Ordinanza collegiale 6 febbraio 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2025, proposto dall’avvocato Roberto Antonio Brigante, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Antonio Brigante e Paolo Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monfalcone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sulla “ settima richiesta ” di cui all’ “istanza di accesso civico (art. 5 – comma 1 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)” inviata a mezzo p.e.c. il 17.2.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monfalcone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa IA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a notificato il 30.3.2025 e depositato in pari data, l’avv. Brigante, premesso di aver presentato al Comune di Monfalcone il 17.2.2025 un’istanza di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5 comma 1 d.lgs 33/2013, avente ad oggetto sedici richieste relative a documenti che non risultavano pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, di cui risulterebbe non riscontrata la “ settima richiesta ”, chiede che questo Tribunale, previo annullamento del silenzio ed accertamento dell’obbligo di pubblicazione del Rendiconto e della Relazione illustrativa relativa all’utilizzo dei contributi per il 5 per mille dell’Irpef a partire dall’annualità 2019, ne ordini la pubblicazione, con comunicazione dell’avvenuto adempimento e indicazione del collegamento ipertestuale
2. Rappresenta:
- di aver indirizzato la richiesta di accesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, mentre l’istanza sarebbe stata riscontrata dal Segretario generale del Comune di Monfalcone e non dal predetto Responsabile;
- che l’Amministrazione intimata gli ha trasmesso in data 19.3.2025 la nota con il seguente contenuto: “ Si comunica che la sottosezione ‘Rendiconto 5 per mille Irpef’ della sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito istituzionale del Comune di Monfalcone è in corso di aggiornamento ed il Rendiconto e la Relazione illustrativa per le ultime annualità sono in corso di pubblicazione”.
3. Il Comune di Monfalcone si è costituito in giudizio producendo memoria in cui ha preliminarmente sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, e nella specie:
- per omessa notifica del gravame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto soggetto diverso dal Comune, incardinato presso il Ministero dell’Interno;
- per mancato preventivo esperimento della speciale tutela amministrativa interna prevista dall’art. 5 d.lgs 33/2013 innanzi al predetto Responsabile;
- per non corretta individuazione dello strumento processuale da azionare, avendo proposto azione ex art. 116 c.p.a. e non con il rito di cui all’art. 117 c.p.a..
Nel merito, ha evidenziato l’infondatezza del ricorso in quanto il Comune di Monfalcone, come si evince dal riscontro dd 19.3.2025, non avrebbe rigettato alcuna istanza, né serbato alcun silenzio, dando conto al richiedente “ in maniera puntuale e cristallina” di ogni tipo di informazione in relazione alle diverse richieste, mentre il ricorrente, dopo 11 giorni dalla trasmissione della PEC di riscontro da parte dell’Ente, avrebbe notificato il ricorso de quo .
4. Il 16.1.2026 parte ricorrente ha prodotto memoria di replica, in cui ha argomentato in ordine all’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune intimato, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
5. All’udienza camerale del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con ordinanza istruttoria n. 32 del 6.2.2026 il Collegio, “Ritenuto necessario, ai fini del decidere, e per una più chiara ricostruzione del quadro fattuale – impregiudicata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese – disporre approfondimenti istruttori;
Ritenuto perciò necessario che il Comune di Monfalcone depositi in giudizio, nel termine in seguito indicato, una documentata e aggiornata relazione sull’argomento, in modo da chiarire, in particolare:
- se i dati oggetto della richiesta del ricorrente sussistono e sono nella disponibilità dell’Amministrazione;
- se gli stessi sono formalizzati in un documento;
- se sono reperibili in una sezione del sito istituzionale dell’Ente;
- in caso di risposta negativa, se, quando e con quali modalità intenda provvedere alla pubblicazione; (…)”, assegnava al Comune intimato il termine di 15 giorni per provvedere ai suddetti adempimenti, fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza camerale del 24.3.2026.
7. Il 20.2.2026 il Comune resistente ha depositato la relazione del Segretario generale dell’Ente, contenente la risposta a tutti i quesiti che erano stati formulati nell’ordinanza istruttoria, nonché il link per l’accesso alla documentazione oggetto della “ settima richiesta ” del ricorrente, documentazione che è stata altresì prodotta agli atti del presente giudizio.
8. Il ricorrente ha depositato l’11.3.2026 memoria di replica in cui, preso atto del deposito documentale effettuato dal Comune intimato, ha evidenziato che “ Finalmente, dopo oltre un anno dall’istanza di accesso dd 17/02/2025 (e cioè solo il 19/02/2026), ma solo dopo la presente iniziativa giudiziale ed addirittura solo dopo l’ordinanza istruttoria n. 32/2026 di Codesto Ecc.mo Tribunale, il Comune di Monfalcone si è degnato di ottemperare ad un obbligo di legge (…)”, insistendo per l’accoglimento del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
9. All’udienza camerale del 24.3.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Monfalcone.
Esse non risultano accoglibili.
11. Il Collegio non disconosce l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale differente, richiamato dall’Amministrazione intimata, sulla cui base poggiano le eccezioni di cui trattasi, che si ritiene però di non condividere.
11.1 Va infatti rilevato che la procedura amministrativa di cui all’art. 5 comma 7 d.lgs 33/2013, non riveste natura di rimedio pregiudiziale rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale avanti al GA, essendo il suo esperimento meramente facoltativo, come si evince dalla formulazione letterale secondo cui “ nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.
11.2 Né può ritenersi necessaria la notifica del ricorso giurisdizionale, a pena di inammissibilità dello stesso, oltre che al Comune anche al Responsabile della prevenzione della corruzione, che nella specie è il Segretario generale dell’Ente i cui atti sono imputabili all’Amministrazione comunale.
Il richiamo nella giurisprudenza sopra riportata del comma 8 dell’art. 5 d.lgs 33/2013, ove è previsto che “ Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata ”, concerne la differente fattispecie della notifica del ricorso amministrativo che può essere presentato al difensore civico.
11.3 In riferimento alla corretta individuazione dello strumento processuale, ritiene il Collegio che, come evidenziato dal Consiglio di Stato (pur prendendo atto del divergente orientamento di alcuni Tar), in base al dato testuale dell’art. 116 c.p.a. comma 1 “ Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio (…) ”, articolo che risulta richiamato anche dall’art. 5 d.lgs 33/2013, il rito applicabile a fronte di un ricorso in materia di accesso civico sia quello dell’art. 116 c.p.a. (cfr tra le altre Cons St sez. III, n. 1482/2022; Cons St sez IV, n. 1179/2024).
Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente ha chiesto in subordine l’annullamento del silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a. asseritamente serbato dall’Amministrazione sulla settima richiesta , previo mutamento del rito, ragione per cui alcuna inammissibilità potrebbe discendere dalla proposizione del ricorso ex art. 116 c.p.a. (sulla cui correttezza peraltro si è già argomentato), potendo il Collegio in ogni caso provvedere ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a..
12. Nel merito, va evidenziato che con la produzione documentale del 20.2.2026 corredata da relazione a firma del Segretario generale del Comune (organo competente a riscontrare l’ordinanza istruttoria di questo Tar, al pari dell’istanza di accesso, in quanto il predetto ricopre anche la figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’Ente locale intimato ai sensi dell’art. 1 comma 7 l. 19072012), il Comune di Monfalcone ha soddisfatto l’istanza di accesso, a cui aveva fatto riferimento la propria precedente comunicazione interlocutoria.
12.1 Dalla lettura della relazione si evince che, delle “ 16 richieste (in realtà 17 perché la prima ne conteneva due)” di pubblicazione di documenti nella sezione Amministrazione trasparente contenute nell’istanza di accesso civico semplice dd 17.2.2025 (per un totale di circa 60 documenti ):
- “ per 11 richieste il Comune ha evaso la pubblicazione nei termini”;
- “ 5 richieste erano infondate ” e per verificarne l’infondatezza i servizi competenti hanno dovuto svolgere “ un’onerosa, in termini temporali, attività istruttoria e di approfondimento giuridico ”;
- “ il Comune ha riscontrato in data 19 marzo 2025 tutte le richieste, tranne la n. 7, riferita alla sottosezione ‘Rendiconto 5 per mille Irpef’ della sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito istituzionale del Comune di Monfalcone, nella quale dovevano essere pubblicati i documenti riferiti a 3 annualità, 2019-2021, relativi alla destinazione Rendiconto 5 per mille dell’Irpef e le relazioni illustrative per le 3 annualità, in totale 6 documenti”;
- “per detta istanza il Comune ha comunicato nella nota di riscontro ‘Si comunica che la sottosezione Rendiconto 5 per mille Irpef’ della sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito istituzionale del Comune di Monfalcone è in corso di aggiornamento ed il Rendiconto e la Relazione illustrativa per le ultime annualità sono in corso di pubblicazione” e “ la risposta è stata interlocutoria in quanto si stava ricostruendo il procedimento finalizzato alla pubblicazione dei documenti richiesti, da parte del personale nel servizio assistenza sociale”;
- “per ciascun anno di imposta, i dati sono stati estrapolati nei bilanci di previsione degli anni 2019, 2020, 2021” e “una volta trovate le spese per ciascun anno riferite al 5 per mille” è stata predisposta “una dettagliata Relazione illustrativa dalla quale risulti la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite in applicazione di quanto previsto dall’art. 16 del DPCM di data 23 luglio 2020”;
- “già nel mese di settembre 2025 sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente i documenti, relazione illustrativa e rendiconto 5 per 1000, riferiti all’anno 2022 (all. 1, 2, 2 bis), sottolineando che, in base alle previsioni di legge (si richiama l’art. 8 d.lgs 111/2017), il Comune al momento della presentazione della richiesta dell’avv. Brigante era ancora nei termini per pubblicare tali dati riferiti all’anno 2022”;
- “Il giorno 19 febbraio 2026, sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente i documenti, relazione illustrativa e rendiconto 5 per 1000, riferiti agli anni 2019 (all 3, All 4) 2020 (all. 5, all. 6), 2021 (all. 7, all. 8) all. 9 ricevuta di pubblicazione”;
- “i dati erano quindi, di fatto, reperibili dai rispettivi bilanci di previsione già pubblicati sul sito istituzionale. Tuttavia, i macroaggregati di spesa sono delle articolazioni del bilancio dalle quali non è possibile estrapolare una singola previsione di spesa. A seguito di tutta l’attività istruttoria svolta dall’ufficio assistenza, i dati sono stati reperiti/estrapolati dagli impegni di spesa effettuati per spese sociali, nei quattro anni di riferimento 2019, 2020, 2021 e 2022 delle rendicontazioni IRPEF. Una volta effettuata tutta l’attività per reperire i dati necessari sono stati predisposti i rendiconti sull’utilizzo del 5 per 1000 dell’addizionale IRPEF” e “tutti i dati sono stati formalizzati in 8 documenti distinti per annualità (2019, 2020, 2021, 2022) e tipologia (rendiconti e relazioni)”, pubblicati con la predetta tempistica nella sezione Amministrazione Trasparente.
13. Gli elementi indicati dal Segretario generale nella sua relazione non sono stati contestati dal ricorrente nella memoria di replica prodotta a seguito del deposito della predetta relazione, per cui possono considerarsi pacifici.
Il ricorrente, per quanto sopra riportato, ha preso atto dell’avvenuta ottemperanza da parte del Comune agli obblighi di pubblicazione, da cui risulta pertanto il soddisfacimento delle ragioni azionate con il presente ricorso.
14. Risultano quindi le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo ” (Cons Stato sez VI, 11.10.2021 n. 6824).
15. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite in quanto, sulla base degli elementi sopra evidenziati e non contestati, il diritto di accesso civico, così come esercitato con la richiesta dd 17.2.2025, è risultato limitato solo a parte dei documenti di cui il ricorrente aveva richiesto la pubblicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
IA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO