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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1120/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1120 R.G.A.C. per l'anno 2019, promossa da:
( , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura rilasciata in calce al presente atto su foglio separato ma facente parte integrante del presente, dall'Avv. Nicola Gaetano, ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Paola (CS) al Corso Roma n.3;
ATTORE
E
(P.I. ), già rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Clausi, sito in Cosenza, alla Via Capoderose n.3;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 ha convenuto in giudizio in qualità di società Parte_1 Controparte_1
incorporante di al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità dei Controparte_3
contratti di investimento sottoscritti dallo stesso e per l'effetto ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti pari ad € 13.250,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento danni ex. art. 1226 c.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della sua domanda ha dedotto in fatto di aver acquistato n. 212 azioni della , al prezzo unitario di 62,50 per un controvalore di € CP_2 Controparte_4
13.250,00. Senonchè ha dedotto che tale investimento non si rivelava fruttuoso ed in data 27.06.2017 la capogruppo della stessa Controparte_5 CP_3
veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con il D.L. N.99/2017,
[...]
contrariamente a quanto gli era stato rappresentato dall'intermediario finanziario che gli aveva assicurato investimenti certi senza rischio di perdita.
Pertanto ha dedotto in diritto che le operazioni finanziarie si appalesano illegittime per aver violato le regole di condotta previste dal T.U.F, in particolare l'art. 21 , I comma, lettera A) del D.lgs.n.58 del 1998 che pone a carico degli intermediari finanziari il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Ha inoltre eccepito la nullità dei contratti per inosservanza degli obblighi informativi derivanti dalla illiquidità dei titoli previsti dalla Comunicazione del 2009 CP_6
n.9019104 e del regolamento Intermediari della n.16190/2007 per cui “per CP_6
prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative”. Ha dedotto che nel caso di specie non vi è dubbio che le azioni acquistate siano titoli illiquidi o che presentino un alto rischio di liquidità poiché non erano quotate e potevano essere scambiate non già in un mercato regolamentato, ma tramite la stessa pagina 2 di 12 banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti e tale caratteristica rendeva e rende tuttora di per sé alquanto difficoltosa la loro monetizzazione e il recupero della somma investita. Per tali motivi ha dedotto che la banca avrebbe dovuto informare il cliente dell'alto rischio dell'operazione e fare un'accurata verifica circa l'adeguatezza e l'appropriatezza dell'investimento, dal momento che non aveva alcuna competenza in ambito finanziario e che aveva l'obiettivo primario di conservare il patrimonio.
Ha specificato che le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione non sono in grado di garantire ex se che l'intermediario abbia anche tenuto adeguatamente conto delle specifiche caratteristiche del cliente rispetto al tipo di informativa contenuta nella documentazione d'offerta, compresa l'informativa specifica dovuta ai sensi della comunicazione n. 9019104 del 2009 in materia di distribuzione di prodotti CP_6
finanziari illiquidi.
Pertanto ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni da Controparte_3
quantificarsi nelle somme inzialmente investite, nonché in un ulteriore somma da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.
Si è costituita che ha preliminarmente eccepito la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva rispetto a tutte le domande avversarie.
In particolare, ha dedotto che in data 25.06.2017, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze con Decreto 31 Luglio 2017 n.121, su proposta della Banca d'Italia, ha Contr sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ed i commissari liquidatori hanno provveduto alla cessione di attività e passività aziendali a . Invece i Controparte_1
diritti degli azionisti e le passività subordinate sono rimaste in capo alla Liquidazione.
Ha dedotto di non essersi mai resa disponibile ad essere cessionaria di tutta
[...]
