Articolo 7 della Legge 21 dicembre 1977, n. 985
Articolo 6Articolo 8
Versione
25 gennaio 1978
Art. 7.
Per le esigenze di rispetto e di ampliamento dell'impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all'attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella planimetria in scala 1/10.000 della variante al piano regolatore generale di Roma adottato con deliberazione dell'8 agosto 1974, n: 2632, e' adottata con l'assenso del Ministero dei trasporti.
In caso di contrasto, si applica la procedura prevista dall' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Entrata in vigore il 25 gennaio 1978
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