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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9529 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 40537/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
AL NT, elettivamente domiciliata nel suo studio in Monza, corso Milano n. 27;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANTONELLO MANDARANO e dell'avv. DANILO PARVOPASSO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla n. 6;
CONVENUTO
Oggetto
Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni delle parti
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 26/11/2025) Parte_1
“In via principale e nel merito: per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare, per il sinistro per cui è causa, l'esclusiva, ovvero in stretto subordine, concorrente responsabilità del;
per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 Controparte_1 tempore, al risarcimento di ogni danno patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico ed alla vita di relazione, per invalidità temporanea o permanente, parziale o assoluta, in qualsiasi forma subìta dall'attrice, nella misura da accertarsi in corso di causa, anche se del caso ed in via subordinata in ragione del grado delle rispettive responsabilità, e specie a seguito di espletanda CTU medico legale. Oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed interessi legali sulla somma rivalutata ed interessi legali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno della domanda sino alla sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Pag. 1 di 8 In via istruttoria: ammettersi, perizia medico legale sulla persona dell'attrice diretta alla quantificazione dei danni alla salute in ogni forma dalla medesima subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa”.
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 20/11/2025) Controparte_1
“In via principale, nel merito:
Respingere tutte le domande per l'accertamento, il riconoscimento e la condanna del CP_1
al pagamento di qualunque somma, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
[...] extracontrattuale od a qualunque altro titolo formulate, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e non provate e, in ogni caso, di importo eccessivo.
Respingere ogni domanda a titolo di risarcimento del danno od a qualsiasi altro titolo, anche di arricchimento senza causa.
Respingere ogni ulteriore domanda, anche accessoria ed a titolo di interessi, legali e/o moratori e di rivalutazione monetaria.
In via subordinata, nel merito:
Nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità dell' Controparte_2 ridurre, in applicazione del combinato disposto degli articoli 2054, comma 2 e 1227, comma 1, c.c., in tema di concorso nel fatto colposo del creditore, il risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia, considerato il concorrente comportamento imprudente di nella determinazione Pt_1 dell'evento.
In via istruttoria.
Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate. Ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale chiesta da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria, oltre che a conferma delle circostanze dedotte nella comparsa di costituzione e risposta e negli altri scritti difensivi comunali.
Con ogni più ampia riserva di precisare ed integrare, se necessario, le domande, le deduzioni e le argomentazioni difensive, eventualmente anche con ulteriore produzione documentale. Con riserva di successive eventuali integrazioni e con ogni riserva istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura Comunale, nonché rimborso spese generali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31/10/2024 conveniva in giudizio il Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- che in data 29/10/2023, verso le ore 20.30, transitava a piedi in via Aretusa a Milano, dopo aver parcheggiato la propria autovettura, quando, giunta in prossimità del civico n. 30, all'altezza dell'attraversamento pedonale ivi ubicato, poneva inavvertitamente il passo sopra un avvallamento del fondo stradale ricoperto di foglie che lo rendevano invisibile;
Pag. 2 di 8 - che, in quel punto, il fondo stradale era deformato a causa dell'asportazione di un paletto dissuasore della sosta ivi precedentemente insistente;
- che tale sconnessione era vieppiù imprevedibile in quanto quel tratto di carreggiata era privo di illuminazione;
- di aver conseguentemente perso l'equilibrio e di essere caduta a terra, procurandosi lesioni agli arti inferiori, al polso e alla mano sinistra;
- di essersi sottoposta all'esame di un perito medico legale, il quale aveva accertato un'inabilità temporanea di 40 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 10 giorni al 25%, con postumi permanenti del 4-5%;
- che da quanto esposto era evidente la responsabilità per il sinistro occorso in capo al soggetto detentore e gestore dei luoghi, cioè al;
Controparte_1
- che, più precisamente, il era responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale ente Controparte_1 gestore e custode del tratto di marciapiede in questione;
- che, in subordine, il era responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione Controparte_1 dell'obbligo di manutenzione e per l'omessa segnalazione del pericolo.
Pertanto, chiedeva di condannare il di Milano al risarcimento di ogni Parte_1 CP_1 danno patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico ed alla vita di relazione, nella misura da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 18/12/2024 il CP_1
Milano esponeva:
- che la sede stradale risultava in normali condizioni strutturali e manutentive;
- che spettava a fornire la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e Parte_1 la cosa in custodia;
- che le fotografie prodotte e la documentazione in atti non consentivano di pervenire ad una rigorosa ricostruzione delle modalità con cui si era verificato il sinistro, non essendo stato individuato esattamente il punto in cui era caduta;
Parte_1
- che, inoltre, il sinistro si era verificato in orario serale, in un sito scarsamente illuminato, circostanza per la quale sarebbe occorsa una maggiore prudenza nell'incedere sul tratto stradale;
- che , con una condotta di maggiore prudenza e attenzione, avrebbe potuto e Parte_1 dovuto ben accorgersi della configurazione della sede stradale ed evitare di perdere l'equilibrio.
Pertanto, il chiedeva: Controparte_1
- in via principale, di rigettare le domande proposte;
- in via subordinata, di ridurre il risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia, considerato il concorrente comportamento imprudente di nella determinazione Parte_1 dell'evento.
Con ordinanza del 26/3/2025 veniva disposta prova testimoniale.
Pag. 3 di 8 All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 14/6/2025 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 27/11/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e, all'esito della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
(attrice) nei confronti del (convenuto) in ragione della (pretesa)
[...] Controparte_1 responsabilità extracontrattuale del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai CP_1 sensi dell'art. 2043 c.c.
La domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. è infondata, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 12760/2024 (successivamente richiamata da Cass. 33129/2024):
- “la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa”;
- “non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali”;
- “in tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti”.
Ed infatti, secondo Cass. 1114/2022, “la prova del nesso causale tra fatto ed evento deve essere fornita a prescindere della presunzione di responsabilità che grava sul custode”, in quanto “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 7/4/2010)”.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione l'attrice ha sostenuto (cfr. p. 1);
- di aver posto “inavvertitamente il passo sopra un avvallamento del fondo stradale ricoperto di foglie che lo rendevano invisibile”;
- che “il suddetto fondo stradale … era deformato a causa dell'asportazione di un paletto dissuasore della sosta ivi precedentemente insistente in prossimità dell'attraversamento pedonale”;
- che “tale sconnessione del manto stradale risultava vieppiù imprevedibile in quanto quel tratto di carreggiata teatro del sinistro risultava privo di illuminazione”.
Pag. 4 di 8 Con la comparsa di risposta il convenuto ha eccepito (fra l'altro) che l'attrice non aveva CP_1 dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, in quanto le fotografie prodotte e la documentazione in atti non consentivano di pervenire ad una rigorosa ricostruzione delle modalità con cui si era verificato il sinistro, non essendo stato individuato esattamente il punto in cui era caduta l'attrice (cfr. p. 7).
A fronte delle contestazioni del convenuto e alla luce della giurisprudenza appena citata, CP_1 gravava sull'attrice l'onere di provare la dinamica del fatto e il nesso di causa tra la cosa in custodia (fondo stradale ricoperto di foglie e deformato a causa dell'asportazione di un paletto dissuasore della sosta) e l'evento dannoso (caduta dell'attrice) e, più precisamente, di dimostrare che l'evento era stato concretamente provocato dalla cosa in custodia.
Al fine di fornire la prova di quanto sopra, l'attrice ha depositato:
- le fotografie dello stato dei luoghi (all. 1 all'atto di citazione), le quali raffigurano un avvallamento del fondo stradale, ricoperto da foglie;
- la “dichiarazione testimoniale” di la quale ha affermato che “il giorno Testimone_1
29/10/2023 verso le ore 20:30 notavo la sig.ra che, mentre camminava nel Parte_1 parcheggio di viale Aretusa verso l'attraversamento pedonale in prossimità del civico 30 inciampava stortandosi la gamba e cadeva a terra in corrispondenza della zona dedicata al passaggio pedonale … Aiutandoci con la luce del cellulare notammo che la signora era caduta Pt_1 inciampando a causa di una buca nel pavimento del parcheggio dovuta alla mancanza del paletto che impedisce di parcheggiare sul passaggio pedonale. Tale buca era completamente non visibile a causa della scarsa illuminazione nello stesso parcheggio e per la presenza di foglie”;
- la relazione della Polizia Locale del 13/12/2023, predisposta a seguito del sopralluogo del 6/11/2023 (all. 7 all'atto di citazione), la quale documenta la “presenza di due buche formatesi in seguito all'asportazione di due colonnotti dissuasori di sosta”.
Tuttavia, tale produzione documentale non consente di dimostrare il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, in quanto:
- le fotografie dello stato dei luoghi raffigurano (per come si è detto) un avvallamento del fondo stradale, ricoperto da foglie, ma non dimostrano che l'attrice sia caduta proprio in corrispondenza dell'avvallamento rappresentato nelle fotografie;
- ha affermato, nella “dichiarazione testimoniale” prodotta, di aver visto l'attrice Testimone_1 inciampare “mentre camminava nel parcheggio di viale Aretusa verso l'attraversamento pedonale in prossimità del civico 30” e poi cadere a terra “in corrispondenza della zona dedicata al passaggio pedonale”, ma non ha affermato di averla vista inciampare e cadere proprio in corrispondenza della
“buca nel pavimento del parcheggio dovuta alla mancanza del paletto”, la quale è stata notata solo successivamente alla caduta, con l'aiuto della luce del cellulare;
- in ogni caso, per come affermato da Cass. 4310/2018 e 24976/2017, le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto
Pag. 5 di 8 di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia;
- la relazione della Polizia Locale attesta (peraltro, alla data del sopralluogo del 6/11/2023) la
“presenza di due buche formatesi in seguito all'asportazione di due colonnotti dissuasori di sosta”, ma non dimostra che l'attrice sia caduta proprio in corrispondenza di una di quelle due buche.
Inoltre, l'attrice ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale, disposta con ordinanza del 26/3/2025.
All'udienza del 21/5/2025 la teste ha dichiarato (per quanto qui di rilievo): “vidi Testimone_1 dunque la signora che cadeva proprio dentro il parcheggio e mi avvicinai. Non vidi il piede della signora prima che essa cadesse. … Non vidi ove aveva posto il piede l'attrice nel momento in cui cadde. Avevo seguito la signora per pochi secondi prima che cadesse, anzi rivolsi il mio sguardo verso di lei dopo averne sentito il lamento. Anzi, più che lo sguardo che già avevo rivolto nella sua direzione, quando sentii l'urlo, prestai attenzione. Confermo che prima che l'attrice urlasse dopo essere caduta non avevo fatto attenzione ai suoi movimenti”.
All'udienza del 21/5/2025 è stata escussa anche la teste la quale ha dichiarato (per Testimone_2 quanto qui di rilievo): “vidi la signora che era già per terra e intorno a lei un movimento di persone. Non vidi perciò il momento della caduta”.
Dunque, anzitutto, la teste non ha assistito “de visu” alla caduta dell'attrice, Testimone_2 avendola vista già per terra.
D'altro canto, è vero che la teste ha dichiarato di aver visto “la signora” (cioè Testimone_1
l'attrice) “che cadeva”.
Tuttavia, la teste ha affermato di non aver visto “il piede della signora prima che Testimone_1 essa cadesse”, né “ove aveva posto il piede l'attrice nel momento in cui cadde”.
Peraltro, le successive dichiarazioni della teste risultano caratterizzate da una Testimone_1 certa contraddittorietà intrinseca, ove si consideri che:
- dapprima, la teste ha sostenuto di aver “seguito la signora per pochi secondi Testimone_1 prima che cadesse”;
- subito dopo, la teste ha smentito quanto sopra, precisando di aver rivolto lo Testimone_1 sguardo verso di lei (solo) “dopo averne sentito il lamento”;
- ancora dopo, la teste ha precisato che “più che lo sguardo che già avevo rivolto Testimone_1 nella sua direzione, quando sentii l'urlo, prestai attenzione”;
- infine, la teste ha ammesso che “prima che l'attrice urlasse dopo essere caduta Testimone_1 non avevo fatto attenzione ai suoi movimenti”.
Dunque, in sintesi, neppure la teste ha visto il punto esatto in cui l'attrice è Testimone_1 caduta, considerato che, del resto, prima della caduta non aveva fatto attenzione ai movimenti dell'attrice e solo dopo la caduta, una volta sentito l'urlo, ha prestato attenzione.
Ne segue che non è possibile ricostruire la precisa dinamica dell'evento mediante le dichiarazioni delle testi e con ciò che ne deriva sotto il profilo della mancata Testimone_2 Testimone_1 prova del nesso causale.
Pag. 6 di 8 Ed infatti, in base alla giurisprudenza citata sopra, in un caso, quale è quello oggetto di causa, di caduta verificatasi in area accessibile al pubblico, nella custodia di un determinato soggetto, non è sufficiente provare che l'evento dannoso (quale è la caduta dell'attrice) si sia semplicemente verificato in quell'area, essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
Pertanto, anche a voler ritenere che in quell'area vi fosse (per come affermato dall'attrice) un avvallamento del fondo stradale, ricoperto di foglie che lo rendevano invisibile e deformato a causa dell'asportazione di un paletto dissuasore della sosta, la mera presenza di tale avvallamento, in assenza di prova della caduta dell'attrice proprio in quel punto, non vale come elemento sufficiente a giustificare il diritto al risarcimento del danno, considerato che nessun teste è stato in grado di riferire che l'attrice è caduta proprio per effetto e conseguenza di quell'avvallamento, ben potendo perciò la stessa attrice essere caduta a causa ed in ragione di altra circostanza.
Può quindi ritenersi che l'attrice (pur avendone l'onere) non abbia dimostrato il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria orale espletata.
Da ciò deriva l'infondatezza della domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerato il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attrice quanto alla prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
D'altro canto, anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. risulta infondata, in quanto:
- l'accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. presuppone la prova, da parte dell'attore, di un fatto illecito del convenuto, del dolo o della colpa in capo al convenuto, di un danno ingiusto subito dall'attore e del nesso causale fra il fatto illecito e il danno ingiusto;
- nel caso di specie, per come si è detto, nessun teste è stato in grado di riferire che l'attrice è caduta proprio in corrispondenza dell'avvallamento del fondo stradale, ricoperto di foglie e deformato a causa dell'asportazione di un paletto dissuasore della sosta;
- pertanto, l'attrice (pur avendone l'onere) non ha dimostrato il nesso causale fra il (preteso) fatto illecito del convenuto (e cioè l'omessa manutenzione e l'omessa segnalazione CP_1 dell'avvallamento del fondo stradale) e il danno ingiusto subito dall'attrice (lesioni agli arti inferiori, al polso e alla mano sinistra).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono essere perciò rigettate.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali del convenuto CP_1
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 40537/2024 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
Pag. 7 di 8 2) condanna al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti, come per legge.
Così deciso in Milano, 10 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 40537/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
AL NT, elettivamente domiciliata nel suo studio in Monza, corso Milano n. 27;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANTONELLO MANDARANO e dell'avv. DANILO PARVOPASSO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla n. 6;
CONVENUTO
Oggetto
Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni delle parti
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 26/11/2025) Parte_1
“In via principale e nel merito: per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare, per il sinistro per cui è causa, l'esclusiva, ovvero in stretto subordine, concorrente responsabilità del;
per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 Controparte_1 tempore, al risarcimento di ogni danno patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico ed alla vita di relazione, per invalidità temporanea o permanente, parziale o assoluta, in qualsiasi forma subìta dall'attrice, nella misura da accertarsi in corso di causa, anche se del caso ed in via subordinata in ragione del grado delle rispettive responsabilità, e specie a seguito di espletanda CTU medico legale. Oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed interessi legali sulla somma rivalutata ed interessi legali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno della domanda sino alla sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Pag. 1 di 8 In via istruttoria: ammettersi, perizia medico legale sulla persona dell'attrice diretta alla quantificazione dei danni alla salute in ogni forma dalla medesima subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa”.
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 20/11/2025) Controparte_1
“In via principale, nel merito:
Respingere tutte le domande per l'accertamento, il riconoscimento e la condanna del CP_1
al pagamento di qualunque somma, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
[...] extracontrattuale od a qualunque altro titolo formulate, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e non provate e, in ogni caso, di importo eccessivo.
Respingere ogni domanda a titolo di risarcimento del danno od a qualsiasi altro titolo, anche di arricchimento senza causa.
Respingere ogni ulteriore domanda, anche accessoria ed a titolo di interessi, legali e/o moratori e di rivalutazione monetaria.
In via subordinata, nel merito:
Nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità dell' Controparte_2 ridurre, in applicazione del combinato disposto degli articoli 2054, comma 2 e 1227, comma 1, c.c., in tema di concorso nel fatto colposo del creditore, il risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia, considerato il concorrente comportamento imprudente di nella determinazione Pt_1 dell'evento.
In via istruttoria.
Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate. Ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale chiesta da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria, oltre che a conferma delle circostanze dedotte nella comparsa di costituzione e risposta e negli altri scritti difensivi comunali.
Con ogni più ampia riserva di precisare ed integrare, se necessario, le domande, le deduzioni e le argomentazioni difensive, eventualmente anche con ulteriore produzione documentale. Con riserva di successive eventuali integrazioni e con ogni riserva istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura Comunale, nonché rimborso spese generali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31/10/2024 conveniva in giudizio il Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- che in data 29/10/2023, verso le ore 20.30, transitava a piedi in via Aretusa a Milano, dopo aver parcheggiato la propria autovettura, quando, giunta in prossimità del civico n. 30, all'altezza dell'attraversamento pedonale ivi ubicato, poneva inavvertitamente il passo sopra un avvallamento del fondo stradale ricoperto di foglie che lo rendevano invisibile;
Pag. 2 di 8 - che, in quel punto, il fondo stradale era deformato a causa dell'asportazione di un paletto dissuasore della sosta ivi precedentemente insistente;
- che tale sconnessione era vieppiù imprevedibile in quanto quel tratto di carreggiata era privo di illuminazione;
- di aver conseguentemente perso l'equilibrio e di essere caduta a terra, procurandosi lesioni agli arti inferiori, al polso e alla mano sinistra;
- di essersi sottoposta all'esame di un perito medico legale, il quale aveva accertato un'inabilità temporanea di 40 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 10 giorni al 25%, con postumi permanenti del 4-5%;
- che da quanto esposto era evidente la responsabilità per il sinistro occorso in capo al soggetto detentore e gestore dei luoghi, cioè al;
Controparte_1
- che, più precisamente, il era responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale ente Controparte_1 gestore e custode del tratto di marciapiede in questione;
- che, in subordine, il era responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione Controparte_1 dell'obbligo di manutenzione e per l'omessa segnalazione del pericolo.
Pertanto, chiedeva di condannare il di Milano al risarcimento di ogni Parte_1 CP_1 danno patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico ed alla vita di relazione, nella misura da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 18/12/2024 il CP_1
Milano esponeva:
- che la sede stradale risultava in normali condizioni strutturali e manutentive;
- che spettava a fornire la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e Parte_1 la cosa in custodia;
- che le fotografie prodotte e la documentazione in atti non consentivano di pervenire ad una rigorosa ricostruzione delle modalità con cui si era verificato il sinistro, non essendo stato individuato esattamente il punto in cui era caduta;
Parte_1
- che, inoltre, il sinistro si era verificato in orario serale, in un sito scarsamente illuminato, circostanza per la quale sarebbe occorsa una maggiore prudenza nell'incedere sul tratto stradale;
- che , con una condotta di maggiore prudenza e attenzione, avrebbe potuto e Parte_1 dovuto ben accorgersi della configurazione della sede stradale ed evitare di perdere l'equilibrio.
Pertanto, il chiedeva: Controparte_1
- in via principale, di rigettare le domande proposte;
- in via subordinata, di ridurre il risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia, considerato il concorrente comportamento imprudente di nella determinazione Parte_1 dell'evento.
Con ordinanza del 26/3/2025 veniva disposta prova testimoniale.
Pag. 3 di 8 All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 14/6/2025 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 27/11/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e, all'esito della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
(attrice) nei confronti del (convenuto) in ragione della (pretesa)
[...] Controparte_1 responsabilità extracontrattuale del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai CP_1 sensi dell'art. 2043 c.c.
La domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. è infondata, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 12760/2024 (successivamente richiamata da Cass. 33129/2024):
- “la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa”;
- “non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali”;
- “in tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti”.
Ed infatti, secondo Cass. 1114/2022, “la prova del nesso causale tra fatto ed evento deve essere fornita a prescindere della presunzione di responsabilità che grava sul custode”, in quanto “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 7/4/2010)”.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione l'attrice ha sostenuto (cfr. p. 1);
- di aver posto “inavvertitamente il passo sopra un avvallamento del fondo stradale ricoperto di foglie che lo rendevano invisibile”;
- che “il suddetto fondo stradale … era deformato a causa dell'asportazione di un paletto dissuasore della sosta ivi precedentemente insistente in prossimità dell'attraversamento pedonale”;
- che “tale sconnessione del manto stradale risultava vieppiù imprevedibile in quanto quel tratto di carreggiata teatro del sinistro risultava privo di illuminazione”.
Pag. 4 di 8 Con la comparsa di risposta il convenuto ha eccepito (fra l'altro) che l'attrice non aveva CP_1 dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, in quanto le fotografie prodotte e la documentazione in atti non consentivano di pervenire ad una rigorosa ricostruzione delle modalità con cui si era verificato il sinistro, non essendo stato individuato esattamente il punto in cui era caduta l'attrice (cfr. p. 7).
A fronte delle contestazioni del convenuto e alla luce della giurisprudenza appena citata, CP_1 gravava sull'attrice l'onere di provare la dinamica del fatto e il nesso di causa tra la cosa in custodia (fondo stradale ricoperto di foglie e deformato a causa dell'asportazione di un paletto dissuasore della sosta) e l'evento dannoso (caduta dell'attrice) e, più precisamente, di dimostrare che l'evento era stato concretamente provocato dalla cosa in custodia.
Al fine di fornire la prova di quanto sopra, l'attrice ha depositato:
- le fotografie dello stato dei luoghi (all. 1 all'atto di citazione), le quali raffigurano un avvallamento del fondo stradale, ricoperto da foglie;
- la “dichiarazione testimoniale” di la quale ha affermato che “il giorno Testimone_1
29/10/2023 verso le ore 20:30 notavo la sig.ra che, mentre camminava nel Parte_1 parcheggio di viale Aretusa verso l'attraversamento pedonale in prossimità del civico 30 inciampava stortandosi la gamba e cadeva a terra in corrispondenza della zona dedicata al passaggio pedonale … Aiutandoci con la luce del cellulare notammo che la signora era caduta Pt_1 inciampando a causa di una buca nel pavimento del parcheggio dovuta alla mancanza del paletto che impedisce di parcheggiare sul passaggio pedonale. Tale buca era completamente non visibile a causa della scarsa illuminazione nello stesso parcheggio e per la presenza di foglie”;
- la relazione della Polizia Locale del 13/12/2023, predisposta a seguito del sopralluogo del 6/11/2023 (all. 7 all'atto di citazione), la quale documenta la “presenza di due buche formatesi in seguito all'asportazione di due colonnotti dissuasori di sosta”.
Tuttavia, tale produzione documentale non consente di dimostrare il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, in quanto:
- le fotografie dello stato dei luoghi raffigurano (per come si è detto) un avvallamento del fondo stradale, ricoperto da foglie, ma non dimostrano che l'attrice sia caduta proprio in corrispondenza dell'avvallamento rappresentato nelle fotografie;
- ha affermato, nella “dichiarazione testimoniale” prodotta, di aver visto l'attrice Testimone_1 inciampare “mentre camminava nel parcheggio di viale Aretusa verso l'attraversamento pedonale in prossimità del civico 30” e poi cadere a terra “in corrispondenza della zona dedicata al passaggio pedonale”, ma non ha affermato di averla vista inciampare e cadere proprio in corrispondenza della
“buca nel pavimento del parcheggio dovuta alla mancanza del paletto”, la quale è stata notata solo successivamente alla caduta, con l'aiuto della luce del cellulare;
- in ogni caso, per come affermato da Cass. 4310/2018 e 24976/2017, le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto
Pag. 5 di 8 di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia;
- la relazione della Polizia Locale attesta (peraltro, alla data del sopralluogo del 6/11/2023) la
“presenza di due buche formatesi in seguito all'asportazione di due colonnotti dissuasori di sosta”, ma non dimostra che l'attrice sia caduta proprio in corrispondenza di una di quelle due buche.
Inoltre, l'attrice ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale, disposta con ordinanza del 26/3/2025.
All'udienza del 21/5/2025 la teste ha dichiarato (per quanto qui di rilievo): “vidi Testimone_1 dunque la signora che cadeva proprio dentro il parcheggio e mi avvicinai. Non vidi il piede della signora prima che essa cadesse. … Non vidi ove aveva posto il piede l'attrice nel momento in cui cadde. Avevo seguito la signora per pochi secondi prima che cadesse, anzi rivolsi il mio sguardo verso di lei dopo averne sentito il lamento. Anzi, più che lo sguardo che già avevo rivolto nella sua direzione, quando sentii l'urlo, prestai attenzione. Confermo che prima che l'attrice urlasse dopo essere caduta non avevo fatto attenzione ai suoi movimenti”.
All'udienza del 21/5/2025 è stata escussa anche la teste la quale ha dichiarato (per Testimone_2 quanto qui di rilievo): “vidi la signora che era già per terra e intorno a lei un movimento di persone. Non vidi perciò il momento della caduta”.
Dunque, anzitutto, la teste non ha assistito “de visu” alla caduta dell'attrice, Testimone_2 avendola vista già per terra.
D'altro canto, è vero che la teste ha dichiarato di aver visto “la signora” (cioè Testimone_1
l'attrice) “che cadeva”.
Tuttavia, la teste ha affermato di non aver visto “il piede della signora prima che Testimone_1 essa cadesse”, né “ove aveva posto il piede l'attrice nel momento in cui cadde”.
Peraltro, le successive dichiarazioni della teste risultano caratterizzate da una Testimone_1 certa contraddittorietà intrinseca, ove si consideri che:
- dapprima, la teste ha sostenuto di aver “seguito la signora per pochi secondi Testimone_1 prima che cadesse”;
- subito dopo, la teste ha smentito quanto sopra, precisando di aver rivolto lo Testimone_1 sguardo verso di lei (solo) “dopo averne sentito il lamento”;
- ancora dopo, la teste ha precisato che “più che lo sguardo che già avevo rivolto Testimone_1 nella sua direzione, quando sentii l'urlo, prestai attenzione”;
- infine, la teste ha ammesso che “prima che l'attrice urlasse dopo essere caduta Testimone_1 non avevo fatto attenzione ai suoi movimenti”.
Dunque, in sintesi, neppure la teste ha visto il punto esatto in cui l'attrice è Testimone_1 caduta, considerato che, del resto, prima della caduta non aveva fatto attenzione ai movimenti dell'attrice e solo dopo la caduta, una volta sentito l'urlo, ha prestato attenzione.
Ne segue che non è possibile ricostruire la precisa dinamica dell'evento mediante le dichiarazioni delle testi e con ciò che ne deriva sotto il profilo della mancata Testimone_2 Testimone_1 prova del nesso causale.
Pag. 6 di 8 Ed infatti, in base alla giurisprudenza citata sopra, in un caso, quale è quello oggetto di causa, di caduta verificatasi in area accessibile al pubblico, nella custodia di un determinato soggetto, non è sufficiente provare che l'evento dannoso (quale è la caduta dell'attrice) si sia semplicemente verificato in quell'area, essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
Pertanto, anche a voler ritenere che in quell'area vi fosse (per come affermato dall'attrice) un avvallamento del fondo stradale, ricoperto di foglie che lo rendevano invisibile e deformato a causa dell'asportazione di un paletto dissuasore della sosta, la mera presenza di tale avvallamento, in assenza di prova della caduta dell'attrice proprio in quel punto, non vale come elemento sufficiente a giustificare il diritto al risarcimento del danno, considerato che nessun teste è stato in grado di riferire che l'attrice è caduta proprio per effetto e conseguenza di quell'avvallamento, ben potendo perciò la stessa attrice essere caduta a causa ed in ragione di altra circostanza.
Può quindi ritenersi che l'attrice (pur avendone l'onere) non abbia dimostrato il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria orale espletata.
Da ciò deriva l'infondatezza della domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerato il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attrice quanto alla prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
D'altro canto, anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. risulta infondata, in quanto:
- l'accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. presuppone la prova, da parte dell'attore, di un fatto illecito del convenuto, del dolo o della colpa in capo al convenuto, di un danno ingiusto subito dall'attore e del nesso causale fra il fatto illecito e il danno ingiusto;
- nel caso di specie, per come si è detto, nessun teste è stato in grado di riferire che l'attrice è caduta proprio in corrispondenza dell'avvallamento del fondo stradale, ricoperto di foglie e deformato a causa dell'asportazione di un paletto dissuasore della sosta;
- pertanto, l'attrice (pur avendone l'onere) non ha dimostrato il nesso causale fra il (preteso) fatto illecito del convenuto (e cioè l'omessa manutenzione e l'omessa segnalazione CP_1 dell'avvallamento del fondo stradale) e il danno ingiusto subito dall'attrice (lesioni agli arti inferiori, al polso e alla mano sinistra).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono essere perciò rigettate.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali del convenuto CP_1
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 40537/2024 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
Pag. 7 di 8 2) condanna al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti, come per legge.
Così deciso in Milano, 10 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo
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