Art. 7.
Per le esigenze di rispetto e di ampliamento dell'impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all'attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella planimetria in scala 1/10.000 della variante al piano regolatore generale di Roma adottato con deliberazione dell'8 agosto 1974, n: 2632, e' adottata con l'assenso del Ministero dei trasporti.
In caso di contrasto, si applica la procedura prevista dall' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Per le esigenze di rispetto e di ampliamento dell'impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all'attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella planimetria in scala 1/10.000 della variante al piano regolatore generale di Roma adottato con deliberazione dell'8 agosto 1974, n: 2632, e' adottata con l'assenso del Ministero dei trasporti.
In caso di contrasto, si applica la procedura prevista dall' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .