Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo– Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio– Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 716/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.2024
promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dagli avv.ti Leonardo D'Aloiso e Salvatore D'Aloiso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Poggio Imperiale (FG) via Luigi Cadorna n. 22;
appellante contro
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Folletti n. 2;
avverso la sentenza n. 100/2022 del Tribunale di ST pubblicata l'11.04.2022 emessa nel procedimento civile R.G. n. 376/2017;
“…In accoglimento del proposto gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'On.le Corte di Appello adita voglia così provvedere:
- accertare e dichiarare che l'inadempimento dell'allora Avv. Controparte_1 dell'obbligazione professionale dallo stesso assunta nei confronti del sig. Parte_1
, consistito nel non aver proposto appello avverso la sentenza del Giudice del
[...] lavoro del Tribunale Di ST n. 356/2011, contrassegnato, peraltro, da malafede per le ragioni innanzi rappresentate, ha prodotto un danno ingiusto all'odierno attore;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dello stesso attore ad essere risarcito del danno derivatogli, da parametrare in relazione alle differenze retributive che avrebbe maturato e percepito, in caso di accoglimento dell'appello, in conseguenza del superiore inquadramento all'Area Quadri dall'anno 2004 ad aprile 2011, data del suo collocamento in pensione, così come quantificato nel corso del giudizio di primo grado dal CTU incaricato Dott.ssa , con l'elaborato peritale dalla stessa rassegnato, o Per_1 nella misura diversa che si dovesse ritenere equa e di giustizia;
- per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore dell'attore a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno e per le causali innanzi dedotte, della somma di euro
40.969,13, così determinata applicando il coefficiente di riduzione del 50% all'importo risultante dai conteggi analitici prodotti dal già menzionato CTU con il suo elaborato peritale (Pag. 11), o di quella maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia, ma con accessori di legge dalla maturazione al soddisfo.;
in via gradata.:
-condannare il sig. al risarcimento in favore dell'attore del danno a Controparte_1 questi derivato da quantificarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dunque in via equitativa.
In ogni caso, condannare il sig. alla refusione delle spese e Controparte_1 competenze dei due gradi di giudizio, da quantificarsi ai sensi del D.M. n. 55/14.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato presso il Tribunale di ST,
chiedeva l'accertamento della responsabilità professionale Parte_1 dell'avv. - che lo aveva assistito e rappresentato davanti al Controparte_1
Giudice del lavoro del Tribunale Di ST nel giudizio civile dallo stesso promosso contro per il riconoscimento del proprio diritto al CP_2
pag. 2/10 superiore inquadramento professionale e alle differenze retributive relative - per non avere il professionista proposto impugnativa avverso la sentenza n.
356/2011 con la quale il giudice del lavoro aveva respinto la domanda del ricorrente ritenendo che lo stesso non avesse diritto al superiore inquadramento contrattuale reclamato. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni patiti per Controparte_1 l'inadempimento del resistente all'obbligazione contrattuale assunta, considerata la probabile riforma della citata sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di ST, quantificati nelle differenze retributive che Parte_1 avrebbe maturato e percepito in conseguenza del superiore inquadramento nell'Area Quadri dall'anno 2004 all'aprile 2011 (data del suo collocamento in pensione), previa riduzione del 50% in virtù della percentuale di probabilità di accoglimento del gravame, e quindi per la somma finale di €. 37.395,22 o della diversa somma risultante equa e di giustizia, oltre accessori e vittoria di spese di giudizio.
2. Il resistente a cui il ricorso e il decreto di fissazione Controparte_1 d'udienza venivano notificati non si costituiva in giudizio e veniva quindi dichiarata la sua contumacia.
3. Disposto il mutamento del rito, all'esito dell'istruttoria nella quale veniva anche disposta CTU contabile la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di ST rigettava la domanda dell'attore, escludendo la responsabilità professionale del legale, sul rilievo che il cliente che imputi all'avvocato la colpa, per non avere proposto impugnazione avverso una sentenza sfavorevole che – a suo dire – se impugnata, sarebbe stata riformata, deve fornire indicazione specifica e prova delle ragioni di tale assunto, per cui in mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, la domanda non poteva trovare accoglimento. Il Giudice di prime cure reputava che nella fattispecie esaminata, pur sussistendo la prova documentale della mancata impugnazione della sentenza di primo grado e, dunque, dell'inadempimento del professionista a tal uopo incaricato, non poteva ritenersi sufficientemente dimostrato il fatto che in presenza di tempestiva impugnazione la sentenza del giudice del lavoro, sfavorevole per , sarebbe stata certamente o Parte_1 quanto meno probabilmente riformata nel senso dallo stesso auspicato. Ed infatti, il giudice del lavoro aveva statuito che il ricorrente non vantava alcun diritto al superiore inquadramento reclamato poiché le mansioni di fatto esercitate, come emerso dalla attività istruttoria svolta, non erano compatibili con il livello professionale dei ed era risultato che lo Pt_2
svolgeva le proprie attività sempre sotto il controllo e la Parte_1 supervisione dei suoi diretti superiori e che la biglietteria nella quale esercitava le funzioni di Capo Gestione (presso la Stazione di ST-San Salvo) era di dimensioni particolarmente ridotte (in termini di dimensione, di traffico ferroviario, di carico di lavoro, di introiti e di personale impiegato) e pag. 3/10 nel giudizio di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato l'attore non aveva apportato elementi atti a dimostrare il superamento delle suesposte argomentazioni e tali da condurre, seppur in termini probabilistici, ad un ribaltamento in proprio favore della sentenza di primo grado o, quantomeno, ad una modifica in melius della stessa. In ragione della contumacia del convenuto, il giudice di prime cure nulla disponeva per le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico dell'attore.
4. Avverso la prefata sentenza ha proposto appello Parte_1 censurandola sulla base dei motivi così titolati:
1. Contraddittoria ed erronea motivazione su un punto di rilievo e decisivo ai fini della definizione della controversia. 2. Omessa pronuncia ed omessa motivazione su una circostanza di rilievo dedotta in atti, concernente il comportamento scorretto ed in assoluta malafede tenuto, nel caso di specie, dal professionista convenuto nell'esecuzione del mandato conferitogli;
in spregio, dunque, ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. che presiedono ad ogni rapporto contrattuale, ivi compreso quello concernente una prestazione professionale intellettuale. Ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
5. L'appellato non si è costituito in giudizio e la Corte, rilevata Controparte_1 la ritualità della notificazione al convenuto dell'atto di appello, con ordinanza del 14.12.2022, ne ha dichiarato la contumacia.
6. All'udienza del 13.03.2024 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione scritte depositate dall'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la: “Contraddittoria ed erronea motivazione su un punto di rilievo e decisivo ai fini della definizione della controversia”. Al riguardo sostiene che il giudice di primo grado- dopo aver premesso che il non corretto adempimento dell'attività professionale da parte del difensore non è di per sé sufficiente a provare la sua responsabilità e dunque i suoi obblighi risarcitori in presenza del solo errore od omissione nell'attività processuale essendo necessario che da parte dell'assistito venga dimostrata quantomeno la ragionevole probabilità che, in assenza di quella condotta omissiva, l'esito del giudizio sarebbe stato a lui favorevole - con riferimento al caso di specie, ha respinto la domanda dell'attore sul rilievo che lo stesso non avesse sufficientemente provato che in caso di impugnazione, l'esito del giudizio sarebbe stato per lui favorevole. Ne consegue, a parere dell'appellante, che il giudice di prime cure, in termini contraddittori rispetto a quanto esposto in precedenza, non abbia preso più in pag. 4/10 considerazione e valutato la ragionevole probabilità dell'esito favorevole dell'impugnazione, bensì la certezza del risultato positivo per l'attore del relativo giudizio. Il giudice di primo grado, riportandosi alla parte motiva della sentenza del Giudice del lavoro non impugnata dall'avvocato CP_1
a sua volta ha corroborato e supportato il suo assunto, richiamando però soltanto le dichiarazioni rese dai testi citati dalla società resistente, senza esaminare quelle di segno contrario, rese dai testi indicati dal lavoratore ricorrente e che quest'ultimo, proprio in ossequio al criterio probabilistico seguito dallo stesso giudice, si era premurato di offrire in produzione nel pendente procedimento. Il giudice di primo grado quindi aderendo alla motivazione della sentenza di primo grado resa dal giudice del lavoro, senza ulteriori approfondimenti è giunto alla conclusione che in ogni caso, il ricorrente non avrebbe fornito dimostrazione che, se detta sentenza fosse stata impugnata, con ragionevole probabilità avrebbe avuto esito positivo per
. L'appellante asserisce che l'attività istruttoria compiuta Parte_1 nella causa di lavoro aveva dimostrato che, per le funzioni che egli era stato chiamato a svolgere in via continuativa presso la biglietteria della Stazione
ST-San Salvo, avesse diritto al superiore inquadramento nella c.d. “Area Quadri” e con il profilo di “Professional B”, tanto che nella causa promossa contro l'avvocato inadempiente, il primo Giudice designato aveva disposto CTU contabile e detta scelta appare contrastare la declaratoria d'infondatezza della domanda dell'attore.
8. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della “Omessa pronuncia ed omessa motivazione su una circostanza di rilievo dedotta in atti, concernente il comportamento scorretto ed in assoluta malafede tenuto, nel caso di specie, dal professionista convenuto nell'esecuzione del mandato conferitogli;
in spregio, dunque, ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. che presiedono ad ogni rapporto contrattuale, ivi compreso quello concernente una prestazione professionale intellettuale”. Ritiene al riguardo che i comportamenti posti in essere dall'avvocato siano in ogni caso da stigmatizzare essendo Controparte_1 connotati da mala fede e scorrettezza, non solo per non avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado ma anche per avere rappresentato al suo assistito situazioni processuali inesistenti (facendogli credere di avere proposto impugnativa avverso la sentenza) ricorrendo anche all'esibizione di documentazione falsa (invio di dispositivo di sentenza della sezione lavoro della Corte di appello di L'Aquila mai emessa), comportamenti ingannevoli idonei a determinare nel cliente erronei convinzioni e affidamenti, già rappresentati e documentati dall'attore al giudice di primo grado che, tuttavia, non ne avrebbe tenuto conto anche al fine di un risarcimento danni in via equitativa.
9. I due motivi di gravame si prestano ad una trattazione congiunta e devono essere respinti in quanto infondati per le ragioni di seguito espresse.
pag. 5/10 10. L'interpretazione posta dal Giudice di primo grado a base della propria decisione appare in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. n. 22026/2004; n. 10966/2004; n. 6967/2006; n. 9917/2010; Cass. 11548/2013; Cass. n. 25112/2017; Cass. n.
26516/2020; Cass.n. 7064/2021). A tal fine, il giudizio prognostico, che il giudice del merito deve compiere, non può che consistere in una valutazione volta a verificare se la pretesa avanzata, senza la negligenza del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole all'assistito. L'accoglimento della domanda di risarcimento da lucro cessante o da perdita di chance esige infatti la prova, anche presuntiva dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. n. 15385/2011).
11. In altri termini, anche nell'ipotesi di accertata grave negligenza della prestazione professionale, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato può affermarsi solo “se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti “ (Cass. 33442/2022). La Suprema Corte, anche più di recente, si è espressa nel senso che: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione “(Cass. ord. 24670/2024), e a tal proposito, nella richiamata pronuncia, ha chiarito, che la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, infatti, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione. Ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria. Nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole – fattispecie che ricalca appunto il caso in esame - la perdita della possibilità di una “mera partecipazione” ad un giudizio, non vale pag. 6/10 dunque di per sé ad integrare un danno risarcibile, poiché un tale danno, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al “bene della vita” del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè, come già detto l'interesse a “vincere la causa”, a vedersi riconosciute le
“proprie ragioni” e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti.
12. Applicando i richiamati principi alla controversia in esame, questa Corte rileva che, pur sussistendo senza dubbio un comportamento negligente e gravemente inadempiente dell'avv. nei confronti del suo Controparte_1 assistito, per non aver proposto appello avverso la sentenza n. 956/2011 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di ST come da incarico ricevuto dal cliente che il professionista aveva dichiarato di avere invece presentato, non risultano tuttavia elementi tali da indurre a ritenere che l'impugnativa, ove effettivamente avanzata, avrebbe sortito, con elevata probabilità un esito positivo per nel senso di vedere riconosciuto il diritto dallo Parte_1 stesso rivendicato all'inquadramento nella categoria superiore “B” o in via subordinata alla categoria “C” con ogni consequenziale effetto sulle differenze retributive maturate.
13. In realtà, come ha correttamente considerato il Giudice di primo grado, nel giudizio R.G.M.L. n. 574/2008 il Giudice del lavoro del Tribunale di ST, all'esito dell'istruttoria espletata con l'escussione dei testi addotti da entrambe le parti, ha statuito che il ricorrente non vantava alcun diritto al superiore inquadramento reclamato poiché le mansioni di fatto esercitate non erano compatibili con il livello professionale dei “Quadri”; a tal proposito rilevava che era emerso che il ricorrente avesse espletato mansioni confacenti al livello contrattualmente rivestito, di vendita di biglietti di viaggio, di informazioni della clientela, di attività contabile amministrativa, sempre sotto il controllo dei suoi diretti superiori in ragione di una stazione di appartenenza delle dimensioni particolarmente semplici ed esigue esattamente come tutti i suoi colleghi adibiti alla Stazione di ST- San Salvo. Considerava poi assolutamente ininfluente, eccepire che altri dipendenti della società convenuta che rivestono la qualifica di responsabile di una biglietteria, siano contrattualmente inquadrati ad un livello superiore rispetto a quello del ricorrente, dovendosi necessariamente fare riferimento alle dimensioni della struttura di riferimento e quindi, alle incombenze e responsabilità che ne derivano.
14. Il Giudice di primo grado rilevava che nel giudizio in corso contro l'avv.
l'attore non aveva apportato elementi atti a dimostrare il CP_1 superamento delle suesposte argomentazioni e tali da condurre, seppur in termini probabilistici, ad un ribaltamento in proprio favore della sentenza di primo grado o, quantomeno, ad una modifica in melius della stessa. Anzi evidenziava come dalla documentazione prodotta e quindi dalle prove orali pag. 7/10 espletate nella causa di lavoro trovavano conferma le circostanze fattuali messe in risalto nella sentenza del Giudice del lavoro. A tal riguardo ha richiamato le dichiarazioni dei testi e i Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 quali avevano dato atto della circostanza che il ricorrente svolgeva funzioni di responsabile in una biglietteria cd. minore, in termini di complessità di gestione e di organizzazione, e che esercitasse le sue attività sotto il controllo di un “quadro”.
15. L'appellante lamenta la mancata valutazione da parte del giudice di prime cure, delle deposizioni rese dai testi dallo stesso addotti, ma anche tali deposizioni, in realtà, non offrono conforto all'assunto del lavoratore e non contrastano le argomentazioni addotte dal giudice del lavoro al fine di motivare il rigetto della domanda proposta da . Invero, il teste di Parte_1
, che aveva lavorato come capostazione dal 1962 al 1996, Testimone_5 ricorda che il ricorrente svolgeva le mansioni di capo ufficio della biglietteria di ST attività che si concretizzava nel coordinamento dell'attività della biglietteria, gestione e ripartizione dei turni del personale e responsabilità contabile e amministrativa del servizio che svolgeva. Persona_2
, responsabile della biglietteria di Termoli, presume che le mansioni
[...] svolte dal ricorrente siano quelle elencate nel capitolo di prova (cap. n. 3) in quanto lei svolgeva le stesse mansioni quale responsabile della biglietteria di
Termoli. , che svolgeva mansioni di controllo della contabilità Testimone_6 sugli impianti di vendita, ha riferito che quando ha effettuato controlli presso la biglietteria di ST ha visto il ricorrente svolgere la propria attività in loco e le mansioni espletate da erano quelle di responsabile della Parte_1 biglietteria che gestiva da un punto di vista amministrativo-contabile infatti era lui che sottoscriveva i verbali che la teste redigeva quando effettuava i controlli. Nulla ha saputo riferire in merito ad altre mansioni. Tes_7
, addetto allo sportello della biglietteria di ST, ricorda che dal
[...]
1995 il ricorrente era responsabile della biglietteria della Stazione di ST, gli concedeva permessi e ferie e gli dava disposizioni sui turni di lavoro e sul lavoro da svolgere. Le mansioni di erano di responsabile della Parte_1 biglietteria che gestiva da un punto di vista amministrativo- contabile e ricorda che il ricorrente li aveva informati di una possibilità di avanzamento di carriera mediante l'attribuzione della titolarità dell'impianto di San Benedetto che non gli venne però concessa.
16. A ben vedere anche i testi di parte ricorrente confermano che le attività di sono sempre state svolte presso la Stazione di ST -San Salvo e Parte_1
a tal proposito non può sottacersi che – così come evidenziato nella sentenza del Tribunale di ST sezione lavoro - , in data 5.4.1995, CP_2 aveva stipulato un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali territorialmente competenti nel quale era previsto che per la biglietteria di
ST -San Salvo, in ragione del minor carico di lavoro sarebbe stato impiegato solo personale di IV area con qualifica di capo gestione, che fossero impiegati quattro dipendenti, uno dei quali con l'incarico di addetto pag. 8/10 allo sportello, al retro sportello, alle mansioni amministrative, mansioni concretamente svolte dal ricorrente e che anche successivamente con la modifica delle qualifiche professionali, la titolarità della biglietteria di ST è sempre stata attribuita a personale di IV area quale Capo Gestione o di livello D quale Specialista Tecnico Commerciale mansione svolte dal ricorrente come dallo stesso dedotto, trattandosi di una stazione di dimensioni semplici e con minor carico lavorativo, in termini di incombenze e responsabilità.
17. Proprio l'esiguità (in termini dimensionali e di mole di lavoro) della Stazione ferroviaria di ST ove il lavoratore ha sempre svolto le sue mansioni osta al rivendicato riconoscimento di una qualifica contrattuale superiore, infatti, come riportato nella sentenza della causa di lavoro, secondo il contratto collettivo di categoria, appartengono al livello professionale dei quadri, i lavoratori con “funzioni amministrative e tecniche caratterizzate da un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale. che implicano responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di impianti
o unità di rilevante importanza, con discrezionalità, di poteri propri o delegati” e tale caratteristica dell'impianto o unità, non risulta potersi attribuire alla stazione di ST (oggetto del riferito accordo sindacale trattandosi di biglietteria “minore”) , tanto che lo stesso – per come Parte_1 testimoniato dal collega – mirava ad un avanzamento di Testimone_7 carriera mediante il trasferimento dell'attività lavorativa presso l'impianto ferroviario di San Benedetto che però non gli venne concesso.
18. Dal doveroso riesame del materiale probatorio offerto dall'appellante non emergono dunque elementi atti a deporre per il probabile esito positivo dell'azione giudiziaria non proposta, e quindi che una diversa condotta del professionista avrebbe comportato, sia pure in una ottica probabilistica, vantaggi all'attore, inoltre deve evidenziarsi come il comportamento posto in essere dall'avv. che ha rappresentato al proprio assistito Controparte_1 una situazione processuale inesistente ricorrendo persino alla predisposizione ed esibizione di documentazione falsa come il dispositivo della sentenza della sezione lavoro della Corte di appello di L'Aquila in realtà mai pronunciato, seppure scorretto e passibile di sanzioni per violazione del codice deontologico e finanche del codice penale, può essere oggetto di valutazione in altri ambiti ma non legittima il ristoro del danno neppure in via equitativa per inadempimento all'obbligazione contrattuale assunta. L'appello deve essere quindi respinto, con conseguente conferma della impugnata pronuncia.
19. Nulla per le spese atteso che: “La condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. 24750/2013; Cass. ord. 7361/2023).
pag. 9/10 20. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 100/2022 del Tribunale di ST, ogni Parte_1 contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza l'11.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Francesco S. Filocamo
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