CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2023, n. 14571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14571 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5361/2019 R.G. proposto da AQ DE, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessio Scheggi;
– ricorrente – contro CE.VAL.CO. S.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Barbara Del Seppia;
– controricorrente – e nei confronti di Oggetto Responsabilità civile - Responsabilità da cose in custodia - Caso fortuito - - Configurabilità – Presupposti - Fattispecie Civile Sent. Sez. 3 Num. 14571 Anno 2023 Presidente: VINCENTI ENZO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 25/05/2023 2 UnipolSai S.p.a.; – intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 2695/2018, pubblicata il 21 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 maggio 2023 dal Consigliere Emilio Iannello;
Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con le quali si chiede il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2695/2018, pubblicata il 21 novembre 2018, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di DE HA volta ad ottenere la condanna della Ce.Val.Co S.p.a. al risarcimento, ex art. 2051 e/o 2043 cod. civ., dei danni subiti, a seguito della caduta, avvenuta il 29/11/2006, dal tetto di un capannone di proprietà della società dove egli stava eseguendo lavori di impermeabilizzazione. Ha conseguentemente ritenuto assorbita la domanda di manleva riproposta dall’appellata nei confronti della propria compagnia assicuratrice, UnipolSai S.p.a.. 2. Questi i passaggi salienti della motivazione: — il HA stava eseguendo i lavori di cui era stato incaricato in piena autonomia;
— «è ben vero che i precedenti lavori, rispetto a quelli eseguiti sul capannone F dal quale cadde l’odierno appellante, poterono essere eseguite con modalità analoghe a quelle relative al capannone G, ma 3 è altrettanto vero che essendo stato questi investito della responsabilità intera degli stessi, ben doveva valutare se le onduline su cui incautamente si avventurò erano suscettibili di sorreggere il peso suo e di una bombola di gas utilizzata per l’installazione della guaina»; — «circa la formulazione esplicita o l’assenza di un divieto di percorribilità della parte del tetto coperta da onduline (negata dai testi IR HA e FA HA, congiunti del leso e indubbiamente portati a formulare, sia pure in buona fede, affermazioni e giudizi compiacenti e a lui favorevoli) non è stata raggiunta una prova certa anche se le modalità di utilizzo del tetto del capannone F sembrano essere state improntate a maggiore cautela, camminando i lavoranti sul cordolo di cemento e, quando era necessario attraversare perpendicolarmente l’ondulina, essi procedevano con cautela, scavalcando le canale [sic] e senza caricare tutto il peso del corpo sulla stessa ma poggiando il piede anche sulla canapa (deposizione del teste Livorno, che eseguì con il HA il precedente lavoro)»; — «la negligenza e l’imprudenza del leso e la riconducibilità esclusiva al medesimo della responsabilità del fatto lesivo è evidente sol che si pensi che egli, quale artigiano addetto all’esecuzione di lavori di impermeabilizzazione, doveva necessariamente essere a conoscenza della tipologia di copertura su cui andava ad operare mentre, immemore di ciò, ulteriormente aggravò la situazione percorrendo con il corpo gravato dal peso di una bombola di gas un tratto fragile della copertura»; — «in definitiva del danno conseguente alla caduta dell’appellante dal tetto dell’immobile della CE.VAL.CO. S.p.A., benché non protetto né resistente al suo peso, non può essere chiamato a rispondere il proprietario, quando, come nella specie, risulti che il luogo del sinistro non era destinato al passaggio abituale di persone e al momento del 4 fatto l'immobile era stato consegnato al prestatore d’opera (il MOUZHAQI) per l'esecuzione di lavori di copertura». 3. Avverso tale decisione DE HA propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui resiste la CE.VAL.CO. S.p.a. in liquidazione, depositando controricorso. UnipolSai non svolge difese in questa sede. 4. Chiamata la causa nell’adunanza camerale del 15 dicembre 2021, all’esito della stessa questa Corte, con ordinanza interlocutoria 08/02/2022, n. 4023, ritenuta l’esistenza, con particolare riferimento alla questione di diritto posta con il secondo motivo, di profili di rilevanza nomofilattica, in relazione ai quali si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375, comma secondo, cod. proc. civ.), ha disposto in tal senso, rinviando la causa a nuovo ruolo. 5. È stata quindi fissata per la trattazione l’odierna udienza con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. 6. In vista di tale udienza il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente e la controricorrente CE.VAL.CO. S.p.a. in liquidazione hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ne ha prorogato l’applicazione «alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023», non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione 5 orale. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ.. Deduce la manifesta illogicità della motivazione per irriducibile inconciliabilità tra l’affermazione (contenuta a pag. 7, quarto capoverso) secondo cui si deve «far risalire esclusivamente alla condotta imprudente del HA la responsabilità dell’evento» e quella successiva (leggibile nell’ottavo capoverso) secondo cui «le modalità di utilizzo del tetto del capannone F sembrano esser state improntate a maggior cautela». 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ.. Lamenta che la Corte di appello ha escluso integralmente la configurabilità della responsabilità della VA quale proprietaria e custode dell’immobile (capannone F), non tenendo nel debito conto la circostanza che la predetta società non aveva fornito alcuna prova del divieto di camminare sulle onduline del tetto durante i lavori svolti dal ricorrente ed anzi da tale incertezza argomentando il convincimento dell’esclusiva efficacia causale della condotta del danneggiato. Osserva che un tale ragionamento si pone in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo il quale, affinché la condotta del danneggiato possa integrare l’esimente del caso fortuito ex art. 2051 c.c., essa deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando, sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta, detta condotta si atteggi in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità, così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti (Cass. n. 18317 del 2015). 6 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e/o 2043 cod. civ.. Lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che i lavori di impermeabilizzazione furono eseguiti in piena autonomia e senza che la VA, per il tramite di propri incaricati, svolgesse attività di controllo e direzione sugli stessi. Rileva che tale affermazione non trova appiglio alcuno nella svolta istruttoria e che anzi le risultanze di questa avevano evidenziato, nella sostanza, che egli aveva ricevuto direttive sulla esecuzione dei lavori dal preposto della VA (Lucaioli), il quale si era anche recato sul tetto a controllare i lavori ed anche a parteciparvi, di fatto fungendo da «direttore dei lavori» nonché, addirittura, da coadiuvante. 5. Il primo motivo è infondato. Occorre rammentare che una nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. (error in procedendo denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.,) può ammettersi solo in quattro casi: — quando la motivazione manchi del tutto finanche «sotto l'aspetto materiale e grafico»; — quando contenga un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»; — quando sia «perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; — quando, infine, sia puramente apparente. Si tratta di acquisizioni risalenti nella giurisprudenza di legittimità, significativamente ribadite nella esegesi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. Di tale riformulazione si è detto, infatti, come noto, che «deve 7 essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», e che «pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U. 07/04/2014 n. 8053). Nella specie la censura si concentra sulla terza ipotesi — contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili — ma non ne coglie evidentemente l’essenza, che è quella, comune alle altre, di rendere impossibile comprendere la effettiva giustificazione posta a fondamento della decisione impugnata, tanto da risultare questa apodittica e in definitiva esercizio di mero arbitrio. Non può dubitarsi, infatti, che, nella specie, al di là delle pur ravvisabili deficienze espressive, la motivazione consenta di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata. È vero che il provvedimento presenta passaggi sintatticamente involuti e in sé di difficile comprensione;
la lettura complessiva della motivazione, tuttavia, lascia comprendere perfettamente la giustificazione di fondo: l’essere, cioè, l’evento dannoso causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta imprudente dello stesso danneggiato Non si è dunque al cospetto di un «contrasto irriducibile». Che la motivazione riesca ad esprimere la ragione giustificativa della decisione di rigetto è, del resto, in ultima analisi dimostrato dal 8 fatto che lo stesso ricorrente la coglie perfettamente, tanto da porla ad oggetto delle successive censure. 6. La prima di esse (svolta con il secondo motivo) è infondata. Come è noto, questa Corte, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza 9 causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre Cass. 12/11/2020, n. 25460; 29/01/2019, n. 2345; 03/04/2019, n. 9315), sono stati anche richiamati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022. 7. Per quel che nella specie rileva, con particolare riferimento alla condotta colposa del danneggiato, mette conto precisare, in piena consonanza con detti principi, che, sul piano della struttura della fattispecie, tale condotta si pone in relazione causale con l'evento di danno e va valutata dal giudice di merito alla luce dei principi fissati: a) nell'art. 41, primo e secondo comma, c.p., a mente dei quali «Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento/ Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento». 10 b) nell’art. 1227, primo comma, cod. civ., a mente del quale «Se il fatto colposo [c.c. 2043] del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate». 8. L’art. 41, primo comma, cod. pen. enuncia il principio secondo cui un fatto è causa dell’evento quando costituisce una delle condizioni necessarie perché quest’ultimo si verifichi, e che tale nesso non è escluso quando concorrono altre condizioni preesistenti, simultanee o sopravvenute. Tale formulazione esprime senza dubbio l’adesione alla teoria condizionalistica o dell’equivalenza causale: ciascun fattore assume rilievo condizionante quando presenta un ruolo logicamente essenziale, necessario, ineliminabile ai fini della realizzazione dell’evento. Le condizioni, d’altra parte, si caratterizzano per tale relazione di necessità rispetto all’evento e sono quindi tra loro equivalenti. Tale principio-base deve però essere coordinato con la norma, di portata evidentemente eccentrica rispetto ad esso, posta dal secondo comma, a mente del quale «le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento». L’opinione largamente prevalente, fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, ritiene che l’unico modo per conferire un senso alla formula è quello di ritenere che si parli di fattori sopravvenuti che non siano realmente ─ sul piano strettamente logico ─ gli unici a entrare nella serie causale che determina l’evento, e costituiscano in realtà delle concause giacché, se ci si trovasse di fronte a cause dotate di piena autonomia, la disposizione sarebbe inutile, ovvia e ripetitiva degli artt. 40, primo comma, e 41, primo comma. Si ritiene dunque, in prevalenza, che la norma intenda svolgere 11 una funzione limitativa rispetto al principio di equivalenza causale espresso nel comma precedente, alludendo a concause qualificate, capaci di assumere su di sé, da un punto di vista «normativo», la spiegazione dell’imputazione causale, e che, per ciò stesso, non escluda ma anzi presupponga l’esistenza di un collegamento condizionalistico con il preesistente fattore causale (ossia, per converso, la non completa autonomia e indipendenza del percorso causale sopravvenuto, posto che, se vi fosse invece tale completa autonomia, l’esclusione del nesso causale, come detto, dovrebbe affermarsi già in ragione degli artt. 40, comma primo, e 41, comma primo, cod. pen. e rimarrebbe privo di significato il secondo comma di tale ultimo articolo). 9. Le citate disposizioni, dunque, accolgono la teoria della condicio sine qua non ma vi apportano limitazioni rese necessarie dall’esigenza di evitare la proliferazione indiscriminata dell’imputazione del fatto, per effetto dell’eccessiva ampiezza del nesso di condizionamento determinato dal principio di equivalenza causale. 10. La formula legale, tuttavia, non chiarisce in alcun modo quando si realizza la preponderanza della causa sopravvenuta idonea ad escludere l’imputazione oggettiva al fatto considerato, dando così adito al proliferare di varie teorie (causalità umana, causalità adeguata, teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento o teoria del rischio). La giurisprudenza civile di questa Corte è al riguardo ferma nel prediligere il criterio della cosiddetta causalità adeguata o della regolarità causale, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto atipici e inverosimili, e come tali non prevedibili né evitabili (tra le molte, Cass. Sez. U. n. 576 del 2008). 11. A tale criterio fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte nell’indicare il discrimine tra le ipotesi in cui il fatto colposo del 12 danneggiato è mera concausa (come tale rilevante solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.) e quello in cui è, invece, causa esclusiva (art. 41, secondo comma, cod. pen.). È stato in tal senso affermato, infatti, che: — in tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come «caso fortuito» e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (v. Cass. 16/02/2021, n. 4035); — la eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (v. Cass. 31/10/2017, n. 25837; v. anche Cass. n. 26524 del 20/11/2020). 12. Tutto ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, quest’ultima valutazione deve ritenersi operata nel secondo senso (ossia nel senso della imprevedibilità ed eccezionalità della condotta del danneggiato) dal giudice a quo, sia pure indirettamente o per implicito, là dove rileva (v. sentenza, pag. 8) che «la negligenza e l'imprudenza del leso e la riconducibilità esclusiva al medesimo della responsabilità del fatto lesivo è evidente sol che si pensi che egli, quale artigiano addetto all'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione, doveva necessariamente essere a conoscenza della tipologia di copertura su cui andava ad operare mentre, 13 immemore di ciò, ulteriormente aggravò la situazione percorrendo con il corpo gravato dal peso di una bombola di gas un tratto fragile della copertura. In definitiva del danno conseguente alla caduta dell'appellante dal tetto dell'immobile della CE.VAL.CO S.p.A., benché non protetto né resistente al suo peso, non può essere chiamato a rispondere il proprietario, quando, come nella specie, risulti che il luogo del sinistro non era destinato al passaggio abituale di persone e al momento del fatto l'immobile era stato consegnato al prestatore d'opera (il MOUZHAQI) per l'esecuzione di lavori di copertura». È chiaramente implicita in tale rilievo la considerazione che l’attenzione a porre i propri passi e bilanciare il peso sulla copertura di un capannone non destinata al calpestio costituisce regola di comportamento minimamente esigibile da parte di chi sia stato chiamato a svolgere lavori di manutenzione della copertura medesima, la cui inosservanza non è prevedibile né prevenibile. Né può di contro rilevare ─ per rispondere ad uno dei quesiti posti con l’ordinanza interlocutoria ─ che la società, custode del capannone, fosse consapevole del fatto che per i lavori commessi l’appaltatore incaricato avrebbe dovuto operare sulla copertura;
la condotta colposa cui riferire la valutazione di prevedibilità e prevenibilità oggettive ed ex ante per il giudizio causale, non è la presenza sul tetto dell’appaltatore incaricato, bensì le modalità, altamente incaute e imprudenti, di svolgimento di tale incarico. Né possono venire in rilievo nella specie eventuali profili di culpa in eligendo o in vigilando, in quanto totalmente estranei alla fattispecie di responsabilità, oggettiva, posta ad oggetto del giudizio. 13. La critica a tale ragionamento, lungi dall’evidenziare un errore di diritto sub specie di vizio di sussunzione della fattispecie concreta così come accertata censurando la correttezza dell'apprezzamento di essa alla stregua delle suindicate norme generali sulla individuazione del nesso causale, si muove piuttosto proprio sul piano della 14 ricostruzione della fattispecie concreta, sollecitando questa Corte a procedere ad una rivalutazione della quaestio facti, attraverso una diversa ponderazione di taluni elementi (v. pagg. 13 – 15 del ricorso) che, in thesi, dovrebbero valere a dimostrare il rilievo causale di comportamenti colposi di collaboratori o dipendenti della società per non aver informato l’operaio della non praticabilità delle “onduline” delle quali era formato per gran parte il tetto: argomentazione peraltro del tutto eccentrica rispetto al paradigma della fattispecie di responsabilità oggettiva posta ad oggetto del giudizio. 14. Il terzo motivo è inammissibile. Anche in tal caso le censure mosse, lungi dal prospettare dove e in che modo la qualificazione operata dal giudice a quo riveli un errore di ricognizione della fattispecie legale di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. o un vizio di sussunzione, si muovono sul piano della ricognizione della fattispecie concreta, anche in tal caso, peraltro, in una prospettiva argomentativa orientata a prospettare una responsabilità per colpa del tutto estranea al perimetro del giudizio. 15. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli 15 accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
– ricorrente – contro CE.VAL.CO. S.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Barbara Del Seppia;
– controricorrente – e nei confronti di Oggetto Responsabilità civile - Responsabilità da cose in custodia - Caso fortuito - - Configurabilità – Presupposti - Fattispecie Civile Sent. Sez. 3 Num. 14571 Anno 2023 Presidente: VINCENTI ENZO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 25/05/2023 2 UnipolSai S.p.a.; – intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 2695/2018, pubblicata il 21 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 maggio 2023 dal Consigliere Emilio Iannello;
Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con le quali si chiede il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2695/2018, pubblicata il 21 novembre 2018, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di DE HA volta ad ottenere la condanna della Ce.Val.Co S.p.a. al risarcimento, ex art. 2051 e/o 2043 cod. civ., dei danni subiti, a seguito della caduta, avvenuta il 29/11/2006, dal tetto di un capannone di proprietà della società dove egli stava eseguendo lavori di impermeabilizzazione. Ha conseguentemente ritenuto assorbita la domanda di manleva riproposta dall’appellata nei confronti della propria compagnia assicuratrice, UnipolSai S.p.a.. 2. Questi i passaggi salienti della motivazione: — il HA stava eseguendo i lavori di cui era stato incaricato in piena autonomia;
— «è ben vero che i precedenti lavori, rispetto a quelli eseguiti sul capannone F dal quale cadde l’odierno appellante, poterono essere eseguite con modalità analoghe a quelle relative al capannone G, ma 3 è altrettanto vero che essendo stato questi investito della responsabilità intera degli stessi, ben doveva valutare se le onduline su cui incautamente si avventurò erano suscettibili di sorreggere il peso suo e di una bombola di gas utilizzata per l’installazione della guaina»; — «circa la formulazione esplicita o l’assenza di un divieto di percorribilità della parte del tetto coperta da onduline (negata dai testi IR HA e FA HA, congiunti del leso e indubbiamente portati a formulare, sia pure in buona fede, affermazioni e giudizi compiacenti e a lui favorevoli) non è stata raggiunta una prova certa anche se le modalità di utilizzo del tetto del capannone F sembrano essere state improntate a maggiore cautela, camminando i lavoranti sul cordolo di cemento e, quando era necessario attraversare perpendicolarmente l’ondulina, essi procedevano con cautela, scavalcando le canale [sic] e senza caricare tutto il peso del corpo sulla stessa ma poggiando il piede anche sulla canapa (deposizione del teste Livorno, che eseguì con il HA il precedente lavoro)»; — «la negligenza e l’imprudenza del leso e la riconducibilità esclusiva al medesimo della responsabilità del fatto lesivo è evidente sol che si pensi che egli, quale artigiano addetto all’esecuzione di lavori di impermeabilizzazione, doveva necessariamente essere a conoscenza della tipologia di copertura su cui andava ad operare mentre, immemore di ciò, ulteriormente aggravò la situazione percorrendo con il corpo gravato dal peso di una bombola di gas un tratto fragile della copertura»; — «in definitiva del danno conseguente alla caduta dell’appellante dal tetto dell’immobile della CE.VAL.CO. S.p.A., benché non protetto né resistente al suo peso, non può essere chiamato a rispondere il proprietario, quando, come nella specie, risulti che il luogo del sinistro non era destinato al passaggio abituale di persone e al momento del 4 fatto l'immobile era stato consegnato al prestatore d’opera (il MOUZHAQI) per l'esecuzione di lavori di copertura». 3. Avverso tale decisione DE HA propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui resiste la CE.VAL.CO. S.p.a. in liquidazione, depositando controricorso. UnipolSai non svolge difese in questa sede. 4. Chiamata la causa nell’adunanza camerale del 15 dicembre 2021, all’esito della stessa questa Corte, con ordinanza interlocutoria 08/02/2022, n. 4023, ritenuta l’esistenza, con particolare riferimento alla questione di diritto posta con il secondo motivo, di profili di rilevanza nomofilattica, in relazione ai quali si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375, comma secondo, cod. proc. civ.), ha disposto in tal senso, rinviando la causa a nuovo ruolo. 5. È stata quindi fissata per la trattazione l’odierna udienza con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. 6. In vista di tale udienza il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente e la controricorrente CE.VAL.CO. S.p.a. in liquidazione hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ne ha prorogato l’applicazione «alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023», non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione 5 orale. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ.. Deduce la manifesta illogicità della motivazione per irriducibile inconciliabilità tra l’affermazione (contenuta a pag. 7, quarto capoverso) secondo cui si deve «far risalire esclusivamente alla condotta imprudente del HA la responsabilità dell’evento» e quella successiva (leggibile nell’ottavo capoverso) secondo cui «le modalità di utilizzo del tetto del capannone F sembrano esser state improntate a maggior cautela». 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ.. Lamenta che la Corte di appello ha escluso integralmente la configurabilità della responsabilità della VA quale proprietaria e custode dell’immobile (capannone F), non tenendo nel debito conto la circostanza che la predetta società non aveva fornito alcuna prova del divieto di camminare sulle onduline del tetto durante i lavori svolti dal ricorrente ed anzi da tale incertezza argomentando il convincimento dell’esclusiva efficacia causale della condotta del danneggiato. Osserva che un tale ragionamento si pone in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo il quale, affinché la condotta del danneggiato possa integrare l’esimente del caso fortuito ex art. 2051 c.c., essa deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando, sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta, detta condotta si atteggi in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità, così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti (Cass. n. 18317 del 2015). 6 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e/o 2043 cod. civ.. Lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che i lavori di impermeabilizzazione furono eseguiti in piena autonomia e senza che la VA, per il tramite di propri incaricati, svolgesse attività di controllo e direzione sugli stessi. Rileva che tale affermazione non trova appiglio alcuno nella svolta istruttoria e che anzi le risultanze di questa avevano evidenziato, nella sostanza, che egli aveva ricevuto direttive sulla esecuzione dei lavori dal preposto della VA (Lucaioli), il quale si era anche recato sul tetto a controllare i lavori ed anche a parteciparvi, di fatto fungendo da «direttore dei lavori» nonché, addirittura, da coadiuvante. 5. Il primo motivo è infondato. Occorre rammentare che una nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. (error in procedendo denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.,) può ammettersi solo in quattro casi: — quando la motivazione manchi del tutto finanche «sotto l'aspetto materiale e grafico»; — quando contenga un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»; — quando sia «perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; — quando, infine, sia puramente apparente. Si tratta di acquisizioni risalenti nella giurisprudenza di legittimità, significativamente ribadite nella esegesi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. Di tale riformulazione si è detto, infatti, come noto, che «deve 7 essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», e che «pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U. 07/04/2014 n. 8053). Nella specie la censura si concentra sulla terza ipotesi — contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili — ma non ne coglie evidentemente l’essenza, che è quella, comune alle altre, di rendere impossibile comprendere la effettiva giustificazione posta a fondamento della decisione impugnata, tanto da risultare questa apodittica e in definitiva esercizio di mero arbitrio. Non può dubitarsi, infatti, che, nella specie, al di là delle pur ravvisabili deficienze espressive, la motivazione consenta di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata. È vero che il provvedimento presenta passaggi sintatticamente involuti e in sé di difficile comprensione;
la lettura complessiva della motivazione, tuttavia, lascia comprendere perfettamente la giustificazione di fondo: l’essere, cioè, l’evento dannoso causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta imprudente dello stesso danneggiato Non si è dunque al cospetto di un «contrasto irriducibile». Che la motivazione riesca ad esprimere la ragione giustificativa della decisione di rigetto è, del resto, in ultima analisi dimostrato dal 8 fatto che lo stesso ricorrente la coglie perfettamente, tanto da porla ad oggetto delle successive censure. 6. La prima di esse (svolta con il secondo motivo) è infondata. Come è noto, questa Corte, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza 9 causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre Cass. 12/11/2020, n. 25460; 29/01/2019, n. 2345; 03/04/2019, n. 9315), sono stati anche richiamati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022. 7. Per quel che nella specie rileva, con particolare riferimento alla condotta colposa del danneggiato, mette conto precisare, in piena consonanza con detti principi, che, sul piano della struttura della fattispecie, tale condotta si pone in relazione causale con l'evento di danno e va valutata dal giudice di merito alla luce dei principi fissati: a) nell'art. 41, primo e secondo comma, c.p., a mente dei quali «Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento/ Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento». 10 b) nell’art. 1227, primo comma, cod. civ., a mente del quale «Se il fatto colposo [c.c. 2043] del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate». 8. L’art. 41, primo comma, cod. pen. enuncia il principio secondo cui un fatto è causa dell’evento quando costituisce una delle condizioni necessarie perché quest’ultimo si verifichi, e che tale nesso non è escluso quando concorrono altre condizioni preesistenti, simultanee o sopravvenute. Tale formulazione esprime senza dubbio l’adesione alla teoria condizionalistica o dell’equivalenza causale: ciascun fattore assume rilievo condizionante quando presenta un ruolo logicamente essenziale, necessario, ineliminabile ai fini della realizzazione dell’evento. Le condizioni, d’altra parte, si caratterizzano per tale relazione di necessità rispetto all’evento e sono quindi tra loro equivalenti. Tale principio-base deve però essere coordinato con la norma, di portata evidentemente eccentrica rispetto ad esso, posta dal secondo comma, a mente del quale «le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento». L’opinione largamente prevalente, fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, ritiene che l’unico modo per conferire un senso alla formula è quello di ritenere che si parli di fattori sopravvenuti che non siano realmente ─ sul piano strettamente logico ─ gli unici a entrare nella serie causale che determina l’evento, e costituiscano in realtà delle concause giacché, se ci si trovasse di fronte a cause dotate di piena autonomia, la disposizione sarebbe inutile, ovvia e ripetitiva degli artt. 40, primo comma, e 41, primo comma. Si ritiene dunque, in prevalenza, che la norma intenda svolgere 11 una funzione limitativa rispetto al principio di equivalenza causale espresso nel comma precedente, alludendo a concause qualificate, capaci di assumere su di sé, da un punto di vista «normativo», la spiegazione dell’imputazione causale, e che, per ciò stesso, non escluda ma anzi presupponga l’esistenza di un collegamento condizionalistico con il preesistente fattore causale (ossia, per converso, la non completa autonomia e indipendenza del percorso causale sopravvenuto, posto che, se vi fosse invece tale completa autonomia, l’esclusione del nesso causale, come detto, dovrebbe affermarsi già in ragione degli artt. 40, comma primo, e 41, comma primo, cod. pen. e rimarrebbe privo di significato il secondo comma di tale ultimo articolo). 9. Le citate disposizioni, dunque, accolgono la teoria della condicio sine qua non ma vi apportano limitazioni rese necessarie dall’esigenza di evitare la proliferazione indiscriminata dell’imputazione del fatto, per effetto dell’eccessiva ampiezza del nesso di condizionamento determinato dal principio di equivalenza causale. 10. La formula legale, tuttavia, non chiarisce in alcun modo quando si realizza la preponderanza della causa sopravvenuta idonea ad escludere l’imputazione oggettiva al fatto considerato, dando così adito al proliferare di varie teorie (causalità umana, causalità adeguata, teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento o teoria del rischio). La giurisprudenza civile di questa Corte è al riguardo ferma nel prediligere il criterio della cosiddetta causalità adeguata o della regolarità causale, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto atipici e inverosimili, e come tali non prevedibili né evitabili (tra le molte, Cass. Sez. U. n. 576 del 2008). 11. A tale criterio fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte nell’indicare il discrimine tra le ipotesi in cui il fatto colposo del 12 danneggiato è mera concausa (come tale rilevante solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.) e quello in cui è, invece, causa esclusiva (art. 41, secondo comma, cod. pen.). È stato in tal senso affermato, infatti, che: — in tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come «caso fortuito» e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (v. Cass. 16/02/2021, n. 4035); — la eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (v. Cass. 31/10/2017, n. 25837; v. anche Cass. n. 26524 del 20/11/2020). 12. Tutto ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, quest’ultima valutazione deve ritenersi operata nel secondo senso (ossia nel senso della imprevedibilità ed eccezionalità della condotta del danneggiato) dal giudice a quo, sia pure indirettamente o per implicito, là dove rileva (v. sentenza, pag. 8) che «la negligenza e l'imprudenza del leso e la riconducibilità esclusiva al medesimo della responsabilità del fatto lesivo è evidente sol che si pensi che egli, quale artigiano addetto all'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione, doveva necessariamente essere a conoscenza della tipologia di copertura su cui andava ad operare mentre, 13 immemore di ciò, ulteriormente aggravò la situazione percorrendo con il corpo gravato dal peso di una bombola di gas un tratto fragile della copertura. In definitiva del danno conseguente alla caduta dell'appellante dal tetto dell'immobile della CE.VAL.CO S.p.A., benché non protetto né resistente al suo peso, non può essere chiamato a rispondere il proprietario, quando, come nella specie, risulti che il luogo del sinistro non era destinato al passaggio abituale di persone e al momento del fatto l'immobile era stato consegnato al prestatore d'opera (il MOUZHAQI) per l'esecuzione di lavori di copertura». È chiaramente implicita in tale rilievo la considerazione che l’attenzione a porre i propri passi e bilanciare il peso sulla copertura di un capannone non destinata al calpestio costituisce regola di comportamento minimamente esigibile da parte di chi sia stato chiamato a svolgere lavori di manutenzione della copertura medesima, la cui inosservanza non è prevedibile né prevenibile. Né può di contro rilevare ─ per rispondere ad uno dei quesiti posti con l’ordinanza interlocutoria ─ che la società, custode del capannone, fosse consapevole del fatto che per i lavori commessi l’appaltatore incaricato avrebbe dovuto operare sulla copertura;
la condotta colposa cui riferire la valutazione di prevedibilità e prevenibilità oggettive ed ex ante per il giudizio causale, non è la presenza sul tetto dell’appaltatore incaricato, bensì le modalità, altamente incaute e imprudenti, di svolgimento di tale incarico. Né possono venire in rilievo nella specie eventuali profili di culpa in eligendo o in vigilando, in quanto totalmente estranei alla fattispecie di responsabilità, oggettiva, posta ad oggetto del giudizio. 13. La critica a tale ragionamento, lungi dall’evidenziare un errore di diritto sub specie di vizio di sussunzione della fattispecie concreta così come accertata censurando la correttezza dell'apprezzamento di essa alla stregua delle suindicate norme generali sulla individuazione del nesso causale, si muove piuttosto proprio sul piano della 14 ricostruzione della fattispecie concreta, sollecitando questa Corte a procedere ad una rivalutazione della quaestio facti, attraverso una diversa ponderazione di taluni elementi (v. pagg. 13 – 15 del ricorso) che, in thesi, dovrebbero valere a dimostrare il rilievo causale di comportamenti colposi di collaboratori o dipendenti della società per non aver informato l’operaio della non praticabilità delle “onduline” delle quali era formato per gran parte il tetto: argomentazione peraltro del tutto eccentrica rispetto al paradigma della fattispecie di responsabilità oggettiva posta ad oggetto del giudizio. 14. Il terzo motivo è inammissibile. Anche in tal caso le censure mosse, lungi dal prospettare dove e in che modo la qualificazione operata dal giudice a quo riveli un errore di ricognizione della fattispecie legale di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. o un vizio di sussunzione, si muovono sul piano della ricognizione della fattispecie concreta, anche in tal caso, peraltro, in una prospettiva argomentativa orientata a prospettare una responsabilità per colpa del tutto estranea al perimetro del giudizio. 15. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli 15 accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza