CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato il giorno 11 novembre
2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 566/2022 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, nato a Roma il [...], in [...] erede di presso il cui Parte_1 Persona_1
studio elettivamente domicilia in Torre del Greco alla via Alcide De Gasperi n. 135/a (p.e.c.:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano
Azzano (C.F. ) – pec. t, giusta C.F._1 Email_2
procura generale alle liti per Notaio di Fiumicino del 22.03.2024 Rep. n. 37875, ed Per_2 elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1292/2021 pubblicata il 23.09.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro
- agendo quale erede di deceduta in data 31.05.2019- deduceva che la Parte_1 Persona_1
propria dante causa, con ricorso del 13.03.3019, aveva introdotto il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento della condizione sanitaria costituente il presupposto per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e che il giudizio era culminato nel decreto del 27.02.2020, con il quale erano state omologate le risultanze della consulenza tecnica secondo la quale alla sig.ra andava riconosciuta la condizione di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il Per_1
periodo dal 26.03.2019 al 31.05.2019 (data del decesso).
L'odierno appellante deduceva che l' , a seguito della notifica del decreto di omologa, CP_1
aveva provveduto a liquidare l'importo della prestazione per i soli mesi di aprile e maggio 2019, omettendo la liquidazione dell'importo spettante per il mese di marzo. Tanto premesso, conveniva in giudizio l' perché fosse condannato al pagamento del residuo importo, con il favore delle CP_1
spese giudiziali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che eccepiva di avere provveduto CP_1 al pagamento dell'importo di euro 84,05 corrispondenti alla somma maturata dalla data del riconoscimento sino alla fine del mese di marzo (26-31.03.2019).
A seguito di ciò, il ricorrente prendeva atto del pagamento, non contestando il conteggio, ma insisteva nella domanda di liquidazione dell'importo corrispondente all'intera mensilità di marzo
2019.
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di prime cure, richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte in materia di liquidazione delle prestazioni a seguito di riconoscimento in sede giudiziale con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa, rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il quale ha lamentato l'erroneità Parte_1
della pronuncia per non avere il giudice di prime cure riconosciuto il diritto alla liquidazione dell'intera mensilità di marzo 2019, in luogo della porzione di credito liquidata dall'Istituto.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Disposta la trattazione cartolare, acquisite le note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione e – all'esito della camera di consiglio- è stata decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che sono pacifici tra le parti i seguenti dati:
a) il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento dal
27.03.2019 al 31.05.2019, in luogo che dalla domanda amministrativa presentata dalla madre del ricorrente (cfr. decreto di omologa);
b) il pagamento dell'indennità per il periodo sopra indicato.
Ciò di cui si discute, quindi, è il diritto dell'appellante, in qualità di erede di di Persona_1
ricevere il pagamento della prestazione anche per il periodo antecedente rispetto alla data di decorrenza (e cioè dal giorno 1.03.2019 al 26.03.2019).
Tale domanda è stata respinta dal primo giudice, il quale ha sottolineato che, sebbene il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale decorra dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata inoltrata, tale criterio non si applica allorquando il diritto sia riconosciuto in sede giudiziale da una data successiva.
L'appellante censura la sentenza affermando che “atteso il conclamato principio per cui per le prestazioni previdenziali e assistenziali a cadenza mensile il rateo matura per l'intero il primo giorno di ogni mese… anche se nel caso di specie il riconoscimento del diritto alla prestazione decorre dal 27 Marzo 2019 ciò comunque dà diritto alla prestazione per l'intero importo mensile dovendo tale data considerarsi al pari del primo giorno del mese, nel senso dunque che l'indennità di accompagnamento deve ritenersi maturata per l'intero da parte del ricorrente per l'intera mensilità di Marzo”. A sostegno del motivo di gravame l'appellante richiama la prassi amministrativa consolidatasi in base al Messaggio Inps Hermes del 18.11.2004 in cui si afferma:
“per opportuna informativa, si rappresenta che con sentenza numero 12270 del 5 luglio 2004, la
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in procedimento nel quale peraltro l' non era parte in CP_1
causa, ha risolto il contrasto sorto nell'ambito della sezione lavoro della Corte in merito alla questione, di portata generale, della decorrenza delle prestazioni di invalidità civile nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia raggiunto il requisito sanitario al momento della proposizione della domanda amministrativa, bensì nel corso del procedimento giudiziario. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che in materia di prestazioni assistenziali i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti- ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa decorrano invece ove il requisito sanitario venga accertato corso del procedimento giurisdizionale dalla data di insorgenza dello stato invalidante così accertato. Pertanto, attesa la determinazione a suo tempo
CP_ adottata dal Consiglio di Amministrazione dell' di effettuare i pagamenti di tutte le prestazioni pensionistiche dal primo giorno del mese si dispone che la decorrenza delle sole prestazioni di carattere assistenziale sopra indicate accertate in via giudiziaria sia riportata per uniformità di cadenze di pagamento anziché in corso di mese al primo giorno del mese nel quale è dichiarata l'insorgenza dello Stato invalidante”.
Sulla scorta di tali argomenti, l'appellante ha quindi chiesto riformarsi la sentenza con conseguente condanna dell' al pagamento dell'importo di euro 436,24 maturato dal giorno 1.03.2019 al CP_1
26.03.2019.
Osserva la Corte che l'appello non può trovare accoglimento.
Il principio applicato dal primo giudice-il quale ha affermato che il diritto alla prestazione assistenziale riconosciuta in sede giudiziale, con decorrenza successiva rispetto alla domanda amministrativa, matura dalla data emersa a seguito dei necessari accertamenti- risulta coerente con quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte nei numerosi e costanti arresti, richiamati peraltro dallo stesso appellante (cfr., fra le altre, Cass. n. 1778/2014; n. 1159/2010).
Pertanto, la pretesa di ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento per tutto il mese di marzo 2019 non è fondata, atteso che il requisito sanitario che costituisce il presupposto del diritto è maturato solo in data 27.02.2019 (circostanza pacifica e consolidata nel decreto di omologa).
Il richiamo al messaggio sopra indicato, poi, non può costituire argomento in senso contrario, CP_1
dato che la ratio del provvedimento è di carattere organizzativo, al fine di contabilizzare i pagamenti e non costituisce in alcun modo un riconoscimento del diritto di credito agito in questa sede.
In conclusione, quindi, la sentenza di primo grado- che ha fatto corretta applicazione dei principi generali ribaditi dal Giudice di legittimità- deve essere confermata.
Le spese del grado sono irripetibili, tenuto conto della dichiarazione resa ai fini dell'esenzione .
In ragione dell'esito del giudizio la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così decide:1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara irripetibili le spese del grado;
3) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, 11 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano