Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 22 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1656/2025 promossa da codice fiscale e partita iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Laura Piera Cinzia Sicari, Parte_2 giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli per procura generale alle liti nn. 37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Persona_1
Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
-resistente-
Avente ad oggetto: ordinanza di ingiunzione – sanzioni amministrative.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 22 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025, la società ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione numero OI– 002526181, notificata alla stessa quale obbligato in solido in data 20 gennaio 2025, avente quale presupposto l'atto di accertamento numero
. 2100.29/11/2022.0744175 del 29/11/2022 riferito all'anno 2020 con cui l' aveva ingiunto CP_1 CP_1 di pagare la somma euro 3.234,48 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo
2 comma 1-bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 con ogni conseguente effetto di legge 1
.2100.29/11/2022.0744174 del 29/11/2022 riferito all'anno 2020. CP_1
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente adduceva di aver ricevuto in data successiva al 29 novembre 2022 l'accertamento protocollo n. .2100.29/11/2022.0744175 e n. CP_1
.2100.29/11/2022.0744174 riferiti all'anno 2020, aventi pari oggetto: accertamento della violazione CP_1 prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa.
Eccepiva, dunque, la decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L 689/1981 e il difetto di prova dei presupposti giustificativi del superamento del CP_ termine. L' infatti, aveva notificato alla parte ricorrente l'atto di accertamento contenente gli estremi della violazione solo in data successiva al 29 novembre 2022 mentre i periodi di competenza erano quelli relativi ai trimestri 2020, per cui trattandosi di crediti derivanti da dichiarazioni della stessa società che aveva emesso i modelli Uniemens, poi insoluti, aventi natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, una volta accertato il mancato pagamento non vi era la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tali da giustificare il superamento del termine di 90 giorni per notificare gli estremi della violazione.
In via subordinata, eccepiva la contraddittorietà della motivazione e la manifesta sproporzione della sanzione avuto riguardo alla lieve entità della omissione contestata, alla condotta della ricorrente e all'occasionalità dell'omissione.
Riferiva, altresì, l'avvenuto pagamento tempestivo entro i entro novanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento con conseguente illegittimità e nullità delle ordinanze-ingiunzione.
Formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46.
Adiva, dunque, questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, ed inaudita altera parte o, in subordine, in contraddittorio, sospendere - l'Ordinanza ingiunzione n. OI – 002526234 (documento n. 1) “relativa ad atto di accertamento n. 2100.29/11/2022.0744174 del 29/11/2022 riferito all'anno 2020”, e con la CP_1 quale viene ordinato di pagare come sanzione amministrativa, per le violazioni asseritamente accertate, l'importo totale di euro 3.234,48; - con ogni conseguente effetto sull'Ordinanza ingiunzione di identico tenore n. OI – 002526181 (documento n. 2) “relativa ad atto di accertamento
n. 2100.29/11/2022.0744175 del 29/11/2022 riferito all'anno 2020” e con la quale viene CP_1 ordinato di pagare come sanzione amministrativa, per le violazioni asseritamente accertate,
l'importo totale di euro 3.234,48; stante la fondatezza dei motivi di ricorso ed il pregiudizio
2 irrimediabile che verrebbe arrecato al ricorrente dalla prospettata esecuzione diretta ad ottenere somme non dovute;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'opposta
Ordinanza ingiunzione, per i motivi esposti;
- conseguentemente annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'opposta Ordinanza ingiunzione e la conseguente iscrizione a ruolo ordinando, altresì, la cancellazione dei ruoli;
- dichiarare, in ogni caso, non dovute le somme indicate nell'opposta
Ordinanza ingiunzione;
- in via subordinata, ridurre l'importo delle sanzioni irrogate nel minimo ovvero rideterminare l'importo ai sensi dell' articolo 23 comma 1 del D.L. n. 48/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 85/2023; condannare le controparti al pagamento di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge, ivi compreso il rimborso del contributo unificato.”
1.2. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 10 aprile 2025, si costituiva in giudizio l' , chiedendo la cessazione della materia del contendere e Controparte_2 limitandosi a riportare quanto disposto dalla relazione del reparto amministrativo di competenza:
“[…] OI-2526181 – 2020 relativa ad atto di accertamento prot. 2100.29/11/2022.0744175 - CP_1
OI-2526234 – 2020 relativa ad atto di accertamento prot. 2100.29/11/2022.0744174 emesse CP_1 nei confronti di nella sua qualità di obbligato in solido con . Parte_1 Parte_2
Le superiori Ordinanze Ingiunzione risultano entrambe già annullate, come da prospetti che si allegano alla presente. Invero, considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata da controparte, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. CP_1
27/01/2025.0001499 e del parere sugli adempimenti legali reso in data 07.02.2025 dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, le contestazioni dell'illecito risultano entrambe consegnate per la notifica all'agente notificatore in data 13.12.2022, oltre i termini di legge ex art.14 l. 689/1981.”
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “[…] dichiarare cessata la materia del contendere per il resto. Con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite avuto riguardo al contengo processuale collaborativo dell' ”. CP_1
1.3. Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati con decreto del 21.2.2025; Sostituita l'udienza del 22 aprile 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.; la causa, sulle conclusioni di cui alle note depositate dalla parte ricorrente, trattenuta per la decisione, viene definita nei termini che seguono.
***
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La soddisfazione della pretesa fatta valere da parte ricorrente determina, infatti, l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la
3 conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile
(Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto del comportamento di parte resistente che, prendendo atto della fondatezza della domanda, si è limitata a richiedere la cessazione della materia del contendere ed ha annullato le ordinanze di ingiunzione (OI) per avere consegnato le contestazioni dell'illecito per la notifica all'agente notificatore in data 13.12.2022, oltre i termini di legge ex art.14 l. 689/1981.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, è cessata la materia del contendere.
Quanto alla domanda dell' di compensazione delle spese, la Controparte_1 statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle stesse, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n.
3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Nella fattispecie in esame, da un canto la fondatezza della domanda e dall'altro le ragioni della decisione ed il collaborativo comportamento dell' che ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi CP_1 attorei quanto alla eccepita decadenza giustificano la parziale compensazione per metà delle spese di lite;
spese per il resto liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri del D.M. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal D.M. n. 147/2022.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensate per metà le spese di lite, che per il resto pone a carico dell' e liquida in CP_1 favore di parte ricorrente in euro 442,25, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA, CPA
e rimborso C.U. come per legge.
Così deciso in Catania il 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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