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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 531/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sordi Cristiana giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dagli avv. Bruni Davide e Befani Gianluca CP_1 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta quanto al primo e giusta procura speciale alle liti depositata il 7/10/24 quanto al secondo
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza dell'8/4/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/3/24 ha chiesto a questo Parte_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_2
e A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito CP_1 concordatario col ( nel Comune di RO, FR ) il 10/6/07; che dalla loro CP_1 unione coniugale sono nate le figlie ( l'8/9/08 ) e ( il 30/5/10 ); Per_1 Per_2 che dall'anno 2010, dopo la nascita di , il matrimonio è entrato in crisi per i Per_2 comportamenti via via sempre più gelosi e controllanti posti in essere dal convenuto, sfociati da ultimo anche in violenze, insulti e minacce. L'attrice esponeva ulteriori allegazioni fattuali inerenti alle ragioni del fallimento dell'unione coniugale delle parti nonché in relazione alle condizioni economico- patrimoniali e alle condizioni di vita delle parti, nonché in ordine al regime di affidamento più confacente al benessere delle due figlie minorenni delle parti.
Concludeva nel merito come segue: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa in accoglimento del presente ricorso dichiarare la separazione giudiziale ai seguenti patti e condizioni: a. Dichiarare con sentenza parziale la separazione sullo status dal marito b. CP_1
Dichiarare che la separazione dei coniugi è da porsi a carico del con addebito allo stesso per le CP_1 causali in premessa;
c. Assegnare la casa coniugale di RO (Fr) Contrada Colle del Bagno 95 alla SInora
e alle due figlie;
d. Stabilire che le figlie e vengano affidate in via esclusiva alla Parte_2 Per_2 Per_1
SInora stabilendo le modalità di visita del padre alle due minori per il momento in modalita' Parte_1 protetta;
e. Stabilire che il SInor versi alla moglie a titolo di perequativo assegno di CP_1 mantenimento, per entrambe le figlie e la somma mensile di € 1000,00 , oltre rivalutazione Istat Per_2 Per_1 come per legge da versarsi sulle nuove coordinate della ricorrente intrattenute presso Banca di Credito
Cooperativo di Anagni aventi IBAN : [...] entro e non oltre il 5 di ciascun mese, a titolo di perequativo assegno di mantenimento;
f. Stabilire in ordine alle spese di natura straordinaria che il
SInor partecipi e rimborsi nella misura pari al 70% le spese sostenute in favore della prole CP_1 previa esibizione del documento di spesa sostenuto dalla SInora giusto protocollo d'intesa Parte_2 sussistente ed a tutt'oggi vigente presso il Tribunale civile di Frosinone;
g. Stabilire che i due coniugi si concedano il visto per il rilascio e o il rinnovo dei passaporti di ciascuno e delle figlie . Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, aderendo all'avversa domanda di separazione personale dei coniugi ma svolgendo proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle ragioni del fallimento del matrimonio, da addebitarsi all'attrice in ragione dell'improvvisa e immotivata decisione di quest'ultima nel novembre 2023 di allontanarlo dalla casa coniugale pur non essendovi stati prima di allora particolati motivi di conflittualità in famiglia, fatte salve le consuete discussioni tra coniugi. Il esponeva ulteriori allegazioni a supporto della sua CP_1 domanda di addebito della separazione alla nonché sue allegazioni Parte_2 sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e sulle loro condizioni di vita, nonché sul regime di affidamento di e più confacente al benessere Per_1 Per_2 di queste ultime. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “chiede che l'Ill.mo
Tribunale di Frosinone a) Dichiari la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla SI Parte_2
b) autorizzi i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
c) Disponga l'affido congiunto delle minori e;
d) Fissi il mantenimento per le figlie la somma totale di € 550,00 da rivalutarsi Per_2 Per_1 secondo l'indice Istat. Spese straordinarie al 50%; e) Fissi un incontro tra il padre e le figlie almeno una volta a settimana secondo le esigenze anche scolastiche delle ragazze;
f) Respinga tutte le domande avanzate dalla
SI.ra , compresa la richiesta di condanna con addebito al per tutte le Parte_1 CP_1 motivazioni sopra esposte;
g) Dichiari che la somma di €. 32.000,00, quale premio dello polizza n. 639198 –
D92R stipulata dal il 23/4/2001 e liquidata dalla cattolica ass.ni il 11/5/2021 in favore di CP_1 quest'ultimo sul conto corrente cointestato n. C01/11/84411 presso Banca Anagni, è da considerarsi bene proprio e non comune, di esclusiva proprietà del resistente sulla quale non vi è presunzione di contitolarità e, per l'effetto, condannare la SI.ra alla restituzione in favore del resistente dell'intera somma Parte_1 indicata o a quella maggior o minor somma come sarà accertata in corso di causa , maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
h) previo accertamento che l'autovettura Volkswagen Tiguan tg FS535WV è rimasta nell'esclusiva disponibilità della , condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento e/o al rimborso della somma di €. 1 3 . 950,00 , importo pari all'acconto corrisposto dal al CP_1 momento dell'acquisto dell'autovettura o a qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Alla prima udienza dell'8/10/24 il Giudice rel. espletava il tentativo di conciliazione delle parti ivi comparse personalmente, che aveva un esito interlocutorio in quanto le parti riferivano concordemente che qualsivoglia eventuale accordo conciliativo presupponeva la previa decisione della questione dell'affidamento delle due figlie minorenni ( se esclusivo alla madre come chiesto da questa, oppure se condiviso tra le parti come chiesto dal convenuto ). Su concorde richiesta delle parti il Giudice rel. disponeva a tal fine l'ascolto delle due figli minorenni delle parti.
All'udienza del 19/11/24 il Giudice rel. procedeva a effettuare l'ascolto di Per_1
e di , in esito al quale con ordinanza dell'11/12/24 provvedeva come segue: Per_2
“Il Giudice rel., a scioglimento della riserva di cui alla trattazione scritta in sostituzione d'udienza disposta in verbale d'udienza del 19/11/24 per la decisione, su istanza in tal senso ivi congiuntamente formulata dalle parti, in relazione “ai soli provvedimenti temporanei e urgenti e non già anche alla decisione sulle istanze istruttorie e all'emissione della sentenza non definitiva sullo status coniugale delle parti”; viste le note di trattazione scritta rispettivamente e tempestivamente depositate dalle parti;
esaminati gli atti di causa;
delibata fin d'ora in via pregiudiziale la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'attrice d'inammissibilità nella presente sede di giudizio di separazione personale di coniugi delle domande a cognizione piena formulate in via riconvenzionale da nei punti g) e h) delle sue conclusioni, aventi a oggetto questioni economico- CP_1 patrimoniali inter partes prive del presupposto della c.d. connessione forte ex art. 40, co. 3, c.p.c. per la loro trattazione nel presente giudizio, e rimessa comunque la decisione in proposito al Collegio ex art. 187, co. 3,
c.p.c. in sede di decisione finale sul merito del presente giudizio;
ciò posto, provvedendosi ora in ordine all'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, co. 1, c.p.c. e operandosi riferimento in proposito, necessariamente, alle risultanze fattuali come allo stato desumibili in atti;
ritenuto innanzitutto, quanto all'affidamento delle due figlie minorenni delle parti e , Controparte_2 CP_3 che la soluzione preferibile in relazione al superiore interesse delle minori è quella del loro affidamento esclusivo alla madre e quindi il loro collocamento – e residenza anagrafica – con quest'ultima nella casa familiare sita in RO ( FR ), via Colle del Bagno n. 95, in ragione delle gravi risultanze in atti in ordine ai comportamenti fortemente disfunzionali posti in essere negli ultimi anni dal principalmente nei CP_1 confronti della propria moglie ma anche nei confronti delle proprie due figlie ( cfr. il tenore testuale delle sue conversazioni telefoniche con moglie e figlie trascritte dall'attrice in ricorso e non contestato quanto all'estrinseco da parte del convenuto, il ripetersi ossessivo dei suoi tentati contatti telefonici con moglie e figlie pure allegato dall'attore e non contestato dal convenuto, le risultanze delle recenti relazioni del Servizio
Sociale del Comune di RO di cui al doc. 2 allegato al ricorso e al doc. 1 allegato alla memoria n. 1 dell'attrice, le gravissime risultanze delle due ordinanze emesse dal G.I.P. di Frosinone prima il 15-18/12/23 e poi il 22-24/2/24 irrogative di misure cautelari personali nei confronti del di cui ai docc. 28 e 33 allegati CP_1 al ricorso, nonché il grave episodio occorso nel novembre del 2023 e raccontato da entrambe le minori nel corso della loro audizione all'udienza del 19/11/24 che riscontra ulteriormente l'incapacità attuale del CP_1 di controllare i propri impulsi e di sottometterli al bene delle sue figlie ) che rendono palese la maggiore corrispondenza dell'affidamento esclusivo alla madre all'interesse delle figlie di potere contare - per le questioni che le concernono - su un unico centro decisionale tempestivo, sereno ed efficiente;
ritenuto che
allo stato non deve prevedersi alcun diritto-dovere in capo al d'incontrare personalmente le proprie figlie, CP_1 in ragione del fermo, ragionato e motivato diniego in proposito frapposto da entrambe le minori nella loro predetta rispettiva audizione, sebbene entrambe si siano mostrate consapevoli dell'importanza per il loro benessere del recupero di una frequentazione col loro padre e non l'hanno esclusa in modo categorico e aprioristico, rimandandola a un futuro nel quale a ciò possano sentirsi pronte: proprio a fronte di ciò, e del convincimento anche di questo Giudice dell'importanza per il benessere - morale, emotivo e psicologico - delle figlie di recuperare in futuro una qualche forma di frequentazione col loro padre, va dato al predetto Servizio
Sociale il correlativo mandato di cui in dispositivo;
ritenuto che
l'assegnazione in godimento della predetta casa familiare sita in RO ( FR ), richiesta dall'attrice in proprio favore, è nella specie superflua e assorbita dal rilievo che tale godimento in suo favore è già regolato in forza del titolo di proprietà di tale casa che è di proprietà piena ed esclusiva dell'attrice stessa;
osservato, quanto ai profili di carattere economico, che occorre valutare comparativamente le condizioni economico-patrimoniali delle parti come allo stato desumibili in atti alla stregua delle loro rispettive allegazioni e produzioni documentali;
che, in proposito, risulta documentalmente provato che da ultimo l'attrice ha un reddito da lavoro subordinato a tempo indeterminato di circa € 1.600,00 mensili lordi per tredici mensilità ( cfr. contratto di lavoro del 27/8/24 prodotto l'8/10/24 ), mentre in precedenza aveva un reddito da lavoro subordinato a t.d. di circa € 1.100,00 mensili netti;
che risulta provato, per ammissione fattane dal convenuto stesso, che il può contare quantomeno su € 800,00 CP_1 netti mensili a titolo di reddito di partecipazione all'impresa familiare della quale risulta formalmente titolare suo padre ( comparsa di risposta, pagg. 8 e 9 ), e rimessa al prosieguo del giudizio, e all'esito Persona_3 dell'espletanda istruzione probatoria, ogni verifica in ordine alla corrispondenza a verità, o meno, delle allegazioni svolte dall'attrice in ordine alla ritrazione di consistenti ulteriori ricavi in nero, in relazione alle quali allo stato non vi sono riscontri probatori sufficienti;
che inoltre il convenuto ha ammesso che la sua partecipazione alla predetta impresa familiare gli consente comunque sufficiente tempo libero per svolgere un'altra attività lavorativa, dal medesimo effettivamente svolta “presso una fabbrica” e poi però inopinatamente interrotta in forza di sue dimissioni “nel maggio 2024” ( loc. ult. cit., pag. 8 ), il che va comunque valutato in relazione ai suoi doveri di adeguata contribuzione economica alle esigenze materiali delle sue due figlie;
ritenuto pertanto che si appalesa congruo, ai fini qui in esame, porre a carico di l'obbligo di CP_1 corrispondere a la somma di denaro di complessivi € 700,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento delle due figlie delle parti, da intendersi nella misura di € 350,00 per ciascuna figlia, da versare all'attrice entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda giudiziale dell'attrice e quindi con decorrenza dal mese di aprile 2024, somma di denaro rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per le due figlie e con richiamo in proposito del Protocollo in uso presso questo Tribunale;
rilevato infine che l'attrice non ha ancora dato seguito a quanto disposto da questo Giudice nel decreto del 20/4/24 in relazione all'elenco dei suoi documenti allegati al ricorso;
P.Q.M.
a) autorizza i coniugi e a vivere separati, fermo restando il loro obbligo di Parte_1 CP_1 reciproco rispetto;
b) affida le figlie minorenni delle parti e alla loro madre Controparte_2 CP_3
, disponendo che le medesime siano collocate con la madre nella casa familiare, di proprietà Parte_1 di quest'ultima, sita in RO ( FR ), via Colle del Bagno n. 95 e quindi ivi abbiano la loro residenza anagrafica;
c) dispone che allo stato non vi siano in capo a diritti-doveri di frequentazione con le sue figlie, CP_1 demandando al Servizio Sociale del Comune di RO di verificare periodicamente, anche sentendo le figlie,
l'eventuale sopravvenuta sussistenza di condizioni fattuali tali da suggerire per il benessere morale ed educativo delle minori l'introduzione di incontri liberi - o almeno di incontri protetti - con il loro padre, relazionandone in ogni caso questo Giudice con la frequenza e periodicità che il Servizio stesso riterrà opportuna;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle due figlie delle parti, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di aprile 2024, la somma mensile complessiva di € 700,00, da intendersi nella misura di € 350,00 per ciascuna figlia, soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, oltre al rimborso alla del 50 % delle spese straordinarie per le figlie e con richiamo a tale ultimo proposito al Protocollo in Parte_2 uso presso questo Tribunale;
e) fissa all'attrice termine fino al 15/1/25 per il deposito di quanto già richiesto da questo Giudice col decreto del 20/4/24 ( “un elenco dei documenti realmente corrispondente a quelli da essa prodotti ( l'elenco allo stato prodotto diverge in relazione a numerosi documenti: cfr. ad es. i docc. indicati nell'elenco con i nn. 8, 27, 30 e 34 )”; f) rinvia la causa per la prosecuzione della prima udienza ex art. 473- bis.22 c.p.c. e per le correlative ulteriori determinazioni all'udienza dell'8/4/25, ore 10.20. Si comunichi alle parti, nonché si comunichi la presente ordinanza al Servizio Sociale di RO limitatamente al seguente complessivo estratto: “ritenuto innanzitutto, quanto all'affidamento delle due figlie minorenni delle parti e , che la soluzione preferibile in relazione al superiore interesse delle minori Controparte_2 CP_3
è quella del loro affidamento esclusivo alla madre e quindi il loro collocamento – e residenza anagrafica – con quest'ultima nella casa familiare sita in RO ( FR ), via Colle del Bagno n. 95, in ragione delle gravi risultanze in atti in ordine ai comportamenti fortemente disfunzionali posti in essere negli ultimi anni dal CP_1 principalmente nei confronti della propria moglie ma anche nei confronti delle proprie due figlie ( cfr. il tenore testuale delle sue conversazioni telefoniche con moglie e figlie trascritto dall'attrice e non contestato quanto all'estrinseco dal convenuto, il ripetersi ossessivo dei suoi tentati contatti telefonici con moglie e figlie pure allegato dall'attore e non contestato dal convenuto, le risultanze delle recenti relazioni del Servizio Sociale del
