Ordinanza cautelare 9 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
a) della Disposizione Dirigenziale del Settore Antiabusivismo Edilizio n.-OMISSIS- del 28.11.23, nella parte in cui, ai sensi dell''''art. 35 DPR 380/01, diffida la ricorrente a ripristinare lo stato dei luoghi entro 60 (sessanta) giorni, ordinandole contestualmente di procedere, trascorso tale termine, alla demolizione in danno delle opere ivi elencate;
b) della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 28.11.23, nella parte in cui, ai sensi dell''''art. 35 DPR 380/01, diffida la ricorrente a ripristinare lo stato dei luoghi entro 60 (sessanta) giorni, ordinandole contestualmente di procedere, trascorso tale termine, alla demolizione delle opere ivi elencate;
d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi comprese le istruttorie del responsabile del procedimento (di cui la ricorrente ignora estremi e contenuto) richiamate nelle Disposizioni sub lett. a) e b).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RI LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente conduce in locazione, da diversi anni, alcune piscine (e le strutture alle stesse collegate) site all’interno di un complesso immobiliare ubicato in Napoli alla -OMISSIS-, di proprietà della Fondazione Banco di Napoli Azienda Pubblica di Servizi per l’Assistenza all’Infanzia.
Agli atti del SUEP del Comune di Napoli risulta che la società ha presentato la C.I.L asseverata n.-OMISSIS- del 17/6/2015, prot. PG-OMISSIS-, per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, da realizzarsi sul predetto immobile (comprendenti ripristino pavimentazione interna ed esterna, demolizione di tramezzature interne con relativi vani di accesso, controsoffittature e coibentazioni, intonacature e pitture sulle pareti, nuova pavimentazione e rivestimenti, cambio infissi esterni, integrazione impiantistica, completamento con copertura di grillage in ferro per il sostegno di essenze arboree o coperture vegetali o permetti sintetici non delimitanti).
Il personale della Polizia Locale, unitamente al personale tecnico del S.U.E.P. del Comune di Napoli, eseguiva due sopralluoghi, rispettivamente in data 17 e 21 marzo 2017, nel corso dei quali accertava la presenza di molteplici e rilevanti abusi e rilevava che lo stato dei luoghi non risultava conforme a quanto descritto nella C.I.L. del 2015. Era anche appurato che l’area su cui ricade il complesso, contrariamente a quanto asseverato nella C.I.L. innanzi indicata, è assoggettata a vincoli ambientali ex L. 1497\39 s.m.i. e che, pertanto, le opere erano sfornite dei relativi pareri. Le opere abusive venivano dettagliatamente elencate nei verbali di sopralluogo (v. doc. 00 all-1, 2 e doc. 3); tale situazione portava, in data 21 marzo 2017, al sequestro preventivo dell'area da parte della Polizia Giudiziaria.
Con provvedimento prot. -OMISSIS-, del 31 marzo 2017, notificato alla ricorrente in data 5 aprile 2017, quindi, il Comune di Napoli dichiarava inefficace la CILA n.-OMISSIS-, ordinando contestualmente al sig. -OMISSIS-, quale amministratore unico della società, “di rimuovere gli effetti prodotti”.
Con successive disposizioni dirigenziali n. -OMISSIS-del 15.09.2017, e n. -OMISSIS-del 15.09.2017, ordinava, altresì, rispettivamente ai sensi dell'art. 31 e 33 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle opere abusive, realizzate nel complesso immobiliare.
Con l’ulteriore disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-, del 18.05.2018, il SUEP del Comune di Napoli, richiamando i sopralluoghi del 17/03/2017 e del 21/03/2017, e constatando che le opere interne risultavano sanabili, perché relative alla sola ridistribuzione degli spazi, senza interventi strutturali, ordinava la demolizione delle opere non sanabili (riconfigurazione dei prospetti in conformità allo stato pregresso e strutture realizzate sul terrazzo di copertura).
Successivamente, con nota n.-OMISSIS-del 14.06.2018 e n.-OMISSIS- del 27.08,2018, la ricorrente comunicava l’intervenuto ripristino dello stato dei luoghi; seguiva la determina n.-OMISSIS- del 4.9.2018, di irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 6 bis comma 5 D.p.r. n. 380/01.
Con le disposizioni n.-OMISSIS- del 28.11.23 e n. -OMISSIS- del 28.11.23, ancora, il Comune annullava, tuttavia, le precedenti Disposizioni n.-OMISSIS- e-OMISSIS-, una volta rilevata l’erronea applicazione degli artt. 31 e 33 DPR 380/01, in ragione della natura pubblica delle Fondazione proprietaria dell’immobile; disponeva, quindi, ai sensi dell’art. 35 del DPR 380/01, un nuovo ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
L'attività di vigilanza edilizia sul sito proseguiva, essendo emersi, agli atti del Comune, il verbale di sequestro -OMISSIS- del 19.05.2023 ed il verbale di sopralluogo del 30.08.2023, dei quali non si era tenuto conto, nell’emanazione delle ordinanze del 2023.
