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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1442/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU US EL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato a [...] il [...], ivi residente ed elettivamente Parte_1 domiciliato in San Marco in Lamis alla via Custoza n.27 presso lo studio dell'avv. Luciano
Masullo, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma ed elettivamente CP_1 domiciliata in San Marco in Lamis alla via Ten. Giordano n.4 presso lo studio dell'avv.
Rosa TO, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti pagina 1 di 17 appellata
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1959/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 9/8/2021, pubblicata in data 12/8/2021, a definizione del giudizio n.93000537/2010 r.g., promosso dall' odierno appellante in danno dell' odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 10/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante: “in via preliminare, si chiede che la Corte adita voglis revocare l'ordinanza di rigetto della richiesta di ammissione dei mezzi di prova e, per l'effetto, ammettere e procedere all'assunzione degli stessi(prova orale e richiesta ex art.210 c.p.c); nel merito, accogliere l'interposto appello per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare e/o annullare l'impugnata sentenza, con condanna del convenuto al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio ” ; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 27/4/2010 innanzi la Sezione distaccata di San Severo del Tribunale di Foggia, l'odierna società appellata chiedeva ed otteneva, con successivo decreto del 14/5/2010, la invocata ingiunzione di pagamento in danno dell'odierno appellante, per la somma do €13.175,68 oltre accessori e spese di procedura.
A supporto della richiesta monitoria predetta assumeva che, su richiesta del 13/6/1995 e con licenza del 20/11/1995 aveva concesso al , titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale, di poter costruire ed esercitare un accesso ad uso commerciale al proprio fondo limitrofo alla S.S. n.89 “Garganica”, in corrispondenza di uno specificato progressivo chilometrico, in territorio del Comune di Apricena.
La durata della predetta licenza veniva fissata per anni ventinove a decorrere dall'1/7/1995 con obbligo del predetto concessionario del pagamento di un convenuto canone annuo, originariamente fissato in €403,78 da versarsi anticipatamente in favore pagina 2 di 17 dell'istante concedente, canone successivamente adeguato dal 1998 al 2002 ad
€1.008,96, fino a giungere all'attuale misura di €1.182,65 per l'anno 2009.
Asseriva, tuttavia, che il dopo aver regolarmente versato il canone dovuto per le Pt_1 prime due annualità, a decorrere dal 1997 sospendeva il versamento dei canoni dovuti in virtù della predetta licenza come riportati dalle allegate e corrispondenti fatture, fino a quella n.23031317 del 12/12/2008.
Vane risultavano le reiterate richieste, la società concedente, con nota del 17/3/2004, comunicava al predetto concessionario l'avvio del procedimento di revoca della licenza, successivamente effettivamente attuata con provvedimento del 22/6/2005.
Parimenti inesitata risultava la comunicazione del verbale di contravvenzione per la mancata rimozione dell'accesso, così come inevase risultavano le successive richieste di pagamento del 6/3/20098 e del 3/11/2009, così determinandosi a promuovere la procedura monitoria predetta.
Notificato il provvedimento monitoro il successivo 5/6/2010, con citazione del 13/7/2010, introduttiva del presente giudizio, il proponeva formale e tempestiva opposizione Pt_1 al decreto predetto, concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente convenuta e, nel merito, per l'accoglimento della proposta opposizione e conseguente revoca del decreto opposto, con condanna della opposta alle spese di lite.
A supporto dell'opposizione, come detto, l'opponente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società opposta per decorrenza dei termini di prescrizione, presuntiva ed estintiva.
Quanto al merito, contestava la sussistenza del credito azionato, precisando che il rapporto obbligatorio, risalente al 1995, non si fosse mai perfezionato, evidenziando che la licenza fosse stata revocata nel 2005.
Esponeva, inoltre, sottoscritto il disciplinare, il passaggio non sarebbe mai stato realizzato, avendo inoltrato nel 2002 altra istanza sempre per un accesso nello stesso posto.
A sostegno di tale assunto evidenziava che, proprio alla progressiva chilometrica indicata nella licenza, la società convenuta nel 2005 aveva rilevato la presenza di un accesso non pagina 3 di 17 autorizzato, precisando che, in prossimità di tale accesso, ve ne era un altro nella disponibilità di terzi e che avrebbe di fatto utilizzato per raggiungere la propria quota.
Contestava, infine, di aver ricevuto le fatture poste a base del decreto opposto, concludendo come innanzi.
Con comparsa del 10/1/2010, si costituiva la creditrice convenuta opposta, eccependo, in rito, l'improcedibilità della proposta opposizione in quanto tardiva, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione introdotto tardivamente e passaggio in giudicato del decreto, in ragione della notifica tardiva dell'atto di opposzione, avvenuta oltre i termini di legge.
Nel merito, impugnando ogni avverso dedotto, ricostruiva documentalmente l'intera vicenda e contestava il preteso mancato perfezionamento del rapporto giuridico, rilevando che l'opponente aveva regolarmente effettuato il versamento del canone concessorio per il biennio 1995-1996, omettendo poi il versamento per gli anni successivi, fino al 2008.
Rilevava, inoltre, la pretestuosità dell'eccezione di prescrizione presuntiva, del resto superata dalla contestazione del rapporto, ribadendo, in ogni caso, la mancata rimozione dell'accesso da parte del come documentato da allegata produzione fotografica con Pt_1 conseguente illegittima detenzione ed occupazione di suo pubblico.
Così, radicatosi il contradittorio processuale, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 25/1/2010 e della riserva giudiziale, l'assegnatario del ruolo rilevata la “manifesta fondatezza della sollevata eccezione di improcedibilità dell'opposizione tardivamente proposta, fissava l'udienza di p.c. per il 17/12/2013 e con successiva ordinanza del
23/7/2012, concedeva la richiesta provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Veniva quindi, con provvedimento del 20/12/12 rigettata l'istanza di modifica della predetta ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, attesa la non impugnabilità della stessa.
Nel corso della successiva udienza di p.c., differita per ragioni d'ufficio, al 24/6/14 e quindi, al 24/5/2016, si prendeva atto di una congiunta richiesta di rinvio per un componimento bonario, la causa veniva rinviata all'udienza del 26/10/2016 ed ancora, per analogo motivo, a quella del 22/3/2017 e quindi al 27/9/2017.
pagina 4 di 17 Dopo ulteriori e molteplici rinvii anche per ragioni dell'Ufficio, all'ulteriore udienza decisoria del 10/4/2019, all'esito della quale, l'assegnatario del ruolo, accoglieva l'istanza del per la concessione dei termini ex art.183 c.p.c., rinviando per i provvedimenti Pt_1 di cui all'art.184 c.p.c., all'udienza del 15/7/2019, differita, per comprovato impedimento di un difensore, a quella successiva del 25/9/2019, all'esito della quale, con successiva ordinanza del 24/10/2019, ritenendo la possibile la definizione della causa senza ulteriore attività istruttoria, sussistendo già agli atti obiettivi elementi di giudizio e non apparendo manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sulla quale l'opponente nulla aveva dedotto neppure a seguito della concessione dei termini ex art.183 c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la lettura del dispositivo all'udienza dell'11/3/2020, differita a quella successiva dell'1/3/2021, nel corso della quale la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 9/8/2021, oggetto della presente impugnativa, il Tribunale ordinario di Foggia in composizione monocratica, cui, nelle more, era stato trasferito il fascicolo per soppressione della sezione distaccata di San Severo, definiva la controversia rigettando l'opposizione e, per l'effetto, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente alla refusione delle spese di lite come in dispositivo liquidate in favore di parte opposta.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In via preliminare il Tribunale res melius perpensa, revocando il proprio precdente orientamento in ordine alla ritenuta fondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardività della notifica della stessa, rivedeva la questione rilevando la tempestività della ridetta notifica in quanto l'atto di citazione era stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 14/7/2010, ovvero il trentanovesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione con conseguente ritenuto perfezionamento della notifica in tale data e quindi nei termini di rito.
Richiamava, a supporto di tale rilievo, il principio sostenuto dalla giurisprudenza in tema di notificazione, secondo il quale, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione (cui poteva assimilarsi per palese analogia pagina 5 di 17 l'opposizione a decreto ingiuntivo) si riteneva costituito con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con prova deducibile dal timbro apposto dallo stesso, anche se privo di sottoscrizione, dallo stesso apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica spese (v. Cass. 10/4/2018 n.8862)
Tanto premesso, passava poi a delibare l'eccezione dell'opponente attinente all'asserita compiuta prescrizione estintiva e presuntiva, rilevandone l'infondatezza, atteso che la prima non poteva “seriamente” sostenersi sulla scorta di plurimi atti incontestati con funzione interruttiva, risultanti dalla documentazione in atti, quali le molteplici diffide stragiudiziali susseguitesi dal 16/12/2003 al 3/11/2009, mentre la seconda, ovvero la eccepita prescrizione presuntiva era inaccoglibile a fronte della contestazione del rapporto e dell'ammissione del mancato pagamento fatta dall'opponente e tanto sulla scorta di plurima e richiamata giurisprudenza di legittimità a supporto (v. Cass. 28/5/2014).
Venendo al merito, valorizzava la documentazione prodotta dalla società opposta sin dalla fase monitoria e mai contestata dall'opponente, donde era agevole desumersi l'effettiva cronistoria della vicenda fattuale.
In particolare risultava che il quale proprietario di un fondo rustico in agro di Pt_1
Apricena, catastalmente censito come in atti, con propria istanza del 13/6/1995, richiedeva all' l'autorizzazione a realizzare un accesso privato al proprio fondo, CP_1 correggendo in 9+510 la progressiva chilometrica precedentemente indicata in 9+525, cui si dava riscontro positivo da parte della società concedente con un disciplinare, regolarmente sottoscritto dal richiedente in data 25/11/1995 con il quale veniva rilasciata la invocata licenza n.29849 che obbligava il concessionario al versamento di un Pt_1 canone di concessione nella misura ivi indicata (successivamente aggiornata fino al 2008).
In esecuzione di tale licenza il realizzava l'accesso stradale esattamente alla Pt_1 predetta progressiva chilometrica, come ampiamente dimostrato dalla prodotta documentazione fotografica, anch'essa rimasta incontestata, e tale accesso risultava ancora esistente all'epoca di introduzione del giudizio in esame, a servizio del fondo di proprietà servendo la metà destra della particella 168 (cui era stata fusa Pt_1
l'originaria p.lla 169), con vendita a terzi nel 2001 di alcuni fabbricati posti a sinistra della ridetta p.lla 168 cui, come risultava dal relativo atto di acquisto, doveva accedersi da una differente piazzola posta alla progressiva chilometrica 9+525, accesso, quindi, del tutto pagina 6 di 17 estraneo alla controversia in oggetto che, in tesi opponente, veniva da tempo utilizzata dal e preferita a quella oggetto della suddetta concessione del 25/11/1995, rimasta Pt_1 di fatto inutilizzata ma comunque mai rimossa.
Passava quindi il primo giudice alla ulteriore delibazione circa l'inidoneità dei mezzi istruttori articolati dall'opponente a preteso supporto dell'opposizione, esaminando, in particolare, tutti i capitoli della richiesta prova testimoniale, ritenendo gli stessi inidonei a dimostrare che l'accesso realizzato per il quale la convenuta opposta richiedeva in via monitoria il pagamento del canone fosse stato, nelle more, rimosso a cura del Pt_1 conseguendone che, non essendone stata contesta la realizzazione e risultando la stessa ancora persistente in loco, risultava del tutto irrilevante che il concessionario non ne faceva più uso effettivo, atteso che le stesse opere realizzate a modifica dell'originario stato dei luoghi, comportavano un'occupazione del suolo di pertinenza dell' non CP_1 potendo evincersi con certezza dai mezzi di prova orale suddetti una differente realtà.
Sulla scorta dei predetti rilievi, considerato che il avrebbe dovuto, a decorrere Pt_1 dall'1/7/1995, effettuare il pagamento del canone annuo convenuto, con le successive sue variazioni in aumento e preso atto, a supporto della fondatezza della domanda monitoria, aveva regolarmente provveduto a versare il canone annuo dovuto per gli anni
1995 e 1996, doveva ritenersi dovuto anche il pagamento dei canoni successivi, dovuti sempre in forza dell'originaria licenza, per il periodo dal 1997 al 2009, come riportati dalle rispettive ed allegate fatture, tutte regolarmente inviate al concessionario e da questi mai contestate.
Ulteriore rilievo fattuale a supporto della pretesa monitoria dell'opposta si configurava a seguito del mancato riscontro ed omessa contestazione delle plurime richieste effettuate dall'opposta con note del 16/12/2003 e 17/3/2004 con cui si comunicava anche l'avvio del procedimento di revoca della licenza, provvedimento poi comunicato con successiva nota del 22/6/2005 e finanche della notifica, in data 27/10/2005 del verbale di contravvenzione per la mancata rimozione dell'accesso e né, tantomeno, la ulteriori richieste di pagamento.
Particolare rilevanza probatoria attribuiva il Tribunale proprio al ridetto verbale di contravvenzione in quanto dimostrava, incontestabilmente, che l'accesso realizzato dal pagina 7 di 17 a tutt'oggi non fosse stato ancora rimosso, ben potendo, quindi, potenzialmente, Pt_1 continuare ad essere utilizzato anche dopo la definizione del giudizio.
Concludeva la parte motiva della propria statuizione, rigettando l'ulteriore domanda di parte opposta attinente il richiesto pagamento di una pretesa indennità di occupazione per periodi non compresi nella richiesta monitoria, i n quanto carente di apposito istruzione nel processo, rimanendo, pertanto, indeterminata, decidendo, pertanto come da dispositivo innanzi trascritto.
Avverso il suddetto procedimento motivazionale, insorgeva il proponendo il Pt_1 gravame che ci occupa, a supporto del quale articolava una triplice motivazione.
Con un primo motivo, contestava una prospettata violazione e falsa applicazione degli artt.1460 e 2948 c.c. per insufficiente e contradittoria quanto carente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché una ulteriore contraddittorietà e carenza della sentenza sotto altro profilo motivazionale nella parte in cui rigettava la proposta eccezione di prescrizione estintiva e presuntiva;
con un secondo motivo, censurava una violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per insufficiente e contradittoria quanto carente motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto incontestata da parte opponente della documentazione prodotta dall'opposta sin dalla fase monitoria ed aveva ritenuto inammissibile la richiesta prova testimoniale, nonostante la stessa fosse rituale e pertinente ai fini del giudizio, insistendo per la sua ammissione in questa fase, reiterando, altresì la richiesta ritualmente formulata ex art.210 c.p.c.; con un terzo ed ultimo motivo, si doleva, infine, per la concessa provvisoria esecutività, obliterando il tentativo obbligatorio di mediazione previsto per legge proprio nei casi in cui si conceda la provvisoria esecuzione.
Si costituiva la società appellata, insistendo per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma della impugnata sentenza e conseguenziale statuizione condannatoria delle spese del grado a carico di parte appellante.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11/3/2022, tratatta con la disposta modalità cartolare, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del
10/11/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del pagina 8 di 17 10/5/2024, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione, veniva riservata in decisone ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Ritiene il Collegio che nessuna delle doglianze addotte a supporto del gravame possa fondatamente supportare l'invocata riforma della gravata statuizione di 1° grado, rilevandone la destituzione di pregio sostanziale e processuale, configurandosi dirimenti nell'avallare l'infondatezza del gravame, molteplici riscontri documentali in atti, quali, in particolare: a) la copia dell'istanza di concessione del 13/6/1995, debitamente sottoscritta dal b)la copia del successivo “disciplinare” del 20/11/1995, pure sottoscritta dal Pt_1 concessionario con propria firma mai disconosciuta;
c)le molteplici copie delle fatture inevase e concernenti i canoni concessori annui non pagati e mai contestate dal Pt_1
d)le copie delle molteplici diffide stragiudiziali interruttive del decorso della eccepita prescrizione breve;
e)i rilievi fotografici attestanti la persistenza dell'accesso oggetto di concessione, mai rimosso dal e di quello ulteriore ad altra progressiva chilometrica, Pt_1
f)la circostanza, incontestata, del regolare pagamento del canone per i primi due anni di utilizzo (1995 e 1996), rilievi fattuali tutti idonei a confutare qualsiasi eccezione di inadempimento pure sollevata dal con il secondo motivo d'impugnativa e la vigenza Pt_1 evidente del rapporto obbligatorio concernete il pagamento del canone annuo di concessione, a nulla rilevando la disposta revoca della licenza medesima, risultando determinante la persistenza della piazzola d'accesso oggetto della concessione con conseguente utilizzo di suolo pubblico da parte del concessionario revocato.
In particolare, infondata si configura la prima censura con la quale l'appellante prospetta un vizio motivazionale sia in ordine alla rigettata eccezione prescrittiva nel suo duplice aspetto estintivo e presuntivo e sia in relazione ad un ritenuto erroneo perfezionamento del rapporto obbligatorio inter partes per asserita omessa istruzione della pratica da parte dell' nel contradittorio delle parti e per omessa sottoscrizione del di alcun atto CP_1 Pt_1
d'impegno nonché per aver l' proceduto alla revoca di una concessione giammai CP_1 rilasciata, conseguendone, in tesi appellante, l'insussistenza della prestazione da parte della ricorrente opposta, consistente nella concessione alla specifica progressione chilometrica stradale, e di conseguenza la pari insussistenza della richiesta pagina 9 di 17 controprestazione del pagamento del canone da parte dell'opponente, incorrendo oil
Tribunale nella violazione dell'arrt.1460 c.c..
La censura è infondata sotto entrambi i profili.
In primo luogo, deve integralmente condividersi, con riguardo alla proposta eccezione prescrittiva della pretesa monitoria la congrua e pertinente motivazione esposta dal
Tribunale con riguardo sia alla prescrizione estintiva che a quella presuntiva.
Con riguardo alla eccepita prescrizione breve quinquennale ex art.2948 c.c.
(configurandosi i canoni concessori con cadenza annuali alla stregua delle pigioni o di altro corrispettivo di locazioni sub 3) si deve evidenziare la dirimente efficacia interruttiva delle molteplici diffide stragiudiziali operate dalla società convenuta (v. doc. sub 16-20 fascicolo di primo grado) idonee ad escludere qualsiasi pretesa prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, dovendosi individuare la scadenza della stessa (atteso il pagamento delle prime due annualità) al termine del terzo anno con termine prescrittivo al
31/12/1998 a fronte della prima raccomandata di diffida al pagamento del 16/12/2003, la cui ricezione non risulta mai contestata dal con cui si diffidava al pagamento Pt_1 dei maturati canoni inevasi relativi al periodo dal 1998 al 2003 con conseguente decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale quinquennale a compèiersi il 16/12/2008,
a sua volta interrotto dalle successive diffide stragiudiziali.
A tale riguardo, privo di pregio è l'assunto difensivo dell'appellante secondo il quale tali atti stragiudiziali no n dovevano configurarsi idonei a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, atteso che, come agevolmente evincibile dal tenore testuale della prima diffida del 2003, la diffida in esame evidenziava chiaramente i presupposti costitutivi dell'atto interruttivo della prescrizione, palesandosi nella stessa gli eleme costitutivi necessari a tale effetto in quanto oltre a contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato conteneva anche “l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”(v. Cass. 4/1/2024 n.279).
Così inaccoglibile è l'ulteriore profilo della censura relativo alla motivazione posta dal
Tribunale a supporto del rigetto della ulteriore eccezione di prescrizione presuntiva “in
pagina 10 di 17 ragione della contestazione del rapporto e dell'ammissione del mancato pagamento” da parte del a nulla rilevando le pretestuose motivazioni addotte dallo stesso per Pt_1 giustificare il mancato pagamento alla stregua di ina inesistente eccezione d'inadempimento ex art.1460 c.c., avendo l' documentalmente comprovato la CP_1 effettiva realizzazione dell'accesso alla progressiva chilometrica stradale, specificamente richiesta dal stesso. Pt_1
Risulta, invero, oramai consolidato il principio secondo il quale: “La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art.2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo- come accade per la prescrizione ordinaria- ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non aver pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dover pagare in tutto o in parte il debito, essendo tale circostanza incompatibile con la prescrizione presuntiva che presuppone
l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione”(cfr. Cass. 15/10/2021
n.2835; conf. Cass. 30058 del 14/12/2017; anche Cass. 14927 del 21/6/2010; in termini, di recente, Cass. 15/10/2023 n.305).
Destituita di fondamento è infine l'ulteriore profilo della censura in esame con cui lamenta l'appellante l'omesso perfezionamento di alcun rapporto obbligatorio con la società appellata, in quanto, in tesi, emergerebbe pacificamente il mancato perfezionamento della concessione per l'accesso al km 9+510 per carente istruzione della pratica a cura dell' per mancata sottoscrizione di alcun atto d'impegno e per la revoca di una CP_1 concessione giammai rilasciata.
La documentazione in atti, come già evidenziato, smentisce categoricamente l'assunto difensivo predetto, proposto con gli effetti di una pretesa eccezione d'inadempimento contrattuale ex art.1460 c.c. che, in tesi dell'appellante, avallerebbe la contestata sussitenza di un proprio obbligo di pagamento del canone concessorio.
Invero, anche in disparte la corretta eccezione di inammissibilità di tale profilo censorio ex art.345 c.p.c., sollevata dalla società appellata, resta la rilevanza dirimente della comprovata istruzione della richiesta di autorizzazione del riscontrata dalla Pt_1 pagina 11 di 17 rilasciata licenza e dal successivo disciplinare sottoscritto dal concessionario, a nulla rilevando, come detto, la revoca della stessa licenza, risultando incontestato che il Pt_1 non aveva mai disimpegnato la sede stradale con la rimozione materiale dell'accesso a suo tempo realizzato e poi, rimasto di fatto inutilizzato per sua libera scelta, trovando più comodo accedere alla propria quota dall'accesso “alternativo” realizzato su di una diversa progressiva chilometrica.
La seconda doglianza attiene alla mancata ammissione della prova testimoniale così come articolata in atti, motivata in sentenza dal Tribunale per la ritenuta irrilevanza di tutte le circostanze di prova articolate, attinenti all'utilizzo effettivo dell'accesso alternativo facente capo alla ditta Santarelli, ovvero quello posto sulla strada statale 89 alla progressiva chilometrica 9+525, ben differente da quello oggetto di causa (v. Capitoli sub
A e B (circostanza irrilevante ai fatti di causa) o alla asserita mancato completamento istruttorio della richiesta di nuovo accesso autonomo sulla chilometrica 9+510 (capitolo sub C e D), smentita dalla documentazione in atti, od altre circostanze sicuramente inidonee a comprovare una giustificata sospensione nel pagamento del canone concessorio per cui è causa, risultando palese che il materiale abbandono dell'accesso dal parte del concessionario, senza provvedere alla sua effettiva rimozione con ripristino dello stato dei luoghi, non poteva in alcun modo avallare un preteso fatto estintivo dell'obbligazione debitoria di cui in monitorio.
Inconferente poi alla fattispecie in esame, ratione temporis, si configura la terza ed ultima censura, atteso che l'obbligo del tentativo di mediazione si configurava vigente in epoca successiva all'introduzione del giudizio, avvenuto con la notifica della citazione introduttiva del 17/7/2010, conseguendone che, successivamente all'ordinanza concessoria della provvisoria esecuzione del decreto opposto del 23/7/2012, non vi era alcun obbligo di esperire il predetto tentativo di mediazione a cura dell'attore sostanziale,
a pena d'improcedibilità del giudizio.
In definitiva, sulla scorta dei predetti rilievi, il gravame si configura privo di pregio alcuno, configurandosi inadeguatamente supportato da motivazioni non condivisibili e sicuramente inidonee a supportare l'invocata riforma della gravata sentenza, la cui motivazione, siccome avallata da incontestati riscontri documentali e consolidati principi pagina 12 di 17 giurisprudenziali, deve apprezzarsi e condividersi integralmente, con le conseguenziali statuizioni di rito.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n.1959/2021, resa dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data 9/8/2021, pubblicata il successivo 12/8/2021, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante, dei compensi difensivi attinenti il presente grado, liquidati gli stessi in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante,
[...]
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo Parte_1 del contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso a seguito della Camera di consiglio in videoconferenza del 16/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IU US estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 13 di 17 pagina 14 di 17 pagina 15 di 17 .
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pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU US EL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato a [...] il [...], ivi residente ed elettivamente Parte_1 domiciliato in San Marco in Lamis alla via Custoza n.27 presso lo studio dell'avv. Luciano
Masullo, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma ed elettivamente CP_1 domiciliata in San Marco in Lamis alla via Ten. Giordano n.4 presso lo studio dell'avv.
Rosa TO, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti pagina 1 di 17 appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n.1959/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 9/8/2021, pubblicata in data 12/8/2021, a definizione del giudizio n.93000537/2010 r.g., promosso dall' odierno appellante in danno dell' odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 10/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante: “in via preliminare, si chiede che la Corte adita voglis revocare l'ordinanza di rigetto della richiesta di ammissione dei mezzi di prova e, per l'effetto, ammettere e procedere all'assunzione degli stessi(prova orale e richiesta ex art.210 c.p.c); nel merito, accogliere l'interposto appello per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare e/o annullare l'impugnata sentenza, con condanna del convenuto al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio ” ; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 27/4/2010 innanzi la Sezione distaccata di San Severo del Tribunale di Foggia, l'odierna società appellata chiedeva ed otteneva, con successivo decreto del 14/5/2010, la invocata ingiunzione di pagamento in danno dell'odierno appellante, per la somma do €13.175,68 oltre accessori e spese di procedura.
A supporto della richiesta monitoria predetta assumeva che, su richiesta del 13/6/1995 e con licenza del 20/11/1995 aveva concesso al , titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale, di poter costruire ed esercitare un accesso ad uso commerciale al proprio fondo limitrofo alla S.S. n.89 “Garganica”, in corrispondenza di uno specificato progressivo chilometrico, in territorio del Comune di Apricena.
La durata della predetta licenza veniva fissata per anni ventinove a decorrere dall'1/7/1995 con obbligo del predetto concessionario del pagamento di un convenuto canone annuo, originariamente fissato in €403,78 da versarsi anticipatamente in favore pagina 2 di 17 dell'istante concedente, canone successivamente adeguato dal 1998 al 2002 ad
€1.008,96, fino a giungere all'attuale misura di €1.182,65 per l'anno 2009.
Asseriva, tuttavia, che il dopo aver regolarmente versato il canone dovuto per le Pt_1 prime due annualità, a decorrere dal 1997 sospendeva il versamento dei canoni dovuti in virtù della predetta licenza come riportati dalle allegate e corrispondenti fatture, fino a quella n.23031317 del 12/12/2008.
Vane risultavano le reiterate richieste, la società concedente, con nota del 17/3/2004, comunicava al predetto concessionario l'avvio del procedimento di revoca della licenza, successivamente effettivamente attuata con provvedimento del 22/6/2005.
Parimenti inesitata risultava la comunicazione del verbale di contravvenzione per la mancata rimozione dell'accesso, così come inevase risultavano le successive richieste di pagamento del 6/3/20098 e del 3/11/2009, così determinandosi a promuovere la procedura monitoria predetta.
Notificato il provvedimento monitoro il successivo 5/6/2010, con citazione del 13/7/2010, introduttiva del presente giudizio, il proponeva formale e tempestiva opposizione Pt_1 al decreto predetto, concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente convenuta e, nel merito, per l'accoglimento della proposta opposizione e conseguente revoca del decreto opposto, con condanna della opposta alle spese di lite.
A supporto dell'opposizione, come detto, l'opponente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società opposta per decorrenza dei termini di prescrizione, presuntiva ed estintiva.
Quanto al merito, contestava la sussistenza del credito azionato, precisando che il rapporto obbligatorio, risalente al 1995, non si fosse mai perfezionato, evidenziando che la licenza fosse stata revocata nel 2005.
Esponeva, inoltre, sottoscritto il disciplinare, il passaggio non sarebbe mai stato realizzato, avendo inoltrato nel 2002 altra istanza sempre per un accesso nello stesso posto.
A sostegno di tale assunto evidenziava che, proprio alla progressiva chilometrica indicata nella licenza, la società convenuta nel 2005 aveva rilevato la presenza di un accesso non pagina 3 di 17 autorizzato, precisando che, in prossimità di tale accesso, ve ne era un altro nella disponibilità di terzi e che avrebbe di fatto utilizzato per raggiungere la propria quota.
Contestava, infine, di aver ricevuto le fatture poste a base del decreto opposto, concludendo come innanzi.
Con comparsa del 10/1/2010, si costituiva la creditrice convenuta opposta, eccependo, in rito, l'improcedibilità della proposta opposizione in quanto tardiva, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione introdotto tardivamente e passaggio in giudicato del decreto, in ragione della notifica tardiva dell'atto di opposzione, avvenuta oltre i termini di legge.
Nel merito, impugnando ogni avverso dedotto, ricostruiva documentalmente l'intera vicenda e contestava il preteso mancato perfezionamento del rapporto giuridico, rilevando che l'opponente aveva regolarmente effettuato il versamento del canone concessorio per il biennio 1995-1996, omettendo poi il versamento per gli anni successivi, fino al 2008.
Rilevava, inoltre, la pretestuosità dell'eccezione di prescrizione presuntiva, del resto superata dalla contestazione del rapporto, ribadendo, in ogni caso, la mancata rimozione dell'accesso da parte del come documentato da allegata produzione fotografica con Pt_1 conseguente illegittima detenzione ed occupazione di suo pubblico.
Così, radicatosi il contradittorio processuale, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 25/1/2010 e della riserva giudiziale, l'assegnatario del ruolo rilevata la “manifesta fondatezza della sollevata eccezione di improcedibilità dell'opposizione tardivamente proposta, fissava l'udienza di p.c. per il 17/12/2013 e con successiva ordinanza del
23/7/2012, concedeva la richiesta provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Veniva quindi, con provvedimento del 20/12/12 rigettata l'istanza di modifica della predetta ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, attesa la non impugnabilità della stessa.
Nel corso della successiva udienza di p.c., differita per ragioni d'ufficio, al 24/6/14 e quindi, al 24/5/2016, si prendeva atto di una congiunta richiesta di rinvio per un componimento bonario, la causa veniva rinviata all'udienza del 26/10/2016 ed ancora, per analogo motivo, a quella del 22/3/2017 e quindi al 27/9/2017.
pagina 4 di 17 Dopo ulteriori e molteplici rinvii anche per ragioni dell'Ufficio, all'ulteriore udienza decisoria del 10/4/2019, all'esito della quale, l'assegnatario del ruolo, accoglieva l'istanza del per la concessione dei termini ex art.183 c.p.c., rinviando per i provvedimenti Pt_1 di cui all'art.184 c.p.c., all'udienza del 15/7/2019, differita, per comprovato impedimento di un difensore, a quella successiva del 25/9/2019, all'esito della quale, con successiva ordinanza del 24/10/2019, ritenendo la possibile la definizione della causa senza ulteriore attività istruttoria, sussistendo già agli atti obiettivi elementi di giudizio e non apparendo manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sulla quale l'opponente nulla aveva dedotto neppure a seguito della concessione dei termini ex art.183 c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la lettura del dispositivo all'udienza dell'11/3/2020, differita a quella successiva dell'1/3/2021, nel corso della quale la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 9/8/2021, oggetto della presente impugnativa, il Tribunale ordinario di Foggia in composizione monocratica, cui, nelle more, era stato trasferito il fascicolo per soppressione della sezione distaccata di San Severo, definiva la controversia rigettando l'opposizione e, per l'effetto, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente alla refusione delle spese di lite come in dispositivo liquidate in favore di parte opposta.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In via preliminare il Tribunale res melius perpensa, revocando il proprio precdente orientamento in ordine alla ritenuta fondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardività della notifica della stessa, rivedeva la questione rilevando la tempestività della ridetta notifica in quanto l'atto di citazione era stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 14/7/2010, ovvero il trentanovesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione con conseguente ritenuto perfezionamento della notifica in tale data e quindi nei termini di rito.
Richiamava, a supporto di tale rilievo, il principio sostenuto dalla giurisprudenza in tema di notificazione, secondo il quale, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione (cui poteva assimilarsi per palese analogia pagina 5 di 17 l'opposizione a decreto ingiuntivo) si riteneva costituito con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con prova deducibile dal timbro apposto dallo stesso, anche se privo di sottoscrizione, dallo stesso apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica spese (v. Cass. 10/4/2018 n.8862)
Tanto premesso, passava poi a delibare l'eccezione dell'opponente attinente all'asserita compiuta prescrizione estintiva e presuntiva, rilevandone l'infondatezza, atteso che la prima non poteva “seriamente” sostenersi sulla scorta di plurimi atti incontestati con funzione interruttiva, risultanti dalla documentazione in atti, quali le molteplici diffide stragiudiziali susseguitesi dal 16/12/2003 al 3/11/2009, mentre la seconda, ovvero la eccepita prescrizione presuntiva era inaccoglibile a fronte della contestazione del rapporto e dell'ammissione del mancato pagamento fatta dall'opponente e tanto sulla scorta di plurima e richiamata giurisprudenza di legittimità a supporto (v. Cass. 28/5/2014).
Venendo al merito, valorizzava la documentazione prodotta dalla società opposta sin dalla fase monitoria e mai contestata dall'opponente, donde era agevole desumersi l'effettiva cronistoria della vicenda fattuale.
In particolare risultava che il quale proprietario di un fondo rustico in agro di Pt_1
Apricena, catastalmente censito come in atti, con propria istanza del 13/6/1995, richiedeva all' l'autorizzazione a realizzare un accesso privato al proprio fondo, CP_1 correggendo in 9+510 la progressiva chilometrica precedentemente indicata in 9+525, cui si dava riscontro positivo da parte della società concedente con un disciplinare, regolarmente sottoscritto dal richiedente in data 25/11/1995 con il quale veniva rilasciata la invocata licenza n.29849 che obbligava il concessionario al versamento di un Pt_1 canone di concessione nella misura ivi indicata (successivamente aggiornata fino al 2008).
In esecuzione di tale licenza il realizzava l'accesso stradale esattamente alla Pt_1 predetta progressiva chilometrica, come ampiamente dimostrato dalla prodotta documentazione fotografica, anch'essa rimasta incontestata, e tale accesso risultava ancora esistente all'epoca di introduzione del giudizio in esame, a servizio del fondo di proprietà servendo la metà destra della particella 168 (cui era stata fusa Pt_1
l'originaria p.lla 169), con vendita a terzi nel 2001 di alcuni fabbricati posti a sinistra della ridetta p.lla 168 cui, come risultava dal relativo atto di acquisto, doveva accedersi da una differente piazzola posta alla progressiva chilometrica 9+525, accesso, quindi, del tutto pagina 6 di 17 estraneo alla controversia in oggetto che, in tesi opponente, veniva da tempo utilizzata dal e preferita a quella oggetto della suddetta concessione del 25/11/1995, rimasta Pt_1 di fatto inutilizzata ma comunque mai rimossa.
Passava quindi il primo giudice alla ulteriore delibazione circa l'inidoneità dei mezzi istruttori articolati dall'opponente a preteso supporto dell'opposizione, esaminando, in particolare, tutti i capitoli della richiesta prova testimoniale, ritenendo gli stessi inidonei a dimostrare che l'accesso realizzato per il quale la convenuta opposta richiedeva in via monitoria il pagamento del canone fosse stato, nelle more, rimosso a cura del Pt_1 conseguendone che, non essendone stata contesta la realizzazione e risultando la stessa ancora persistente in loco, risultava del tutto irrilevante che il concessionario non ne faceva più uso effettivo, atteso che le stesse opere realizzate a modifica dell'originario stato dei luoghi, comportavano un'occupazione del suolo di pertinenza dell' non CP_1 potendo evincersi con certezza dai mezzi di prova orale suddetti una differente realtà.
Sulla scorta dei predetti rilievi, considerato che il avrebbe dovuto, a decorrere Pt_1 dall'1/7/1995, effettuare il pagamento del canone annuo convenuto, con le successive sue variazioni in aumento e preso atto, a supporto della fondatezza della domanda monitoria, aveva regolarmente provveduto a versare il canone annuo dovuto per gli anni
1995 e 1996, doveva ritenersi dovuto anche il pagamento dei canoni successivi, dovuti sempre in forza dell'originaria licenza, per il periodo dal 1997 al 2009, come riportati dalle rispettive ed allegate fatture, tutte regolarmente inviate al concessionario e da questi mai contestate.
Ulteriore rilievo fattuale a supporto della pretesa monitoria dell'opposta si configurava a seguito del mancato riscontro ed omessa contestazione delle plurime richieste effettuate dall'opposta con note del 16/12/2003 e 17/3/2004 con cui si comunicava anche l'avvio del procedimento di revoca della licenza, provvedimento poi comunicato con successiva nota del 22/6/2005 e finanche della notifica, in data 27/10/2005 del verbale di contravvenzione per la mancata rimozione dell'accesso e né, tantomeno, la ulteriori richieste di pagamento.
Particolare rilevanza probatoria attribuiva il Tribunale proprio al ridetto verbale di contravvenzione in quanto dimostrava, incontestabilmente, che l'accesso realizzato dal pagina 7 di 17 a tutt'oggi non fosse stato ancora rimosso, ben potendo, quindi, potenzialmente, Pt_1 continuare ad essere utilizzato anche dopo la definizione del giudizio.
Concludeva la parte motiva della propria statuizione, rigettando l'ulteriore domanda di parte opposta attinente il richiesto pagamento di una pretesa indennità di occupazione per periodi non compresi nella richiesta monitoria, i n quanto carente di apposito istruzione nel processo, rimanendo, pertanto, indeterminata, decidendo, pertanto come da dispositivo innanzi trascritto.
Avverso il suddetto procedimento motivazionale, insorgeva il proponendo il Pt_1 gravame che ci occupa, a supporto del quale articolava una triplice motivazione.
Con un primo motivo, contestava una prospettata violazione e falsa applicazione degli artt.1460 e 2948 c.c. per insufficiente e contradittoria quanto carente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché una ulteriore contraddittorietà e carenza della sentenza sotto altro profilo motivazionale nella parte in cui rigettava la proposta eccezione di prescrizione estintiva e presuntiva;
con un secondo motivo, censurava una violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per insufficiente e contradittoria quanto carente motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto incontestata da parte opponente della documentazione prodotta dall'opposta sin dalla fase monitoria ed aveva ritenuto inammissibile la richiesta prova testimoniale, nonostante la stessa fosse rituale e pertinente ai fini del giudizio, insistendo per la sua ammissione in questa fase, reiterando, altresì la richiesta ritualmente formulata ex art.210 c.p.c.; con un terzo ed ultimo motivo, si doleva, infine, per la concessa provvisoria esecutività, obliterando il tentativo obbligatorio di mediazione previsto per legge proprio nei casi in cui si conceda la provvisoria esecuzione.
Si costituiva la società appellata, insistendo per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma della impugnata sentenza e conseguenziale statuizione condannatoria delle spese del grado a carico di parte appellante.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11/3/2022, tratatta con la disposta modalità cartolare, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del
10/11/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del pagina 8 di 17 10/5/2024, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione, veniva riservata in decisone ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Ritiene il Collegio che nessuna delle doglianze addotte a supporto del gravame possa fondatamente supportare l'invocata riforma della gravata statuizione di 1° grado, rilevandone la destituzione di pregio sostanziale e processuale, configurandosi dirimenti nell'avallare l'infondatezza del gravame, molteplici riscontri documentali in atti, quali, in particolare: a) la copia dell'istanza di concessione del 13/6/1995, debitamente sottoscritta dal b)la copia del successivo “disciplinare” del 20/11/1995, pure sottoscritta dal Pt_1 concessionario con propria firma mai disconosciuta;
c)le molteplici copie delle fatture inevase e concernenti i canoni concessori annui non pagati e mai contestate dal Pt_1
d)le copie delle molteplici diffide stragiudiziali interruttive del decorso della eccepita prescrizione breve;
e)i rilievi fotografici attestanti la persistenza dell'accesso oggetto di concessione, mai rimosso dal e di quello ulteriore ad altra progressiva chilometrica, Pt_1
f)la circostanza, incontestata, del regolare pagamento del canone per i primi due anni di utilizzo (1995 e 1996), rilievi fattuali tutti idonei a confutare qualsiasi eccezione di inadempimento pure sollevata dal con il secondo motivo d'impugnativa e la vigenza Pt_1 evidente del rapporto obbligatorio concernete il pagamento del canone annuo di concessione, a nulla rilevando la disposta revoca della licenza medesima, risultando determinante la persistenza della piazzola d'accesso oggetto della concessione con conseguente utilizzo di suolo pubblico da parte del concessionario revocato.
In particolare, infondata si configura la prima censura con la quale l'appellante prospetta un vizio motivazionale sia in ordine alla rigettata eccezione prescrittiva nel suo duplice aspetto estintivo e presuntivo e sia in relazione ad un ritenuto erroneo perfezionamento del rapporto obbligatorio inter partes per asserita omessa istruzione della pratica da parte dell' nel contradittorio delle parti e per omessa sottoscrizione del di alcun atto CP_1 Pt_1
d'impegno nonché per aver l' proceduto alla revoca di una concessione giammai CP_1 rilasciata, conseguendone, in tesi appellante, l'insussistenza della prestazione da parte della ricorrente opposta, consistente nella concessione alla specifica progressione chilometrica stradale, e di conseguenza la pari insussistenza della richiesta pagina 9 di 17 controprestazione del pagamento del canone da parte dell'opponente, incorrendo oil
Tribunale nella violazione dell'arrt.1460 c.c..
La censura è infondata sotto entrambi i profili.
In primo luogo, deve integralmente condividersi, con riguardo alla proposta eccezione prescrittiva della pretesa monitoria la congrua e pertinente motivazione esposta dal
Tribunale con riguardo sia alla prescrizione estintiva che a quella presuntiva.
Con riguardo alla eccepita prescrizione breve quinquennale ex art.2948 c.c.
(configurandosi i canoni concessori con cadenza annuali alla stregua delle pigioni o di altro corrispettivo di locazioni sub 3) si deve evidenziare la dirimente efficacia interruttiva delle molteplici diffide stragiudiziali operate dalla società convenuta (v. doc. sub 16-20 fascicolo di primo grado) idonee ad escludere qualsiasi pretesa prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, dovendosi individuare la scadenza della stessa (atteso il pagamento delle prime due annualità) al termine del terzo anno con termine prescrittivo al
31/12/1998 a fronte della prima raccomandata di diffida al pagamento del 16/12/2003, la cui ricezione non risulta mai contestata dal con cui si diffidava al pagamento Pt_1 dei maturati canoni inevasi relativi al periodo dal 1998 al 2003 con conseguente decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale quinquennale a compèiersi il 16/12/2008,
a sua volta interrotto dalle successive diffide stragiudiziali.
A tale riguardo, privo di pregio è l'assunto difensivo dell'appellante secondo il quale tali atti stragiudiziali no n dovevano configurarsi idonei a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, atteso che, come agevolmente evincibile dal tenore testuale della prima diffida del 2003, la diffida in esame evidenziava chiaramente i presupposti costitutivi dell'atto interruttivo della prescrizione, palesandosi nella stessa gli eleme costitutivi necessari a tale effetto in quanto oltre a contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato conteneva anche “l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”(v. Cass. 4/1/2024 n.279).
Così inaccoglibile è l'ulteriore profilo della censura relativo alla motivazione posta dal
Tribunale a supporto del rigetto della ulteriore eccezione di prescrizione presuntiva “in
pagina 10 di 17 ragione della contestazione del rapporto e dell'ammissione del mancato pagamento” da parte del a nulla rilevando le pretestuose motivazioni addotte dallo stesso per Pt_1 giustificare il mancato pagamento alla stregua di ina inesistente eccezione d'inadempimento ex art.1460 c.c., avendo l' documentalmente comprovato la CP_1 effettiva realizzazione dell'accesso alla progressiva chilometrica stradale, specificamente richiesta dal stesso. Pt_1
Risulta, invero, oramai consolidato il principio secondo il quale: “La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art.2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo- come accade per la prescrizione ordinaria- ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non aver pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dover pagare in tutto o in parte il debito, essendo tale circostanza incompatibile con la prescrizione presuntiva che presuppone
l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione”(cfr. Cass. 15/10/2021
n.2835; conf. Cass. 30058 del 14/12/2017; anche Cass. 14927 del 21/6/2010; in termini, di recente, Cass. 15/10/2023 n.305).
Destituita di fondamento è infine l'ulteriore profilo della censura in esame con cui lamenta l'appellante l'omesso perfezionamento di alcun rapporto obbligatorio con la società appellata, in quanto, in tesi, emergerebbe pacificamente il mancato perfezionamento della concessione per l'accesso al km 9+510 per carente istruzione della pratica a cura dell' per mancata sottoscrizione di alcun atto d'impegno e per la revoca di una CP_1 concessione giammai rilasciata.
La documentazione in atti, come già evidenziato, smentisce categoricamente l'assunto difensivo predetto, proposto con gli effetti di una pretesa eccezione d'inadempimento contrattuale ex art.1460 c.c. che, in tesi dell'appellante, avallerebbe la contestata sussitenza di un proprio obbligo di pagamento del canone concessorio.
Invero, anche in disparte la corretta eccezione di inammissibilità di tale profilo censorio ex art.345 c.p.c., sollevata dalla società appellata, resta la rilevanza dirimente della comprovata istruzione della richiesta di autorizzazione del riscontrata dalla Pt_1 pagina 11 di 17 rilasciata licenza e dal successivo disciplinare sottoscritto dal concessionario, a nulla rilevando, come detto, la revoca della stessa licenza, risultando incontestato che il Pt_1 non aveva mai disimpegnato la sede stradale con la rimozione materiale dell'accesso a suo tempo realizzato e poi, rimasto di fatto inutilizzato per sua libera scelta, trovando più comodo accedere alla propria quota dall'accesso “alternativo” realizzato su di una diversa progressiva chilometrica.
La seconda doglianza attiene alla mancata ammissione della prova testimoniale così come articolata in atti, motivata in sentenza dal Tribunale per la ritenuta irrilevanza di tutte le circostanze di prova articolate, attinenti all'utilizzo effettivo dell'accesso alternativo facente capo alla ditta Santarelli, ovvero quello posto sulla strada statale 89 alla progressiva chilometrica 9+525, ben differente da quello oggetto di causa (v. Capitoli sub
A e B (circostanza irrilevante ai fatti di causa) o alla asserita mancato completamento istruttorio della richiesta di nuovo accesso autonomo sulla chilometrica 9+510 (capitolo sub C e D), smentita dalla documentazione in atti, od altre circostanze sicuramente inidonee a comprovare una giustificata sospensione nel pagamento del canone concessorio per cui è causa, risultando palese che il materiale abbandono dell'accesso dal parte del concessionario, senza provvedere alla sua effettiva rimozione con ripristino dello stato dei luoghi, non poteva in alcun modo avallare un preteso fatto estintivo dell'obbligazione debitoria di cui in monitorio.
Inconferente poi alla fattispecie in esame, ratione temporis, si configura la terza ed ultima censura, atteso che l'obbligo del tentativo di mediazione si configurava vigente in epoca successiva all'introduzione del giudizio, avvenuto con la notifica della citazione introduttiva del 17/7/2010, conseguendone che, successivamente all'ordinanza concessoria della provvisoria esecuzione del decreto opposto del 23/7/2012, non vi era alcun obbligo di esperire il predetto tentativo di mediazione a cura dell'attore sostanziale,
a pena d'improcedibilità del giudizio.
In definitiva, sulla scorta dei predetti rilievi, il gravame si configura privo di pregio alcuno, configurandosi inadeguatamente supportato da motivazioni non condivisibili e sicuramente inidonee a supportare l'invocata riforma della gravata sentenza, la cui motivazione, siccome avallata da incontestati riscontri documentali e consolidati principi pagina 12 di 17 giurisprudenziali, deve apprezzarsi e condividersi integralmente, con le conseguenziali statuizioni di rito.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n.1959/2021, resa dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data 9/8/2021, pubblicata il successivo 12/8/2021, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante, dei compensi difensivi attinenti il presente grado, liquidati gli stessi in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante,
[...]
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo Parte_1 del contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso a seguito della Camera di consiglio in videoconferenza del 16/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IU US estensore
(avv. Leonardo Nota)
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