Comune di RO di cui al doc. 2 allegato al ricorso e al doc. 1 allegato alla memoria n. 1 dell'attrice, le gravissime risultanze delle due ordinanze emesse dal G.I.P. di Frosinone prima il 15-18/12/23 e poi il 22-
24/2/24 irrogative di misure cautelari personali nei confronti del di cui ai docc. 28 e 33 allegati al CP_1 ricorso, nonché il grave episodio occorso nel novembre del 2023 e raccontato da entrambe le minori nel corso della loro audizione all'udienza del 19/11/24 che riscontra ulteriormente l'incapacità attuale del di CP_1 controllare i propri impulsi e di sottometterli al bene delle sue figlie ) che rendono palese la maggiore corrispondenza dell'affidamento esclusivo alla madre dell'interesse delle figlie di potere contare - per le questioni che le concernono - su un unico centro decisionale tempestivo, sereno ed efficiente;
ritenuto che
allo stato non deve prevedersi alcun diritto-dovere in capo al d'incontrare personalmente le proprie figlie, CP_1 in ragione del fermo, ragionato e motivato diniego in proposito frapposto da entrambe le minori nella loro predetta rispettiva audizione, sebbene entrambe si siano mostrate consapevoli dell'importanza per il loro benessere del recupero di una frequentazione col loro padre e non l'hanno esclusa in modo categorico e aprioristico, rimandandola a un futuro nel quale a ciò possano sentirsi pronte: proprio a fronte di ciò, e del convincimento anche di questo Giudice dell'importanza per il benessere delle figlie di recuperare in futuro una qualche forma di frequentazione col loro padre, va dato al predetto Servizio Sociale il correlativo mandato di cui in dispositivo;
[ … ]
P.Q.M.
[ … ] b) affida le figlie minorenni delle parti e Controparte_2 CP_3 alla loro madre , disponendo che le medesime siano collocate con la madre nella casa Parte_1 familiare, di proprietà di quest'ultima, sita in RO ( FR ), via Colle del Bagno n. 95 e quindi ivi abbiano la loro residenza anagrafica;
c) dispone che allo stato non vi siano in capo a diritti-doveri di CP_1 frequentazione con le sue figlie, demandando al Servizio Sociale del Comune di RO di verificare periodicamente, anche sentendo le figlie, l'eventuale sopravvenuta sussistenza di condizioni fattuali tali da suggerire per il benessere morale ed educativo delle minori l'introduzione di incontri liberi - o almeno di incontri protetti - con il loro padre, relazionandone in ogni caso questo Giudice con la frequenza e periodicità che il
Servizio stesso riterrà opportuna;
”.”.
All'esito della successiva udienza dell'8/4/25 il Giudice rel., con ordinanza del
12/4/25, dopo avere motivato in ordine all'ammissione soltanto parziale delle istanze istruttorie rispettivamente formulate dalle parti, così ulteriormente argomentava e decideva: “visto l'ordine di servizio n. 2800 emesso dal Presidente di questo Tribunale in data 4/10/23, con cui si è autorizzata la delega di incombenze istruttorie al Giudice Onorario dott.ssa
Federica Cellitti per le cause iscritte dal 2021 in poi;
rilevato infine che all'udienza dell'8/4/25 l'attrice ha chiesto la pronuncia fin d'ora di sentenza non definitiva sullo status coniugale delle parti, cui peraltro il convenuto si è ivi genericamente opposto ( senza spiegare le ragioni di siffatta sua opposizione, tanto più che anch'egli in comparsa di risposta ha chiesto pronunciarsi la separazione personale delle parti ), e osservato che tale pronuncia giudiziale è imposta ex lege nel caso in cui, come nella specie, il giudizio debba proseguire oltre per l'espletamento d'istruzione probatoria ( “Allo stesso modo si procede…”: art. 473-bis.22, u.co, terzo alinea, c.p.c., enfasi del Giudice rel. );
P.Q.M.
a) ammette nei sensi e limiti di cui sopra le prove orali per i.f. del convenuto e per testimoni dedotte dall'attrice in ricorso e in memoria n. 1, la prova testimoniale dedotta dal convenuto in comparsa di risposta e la prova testimoniale contraria diretta dedotta dall'attrice in memoria n. 1;
b) non ammette la c.t.u. richiesta dal convenuto nella memoria del 28/11/24; c) dispone fin d'ora che le prove orali qui ammesse vengano escusse dal G.O. dr.ssa Federica Cellitti, demandando al Collegio di formulare la correlativa delega;
e) rimette la causa al Collegio per la decisione in ordine alla sentenza non definitiva sullo status coniugale delle parti.”.
Ciò complessivamente premesso, e condivisa dal Collegio la predetta valutazione del Giudice rel. in ordine alla necessitata decidibilità nella presente fase del giudizio della questione inerente allo status coniugale delle parti, va senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi posto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i medesimi si desume ex se dalla volontà espressa in proposito da entrambe le parti nonché dalla circostanza che la convivenza tra i coniugi è cessata ormai da tempo e in seguito essi non l'hanno più ripresa.
Spese di lite al definitivo.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. con separata e contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio nei sensi di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di RO ( FR ) in relazione all'Atto n. 49, Parte II, Serie A,
Anno 2007, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) spese di lite al definitivo;
d) rimette la causa al Giudice rel. come da separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 531/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sordi Cristiana giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dagli avv. Bruni Davide e Befani Gianluca CP_1 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta quanto al primo e giusta procura speciale alle liti depositata il 7/10/24 quanto al secondo
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza dell'8/4/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/3/24 ha chiesto a questo Parte_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_2
e A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito CP_1 concordatario col ( nel Comune di RO, FR ) il 10/6/07; che dalla loro CP_1 unione coniugale sono nate le figlie ( l'8/9/08 ) e ( il 30/5/10 ); Per_1 Per_2 che dall'anno 2010, dopo la nascita di , il matrimonio è entrato in crisi per i Per_2 comportamenti via via sempre più gelosi e controllanti posti in essere dal convenuto, sfociati da ultimo anche in violenze, insulti e minacce. L'attrice esponeva ulteriori allegazioni fattuali inerenti alle ragioni del fallimento dell'unione coniugale delle parti nonché in relazione alle condizioni economico- patrimoniali e alle condizioni di vita delle parti, nonché in ordine al regime di affidamento più confacente al benessere delle due figlie minorenni delle parti.
Concludeva nel merito come segue: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa in accoglimento del presente ricorso dichiarare la separazione giudiziale ai seguenti patti e condizioni: a. Dichiarare con sentenza parziale la separazione sullo status dal marito b. CP_1
Dichiarare che la separazione dei coniugi è da porsi a carico del con addebito allo stesso per le CP_1 causali in premessa;
c. Assegnare la casa coniugale di RO (Fr) Contrada Colle del Bagno 95 alla SInora
e alle due figlie;
d. Stabilire che le figlie e vengano affidate in via esclusiva alla Parte_2 Per_2 Per_1
SInora stabilendo le modalità di visita del padre alle due minori per il momento in modalita' Parte_1 protetta;
e. Stabilire che il SInor versi alla moglie a titolo di perequativo assegno di CP_1 mantenimento, per entrambe le figlie e la somma mensile di € 1000,00 , oltre rivalutazione Istat Per_2 Per_1 come per legge da versarsi sulle nuove coordinate della ricorrente intrattenute presso Banca di Credito
Cooperativo di Anagni aventi IBAN : [...] entro e non oltre il 5 di ciascun mese, a titolo di perequativo assegno di mantenimento;
f. Stabilire in ordine alle spese di natura straordinaria che il
SInor partecipi e rimborsi nella misura pari al 70% le spese sostenute in favore della prole CP_1 previa esibizione del documento di spesa sostenuto dalla SInora giusto protocollo d'intesa Parte_2 sussistente ed a tutt'oggi vigente presso il Tribunale civile di Frosinone;
g. Stabilire che i due coniugi si concedano il visto per il rilascio e o il rinnovo dei passaporti di ciascuno e delle figlie . Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, aderendo all'avversa domanda di separazione personale dei coniugi ma svolgendo proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle ragioni del fallimento del matrimonio, da addebitarsi all'attrice in ragione dell'improvvisa e immotivata decisione di quest'ultima nel novembre 2023 di allontanarlo dalla casa coniugale pur non essendovi stati prima di allora particolati motivi di conflittualità in famiglia, fatte salve le consuete discussioni tra coniugi. Il esponeva ulteriori allegazioni a supporto della sua CP_1 domanda di addebito della separazione alla nonché sue allegazioni Parte_2 sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e sulle loro condizioni di vita, nonché sul regime di affidamento di e più confacente al benessere Per_1 Per_2 di queste ultime. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “chiede che l'Ill.mo
Tribunale di Frosinone a) Dichiari la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla SI Parte_2
b) autorizzi i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
c) Disponga l'affido congiunto delle minori e;
d) Fissi il mantenimento per le figlie la somma totale di € 550,00 da rivalutarsi Per_2 Per_1 secondo l'indice Istat. Spese straordinarie al 50%; e) Fissi un incontro tra il padre e le figlie almeno una volta a settimana secondo le esigenze anche scolastiche delle ragazze;
f) Respinga tutte le domande avanzate dalla
SI.ra , compresa la richiesta di condanna con addebito al per tutte le Parte_1 CP_1 motivazioni sopra esposte;
g) Dichiari che la somma di €. 32.000,00, quale premio dello polizza n. 639198 –
D92R stipulata dal il 23/4/2001 e liquidata dalla cattolica ass.ni il 11/5/2021 in favore di CP_1 quest'ultimo sul conto corrente cointestato n. C01/11/84411 presso Banca Anagni, è da considerarsi bene proprio e non comune, di esclusiva proprietà del resistente sulla quale non vi è presunzione di contitolarità e, per l'effetto, condannare la SI.ra alla restituzione in favore del resistente dell'intera somma Parte_1 indicata o a quella maggior o minor somma come sarà accertata in corso di causa , maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
h) previo accertamento che l'autovettura Volkswagen Tiguan tg FS535WV è rimasta nell'esclusiva disponibilità della , condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento e/o al rimborso della somma di €. 1 3 . 950,00 , importo pari all'acconto corrisposto dal al CP_1 momento dell'acquisto dell'autovettura o a qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Alla prima udienza dell'8/10/24 il Giudice rel. espletava il tentativo di conciliazione delle parti ivi comparse personalmente, che aveva un esito interlocutorio in quanto le parti riferivano concordemente che qualsivoglia eventuale accordo conciliativo presupponeva la previa decisione della questione dell'affidamento delle due figlie minorenni ( se esclusivo alla madre come chiesto da questa, oppure se condiviso tra le parti come chiesto dal convenuto ). Su concorde richiesta delle parti il Giudice rel. disponeva a tal fine l'ascolto delle due figli minorenni delle parti.
All'udienza del 19/11/24 il Giudice rel. procedeva a effettuare l'ascolto di Per_1
e di , in esito al quale con ordinanza dell'11/12/24 provvedeva come segue: Per_2
“Il Giudice rel., a scioglimento della riserva di cui alla trattazione scritta in sostituzione d'udienza disposta in verbale d'udienza del 19/11/24 per la decisione, su istanza in tal senso ivi congiuntamente formulata dalle parti, in relazione “ai soli provvedimenti temporanei e urgenti e non già anche alla decisione sulle istanze istruttorie e all'emissione della sentenza non definitiva sullo status coniugale delle parti”; viste le note di trattazione scritta rispettivamente e tempestivamente depositate dalle parti;
esaminati gli atti di causa;
delibata fin d'ora in via pregiudiziale la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'attrice d'inammissibilità nella presente sede di giudizio di separazione personale di coniugi delle domande a cognizione piena formulate in via riconvenzionale da nei punti g) e h) delle sue conclusioni, aventi a oggetto questioni economico- CP_1 patrimoniali inter partes prive del presupposto della c.d. connessione forte ex art. 40, co. 3, c.p.c. per la loro trattazione nel presente giudizio, e rimessa comunque la decisione in proposito al Collegio ex art. 187, co. 3,
c.p.c. in sede di decisione finale sul merito del presente giudizio;
ciò posto, provvedendosi ora in ordine all'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, co. 1, c.p.c. e operandosi riferimento in proposito, necessariamente, alle risultanze fattuali come allo stato desumibili in atti;
ritenuto innanzitutto, quanto all'affidamento delle due figlie minorenni delle parti e , Controparte_2 CP_3 che la soluzione preferibile in relazione al superiore interesse delle minori è quella del loro affidamento esclusivo alla madre e quindi il loro collocamento – e residenza anagrafica – con quest'ultima nella casa familiare sita in RO ( FR ), via Colle del Bagno n. 95, in ragione delle gravi risultanze in atti in ordine ai comportamenti fortemente disfunzionali posti in essere negli ultimi anni dal principalmente nei CP_1 confronti della propria moglie ma anche nei confronti delle proprie due figlie ( cfr. il tenore testuale delle sue conversazioni telefoniche con moglie e figlie trascritte dall'attrice in ricorso e non contestato quanto all'estrinseco da parte del convenuto, il ripetersi ossessivo dei suoi tentati contatti telefonici con moglie e figlie pure allegato dall'attore e non contestato dal convenuto, le risultanze delle recenti relazioni del Servizio
Sociale del Comune di RO di cui al doc. 2 allegato al ricorso e al doc. 1 allegato alla memoria n. 1 dell'attrice, le gravissime risultanze delle due ordinanze emesse dal G.I.P. di Frosinone prima il 15-18/12/23 e poi il 22-24/2/24 irrogative di misure cautelari personali nei confronti del di cui ai docc. 28 e 33 allegati CP_1 al ricorso, nonché il grave episodio occorso nel novembre del 2023 e raccontato da entrambe le minori nel corso della loro audizione all'udienza del 19/11/24 che riscontra ulteriormente l'incapacità attuale del CP_1 di controllare i propri impulsi e di sottometterli al bene delle sue figlie ) che rendono palese la maggiore corrispondenza dell'affidamento esclusivo alla madre all'interesse delle figlie di potere contare - per le questioni che le concernono - su un unico centro decisionale tempestivo, sereno ed efficiente;
ritenuto che
allo stato non deve prevedersi alcun diritto-dovere in capo al d'incontrare personalmente le proprie figlie, CP_1 in ragione del fermo, ragionato e motivato diniego in proposito frapposto da entrambe le minori nella loro predetta rispettiva audizione, sebbene entrambe si siano mostrate consapevoli dell'importanza per il loro benessere del recupero di una frequentazione col loro padre e non l'hanno esclusa in modo categorico e aprioristico, rimandandola a un futuro nel quale a ciò possano sentirsi pronte: proprio a fronte di ciò, e del convincimento anche di questo Giudice dell'importanza per il benessere - morale, emotivo e psicologico - delle figlie di recuperare in futuro una qualche forma di frequentazione col loro padre, va dato al predetto Servizio
Sociale il correlativo mandato di cui in dispositivo;
ritenuto che
l'assegnazione in godimento della predetta casa familiare sita in RO ( FR ), richiesta dall'attrice in proprio favore, è nella specie superflua e assorbita dal rilievo che tale godimento in suo favore è già regolato in forza del titolo di proprietà di tale casa che è di proprietà piena ed esclusiva dell'attrice stessa;
osservato, quanto ai profili di carattere economico, che occorre valutare comparativamente le condizioni economico-patrimoniali delle parti come allo stato desumibili in atti alla stregua delle loro rispettive allegazioni e produzioni documentali;
che, in proposito, risulta documentalmente provato che da ultimo l'attrice ha un reddito da lavoro subordinato a tempo indeterminato di circa € 1.600,00 mensili lordi per tredici mensilità ( cfr. contratto di lavoro del 27/8/24 prodotto l'8/10/24 ), mentre in precedenza aveva un reddito da lavoro subordinato a t.d. di circa € 1.100,00 mensili netti;
che risulta provato, per ammissione fattane dal convenuto stesso, che il può contare quantomeno su € 800,00 CP_1 netti mensili a titolo di reddito di partecipazione all'impresa familiare della quale risulta formalmente titolare suo padre ( comparsa di risposta, pagg. 8 e 9 ), e rimessa al prosieguo del giudizio, e all'esito Persona_3 dell'espletanda istruzione probatoria, ogni verifica in ordine alla corrispondenza a verità, o meno, delle allegazioni svolte dall'attrice in ordine alla ritrazione di consistenti ulteriori ricavi in nero, in relazione alle quali allo stato non vi sono riscontri probatori sufficienti;
che inoltre il convenuto ha ammesso che la sua partecipazione alla predetta impresa familiare gli consente comunque sufficiente tempo libero per svolgere un'altra attività lavorativa, dal medesimo effettivamente svolta “presso una fabbrica” e poi però inopinatamente interrotta in forza di sue dimissioni “nel maggio 2024” ( loc. ult. cit., pag. 8 ), il che va comunque valutato in relazione ai suoi doveri di adeguata contribuzione economica alle esigenze materiali delle sue due figlie;
ritenuto pertanto che si appalesa congruo, ai fini qui in esame, porre a carico di l'obbligo di CP_1 corrispondere a la somma di denaro di complessivi € 700,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento delle due figlie delle parti, da intendersi nella misura di € 350,00 per ciascuna figlia, da versare all'attrice entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda giudiziale dell'attrice e quindi con decorrenza dal mese di aprile 2024, somma di denaro rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per le due figlie e con richiamo in proposito del Protocollo in uso presso questo Tribunale;
rilevato infine che l'attrice non ha ancora dato seguito a quanto disposto da questo Giudice nel decreto del 20/4/24 in relazione all'elenco dei suoi documenti allegati al ricorso;
P.Q.M.
a) autorizza i coniugi e a vivere separati, fermo restando il loro obbligo di Parte_1 CP_1 reciproco rispetto;
b) affida le figlie minorenni delle parti e alla loro madre Controparte_2 CP_3
, disponendo che le medesime siano collocate con la madre nella casa familiare, di proprietà Parte_1 di quest'ultima, sita in RO ( FR ), via Colle del Bagno n. 95 e quindi ivi abbiano la loro residenza anagrafica;
c) dispone che allo stato non vi siano in capo a diritti-doveri di frequentazione con le sue figlie, CP_1 demandando al Servizio Sociale del Comune di RO di verificare periodicamente, anche sentendo le figlie,
l'eventuale sopravvenuta sussistenza di condizioni fattuali tali da suggerire per il benessere morale ed educativo delle minori l'introduzione di incontri liberi - o almeno di incontri protetti - con il loro padre, relazionandone in ogni caso questo Giudice con la frequenza e periodicità che il Servizio stesso riterrà opportuna;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle due figlie delle parti, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di aprile 2024, la somma mensile complessiva di € 700,00, da intendersi nella misura di € 350,00 per ciascuna figlia, soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, oltre al rimborso alla del 50 % delle spese straordinarie per le figlie e con richiamo a tale ultimo proposito al Protocollo in Parte_2 uso presso questo Tribunale;
e) fissa all'attrice termine fino al 15/1/25 per il deposito di quanto già richiesto da questo Giudice col decreto del 20/4/24 ( “un elenco dei documenti realmente corrispondente a quelli da essa prodotti ( l'elenco allo stato prodotto diverge in relazione a numerosi documenti: cfr. ad es. i docc. indicati nell'elenco con i nn. 8, 27, 30 e 34 )”; f) rinvia la causa per la prosecuzione della prima udienza ex art. 473- bis.22 c.p.c. e per le correlative ulteriori determinazioni all'udienza dell'8/4/25, ore 10.20. Si comunichi alle parti, nonché si comunichi la presente ordinanza al Servizio Sociale di RO limitatamente al seguente complessivo estratto: “ritenuto innanzitutto, quanto all'affidamento delle due figlie minorenni delle parti e , che la soluzione preferibile in relazione al superiore interesse delle minori Controparte_2 CP_3
è quella del loro affidamento esclusivo alla madre e quindi il loro collocamento – e residenza anagrafica – con quest'ultima nella casa familiare sita in RO ( FR ), via Colle del Bagno n. 95, in ragione delle gravi risultanze in atti in ordine ai comportamenti fortemente disfunzionali posti in essere negli ultimi anni dal CP_1 principalmente nei confronti della propria moglie ma anche nei confronti delle proprie due figlie ( cfr. il tenore testuale delle sue conversazioni telefoniche con moglie e figlie trascritto dall'attrice e non contestato quanto all'estrinseco dal convenuto, il ripetersi ossessivo dei suoi tentati contatti telefonici con moglie e figlie pure allegato dall'attore e non contestato dal convenuto, le risultanze delle recenti relazioni del Servizio Sociale del
Comune di RO di cui al doc. 2 allegato al ricorso e al doc. 1 allegato alla memoria n. 1 dell'attrice, le gravissime risultanze delle due ordinanze emesse dal G.I.P. di Frosinone prima il 15-18/12/23 e poi il 22-
24/2/24 irrogative di misure cautelari personali nei confronti del di cui ai docc. 28 e 33 allegati al CP_1 ricorso, nonché il grave episodio occorso nel novembre del 2023 e raccontato da entrambe le minori nel corso della loro audizione all'udienza del 19/11/24 che riscontra ulteriormente l'incapacità attuale del di CP_1 controllare i propri impulsi e di sottometterli al bene delle sue figlie ) che rendono palese la maggiore corrispondenza dell'affidamento esclusivo alla madre dell'interesse delle figlie di potere contare - per le questioni che le concernono - su un unico centro decisionale tempestivo, sereno ed efficiente;
ritenuto che
allo stato non deve prevedersi alcun diritto-dovere in capo al d'incontrare personalmente le proprie figlie, CP_1 in ragione del fermo, ragionato e motivato diniego in proposito frapposto da entrambe le minori nella loro predetta rispettiva audizione, sebbene entrambe si siano mostrate consapevoli dell'importanza per il loro benessere del recupero di una frequentazione col loro padre e non l'hanno esclusa in modo categorico e aprioristico, rimandandola a un futuro nel quale a ciò possano sentirsi pronte: proprio a fronte di ciò, e del convincimento anche di questo Giudice dell'importanza per il benessere delle figlie di recuperare in futuro una qualche forma di frequentazione col loro padre, va dato al predetto Servizio Sociale il correlativo mandato di cui in dispositivo;
[ … ]
P.Q.M.
[ … ] b) affida le figlie minorenni delle parti e Controparte_2 CP_3 alla loro madre , disponendo che le medesime siano collocate con la madre nella casa Parte_1 familiare, di proprietà di quest'ultima, sita in RO ( FR ), via Colle del Bagno n. 95 e quindi ivi abbiano la loro residenza anagrafica;
c) dispone che allo stato non vi siano in capo a diritti-doveri di CP_1 frequentazione con le sue figlie, demandando al Servizio Sociale del Comune di RO di verificare periodicamente, anche sentendo le figlie, l'eventuale sopravvenuta sussistenza di condizioni fattuali tali da suggerire per il benessere morale ed educativo delle minori l'introduzione di incontri liberi - o almeno di incontri protetti - con il loro padre, relazionandone in ogni caso questo Giudice con la frequenza e periodicità che il
Servizio stesso riterrà opportuna;
”.”.
All'esito della successiva udienza dell'8/4/25 il Giudice rel., con ordinanza del
12/4/25, dopo avere motivato in ordine all'ammissione soltanto parziale delle istanze istruttorie rispettivamente formulate dalle parti, così ulteriormente argomentava e decideva: “visto l'ordine di servizio n. 2800 emesso dal Presidente di questo Tribunale in data 4/10/23, con cui si è autorizzata la delega di incombenze istruttorie al Giudice Onorario dott.ssa
Federica Cellitti per le cause iscritte dal 2021 in poi;
rilevato infine che all'udienza dell'8/4/25 l'attrice ha chiesto la pronuncia fin d'ora di sentenza non definitiva sullo status coniugale delle parti, cui peraltro il convenuto si è ivi genericamente opposto ( senza spiegare le ragioni di siffatta sua opposizione, tanto più che anch'egli in comparsa di risposta ha chiesto pronunciarsi la separazione personale delle parti ), e osservato che tale pronuncia giudiziale è imposta ex lege nel caso in cui, come nella specie, il giudizio debba proseguire oltre per l'espletamento d'istruzione probatoria ( “Allo stesso modo si procede…”: art. 473-bis.22, u.co, terzo alinea, c.p.c., enfasi del Giudice rel. );
P.Q.M.
a) ammette nei sensi e limiti di cui sopra le prove orali per i.f. del convenuto e per testimoni dedotte dall'attrice in ricorso e in memoria n. 1, la prova testimoniale dedotta dal convenuto in comparsa di risposta e la prova testimoniale contraria diretta dedotta dall'attrice in memoria n. 1;
b) non ammette la c.t.u. richiesta dal convenuto nella memoria del 28/11/24; c) dispone fin d'ora che le prove orali qui ammesse vengano escusse dal G.O. dr.ssa Federica Cellitti, demandando al Collegio di formulare la correlativa delega;
e) rimette la causa al Collegio per la decisione in ordine alla sentenza non definitiva sullo status coniugale delle parti.”.
Ciò complessivamente premesso, e condivisa dal Collegio la predetta valutazione del Giudice rel. in ordine alla necessitata decidibilità nella presente fase del giudizio della questione inerente allo status coniugale delle parti, va senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi posto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i medesimi si desume ex se dalla volontà espressa in proposito da entrambe le parti nonché dalla circostanza che la convivenza tra i coniugi è cessata ormai da tempo e in seguito essi non l'hanno più ripresa.
Spese di lite al definitivo.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. con separata e contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio nei sensi di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di RO ( FR ) in relazione all'Atto n. 49, Parte II, Serie A,
Anno 2007, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) spese di lite al definitivo;
d) rimette la causa al Giudice rel. come da separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )