Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1535
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Tassazione proporzionale per atto traslativo

    La Corte ritiene che la sentenza di divisione, pur riguardando la reintegrazione della quota di legittima, abbia effetti traslativi in quanto individua specifici cespiti e prevede un conguaglio in denaro, configurandosi come una divisione soggetta a tassazione secondo l'art. 34 del D.P.R. n. 131/86. L'atto di liquidazione, applicando l'aliquota dell'1% sul conguaglio, è considerato immune da censure.

  • Rigettato
    Natura non traslativa dell'atto e tassazione come successione

    La Corte rigetta questa tesi, ritenendo che la sentenza abbia effetti traslativi e che l'imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale sul conguaglio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1535
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1535
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo