione prevalentemente riparatoria assolta, nel nostro ordinamento giuridico, dal sistema della responsabilità civile, secondo la quale il risarcimento del danno non può essere concesso se non come conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ai sensi del combinato di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, questo Giudice ritiene che gli importi standard indicati nella tabella milanese (2024) a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attore, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura della malattia e di quanto accertato nella CTU svolta -che ha determinato una sofferenza soggettiva lieve nel corso della inabilità temporanea -, pertanto, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito nella somma di € 4.550,30.
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (30.11.21) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 30.11.21 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
pagina 6 di 8 Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attore, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti.
A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP pari ad €383,00– che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue e risultando documentate con fatture- atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
Per quanto concerne le spese stragiudiziali antecedenti e propedeutiche alla introduzione del giudizio, si osserva che per orientamento consolidato “hanno natura di danno emergente e vanno rimborsate solo se documentato il relativo esborso” (Cass. Sez. 3, ordinanza n.15732 del 17.05.2022). Nel caso di specie non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento delle stesse, quindi manca la prova che l'attore ha sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione a titolo di danno emergente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• In accoglimento delle domande attoree:
• condanna i convenuti in solido, a corrispondere al sig. la somma di € Parte_1
4.550,30 quale danno non patrimoniale oltre agli interessi come specificato in motivazione;
• condanna i convenuti in solido, a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in € 2.552,00 per compenso professionale, e in € 811,54 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA. Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della CTU, già liquidate con separato decreto.
Milano, 12 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15626/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEHO' CARLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSERELLI BARBARA CORSO DI PORTA VITTORIA, 17 C.F._2
20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. DEHO' CARLA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. , Controparte_2 C.F._4
( C.F. Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione regolarmente notificato, il IG. ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano la IG.ra quale genitore esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sul IG. , oggi maggiorenne, nonché quale Controparte_3 proprietaria del cane di razza Golden Retriever, e il IG. quale genitore Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul IG. , nelle more diventato Controparte_3 maggiorenne e chiamato poi, a sua volta, in causa, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ - Nel merito: - accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusivi della IG.ra e del IG. genitori entrambi Controparte_1 Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale di minorenne al momento del sinistro, e del Controparte_3
IG. il quale dete e al momento del sinistro e, in ogni caso Controparte_3 per fatto e colpa esclusivi della sig.ra , quale proprietaria del cane di razza Golden Controparte_1
pagina 1 di 8 Retriever;
- accertare e dichiarare che il IG. ha subito i danni di cui alla narrativa a causa Parte_1 dell'incidente subito, o la diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa, occorrendo anche a mezzo di CTU, ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ex indici Istat e interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo effettivo;
e per l'effetto di ciò
- condannare la IG.ra il IG. ed il IG. Controparte_1 Controparte_2 [...]
singolarmen ro e/o sec ciascun so CP_3 verrà accertata in giudizio, a risarcire al sig. i danni a qualunque titolo subiti e subendi Parte_1 per l'evento di cui è causa, e così determinati alla data del sinistro:
• invalidità permanente del 4-5% pari ad € 6.322,00
• inabilità biologica parziale al 75% per giorni 15 € 1.389,38;
• inabilità biologica parziale al 50% per giorni 15 € 926,25;
• inabilità biologica parziale al 25% per giorni 15 € 463,13;
• spese sostenute € 234,22;
• spese sostenute per la perizia medico legale del Dott. € 383,00; Per_1
• interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente: € 223,39:
• rivalutazione dalla data del sinistro alla data della liquidazione: € 1.037,75; per complessivi € 11.394,84, somma già rivalutata ovvero la somma che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ex indici Istat e interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare la IG.ra il IG. ed il IG. Controparte_1 Controparte_2 [...]
singolarmente e/o in solido fra loro e/o secondo la responsabilità di ciascun soggetto che CP_3 tata in giudizio, a risarcire al IG. € 1.474,88 oneri di legge inclusi per Parte_1 onorari e spese legali per la fase stragiudiziale e per la fase di attivazione della negoziazione assistita v. All. 26;.
- In via istruttoria: si richiama integralmente il contenuto dell'atto di citazione del 03.04.2023 e del relativo fascicolo, dell'atto di citazione ed estensione del contraddittorio del 27.11.2023, delle precedenti memorie ex art. 171 ter c.p.c., nonchè delle memorie integrative ex art. 171 ter nn. 1, 2, 3 c.p.c. da ultimo depositate, rispettivamente datate 04.04.2024, 23.04.2024 e 02.05.2024, e si insiste per l'ammissione delle prove orali non ammesse.
- In ogni caso: con vittoria di spese legali e compensi professionali di causa (come da nota spese allegata alla comparsa conclusionale), oltre alla rifusione delle spese sostenute a titolo di compensi per il nominato CTU, come liquidati dall'Ill.mo Giudice adito, pari ad € 1.220,00 pagati dall'Attore.”
Nessuno dei convenuti si costituivano e pertanto venivano dichiarati contumaci.
Accolte le istanze istruttorie dell'attore, veniva disposto l'interrogatorio dei IGnori
[...]
ed nonché la prova per testi. CP_2 Controparte_3
pagina 2 di 8 All'esito dell'istruttoria svolta, veniva disposta CTU medica sulla persona dell'attore, e a seguito del deposito della relazione peritale il giudice emetteva ordinanza con la quale, ritenendo la perizia depositata dal nominato CTU esaustiva e la causa matura per la decisione, fissava per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 12.05.2025 alle ore 11,00, e assegnava alle parti termine per il deposito di note conclusive fino al prossimo 28.04.2025.
Parte attrice afferma che in data 30.11.2021 alle ore 20.15/20.30 circa, in località Cernusco Sul Naviglio (MI), Via Pasubio 16, dopo essere uscito dalla propria abitazione si dirigeva verso il prato antistante la propria abitazione, con il proprio cane, un Border Collie di nome “Black”, tenuto al guinzaglio, mentre incontrava il minore , figlio dei IGnori Controparte_3
e , con in mano il guinzaglio del cane, un Golden Controparte_2 Controparte_1
Retriever di taglia medio grande, che si trovava libero nelle vicinanze.
Il IG. chiedeva al ragazzo di legare il cane al guinzaglio, quando improvvisamente Pt_1 veniva aggredito dallo stesso, che dopo averlo fatto cadere per terra con il proprio cane, veniva morso alla coscia destra.
Le ragione dell'attore sono state confermate dall'istruttoria svolta, dal verbale del Pronto Soccorso e dai documenti prodotti.
All'udienza del 15.07.24 il teste signora ha affermato:“ 9) Vero che il IG. Testimone_1
dopo aver visto la lesione subita dal IG. a seguito dell'evento di cui al Controparte_2 Pt_1 precedente capitolo di prova n. 4, lo invitava a recarsi al Pronto Soccorso.
RISPOSTA: NON ERO PRESENTE AL MOMENTO DEL SINISTRO SONO SOPRAGGIUNTA IN SEGUITO, QUANTO MI SONO FERMATA CON LA MIA MACCHINA PER DARE SOCCORSO IN QUANTO AVEVO RICONOSCIUTO IL SIG.DENTI CHE ABITA NEL MIO STESSO CONDOMINIO, C'ERA IL SIG.DENTI CON IL SUO CANE E UN RAGAZZO A SUA VOLTA CON UN CANE. NON RICORDO SE I CANI ERANO AL GIUNZAGLIO.
10) Vero che, nelle more, sopraggiungeva la IG.ra , la quale assisteva al dialogo tra il Testimone_1
IG. e il IG. Pt_1 Controparte_2
RISPOSTA: NON HO ASSISTITO AL DIALOGO TRA I SOGGETTI INDICATI NEL CAPITOLO.
11) Vero che il IG. e il cane di quest'ultimo venivano accompagnati presso la propria abitazione Pt_1 dal IG. e dalla IG.ra . Controparte_2 Testimone_1
RISPOSTA: NON SO INDICARE IL NOME DELL'ALTRO SIGNORE, CONFERMO CHE IO ED UN ALTRO SIGNORE ABBIAMO ACCOMPAGNATO A CASA IL SIG.DENTI CON IL SUO CANE. NON SO DIRE SE L'ALTRO SIGNORE FOSSE LO STESSO DI QUELLO CHE AVEVO VISTO PRIMA CON IL CANE E DI CUI HO DETTO AL CAPITOLO 9.
12) Vero che, il IG. giunto nella propria abitazione a seguito dell'evento di cui al precedente Pt_1 capitolo di prova n. 4, veniva medicato dalla moglie IG.ra Persona_2
RISPOSTA: DOPO AVERLO ACCOMPAGNATO A CASA E AFFIDATO ALLA MOGLIE SONO ANDATA VIA, MENTRE L'ALTRO SIGNORE MI SEMBRA DI RICORDARE CHE SIA RIMASTO A CASA DEL SIG.DENTI.
pagina 3 di 8 13) Vero che il IG. si rendeva disponibile ad accompagnare al Pronto Soccorso Controparte_2 il IG. il quale riferiva che lo avrebbe accompagnato la propria figlia. Pt_1
RISPOSTA: NULLA SO.
14) Vero che il IG. riferiva al IG. che la IG.ra Controparte_2 Pt_1 Controparte_1 aveva stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni causati dal cane di sua proprietà e chiedeva al IG. di contattarlo per eventuali problemi e di informarlo sull'evolversi della Pt_1 situazione.
RISPOSTA: NULLA SO.
15) Vero che a causa delle gravi lesioni subite in ragione dell'evento di cui al precedente capitolo di prova n. 4, il IG. si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cernusco sul Naviglio, Parte_1 ove:
• gli veniva diagnosticata una ferita alla coscia destra, che veniva suturata con tredici punti e medicata;
• gli venivano somministrate anche le immunoglobuline antitetaniche, come da allegato che si rammostra al teste (All.2).
RISPOSTA: POSSO SOLAMENTE PRECISARE DI RICORDARE CHE IL SIG.DENTI FOSSE FERITO AD UNA COSCIA NON RICORDO SE LA SINISTRA O LA DESTRA, RICORDO DI AVERE VISTO IL PANTALONE STRAPPATO E SPORCO DI SANGUE. HO PRESUNTO CHE VI SIA STATA UNA COLLUTTAZIONE TRA I CANI, MA NON AVEVO CHIESTO NULLA AL SIG.DENTI IN QUANTO LO SUPPONEVA CHE FOSSE SUCCESSO.
ADR: PRECISO CHE IL CANE DEL SIG.DENTI E' UN BORDER COLLIE E L'ALTRO CREDO CHE SIA STATO UN GOLDEN RETRIVER, UNA RAZZA MEDIA. QUANDO SONO ARRIVATA IO I CANI NON SI STAVANO AZZUFFANDO ERANO DISTANZIATI, E PUO' DARSI CHE ANCORA ABBAIAVANO.
VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE”.
Nessuna contestazione è stata avanzata dai convenuti, rimasti contumaci e non comparsi a rendere l'interpello regolarmente deferitogli, in merito alla dinamica del sinistro così come affermata dall' attore.
E' stato provato che al momento del sinistro i signori e Controparte_1 CP_2
, quali genitori, esercitavano entrambi la responsabilità genitoriale sull'allora minore
[...]
che, in occasione dei fatti di cui è causa, era il soggetto che deteneva Controparte_3 materialmente in custodia il cane Golden Retriever, che ha provocato le lesioni all'attore ed al suo cane. Quanto sopra esposto conferma la piena ed esclusiva responsabilità dei signori CP_1 ed ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c., quale proprietario e
[...] Controparte_3 custode del cane nonché, per i IGnori e del IG. , Controparte_1 Controparte_2 quali esercenti la responsabilità genitoriale del IG. , all'epoca minore, ai Controparte_3 sensi dell'art. 2048 c.c. Difatti l'art. 2043 c.c. recita che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Mentre l'art. 2052 c.c., che sancisce una responsabilità oggettiva, afferma“il proprietario di un animale o chi se ne serve per il
pagina 4 di 8 tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Sulla responsabilità ex art.2048 cc, una recente sentenza della Suprema Corte (v. Cass. civ. n. 4303/2023) ha così sancito: “La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore;
ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo”.
Anche la CTU medica espletata ha confermato la compatibilità dell'evento lesivo con le modalità di accadimento del fatto e la stretta connessione temporale. Nel caso di specie risulta dalla consulenza medico legale che in conseguenza del sinistro l'attore ha riportato “lesioni da morso di cane, con f.l.c. alla coscia destra”. Il ctu, considerata complessivamente la vicenda sanitaria dell'attore, ha individuato una inabilità temporanea parziale di complessivi 21 (ventuno) giorni, dei quali, giorni 7 (sette) al 75%, giorni 7 (sette) in forma parziale al 50% e giorni 7 (sette) in forma parziale mediamente al 25%, e una decurtazione della efficienza psicofisica pari al 2,5 %. Sono state riconosciute spese per diagnosi e cure per complessive € 109,80, oltre alle spese di natura medico-legale per un importo pari ad €. 383,00.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono essere condivise e quindi fatte proprie in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da rilievi.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha recentemente mutato il precedente indirizzo con la sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164 Sez.3 Cass., che conferma il recente orientamento espresso da Cass. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e ribadito in Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, ponendosi in linea di netta discontinuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di “San Martino” dell'11 novembre 2008. La predetta sentenza, allineandosi alle richiamate pronunce del 2018 e del 2020, ribadisce con chiarezza che il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il Giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato e meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo. Inoltre, precisa che la personalizzazione rappresenta un'operazione distinta dalla liquidazione del danno morale, posto che i due momenti di calcolo attengono a voci e fasi aventi natura e funzione differenti. Nel procedere alla determinazione del danno alla salute, pertanto, il giudice di merito deve non solo accertare la sussistenza di un eventuale concorso del danno relazionale alla salute e del danno interiore morale, ma anche valutare se esistono i presupposti concreti e specifici per personalizzare il danno biologico, attenendosi al sistema tabellare per le relative operazioni quantificatorie. Infine, la sentenza precisa che, inerendo il danno morale ad un bene immateriale, ai fini probatori le massime di pagina 5 di 8 esperienza acquistano particolare risalto. Difatti il meccanismo tabellare sopra richiamato, previsto dalla legge per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo ancorato a regole esperienziali, alla stregua delle quali ad ogni tipo di lesione corrisponde, in via ordinaria e sulla base dell'id quod plerumque accidit, una specifica menomazione di carattere dinamico-relazionale. La Corte precisa che in ogni caso il ricorso alla prova presuntiva non deve, tuttavia, sostituire l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. di allegazione di tutte le circostanze concretamente idonee a ricomporre la serie causale dei fatti noti, mediante la quale risalire al fatto ignoto. In tal modo, la Corte nega la figura del danno in re ipsa, in forza della quale il danno integrerebbe una conseguenza necessaria e inevitabile della lesione, di talché la prova di quest'ultima renderebbe superflua la dimostrazione del pregiudizio sofferto. Vi è l'esigenza di evitare automatismi risarcitori, contrastanti con la funzione prevalentemente riparatoria assolta, nel nostro ordinamento giuridico, dal sistema della responsabilità civile, secondo la quale il risarcimento del danno non può essere concesso se non come conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ai sensi del combinato di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, questo Giudice ritiene che gli importi standard indicati nella tabella milanese (2024) a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attore, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura della malattia e di quanto accertato nella CTU svolta -che ha determinato una sofferenza soggettiva lieve nel corso della inabilità temporanea -, pertanto, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito nella somma di € 4.550,30.
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (30.11.21) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 30.11.21 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
pagina 6 di 8 Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attore, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti.
A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP pari ad €383,00– che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue e risultando documentate con fatture- atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
Per quanto concerne le spese stragiudiziali antecedenti e propedeutiche alla introduzione del giudizio, si osserva che per orientamento consolidato “hanno natura di danno emergente e vanno rimborsate solo se documentato il relativo esborso” (Cass. Sez. 3, ordinanza n.15732 del 17.05.2022). Nel caso di specie non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento delle stesse, quindi manca la prova che l'attore ha sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione a titolo di danno emergente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• In accoglimento delle domande attoree:
• condanna i convenuti in solido, a corrispondere al sig. la somma di € Parte_1
4.550,30 quale danno non patrimoniale oltre agli interessi come specificato in motivazione;
• condanna i convenuti in solido, a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in € 2.552,00 per compenso professionale, e in € 811,54 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA. Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della CTU, già liquidate con separato decreto.
Milano, 12 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
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