Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 12594 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 – avente ad oggetto: azione revocatoria tra e dei soci , Parte_1 Parte_2
e (R.F. ), in persona del suo curatore, Parte_3 Parte_4 P.IVA_1
Bia ifesa la RI Attrice Contro
e , rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dall'avv. Fabrizio Pugliese Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*********** Con sentenza n. 2392 del 25.06.1990 il Tribunale di Bari dichiarava il fallimento della società in persona del legale rappresentante , Controparte_4 Parte_4 nonché (ai sensi dell'art 147 L. Fall., applicabile ratione temporis) dei soci illimitatamente responsabili , e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Con atto di citazione, notificato il 06.11.2023, la della Parte_1 Parte_1
e dei soci illimitatamente responsabili , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 niva in giudizio innanzi al Tribunal CP_2 Controparte_3
per ivi sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. Controparte_1
44 e 45 R.D. 267/1942 (L.F.) o, in via subordinata, degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., o, in via ancor più subordinata sentir dichiarare nulli o comune annullare, gli atti di donazione reciproca dei beni già appartenenti al fallito ed acquisiti al fallimento, Parte_4 compiuti pro quota dai suoi eredi, a rogito notar del 14.09.2022 Persona_1 repertorio n. 9094 raccolta 7525 e, precisamente, gli atti di disposizione delle quote reciprocamente traferite. Riferiva la curatela attrice che, tra i beni acquisiti alle masse fallimentari, vi erano i beni personali del socio , costituiti da porzioni di immobile in Monopoli alla Via Parte_4
Guicciardini 23, qua zione della famiglia del fallito e locali pertinenziali. Nel corso della procedura fallimentare, venivano liquidati tutti gli immobili di proprietà della società ed eseguiti riparti parziali;
alla fine dell'anno 1998, risultavano soddisfatti nella misura del 100% i creditori privilegiati ed in quella del 90% i chirografari, residuando
. Quest'u socio, er i p
[...] nell'ambito del medesimo procedimento fallimentare riguardante la società . Parte_1
Dalla visura ipotecaria, depositata da parte attrice (all. n. 4 e 5 fasc. attrice), era emerso che in data 28.1.2003 era stata trascritta, ai numeri 4151 (reg generale) e 3153 (particolare) del 2003, accettazione di eredità con beneficio di inventario relativa alla successione del fallito e che in data 26.05.2003 veniva trascritta, ai numeri Parte_4
23517/16603 del 2003 i successione in favore dei predetti eredi. Inoltre, con atto del 15.09.2022 per AR (all. n. 6 fasc. attrice), gli Persona_1 eredi dividevano il patrimonio del de cuius mediante una serie di donazioni reciproche delle quote dei beni caduti in successione. In particolare, la vedova Controparte_1 donava, ripartendole tra ciascuno dei figli, le sue quote, pari a 3/ successione, ossia i beni già costituenti abitazione della famiglia del fallito, riservandosi l'usufrutto solo sulla quota di 3/9 spettante su uno di essi (l'appartamento sito in Via Francesco Guicciardini n. 23, piano primo, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 28, particella 373, subalterno 6, oggetto di donazione in favore di ). Parte_3
Contestualmente, nel medesimo atto, gli altri eredi ponevano in essere atti reciproci di donazione delle proprie quote dei 2/9 sui medesimi beni. La curatela attrice deduceva che i limiti che la legge Fallimentare pone agli atti dispositivi da parte del soggetto fallito trovano pacifica applicazione anche nei confronti degli eredi, ai sensi dell'art 12 del R.D. 267/1942 (L.F.) per cui: "Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario", e invocando l'applicazione dell'art. 42 comma primo, 44 e 45 della L.F. Di conseguenza, , ed , quali eredi del Controparte_1 CP_2 Controparte_3 fallito non avrebbero dovuto disporre dei beni caduti in successione, Parte_4 nemmeno gli uni a favore degli altri. A ciò aggiungeva che , fallito in proprio, non avrebbe potuto disporre della Parte_3 quota dei beni perven ssione non solo in quanto erede di ma Parte_4 anche per effetto del secondo comma dell'art. 42 LF, secondo il quale "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento…". Sosteneva che, trattandosi di atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento, ai fini dell'art 44 e 45 L.F. non è richiesta la sussistenza di elementi oggettivi, quali l'eventus damni, né soggettivi quali il consilium fraudis o la malafede, essendo sufficiente la posteriorità dell'atto dispositivo alla sentenza di fallimento, peraltro nella fattispecie correttamente trascritta. Precisava, ad ogni modo, che nella fattispecie tutti detti elementi erano presenti, in considerazione della pacifica consapevolezza del fallimento che aveva interessato, rispettivamente, il coniuge e il genitore, consapevolezza ancora più marcata per PT
, direttamente colpito dalla dichiarazione di fallimento. La Curatela attrice rit
[...] pertanto sussistenti anche i presupposti di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 L.F., concludendo per la declaratoria di inefficacia degli atti impugnati. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e 45 R.D. 267/1942 (L.F.) o, in via subordinata, degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., o, in via ancor più subordinata sentir dichiarare nulli o comune annullare, gli atti di donazione reciproca dei beni già appartenenti al fallito ed acquisiti al Parte_4 fallimento, compiuti pro quota dai suoi eredi, a rogito notar del Persona_1
14.09.2022 repertorio n. 9094 raccolta 7525 e precisamente gli atti di disposizione delle quote reciprocamente traferite relative a seguenti beni: a) appartamento al piano primo, costituente l'intero piano, composto da sei vani ed accessori, confinante aree a cielo libero condominiali da tutti i lati, salvo altri e diversi confini, in catasto fabbricati al foglio 28, p.lla 373 sub. 6, Via Francesco Guicciardini n. 23, piano 1, cat. A/2, classe 4, consistenza 9 vani, superficie catastale totale 186 mq., escluse aree scoperte 169 mq., rendita Euro 1.092,31. Indicata nel rogito notarile come Prima Donazione: donazione da parte di (per la quota di 3/9), che Controparte_1 si riservava per sé l'usufrutto, (ciascuno per la quota di Controparte_3 CP_2
2/9), in favore di . Parte_3
b) appartamento al piano terra composto da tre vani, cucina ed accessori, confinante con aree a cielo libero condominiali da più lati, altro appartamento (infra descritto al punto d), salvo altri e diversi confini in catasto fabbricati al foglio 28, p.lla 373 sub 10, Via Francesco Guicciardini n. 23, piano T, cat. A/2, classe 4, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 117 mq., escluse aree scoperte 108 mq., rendita € 606,84. Indicato nel rogito notarile come Seconda Donazione: donazione da parte di (per la Controparte_1 quota di 3/9), e (ciascuno per la quota di 2/9), in favore di Parte_3 CP_2
. Controparte_3
c) locale autorimessa al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 161 (centosessantuno), confinante con aree condominiale per più lati, salvo altri e diversi confini, in catasto fabbricati al foglio 28, p.lla 373 sub 8, Via Francesco Guicciardini n. 23, piano SI, cat. C/6, classe 3, consistenza 161 mq., superficie catastale totale 161 mq., rendita € 340,91. Indicato nel rogito notarile come Seconda Donazione d) appartamento al piano terra con ingresso dal civico 23 di Via Guicciardini, composto da ampio vano soggiorno, altro vano, cucina ed accessori, confinante aree a cielo libero condominiali da più lati, altro appartamento infra descritto al punto b), salvo altri e diversi confini;
in catasto fabbricati al foglio 28, p.lla 373 sub. 9, Via Francesco Guicciardini n. 23, piano T, cat. A/2, classe 4, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 102 mq., escluse aree scoperte 102 mq., rendita € 546,15. Indicato nel rogito notarile come Terza Donazione: donazione da parte di (per la quota di 3/9), Controparte_1
e (ciascuno per la quota di 2/9), in favore di . Parte_3 Controparte_3 CP_2
e) locale deposito al piano terra con ingresso dal civico 7 di Via Guicciardini, della consistenza catastale di metri quadrati 77 (settantasette), confinante con detta Via Guicciardini, proprietà , proprietà o rispettivi aventi causa, salvo altri e Parte_5 Per_2 diversi confini in catasto fabbricati al foglio 28, p.lla 310 sub 1, Strada Statale 16, piano T, cat. C/2, classe 3, consistenza 77 mq., superficie catastale totale 89 mq., rendita € 167,02. Indicato nel rogito notarile come Terza Donazione. Conseguentemente, la curatela attrice concludeva, altresì, chiedendo la condanna dei convenuti, ciascuno nella qualità di beneficiario delle relative disposizioni, alla restituzione in proprio favore dei beni oggetto delle donazioni impugnate, nonché di dichiarare l'inefficacia nei confronti dei creditori, ovvero, in via subordinata, la nullità o l'annullamento delle trascrizioni dell'atto di donazione del 14.09.2022, effettuate in data 21.09.2022 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari (oggi Uffici di Pubblicità Immobiliare), ai seguenti numeri:
– n. 48198/35484, per la donazione in favore di e contro Parte_3 CP_1
e ;
[...] CP_2 Controparte_3 la avore di e contro Controparte_3 CP_1
e ;
[...] CP_2 Parte_3
– n. 48200/35486, per la donazione in favore di e contro CP_2 CP_1
e .
[...] Parte_3 Controparte_3
2 o in giudizio , e CP_2 Controparte_3
, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Sostenevano l'assenza dell'elemento soggettivo atteso che, in totale buona fede, avevano ritenuto, stante il lungo trascorso di tempo dall'apertura del fallimento (R.F. 10380/1990), che la procedura fosse ormai conclusa;
che era onere della Curatela, dopo il decesso del fallito , non solo notiziare gli eredi dell'andamento del fallimento, anche con Parte_4
l'invio o, ma anche coinvolgerli e convocarli nel procedimento fallimentare non avendo ricevuto dalla Curatela alcuna comunicazione né alcun rendiconto inerente il fallimento della Parte_1
Ad ulteriore conferma della loro buona fede, avevano reso edotto il notaio rogante dell'avvenuto fallimento al fine di far verificare l'eventuale presenza di qualsivoglia trascrizione sugli immobili oggetto del presente giudizio e verificato che, come riferito dal Notaio, non vi era sui detti immobili alcuna trascrizione che ostacolasse o impedisse i reciproci trasferimenti. Inoltre, rilevavano che la declaratoria di inefficacia degli atti di trasferimento serviva al solo scopo di far rientrare i beni nella massa attiva, al fine di garantire la Curatela in caso di soccombenza per il giudizio di responsabilità pendente dinanzi la Corte d'Appello di Bari. In ragione di ciò, chiedevano la quantificazione dell'eventuale danno subito dalla Curatela e di valutare l'eventualità di una revocatoria parziale e, conseguentemente, un rientro solo parziale degli immobili limitato, ove il valore fosse stato ritenuto sufficiente, alla sola quota immobiliare trasferita al sig. , nella sua qualità di socio fallito, lasciando Parte_3 invece liberi gli altri immobili pervenuti agli odierni eredi convenuti. Concludevano chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata, di limitare la declaratoria di inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o la revoca al solo atto di trasferimento immobiliare in favore del socio fallito PT [...]
con prove documentali, rigettate le richieste di prova orale, la causa chiamata CP_5 all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza.
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La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta documentalmente provato che, in epoca ampiamente successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento (sentenza del Tribunale di Bari n. 2392/1990), gli eredi hanno posto in essere una serie di atti dispositivi, in particolare, con l'atto notarile del 14.09.2022 a rogito Notaio aventi ad oggetto beni già appartenuti al fallito e ricompresi nella Per_1 massa attiva del fallimento. In diritto, tali atti devono ritenersi inefficaci nei confronti del fallimento in forza dell'art. 44, comma 1, L.F., secondo cui: “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”. Il combinato disposto di detta norma con l'art. 42, comma 1, L.F. – il quale prevede che la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione – comporta che la perdita del potere dispositivo da parte del fallito si produca ipso iure sin dal momento della pronuncia della sentenza, rendendo inopponibili alla massa tutti gli atti dispositivi successivi. Cosicché, deve trovare pacifica applicazione nei confronti degli eredi anche l'art. 45 L.F., secondo cui
“le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”.
Tali norme si applicano anche agli atti dispositivi compiuti dagli eredi del fallito, in forza dell'art. 12 L.F., secondo cui “la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario”, con la conseguenza che su di essi gravano gli stessi vincoli dispositivi che avrebbero gravato sul de cuius.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3086/2018; Cass. n. 6737/2005; Cass. n. 7604/2023), l'inefficacia degli atti posti in essere dopo la dichiarazione di fallimento costituisce un effetto diretto e automatico della perdita della disponibilità patrimoniale in capo al fallito, in funzione della tutela della par condicio creditorum. Tale inefficacia si distingue da quella prevista in sede di revocatoria ordinaria non richiedendo né la prova dell'eventus damni né quella della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. I n. 377 del 2021), “la L. Fall., art. 44, ai commi 1 e 2, prevedendo, tra l'altro, l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente della L. Fall., art. 42, assicurando la par condicio creditorum. Tale inefficacia trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare un'inefficacia che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori. Pertanto, sotto il profilo giuridico, è affatto irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia predetta non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte dell'altro contraente, della intervenuta dichiarazione di fallimento della sua controparte: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale (cfr. C. Cost. 23.6.1998, n. 234).” In altri termini, come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (ex multis Cass. n. 1979/1970), l'art. 44 L.F. non configura un'azione costitutiva, ma opera di diritto: l'atto posto in essere in violazione della regola posta dalla legge fallimentare è già privo di effetti nei confronti della massa, e l'azione proposta dal curatore è meramente accertativa, volta a far dichiarare in giudizio un effetto già verificatosi. L'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal fallito e/o dai suoi eredi, quindi, trova fondamento non in una presunzione di conoscenza da parte del terzo dell'esistenza del fallimento, ma nella natura oggettiva della sanzione di inefficacia, che prescinde dalla buona fede dell'altro contraente. In ragione di ciò, l'eccezione relativa alla presunta buona fede dei convenuti deve quindi ritenersi infondata in diritto, poiché, come detto, l'inefficacia degli atti compiuti successivamente alla dichiarazione di fallimento opera automaticamente in forza di legge, a tutela della par condicio creditorum. In tal senso, non assumono rilievo né l'asserita mancata comunicazione da parte della curatela agli eredi, né il fatto che il notaio abbia verificato l'assenza di trascrizioni ostative sugli immobili, in quanto tali circostanze non incidono sull'efficacia degli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento, la cui invalidità opera di diritto ed indipendentemente dalla conoscenza o meno dello stato fallimentare da parte dei terzi coinvolti. A tale conclusione non osta neppure l'intervenuto decorso di un ampio lasso di tempo dalla dichiarazione di fallimento, non avendo alcun rilievo il decorso del tempo ai fini della validità degli atti ex art. 44 L.F., permanendo la procedura in corso e non risultando intervenuta la sua formale chiusura. Deve inoltre escludersi ogni rilievo all'ulteriore argomentazione difensiva volta ad ottenere una revocatoria parziale, limitata cioè al solo immobile trasferito in favore di Parte_3
– già personalmente sottoposto a fallimento – e di lasciare invece “liberi” gli immobili pervenuti agli altri eredi. La finalità concreta dell'azione revocatoria o di inefficacia è, per definizione, quella di conservare e reintegrare l'attivo della massa fallimentare, indipendentemente dall'immediata necessità liquidatoria o dalla pendenza di contenziosi esterni. Il potere dispositivo è precluso a monte dalla dichiarazione di fallimento, e non può essere rimodulato o attenuato in base a considerazioni di opportunità o contingenza procedurale. L'adozione di un criterio selettivo, parametrato sul valore o sulla funzione dell'atto, finirebbe per eludere la rigidità del sistema e la sua ratio essenziale, che è quella di impedire qualunque forma di dispersione o segmentazione del patrimonio fallimentare in danno dei creditori. In definitiva, l'inefficacia prevista dagli artt. 44 e 45 L.F. colpisce integralmente tutti gli atti dispositivi compiuti dopo la dichiarazione di fallimento, nella misura in cui abbiano ad oggetto beni compresi nella massa. Alla luce di quanto sopra, devono essere dichiarati inefficaci, ex artt. 44 e 45 L.F., gli atti dispositivi oggetto del rogito del 14.09.2022 a firma del Notaio con conseguente Per_1 restituzione dei beni alla Curatela attrice, per come indicati in parte motiva e nel petitum attoreo.
Tali considerazioni, nel loro complesso, rendono superfluo l'esame delle ulteriori domande formulate dalla curatela in via subordinata, fondate sugli artt. 2901 c.c. e 66 L.F, nonché su ipotesi di nullità o annullamento degli atti, le quali risultano superate dall'accoglimento della domanda principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, scaglione secondo il valore della domanda come dichiarato ai fini della iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 06.11.2023 dalla e dei soci illimitatamente responsabili Parte_1 Pt_2
, e , così provvede:
[...] Parte_3 Parte_4
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto ACCERTA e DICHIARA l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 L.F., nei confronti del Fallimento, dei seguenti atti di disposizione posti in essere pro quota dagli eredi del fallito con atto a rogito Notaio Parte_4 [...]
in data 14 settembre 202 , racc. n. 7525: Persona_1
a. l'atto di donazione (Prima Donazione), con cui (per la Controparte_1 quota di 3/9), riservandosi l'usufrutto, e Controparte_3 CP_2
(ciascuno per la quota di 2/9), ha Parte_3
l'appartamento sito in Via Francesco Guicciardini n. 23, piano primo, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 28, particella 373 sub. 6, cat. A/2, classe 4, consistenza 9 vani, rendita € 1.092,31; b. l'atto di donazione (Seconda Donazione), con cui (per la Controparte_1 quota di 3/9), e (ciascuno per la quota di 2/9), Parte_3 CP_2 hanno donato ad l'appartamento al piano terra in Via Controparte_3
Francesco Guicciard cato al foglio 28, particella 373 sub. 10, cat. A/2, classe 4, consistenza 5 vani, rendita € 606,84; c. l'atto di donazione (Seconda Donazione), con cui i medesimi donanti hanno trasferito ad anche il locale autorimessa al piano interrato, Controparte_3 identificato al foglio 28, particella 373 sub. 8, cat. C/6, classe 3, consistenza 161 mq, rendita € 340,91; d. l'atto di donazione (Terza Donazione), con cui (per la Controparte_1 quota di 3/9), e (ciascuno per la quota di Parte_3 Controparte_3
2/9), hanno donato ad l'appartamento al piano terra con CP_2 ingresso da Via Francesco Guicciardini n. 23, identificato al foglio 28, particella 373 sub. 9, cat. A/2, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita € 546,15; e. l'atto di donazione (Terza Donazione), con cui gli stessi donanti hanno trasferito ad anche il locale deposito al piano terra, con CP_2 ingresso da Via Guicciardini n. 7, identificato al foglio 28, particella 310 sub. 1, cat. C/2, classe 3, consistenza 77 mq, rendita € 167,02.
Ordina la trascrizione della sentenza presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. CONDANNA, altresì, i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice, che liquida in € 14103,00 oltre al rimborso del C.U., Pt_1 rimborso for l 15%, cap e iva come per legge. Bari, 5.6.2025 Il Giudice Assunta Napoliello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Felice Forte quale Magistrato Ordinario in tirocinio