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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11714/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250102136731000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21579/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappr.te p.t. ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 07120250102136731000 notificata via pec il
19/05/2025 ,emessa a seguito del mancato pagamento della tassa auto 2020.
Opponeva la ricorrente ,la illegittimità della stessa perché non preceduta dal presupposto atto di accertamento n. TEK - 20000121 - anno 2020 , asseritamente notificato il 07.06.2023 , di conseguenza, la pretesa era prescritta per decorrenza del termine triennale .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso perché ritualmente notificato ,in data 07.,06.2023 , l'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata;
né maturata alcuna prescrizione.
All' udienza del 04.12.2025,in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia prende le mosse dalla impugnazione della cartella di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso e, comunque,
l'intervenuta prescrizione del credito
I motivi sono infondati.
Il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica del presupposto accertamento n . TEK – 20000121, anno 2020 .
Dalla produzione versata in atti ,di contro e non contestata , è risultata provata la esecuzione della notifica eseguita via pec, in data 07.06.2023 ( cfr ricevuta di consegna) .
Qualora la parte destinataria di un atto di riscossione contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti atti non tempestivamente opposti
E,nella specie, il pagamento della somma richiesta in cartella in forza di accertamento, non opposto e divenuto definitivo, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma è mero atto di esecuzione di una pretesa.
Né fondata,pertanto, l'eccezione di prescrizione del credito ,atteso che a decorrere dalla data di notifica dell'accertamento medesimo,la cartella risulta notificata entro il successivo termine triennale di prescrizione .
Il ricorso ,perciò, è infondato e va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo ,seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge,se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11714/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250102136731000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21579/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappr.te p.t. ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 07120250102136731000 notificata via pec il
19/05/2025 ,emessa a seguito del mancato pagamento della tassa auto 2020.
Opponeva la ricorrente ,la illegittimità della stessa perché non preceduta dal presupposto atto di accertamento n. TEK - 20000121 - anno 2020 , asseritamente notificato il 07.06.2023 , di conseguenza, la pretesa era prescritta per decorrenza del termine triennale .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso perché ritualmente notificato ,in data 07.,06.2023 , l'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata;
né maturata alcuna prescrizione.
All' udienza del 04.12.2025,in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia prende le mosse dalla impugnazione della cartella di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso e, comunque,
l'intervenuta prescrizione del credito
I motivi sono infondati.
Il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica del presupposto accertamento n . TEK – 20000121, anno 2020 .
Dalla produzione versata in atti ,di contro e non contestata , è risultata provata la esecuzione della notifica eseguita via pec, in data 07.06.2023 ( cfr ricevuta di consegna) .
Qualora la parte destinataria di un atto di riscossione contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti atti non tempestivamente opposti
E,nella specie, il pagamento della somma richiesta in cartella in forza di accertamento, non opposto e divenuto definitivo, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma è mero atto di esecuzione di una pretesa.
Né fondata,pertanto, l'eccezione di prescrizione del credito ,atteso che a decorrere dalla data di notifica dell'accertamento medesimo,la cartella risulta notificata entro il successivo termine triennale di prescrizione .
Il ricorso ,perciò, è infondato e va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo ,seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge,se dovuti.