Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 4303
CASS
Sentenza 13 febbraio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 11 novembre 2022, con relatore il Consigliere Marilena Gorgoni. Le parti in causa hanno presentato ricorsi avverso una sentenza della Corte d'Appello di Potenza, che aveva ridotto l'importo del risarcimento per danni a seguito dell'esplosione di un ordigno artigianale, causato da minori. I ricorrenti sostenevano che il nesso causale tra l'illecito e il danno fosse stato interrotto dal comportamento imprudente della vittima, mentre i controricorrenti contestavano la responsabilità dei minori e dei loro genitori.

La Corte ha rigettato i ricorsi, affermando che le circostanze addotte dai ricorrenti non erano sufficienti a interrompere il nesso causale. Ha sottolineato che la responsabilità dei genitori non presuppone necessariamente quella dei minori, e che la condotta della vittima non escludeva la colpa degli autori dell'illecito. Inoltre, la Corte ha confermato la legittimità della quantificazione del danno, applicando le tabelle di Milano e considerando la gravità delle lesioni subite dalla vittima. La decisione ha ribadito l'importanza della responsabilità civile in caso di atti pericolosi, evidenziando la necessità di adottare misure preventive per evitare danni a terzi.

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Massime3

La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore; ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo, senza che ciò dia luogo a litisconsorzio necessario, e che - restando le due cause, per loro natura scindibili, comunque distinte - non è affetta da nullità la sentenza emessa nel giudizio a cui non ha partecipato il minore.

Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori - non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori).

Nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della "causa petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - pur essendo formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi e limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale.

Commentari3

  • 1Diritto processuale civile Archivi
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    La liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale richiede l'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari e l'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e idonei a consentire il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato. Questo il principio affermato dalla Cassazione, con […] Con la sentenza del 5 novembre 2024, n. 28452 le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla seguente questione di diritto: “se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo …

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  • 2La responsabilità dei genitori per fatto compiuto dal minore
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    L'art. 2048 c.c. prevede una responsabilità diretta per fatto (anche) proprio dei genitori che concorre con quella del minore (Cass. n. 4303 del 13 febbraio 2023 e Cass. n. 22541 del 10 settembre 2019) per non aver impedito il fatto dannoso, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, rapportato alle esigenze e al carattere del minore. La Corte di Cassazione, nella recente ordinanza del 18 ottobre 2024, n. 27061, ha richiamato tale principio - già condiviso dalla giurisprudenza di legittimità più recente – nell'ambito di una vicenda che prendeva le mosse dalla domanda risarcitoria avanzata da una donna nei confronti dei genitori di un bambino che, mentre giocava a pallone, …

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  • 3Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 22 ottobre 2020

    La Cassazione, con sentenza del 13 marzo 2026, n. 5782, si è pronunciata in merito alla riconducibilità al paradigma del contratto di subfornitura del rapporto intercorso tra una casa produttrice di motoveicoli e una azienda che forniva alla stessa componenti in plastica e sulla sussistenza di un abuso di dipendenza economica da parte della società […] Costituisce condotta antisindacale il recesso unilaterale dichiarato dall'azienda dal contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni sindacali più rappresentative e l'applicazione di diverso contratto non comparativamente più rappresentativo e recante condizioni complessivamente deteriori per i lavoratori, in assenza di previo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 4303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4303
Data del deposito : 13 febbraio 2023

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