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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1535/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5864/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2796/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017-003-SC-000001088-0-002 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, in persona del Direttore pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1, la sentenza in epigrafe. Premettendo che la causa aveva come oggetto l'avviso di liquidazione 2017-003-SC-000001088-0-002 notificato il
17-11-2020, in seguito all'omessa registrazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1088-17, inerente al processo civile avente ad oggetto la divisione tra i Sigg.ri Resistente_1 e Nominativo_1, in seguito alla successione di Nominativo_2 , che il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso introduttivo stabilendo che la registrazione dovuta era a tassa fissa, presentava quattro motivi di impugnazione. Col primo motivo, deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 34, 2 comma, in combinato disposto con l'art. 3 della Tariffa Parte I T.U.R. e dell'art.8 lett.a Tariffa Parte I allegata d.lgs. n. 131 del 1986, all'epoca vigente, perché il Giudice di primo grado ha annullato l'avviso di liquidazione impugnato ritenendo che l'atto di reintegrazione della quota di legittima è da considerare come “atto correttivo” della successione e, pertanto,
è da qualificare come atto sottoposto unicamente all'imposta di successione. Tale prospettazione della fattispecie oggetto del giudizio, non tiene conto della circostanza che il ricorrente Nominativo_3 è assoggettato, quale coobbligato all'imposta di registro per la sentenza della Corte di appello suindicata. Parte appellante contestava che la sentenza in esame fosse solamente dichiarativa in quanto statuendo sulla lesione della quota di legittima aveva pronunciato una sentenza con effetti traslativi della proprietà, quindi tassabile in misura proporzionale. E ciò perché la lettera del secondo comma dell'art. 34 T.U.R., prevede che “i conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza”. In via subordinata, il giudice di primo grado avrebbe dovuto, quanto meno, riconoscere legittima la tassazione nell'aliquota dell'uno per cento, stante che l'imposta di registro, in tema di divisione giudiziale, andava comunque riconosciuta, atteso che la successione è stata aperta in via giudiziale, oltre all'assolvimento delle imposte ipotecarie e catastali, alla luce dell'assegnazione definitiva dell'immobile oggetto del giudizio. In via ancora più gradata, la sentenza di primo grado è errata nella misura in cui un atto giudiziario va comunque tassato, almeno nella misura c.d. fissa, oltre alle richiamate imposte ipotecarie e catastali, e ciò alla luce di tutti i successivi adempimenti a fronte dei quali la sentenza civile costituisce “titolo”. Col secondo motivo lamentava errata valutazione in merito alla sussistenza di un'alternanza tra imposta di successione ed imposta registro su divisione giudiziale tra eredi. Col terzo motivo deduceva errata pronuncia su annullamento totale dell'avviso di liquidazione. Col quarto motivo lamentava errata pronuncia sulla condanna al pagamento delle spese di giudizio. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di liquidazione opposto, in via subordinata, la riforma parziale della sentenza impugnata, riconoscendo l'omessa registrazione della sentenza civile suindicata e la tassazione nella misura dell'uno per cento, oltre alle imposte ipotecarie, catastali e bollo dovute, sempre con annullamento della condanna del capo della sentenza inerente le spese di giudizio, con vittoria di spese di questo grado.
Si costituiva Resistente_1, il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese. Deduceva che per costante giurisprudenza di legittimità, la reintegrazione dei diritti lesi del legittimario non è assoggettata all'imposta di registro ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 346 del 1990, norma in base alla quale nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La richiamata disposizione sancisce una sorta di neutralità fiscale non solo degli atti giudiziali come nel caso di specie ma (anche) degli eventuali accordi negoziali, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivi all'apertura della successione, e volti alla reintegra dei diritti dei legittimari, in quanto li sottrae dall'ambito di applicazione dell'ordinaria imposta di registro, per assoggettarli all'imposta di successione, in coerenza con l'effetto che gli è proprio, l'acquisto ex lege (a causa di morte) della quota di legittima del patrimonio del defunto, tant'è che essi vanno trascritti, ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c. e dell'art. 2650 c.c., nonché annotato, ai sensi dell'art. 2655 c.c., ai margini della trascrizione dell'originario acquisto lesivo, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni. La sentenza in esame non ha statuito alcun effetto traslativo fra le parti. L'avviso di liquidazione è erroneo ed è stato correttamente annullato per avere erroneamente assunto a base imponibile della contestata tassazione la somma prevista in sentenza a carico dell'altra coerede per ripristinare la quota di legittima a favore dell'odierno ricorrente e, ciò, in contrasto con la normativa sopra richiamata nonché con l'ulteriore previsione di cui all'art. 34 D.P.R. n.131 del 1986 nella parte in cui prevede che “La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione...”. Peraltro, precisava che la somma di denaro determinata a favore dell'odierno appellato non può nemmeno qualificarsi come “conguaglio” corrisposto in sede di divisione ereditaria ma soltanto la ricostituzione della legittima a seguito di azione di reintegrazione dei diritti di legittima con domanda di collazione ex art.737 c.c. dei beni donati e riduzione delle disposizioni lesive della suddetta legittima al fine di ricostruire la massa ereditaria del de cuius con conseguente attribuzione della quota minima spettante per legge al fratello, odierno appellato.
All'udienza del 6.02.2025, il ricorso è stato esaminato come da verbale di seduta all'esito della quale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello è fondato e va accolto.
La sentenza in esame, sebbene abbia disposto espressamente la reintegra della quota di legittima del sig.
SA mediante assegnazione di specifici beni e l'assegnazione di un conguaglio in denaro, proprio perché si ha l'individuazione puntuale dei cespiti non può che essere inquadrata nell'alveo delle sentenze di divisione, da assoggettare a tassazione secondo i criteri di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 131/86, il cui comma 1 dispone che "la massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti". L'art. 34 citato dispone che “la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza”. E' erronea la tesi di parte appellata secondo cui non ci sarebbe nella sentenza soggetta a registrazione alcun effetto traslativo, al contrario attribuisce a LE DI PI l'intero appartamento edificato al primo piano dello stabile di Indirizzo_1 in Donnalucata, ponendo a carico di quest'ultima il pagamento in favore di Resistente_1 della somma di euro 57.590,29. L'azione esercitata da quest'ultimo era di riduzione in quanto sussisteva la lesione della quota di legittima. L'atto di liquidazione ha applicato l'aliquota dell'1% sul valore del conguaglio pari alla somma di euro 57.590,29, così come stabilisce la norma di legge. Pertanto, l'atto di liquidazione è immune da censure e va confermato, mentre la sentenza impugnata va riformata, in quanto infondata ed erronea.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte appellata va condannata alla rifusione, in favore della parte appellante delle spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00 per ogni grado del giudizio, tenuto conto della riduzione di legge.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata e conferma l'avviso di liquidazione opposto. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 6.02.2026 Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5864/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2796/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017-003-SC-000001088-0-002 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, in persona del Direttore pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1, la sentenza in epigrafe. Premettendo che la causa aveva come oggetto l'avviso di liquidazione 2017-003-SC-000001088-0-002 notificato il
17-11-2020, in seguito all'omessa registrazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1088-17, inerente al processo civile avente ad oggetto la divisione tra i Sigg.ri Resistente_1 e Nominativo_1, in seguito alla successione di Nominativo_2 , che il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso introduttivo stabilendo che la registrazione dovuta era a tassa fissa, presentava quattro motivi di impugnazione. Col primo motivo, deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 34, 2 comma, in combinato disposto con l'art. 3 della Tariffa Parte I T.U.R. e dell'art.8 lett.a Tariffa Parte I allegata d.lgs. n. 131 del 1986, all'epoca vigente, perché il Giudice di primo grado ha annullato l'avviso di liquidazione impugnato ritenendo che l'atto di reintegrazione della quota di legittima è da considerare come “atto correttivo” della successione e, pertanto,
è da qualificare come atto sottoposto unicamente all'imposta di successione. Tale prospettazione della fattispecie oggetto del giudizio, non tiene conto della circostanza che il ricorrente Nominativo_3 è assoggettato, quale coobbligato all'imposta di registro per la sentenza della Corte di appello suindicata. Parte appellante contestava che la sentenza in esame fosse solamente dichiarativa in quanto statuendo sulla lesione della quota di legittima aveva pronunciato una sentenza con effetti traslativi della proprietà, quindi tassabile in misura proporzionale. E ciò perché la lettera del secondo comma dell'art. 34 T.U.R., prevede che “i conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza”. In via subordinata, il giudice di primo grado avrebbe dovuto, quanto meno, riconoscere legittima la tassazione nell'aliquota dell'uno per cento, stante che l'imposta di registro, in tema di divisione giudiziale, andava comunque riconosciuta, atteso che la successione è stata aperta in via giudiziale, oltre all'assolvimento delle imposte ipotecarie e catastali, alla luce dell'assegnazione definitiva dell'immobile oggetto del giudizio. In via ancora più gradata, la sentenza di primo grado è errata nella misura in cui un atto giudiziario va comunque tassato, almeno nella misura c.d. fissa, oltre alle richiamate imposte ipotecarie e catastali, e ciò alla luce di tutti i successivi adempimenti a fronte dei quali la sentenza civile costituisce “titolo”. Col secondo motivo lamentava errata valutazione in merito alla sussistenza di un'alternanza tra imposta di successione ed imposta registro su divisione giudiziale tra eredi. Col terzo motivo deduceva errata pronuncia su annullamento totale dell'avviso di liquidazione. Col quarto motivo lamentava errata pronuncia sulla condanna al pagamento delle spese di giudizio. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di liquidazione opposto, in via subordinata, la riforma parziale della sentenza impugnata, riconoscendo l'omessa registrazione della sentenza civile suindicata e la tassazione nella misura dell'uno per cento, oltre alle imposte ipotecarie, catastali e bollo dovute, sempre con annullamento della condanna del capo della sentenza inerente le spese di giudizio, con vittoria di spese di questo grado.
Si costituiva Resistente_1, il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese. Deduceva che per costante giurisprudenza di legittimità, la reintegrazione dei diritti lesi del legittimario non è assoggettata all'imposta di registro ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 346 del 1990, norma in base alla quale nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La richiamata disposizione sancisce una sorta di neutralità fiscale non solo degli atti giudiziali come nel caso di specie ma (anche) degli eventuali accordi negoziali, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivi all'apertura della successione, e volti alla reintegra dei diritti dei legittimari, in quanto li sottrae dall'ambito di applicazione dell'ordinaria imposta di registro, per assoggettarli all'imposta di successione, in coerenza con l'effetto che gli è proprio, l'acquisto ex lege (a causa di morte) della quota di legittima del patrimonio del defunto, tant'è che essi vanno trascritti, ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c. e dell'art. 2650 c.c., nonché annotato, ai sensi dell'art. 2655 c.c., ai margini della trascrizione dell'originario acquisto lesivo, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni. La sentenza in esame non ha statuito alcun effetto traslativo fra le parti. L'avviso di liquidazione è erroneo ed è stato correttamente annullato per avere erroneamente assunto a base imponibile della contestata tassazione la somma prevista in sentenza a carico dell'altra coerede per ripristinare la quota di legittima a favore dell'odierno ricorrente e, ciò, in contrasto con la normativa sopra richiamata nonché con l'ulteriore previsione di cui all'art. 34 D.P.R. n.131 del 1986 nella parte in cui prevede che “La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione...”. Peraltro, precisava che la somma di denaro determinata a favore dell'odierno appellato non può nemmeno qualificarsi come “conguaglio” corrisposto in sede di divisione ereditaria ma soltanto la ricostituzione della legittima a seguito di azione di reintegrazione dei diritti di legittima con domanda di collazione ex art.737 c.c. dei beni donati e riduzione delle disposizioni lesive della suddetta legittima al fine di ricostruire la massa ereditaria del de cuius con conseguente attribuzione della quota minima spettante per legge al fratello, odierno appellato.
All'udienza del 6.02.2025, il ricorso è stato esaminato come da verbale di seduta all'esito della quale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello è fondato e va accolto.
La sentenza in esame, sebbene abbia disposto espressamente la reintegra della quota di legittima del sig.
SA mediante assegnazione di specifici beni e l'assegnazione di un conguaglio in denaro, proprio perché si ha l'individuazione puntuale dei cespiti non può che essere inquadrata nell'alveo delle sentenze di divisione, da assoggettare a tassazione secondo i criteri di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 131/86, il cui comma 1 dispone che "la massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti". L'art. 34 citato dispone che “la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza”. E' erronea la tesi di parte appellata secondo cui non ci sarebbe nella sentenza soggetta a registrazione alcun effetto traslativo, al contrario attribuisce a LE DI PI l'intero appartamento edificato al primo piano dello stabile di Indirizzo_1 in Donnalucata, ponendo a carico di quest'ultima il pagamento in favore di Resistente_1 della somma di euro 57.590,29. L'azione esercitata da quest'ultimo era di riduzione in quanto sussisteva la lesione della quota di legittima. L'atto di liquidazione ha applicato l'aliquota dell'1% sul valore del conguaglio pari alla somma di euro 57.590,29, così come stabilisce la norma di legge. Pertanto, l'atto di liquidazione è immune da censure e va confermato, mentre la sentenza impugnata va riformata, in quanto infondata ed erronea.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte appellata va condannata alla rifusione, in favore della parte appellante delle spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00 per ogni grado del giudizio, tenuto conto della riduzione di legge.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata e conferma l'avviso di liquidazione opposto. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 6.02.2026 Il Presidente