La Polizia Locale (U.O. Fuorigrotta) convocava un nuovo sopralluogo congiunto per il giorno 21.10.2024, presso l’ex -OMISSIS-, al fine di verificare se le opere abusive oggetto delle ingiunzioni del 2023 fossero state demolite.
In data 5 febbraio 2025, si teneva, ancora, un sopralluogo congiunto con personale della Polizia Locale dell’U.O. Fuorigrotta, finalizzato ad operare il dissequestro temporaneo dell’immobile ubicato al -OMISSIS-, affinché il sig. -OMISSIS- potesse procedere al completo ripristino dello stato dei luoghi (v. nota del Servizio Antiabusivismo-OMISSIS-.
Da ultimo, veniva eseguito il sopralluogo del 10.09.2025, nel corso del quale si accertava che il manufatto in sopraelevazione, oggetto della ordinanza n. -OMISSIS-, era stato totalmente rimosso mentre risultavano ancora in essere una serie di manufatti, oggetto della ingiunzione n. -OMISSIS-(v. Relazione del Servizio Antiabusivismo del 18/09/2025, doc. 1 depositato il 22/09/2025).
Nello specifico, veniva riscontrata la presenza di:
“1. L'ampliamento volumetrico adibito a disimpegno dei servizi igienici;
2. La pensilina in alluminio e plexiglass di circa 16,30 mq;
3. Una modifica dei prospetti lato sud e ovest, non conforme alla configurazione legittima, con la realizzazione di pareti esterne ai pannelli scorrevoli originariamente contestati;
4. L'installazione di un frangisole sul fronte est;
5. La modifica dell'area esterna della piscina, con la permanenza della pavimentazione galleggiante in legno per 2000 mq., di una pannellatura e di n. 4 strutture frangisole;
6. L'apposizione di pannellature per circa 800 mq., a rivestimento dei terrazzamenti”.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, la ricorrente insorge avverso le ingiunzioni n. -OMISSIS-e -OMISSIS- deducendo di aver demolito le opere ivi sanzionate, già prima della loro emanazione: le ordinanze sarebbero, quindi, nulle, perché prive di oggetto e comunque illegittime, per difetto di istruttoria e di motivazione ed inesistenza dei presupposti. L’intervenuta demolizione sarebbe stata confermata dallo stesso Comune, nella D.D. n.-OMISSIS- del 4.09.2018.
In replica alla nota del Servizio Antiabusivismo prot. -OMISSIS-del 18.9.25, relativa alle risultanze del sopralluogo da ultimo eseguito il 10.09.2025, la ricorrente ha, poi, ribadito la circostanza per cui le opere abusive, oggetto delle gravate ordinanze, sarebbero state demolite, richiamando, a riprova di ciò, il decreto, reso dal GIP del Tribunale di Napoli del 7.2.19 (doc. n. 1 depositato il 25.09.2025), recante archiviazione del procedimento penale-OMISSIS-RGNR, aperto a seguito della CNR del 22.03.1997 della Polizia Municipale di Napoli (richiamata nel preambolo della D.D. n.-OMISSIS-) e la richiesta di archiviazione (doc. n. 2 depositato il 19.09.2025) del procedimento penale -OMISSIS- RGNR (accolta con decreto del GIP del Tribunale di Napoli dell’1.09.2025), aperto a seguito del sequestro preventivo, in data 13.05.2023. Nei provvedimenti succitati, in sostanza, si darebbe atto del fatto che le opere abusive non esistevano; quelle verbalizzate, in occasione del sopralluogo del 10.09.2025 dal Servizio Antiabusivismo, sarebbero, invece, tuttora esistenti, ma assentite, in forza della Disposizione Dirigenziale n.-OMISSIS- del 4.9.2018. Le DD.DD. n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS-, quindi, sarebbero state adottate, sulla base dei soli controlli eseguiti nel 2017, e senza una preventiva istruttoria, tesa ad accertare se le opere abusive, oggetto delle precedenti DD.DD. n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS-, fossero state “medio tempore” rimosse e/o sanate; a nulla rileverebbero i successivi controlli, richiamati ed eseguiti dal Comune.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, contestando le avverse censure e chiedendo il rigetto del ricorso.
Pervenuta alla udienza pubblica del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento alla censurata illegittimità della determina n. -OMISSIS-. Con tale disposizione, infatti, il Comune di Napoli ha ingiunto la demolizione di un manufatto abusivo in sopraelevazione, al secondo livello fuori terra, occupante una superficie di 350 mq. Tale ordinanza, unitamente all’ordinanza n. -OMISSIS-, è stata adottata, nell’esercizio del potere di autotutela, per annullare rispettivamente i precedenti provvedimenti D.D. n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS- che, pur riferiti alle medesime opere di quelle oggi in esame, erano risultati viziati dall'erronea applicazione degli artt. 31 e 33 del d.P.R. 380/2001, anziché del corretto parametro normativo (art. 35 D.P.R. 380/01), specificamente applicabile agli interventi abusivi su suoli di proprietà di enti pubblici.
Orbene, la ricorrente assume i manufatti abusivi che il Comune ha inteso demolire sarebbero stati "già rimossi" o "regolarizzati" in forza della D.D. n.-OMISSIS- del 4.09.2018; anche il GIP del Tribunale di Napoli aveva accertato che il ricorrente aveva ripristinato lo stato dei luoghi ( v. decreto del 7.02.2019 di archiviazione del procedimento penale n. -OMISSIS-depositato in atti) e così aveva affermato il PM nella richiesta di archiviazione del procedimento penale n. -OMISSIS-pure pendente presso il Tribunale di Napoli, facendo richiamo all’accertamento eseguito dalla Polizia Municipale di Napoli- UO Fuorigrotta del 27.03.2025.
A sostegno del gravame, al ricorrente chiede, in via subordinata, la nomina di un CTU o di un Verificatore per accertare quanto asserito.
Orbene, il Collegio ritiene, in primo luogo, che tale richiesta istruttoria sia superflua in quanto il Comune ha depositato in giudizio la Relazione di sopralluogo congiunto del 10.09.2025 che attesta e cristallizza la situazione di fatto esistente, per come meglio in seguito si dirà.
Nel merito, si ritiene che il ricorso sia fondato con riferimento alla ordinanza n. -OMISSIS- atteso che effettivamente il manufatto in essa contemplato risulta essere stato demolito prima che il Comune emettesse il provvedimento. Ed invero, lo stesso Comune, nella propria memoria difensiva, conferma la circostanza per cui il manufatto risulta demolito. Quanto al momento in cui tale demolizione è avvenuta, invece, soccorre il contenuto della nota n.-OMISSIS- resa dalla Soprintendenza di Napoli nella quale si dà espressamente atto che, in data 8.05.2017, era stata accertata, con verbale del Comune di Napoli- SA Polizia Locale, UOTE, l’avvenuta demolizione del manufatto.
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che il Comune ha ingiunto, nel 2023, la demolizione di un’opera che era stata demolita anni prima, così emettendo un provvedimento nullo per inesistenza materiale del suo oggetto, annulla potendo valere, a salvezza del provvedimento, il dichiarato intento di sanare la sua illegittimità formale, mediante il corretto richiamo all’art. 35 del TU Edilizia.
A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento alla disposizione n. -OMISSIS-in quanto la tesi della ricorrente risulta, in questo caso, smentita dalla documentazione acquisita agli atti e dalla complessa istruttoria, compiuta dall’Ufficio sui luoghi di causa, le cui risultanze sono state debitamente comprovate in questo giudizio.
Non può prescindersi, in merito, dagli esiti del sopralluogo del 10.09.2025, che costituisce l’ultimo di tutti gli accessi operati sui luoghi di causa e che ha accertato, in maniera inconfutabile, la perdurante esistenza di molteplici abusi su tali luoghi. Tale ultimo accesso, invero, fa seguito all’articolata istruttoria che l’Ufficio comunale ha compiuto, proprio al dichiarato fine di appurare una volta per tutte l’effettivo stato dei luoghi; preme, infine, rilevare che tale accesso risulta compiuto dopo il sopralluogo del 27.03.2025, richiamato nel decreto di archiviazione del GIP di Napoli e che la presenza dei manufatti che sono stati rinvenuti non risulta efficacemente smentita dalla ricorrente.
Ciò premesso, il Collegio prende atto che il manufatto, oggetto della determina n.-OMISSIS-è stato demolito; risulta, tuttavia, definitivamente comprovata l’esistenza di altre opere abusive, che non sono state demolite. Tali opere, del resto, non coincidono né con quelle indicate nella determina n. -OMISSIS-/18 - che, nel ritenere sanabili le opere di mera distribuzione interna, aveva prescritto, ai fini dell’accertamento di conformità sull’immobile, di cui all’istanza del 18.04.2018, la riconfigurazione dei prospetti esterni dell’edificio in conformità allo stato pregresso - né con quelle elencate nella richiesta di archiviazione, formulata dal PM presso il Tribunale di Napoli ed accolta dal GIP- che risultavano relative al sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria in data 13.05.2023 e la cui demolizione è stata accertata in data 27.03.2025.
Alla luce di tali elementi, le censure proposte dalla ricorrente avverso la determina n. -OMISSIS-risultano smentite dalle evidenze fattuali sopra richiamate. Le opere abusive in essa sanzionate non sono state, infatti, demolite e risultano ancora esistenti.
Per tali ragioni, il ricorso va solo in parte accolto, con annullamento della ordinanza n. -OMISSIS- e compensazione, tra le parti, delle spese di lite, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla la determina n. -OMISSIS- del Comune di Napoli.
Respinge, nel resto, il ricorso.
Compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO EV, Presidente
RI LU, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LU | AO EV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.