, conformemente a quanto previsto dal Decreto summenzionato, il cui art. 3 CP_8
prevede che restano esclusi dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 del c.c., tutti i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinati delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di pagina 3 di 12 investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse. Oltretutto ha specificato che lo stesso contratto di cessione, conformemente a quanto previsto dal Decreto de quo, prevede espressamente che le predette attività siano escluse dall'ambito della cessione. Contr In definitiva ha dedotto che i diritti dei titolari delle Azioni sono rimasti in capo alla e non sono stati trasferiti ad e pertanto ha chiesto che CP_8 Controparte_1
venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
In subordine, ha dedotto che difetta di legittimazione passiva rispetto Controparte_1
alla domanda di nullità avversaria poiché l'odierno attore ha acquistato le Azioni direttamente da e non da che ha avuto solo un Controparte_5 CP_2
ruolo di intermediazione tra la banca veneta ed il cliente. Invero la ha prestato nei CP_2
confronti dell'attore, un servizio di collocamento che consiste nell'attività di promozione e offerta al pubblico di strumenti finanziari svolta sulla base di una convenzione di collocamento tra l'intermediario e l'emittente dei titoli.
Pertanto ha specificato che, analogamente a quanto avviene nel contratto di agenzia,
l'agente offre la conclusione di contratti nell'interesse del preponente senza tuttavia divenire in alcun modo parte dei contratti conclusi dai clienti con quest'ultimo e da ciò ne discende che non può essere considerata la legittima destinataria di una pronuncia di Contr nullità del contratto di acquisto delle Azioni di .
In ogni caso nel merito ha specificato che la domanda attorea è fondata su indirizzi giurisprudenziali che si devono considerare superati e all'uopo ha richiamato le
SS.UU.n.26725 del 2007 per cui “ la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può
pagina 4 di 12 invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni
d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418,comma 1, c.c.”.
In ogni caso ha rilevato che risulta documentalmente provato il corretto assolvimento
Contr degli obblighi informativi da parte di in occasione dell'acquisto delle azioni.
Invero risulta per tabulas che l'attore ha dichiarato di aver preso visione del prospetto d'offerta, di essere consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento, di conoscere e di accettare senza riserve le modalità di offerta, di essere a conoscenza dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi dell'Emittente in quanto le Azioni sono offerta direttamente dall'Emittente che è quindi offerente e responsabile del collocamento dell'Offerta.
Ha evidenziato, inoltre, che l'odierno attore, in occasione dell'operazione del 29 Contr novembre 2012, aveva già ricevuto la Scheda Prodotto delle Azioni , in cui erano illustrate tutte le caratteristiche dello strumento poiché la ha fornito al cliente una CP_2
Contr completa e dettagliata informativa in merito alle caratteristiche delle Azioni , rendendolo perfettamente edotto in merito alla natura e alle caratteristiche dello strumento finanziario de quo.
Sulla valutazione di adeguatezza per le operazioni di acquisto ha dedotto che la CP_2
non avendo prestato attività di consulenza, effettuava la valutazione di appropriatezza, che ha parametri meno ampi rispetto alla valutazione di adeguatezza, per cui l'intermediario è tenuto a formulare un giudizio che tiene in considerazione soltanto il livello di conoscenza ed esperienza dell'investitore. Sul punto ha specificato che nel Contr 2012 l'odierno attore aveva già acquistato Azioni e per tale ragione poteva ritenersi adeguatamente informato.
pagina 5 di 12 In conclusione, ha dedotto che non può essere accolta alcuna richiesta di risarcimento dei danni non essendo la incorsa in alcuna violazione, né avendo in alcun modo CP_2
provato il nesso di causalità tra inadempimento dell'intermediario e il danno patito.
Parimenti non essere accolta la domanda volta ad ottenere la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali posto che l'attore non ha provato il presunto maggior danno.
Per tutti questi motivi ha chiesto di sentir accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare di merito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
rispetto a tutte le domande formulate dal Sig. aventi ad oggetto Controparte_1 Pt_1
azioni emesse dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e, conseguentemente, rigettare tutte le relative domande proposte nei confronti di per difetto di Controparte_1
uno dei requisiti dell'azione;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_1
Contr relazione alla domanda di nullità dell'operazione di acquisto delle Azioni , e per
l'effetto respingere le domande ex adverso formulate senza alcun esame nel merito per difetto di uno dei requisiti dell'azione; In via del tutto subordinata e nel merito respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie proposte da parte attrice, escludere ovvero, in subordine, limitare il danno per i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza svolta nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 27.11.2024 dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo.
Preliminarmente, occorre pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva così come sollevato dalla convenuta Controparte_1
pagina 6 di 12 Sul punto è opportuno ricostruire brevemente la vicenda normativa e convenzionale sottostante. Con il d.l. 25 giugno 2017 n. 99, (doc.5 produzione di parte convenuta) convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 121, è stata avviata la liquidazione coatta amministrativa di . Il medesimo decreto Controparte_5
ha previsto la possibilità di procedere alla cessione di azienda, beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in favore di un cessionario da individuare seguendo la procedura selettiva delineata nell'art. 3 d.l. cit.
Su questa base, in data 26 giugno 2017 (doc. 8 produzione parte convenuta) è stato stipulato tra , in liquidazione coatta amministrativa, Parte_2 Controparte_5
in liquidazione coatta amministrativa, e IN SA AO un contratto di
[...]
cessione di azienda, il quale ha individuato l'«insieme aggregato» di attività e passività che devono ritenersi oggetto di trasferimento in favore di IN SA AO e gli assets che, invece, ne sono esclusi. L'art.
3.1.1. del contratto precisa che per attività e passività incluse si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato. Orbene, per quanto interessa in questa sede, da un lato,
l'art.
3.1.2 ha espressamente ricompreso nel novero delle attività incluse (e dunque cedute) anche la partecipazione di in dall'altro, CP_2 Controparte_5
l'art. 3.1.4 (b) ai punti (IV) e (VI) espressamente esclude dalla cessione «i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA» così come «qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso
Escluso”), nonché i relativi fondi».
In definitiva, secondo la prospettazione difensiva, la presente controversia non sarebbe ricompresa nel novero delle passività incluse nella cessione, come del resto sarebbe confermato anche dall'art.
3.3. dell'Atto ripetitivo del Secondo Atto Ricognitivo del
Contratto di cessione, concluso il 17 gennaio 2018, a tenore del quale «in conformità
pagina 7 di 12 agli Articoli 3.1.1. (secondo paragrafo) e 3.1.4 (lett. b) del Contratto di cessione, sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso e le Banche estere
Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due Banche in LCA».
Escluso il trasferimento della passività in questione e restando quindi essa a carico di il credito azionato in giudizio dovrebbe essere accertato Controparte_5
nell'ambito della procedura di liquidazione e soddisfatto nel concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande proposte.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Questo Tribunale, invero esclude che la disciplina descritta possa sortire gli effetti invocati dalla convenuta . Controparte_1
Sul punto si osserva che, se è vero che il d.l. n. 99/2017 detta alcune disposizioni volte ad escludere la successione per le passività nascenti dalle operazioni di commercializzazione delle azioni riguardanti le due banche venete in l.c.a., ciò tuttavia non consente di arrivare alla conclusione per cui il decreto avrebbe anche sostanzialmente trasferito la responsabilità per comportamenti posti in essere dalla controllata in capo alla vecchia banca controllante.
Invero, occorre considerare che il d.l. 99/17, base normativa del contratto di cessione, è chiaro nel restringere il suo campo applicativo alle sole banche oggetto di liquidazione coatta (cfr. art. 1 d.l. cit. «Ambito di applicazione») né si rinvengono norme che abilitano una sua estensione anche alle banche partecipate dalle l.c.a. Non si può sostenere, pertanto, che il contratto di cessione intervenuto tra Controparte_5
e IN SA AO possa aver avuto l'effetto di incidere sulla titolarità di un
[...]
rapporto facente capo ad un soggetto estraneo all'accordo medesimo, ovvero CP_2
È vero, infatti, che la partecipazione (neppure totalitaria) di in
[...] CP_2
è stata oggetto di cessione ma un conto è il trasferimento Controparte_5
della partecipazione, altro è il trasferimento della singola posizione giuridica di cui la pagina 8 di 12 partecipata è titolare. Infatti, costituisce un autonomo soggetto di diritto, CP_2
titolare di posizioni proprie, delle quali solo lei può disporre in via diretta e immediata e non certo il socio, quantunque controllante. Del resto –come sottolineato con motivazione convincente dal Tribunale di Palermo in diversi precedenti del medesimo tenore “un'interpretazione che escluda la responsabilità delle partecipate facendo gravare le passività di queste ultime sulle LCA presterebbe il fianco a evidenti censure di incostituzionalità in relazione all'art. 47 della Carta fondamentale che tra l'altro incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, oltre che in relazione all'art. 42 della Costituzione e comunque sarebbe irragionevole. Posto infatti che le società partecipate dalle banche in liquidazione non sono a loro volta sottoposte a tale procedura e posto che le cessioni postulano un massiccio ricorso ad aiuti di Stato, ritenuti compatibili con l'art. 107 del trattato UE dalla commissione europea perché funzionali a evitare tensioni economiche e a consolidare il settore creditizio nel Paese;
è evidente che la cessione di attività̀, passività̀ o rapporti di società del gruppo da parte dei commissari liquidatori delle banche in liquidazione, per i ceduti, si risolve in un vantaggio considerata la solvibilità e solidità del cessionario. Ammettere che le partecipate possano dirottare nella sfera patrimoniale della partecipante in lca i propri debiti all'evidenza comporta un effetto contrario alla ratio della disciplina esaminata, estendendo di fatto ai creditori delle partecipate gli effetti dell'insolvenza della partecipante, in deroga al dettato dell'art. 1273 c.c. che, in caso di accollo, subordina la liberazione del cedente all'espressa volontà del creditore ceduto.” (Trib. Palermo sez.
V, ord. R.G.N. 2524/19 del 4.6.2019, Tribunale di Trapani 7 sez. V, sent. n. 4162/2019 del 16.9.2019).
Pertanto, chiarito che le società partecipate sono soggetti ben distinti dalle banche in l.c.a., va rilevato che per effetto della fusione per incorporazione di in CP_2
IN SA AO, i debiti del soggetto incorporato, mai sottoposto a l.c.a., non possono che restare in capo al successore IN SA AO su cui pertanto si incardina la legittimazione passiva in relazione al diritto azionato.
pagina 9 di 12 Nel merito la domanda attorea non è fondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito evidenziate.
Sul punto deve osservarsi che parte attorea ha chiesto in via principale di accertare la nullità dei contratti di acquisto dei titoli azionari, con conseguente domanda di restituzione delle somme investite ed in via subordinata nella la condanna della banca al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento della stessa rispetto agli obblighi informativi, alla valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza delle operazioni compiute e al perseguimento del miglior risultato possibile per il cliente.
Quanto alla declaratoria di nullità del contratto di acquisto dei titoli azionari, è principio ormai granitico nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la responsabilità della banca per violazione degli obblighi sulla stessa incombenti in virtù della normativa di settore dà luogo a responsabilità risarcitoria (di natura precontrattuale ovvero contrattuale, a seconda che la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario avvenga nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti ovvero le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”), presupponendo la violazione di norme di comportamento, con conseguente esclusione della nullità dei contratti conclusi (non configurando, dette norme di settore, regole di validità delle pattuizioni negoziali) (cfr Cass. 31 maggio 2021 n. 15099 che richiama
SS.UU.n.26725 del 2007).
Esclusa, pertanto, la sussistenza di una nullità contrattuale, sulla base della stessa prospettazione attorea, va sottoposta ad esame la domanda risarcitoria da inadempimento.
Orbene, dalla documentazione depositata dalla banca risulta provato che il in Pt_1
occasione dell'acquisto dei titoli relativi all'aumento di capitale sociale di
[...]
, abbia sottoscritto, previa profilatura (doc. 2 di parte attorea) in data Controparte_5
pagina 10 di 12 18.06.2014 la scheda di adesione, che richiama tutti i documenti contenenti le informazioni generali sull'intermediario, sui servizi prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e per la liquidità dei clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti e strumenti finanziari. Dalla documentazione prodotta pertanto emerge che la ha assolto ai propri obblighi informativi ed CP_2
inoltre non ha trovato smentita nelle allegazioni di parte attorea, che non ha disconosciuto la firma apposta sulle schede di adesione degli investimenti.
In disparte le superiori considerazioni, appare del tutto assorbente ai fini del rigetto della pretesa attorea la mancata allegazione e prova dei danni dei quali l'odierna parte ricorrente ha chiesto il ristoro. Giova richiamare sul punto il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte che esclude che il danno patito dall'investitore possa essere quantificato in una somma pari agli importi investiti, potendosi, al limite, liquidare “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (così Cass. civ., n. 16939/2016) e che, dalle somme in ipotesi dovute, debba necessariamente dedursi anche ogni utilità tratta dagli investimenti eseguiti (si veda Cass. civ. n. 1511/2014).
Applicando il richiamato principio all'odierno caso di specie, l'attore ha omesso di allegare specificamente (e, quindi, di dimostrare) i pregiudizi patiti, non avendo indicato la differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto ed il residuo valore degli stessi al momento della domanda risarcitoria, essendosi limitato a dedurre – genericamente – che le azioni non andavano a buon fine.
Né può essere riconosciuto all'attore il lucro cessante, non avendo provato il fatto che, ove avesse avuto la disponibilità del proprio denaro, avrebbe conseguito un utile.
In definitiva la domanda così come proposta deve essere respinta.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci e corrispondenti in merito al difetto di legittimazione passiva della convenuta giustificano l'integrale compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Vibo Valentia, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1120 R.G.A.C. per l'anno 2019, promossa da:
( , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura rilasciata in calce al presente atto su foglio separato ma facente parte integrante del presente, dall'Avv. Nicola Gaetano, ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Paola (CS) al Corso Roma n.3;
ATTORE
E
(P.I. ), già rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Clausi, sito in Cosenza, alla Via Capoderose n.3;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 ha convenuto in giudizio in qualità di società Parte_1 Controparte_1
incorporante di al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità dei Controparte_3
contratti di investimento sottoscritti dallo stesso e per l'effetto ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti pari ad € 13.250,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento danni ex. art. 1226 c.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della sua domanda ha dedotto in fatto di aver acquistato n. 212 azioni della , al prezzo unitario di 62,50 per un controvalore di € CP_2 Controparte_4
13.250,00. Senonchè ha dedotto che tale investimento non si rivelava fruttuoso ed in data 27.06.2017 la capogruppo della stessa Controparte_5 CP_3
veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con il D.L. N.99/2017,
[...]
contrariamente a quanto gli era stato rappresentato dall'intermediario finanziario che gli aveva assicurato investimenti certi senza rischio di perdita.
Pertanto ha dedotto in diritto che le operazioni finanziarie si appalesano illegittime per aver violato le regole di condotta previste dal T.U.F, in particolare l'art. 21 , I comma, lettera A) del D.lgs.n.58 del 1998 che pone a carico degli intermediari finanziari il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Ha inoltre eccepito la nullità dei contratti per inosservanza degli obblighi informativi derivanti dalla illiquidità dei titoli previsti dalla Comunicazione del 2009 CP_6
n.9019104 e del regolamento Intermediari della n.16190/2007 per cui “per CP_6
prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative”. Ha dedotto che nel caso di specie non vi è dubbio che le azioni acquistate siano titoli illiquidi o che presentino un alto rischio di liquidità poiché non erano quotate e potevano essere scambiate non già in un mercato regolamentato, ma tramite la stessa pagina 2 di 12 banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti e tale caratteristica rendeva e rende tuttora di per sé alquanto difficoltosa la loro monetizzazione e il recupero della somma investita. Per tali motivi ha dedotto che la banca avrebbe dovuto informare il cliente dell'alto rischio dell'operazione e fare un'accurata verifica circa l'adeguatezza e l'appropriatezza dell'investimento, dal momento che non aveva alcuna competenza in ambito finanziario e che aveva l'obiettivo primario di conservare il patrimonio.
Ha specificato che le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione non sono in grado di garantire ex se che l'intermediario abbia anche tenuto adeguatamente conto delle specifiche caratteristiche del cliente rispetto al tipo di informativa contenuta nella documentazione d'offerta, compresa l'informativa specifica dovuta ai sensi della comunicazione n. 9019104 del 2009 in materia di distribuzione di prodotti CP_6
finanziari illiquidi.
Pertanto ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni da Controparte_3
quantificarsi nelle somme inzialmente investite, nonché in un ulteriore somma da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.
Si è costituita che ha preliminarmente eccepito la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva rispetto a tutte le domande avversarie.
In particolare, ha dedotto che in data 25.06.2017, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze con Decreto 31 Luglio 2017 n.121, su proposta della Banca d'Italia, ha Contr sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ed i commissari liquidatori hanno provveduto alla cessione di attività e passività aziendali a . Invece i Controparte_1
diritti degli azionisti e le passività subordinate sono rimaste in capo alla Liquidazione.
Ha dedotto di non essersi mai resa disponibile ad essere cessionaria di tutta
[...]
, conformemente a quanto previsto dal Decreto summenzionato, il cui art. 3 CP_8
prevede che restano esclusi dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 del c.c., tutti i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinati delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di pagina 3 di 12 investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse. Oltretutto ha specificato che lo stesso contratto di cessione, conformemente a quanto previsto dal Decreto de quo, prevede espressamente che le predette attività siano escluse dall'ambito della cessione. Contr In definitiva ha dedotto che i diritti dei titolari delle Azioni sono rimasti in capo alla e non sono stati trasferiti ad e pertanto ha chiesto che CP_8 Controparte_1
venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
In subordine, ha dedotto che difetta di legittimazione passiva rispetto Controparte_1
alla domanda di nullità avversaria poiché l'odierno attore ha acquistato le Azioni direttamente da e non da che ha avuto solo un Controparte_5 CP_2
ruolo di intermediazione tra la banca veneta ed il cliente. Invero la ha prestato nei CP_2
confronti dell'attore, un servizio di collocamento che consiste nell'attività di promozione e offerta al pubblico di strumenti finanziari svolta sulla base di una convenzione di collocamento tra l'intermediario e l'emittente dei titoli.
Pertanto ha specificato che, analogamente a quanto avviene nel contratto di agenzia,
l'agente offre la conclusione di contratti nell'interesse del preponente senza tuttavia divenire in alcun modo parte dei contratti conclusi dai clienti con quest'ultimo e da ciò ne discende che non può essere considerata la legittima destinataria di una pronuncia di Contr nullità del contratto di acquisto delle Azioni di .
In ogni caso nel merito ha specificato che la domanda attorea è fondata su indirizzi giurisprudenziali che si devono considerare superati e all'uopo ha richiamato le
SS.UU.n.26725 del 2007 per cui “ la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può
pagina 4 di 12 invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni
d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418,comma 1, c.c.”.
In ogni caso ha rilevato che risulta documentalmente provato il corretto assolvimento
Contr degli obblighi informativi da parte di in occasione dell'acquisto delle azioni.
Invero risulta per tabulas che l'attore ha dichiarato di aver preso visione del prospetto d'offerta, di essere consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento, di conoscere e di accettare senza riserve le modalità di offerta, di essere a conoscenza dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi dell'Emittente in quanto le Azioni sono offerta direttamente dall'Emittente che è quindi offerente e responsabile del collocamento dell'Offerta.
Ha evidenziato, inoltre, che l'odierno attore, in occasione dell'operazione del 29 Contr novembre 2012, aveva già ricevuto la Scheda Prodotto delle Azioni , in cui erano illustrate tutte le caratteristiche dello strumento poiché la ha fornito al cliente una CP_2
Contr completa e dettagliata informativa in merito alle caratteristiche delle Azioni , rendendolo perfettamente edotto in merito alla natura e alle caratteristiche dello strumento finanziario de quo.
Sulla valutazione di adeguatezza per le operazioni di acquisto ha dedotto che la CP_2
non avendo prestato attività di consulenza, effettuava la valutazione di appropriatezza, che ha parametri meno ampi rispetto alla valutazione di adeguatezza, per cui l'intermediario è tenuto a formulare un giudizio che tiene in considerazione soltanto il livello di conoscenza ed esperienza dell'investitore. Sul punto ha specificato che nel Contr 2012 l'odierno attore aveva già acquistato Azioni e per tale ragione poteva ritenersi adeguatamente informato.
pagina 5 di 12 In conclusione, ha dedotto che non può essere accolta alcuna richiesta di risarcimento dei danni non essendo la incorsa in alcuna violazione, né avendo in alcun modo CP_2
provato il nesso di causalità tra inadempimento dell'intermediario e il danno patito.
Parimenti non essere accolta la domanda volta ad ottenere la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali posto che l'attore non ha provato il presunto maggior danno.
Per tutti questi motivi ha chiesto di sentir accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare di merito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
rispetto a tutte le domande formulate dal Sig. aventi ad oggetto Controparte_1 Pt_1
azioni emesse dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e, conseguentemente, rigettare tutte le relative domande proposte nei confronti di per difetto di Controparte_1
uno dei requisiti dell'azione;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_1
Contr relazione alla domanda di nullità dell'operazione di acquisto delle Azioni , e per
l'effetto respingere le domande ex adverso formulate senza alcun esame nel merito per difetto di uno dei requisiti dell'azione; In via del tutto subordinata e nel merito respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie proposte da parte attrice, escludere ovvero, in subordine, limitare il danno per i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza svolta nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 27.11.2024 dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo.
Preliminarmente, occorre pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva così come sollevato dalla convenuta Controparte_1
pagina 6 di 12 Sul punto è opportuno ricostruire brevemente la vicenda normativa e convenzionale sottostante. Con il d.l. 25 giugno 2017 n. 99, (doc.5 produzione di parte convenuta) convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 121, è stata avviata la liquidazione coatta amministrativa di . Il medesimo decreto Controparte_5
ha previsto la possibilità di procedere alla cessione di azienda, beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in favore di un cessionario da individuare seguendo la procedura selettiva delineata nell'art. 3 d.l. cit.
Su questa base, in data 26 giugno 2017 (doc. 8 produzione parte convenuta) è stato stipulato tra , in liquidazione coatta amministrativa, Parte_2 Controparte_5
in liquidazione coatta amministrativa, e IN SA AO un contratto di
[...]
cessione di azienda, il quale ha individuato l'«insieme aggregato» di attività e passività che devono ritenersi oggetto di trasferimento in favore di IN SA AO e gli assets che, invece, ne sono esclusi. L'art.
3.1.1. del contratto precisa che per attività e passività incluse si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato. Orbene, per quanto interessa in questa sede, da un lato,
l'art.
3.1.2 ha espressamente ricompreso nel novero delle attività incluse (e dunque cedute) anche la partecipazione di in dall'altro, CP_2 Controparte_5
l'art. 3.1.4 (b) ai punti (IV) e (VI) espressamente esclude dalla cessione «i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA» così come «qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso
Escluso”), nonché i relativi fondi».
In definitiva, secondo la prospettazione difensiva, la presente controversia non sarebbe ricompresa nel novero delle passività incluse nella cessione, come del resto sarebbe confermato anche dall'art.
3.3. dell'Atto ripetitivo del Secondo Atto Ricognitivo del
Contratto di cessione, concluso il 17 gennaio 2018, a tenore del quale «in conformità
pagina 7 di 12 agli Articoli 3.1.1. (secondo paragrafo) e 3.1.4 (lett. b) del Contratto di cessione, sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso e le Banche estere
Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due Banche in LCA».
Escluso il trasferimento della passività in questione e restando quindi essa a carico di il credito azionato in giudizio dovrebbe essere accertato Controparte_5
nell'ambito della procedura di liquidazione e soddisfatto nel concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande proposte.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Questo Tribunale, invero esclude che la disciplina descritta possa sortire gli effetti invocati dalla convenuta . Controparte_1
Sul punto si osserva che, se è vero che il d.l. n. 99/2017 detta alcune disposizioni volte ad escludere la successione per le passività nascenti dalle operazioni di commercializzazione delle azioni riguardanti le due banche venete in l.c.a., ciò tuttavia non consente di arrivare alla conclusione per cui il decreto avrebbe anche sostanzialmente trasferito la responsabilità per comportamenti posti in essere dalla controllata in capo alla vecchia banca controllante.
Invero, occorre considerare che il d.l. 99/17, base normativa del contratto di cessione, è chiaro nel restringere il suo campo applicativo alle sole banche oggetto di liquidazione coatta (cfr. art. 1 d.l. cit. «Ambito di applicazione») né si rinvengono norme che abilitano una sua estensione anche alle banche partecipate dalle l.c.a. Non si può sostenere, pertanto, che il contratto di cessione intervenuto tra Controparte_5
e IN SA AO possa aver avuto l'effetto di incidere sulla titolarità di un
[...]
rapporto facente capo ad un soggetto estraneo all'accordo medesimo, ovvero CP_2
È vero, infatti, che la partecipazione (neppure totalitaria) di in
[...] CP_2
è stata oggetto di cessione ma un conto è il trasferimento Controparte_5
della partecipazione, altro è il trasferimento della singola posizione giuridica di cui la pagina 8 di 12 partecipata è titolare. Infatti, costituisce un autonomo soggetto di diritto, CP_2
titolare di posizioni proprie, delle quali solo lei può disporre in via diretta e immediata e non certo il socio, quantunque controllante. Del resto –come sottolineato con motivazione convincente dal Tribunale di Palermo in diversi precedenti del medesimo tenore “un'interpretazione che escluda la responsabilità delle partecipate facendo gravare le passività di queste ultime sulle LCA presterebbe il fianco a evidenti censure di incostituzionalità in relazione all'art. 47 della Carta fondamentale che tra l'altro incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, oltre che in relazione all'art. 42 della Costituzione e comunque sarebbe irragionevole. Posto infatti che le società partecipate dalle banche in liquidazione non sono a loro volta sottoposte a tale procedura e posto che le cessioni postulano un massiccio ricorso ad aiuti di Stato, ritenuti compatibili con l'art. 107 del trattato UE dalla commissione europea perché funzionali a evitare tensioni economiche e a consolidare il settore creditizio nel Paese;
è evidente che la cessione di attività̀, passività̀ o rapporti di società del gruppo da parte dei commissari liquidatori delle banche in liquidazione, per i ceduti, si risolve in un vantaggio considerata la solvibilità e solidità del cessionario. Ammettere che le partecipate possano dirottare nella sfera patrimoniale della partecipante in lca i propri debiti all'evidenza comporta un effetto contrario alla ratio della disciplina esaminata, estendendo di fatto ai creditori delle partecipate gli effetti dell'insolvenza della partecipante, in deroga al dettato dell'art. 1273 c.c. che, in caso di accollo, subordina la liberazione del cedente all'espressa volontà del creditore ceduto.” (Trib. Palermo sez.
V, ord. R.G.N. 2524/19 del 4.6.2019, Tribunale di Trapani 7 sez. V, sent. n. 4162/2019 del 16.9.2019).
Pertanto, chiarito che le società partecipate sono soggetti ben distinti dalle banche in l.c.a., va rilevato che per effetto della fusione per incorporazione di in CP_2
IN SA AO, i debiti del soggetto incorporato, mai sottoposto a l.c.a., non possono che restare in capo al successore IN SA AO su cui pertanto si incardina la legittimazione passiva in relazione al diritto azionato.
pagina 9 di 12 Nel merito la domanda attorea non è fondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito evidenziate.
Sul punto deve osservarsi che parte attorea ha chiesto in via principale di accertare la nullità dei contratti di acquisto dei titoli azionari, con conseguente domanda di restituzione delle somme investite ed in via subordinata nella la condanna della banca al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento della stessa rispetto agli obblighi informativi, alla valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza delle operazioni compiute e al perseguimento del miglior risultato possibile per il cliente.
Quanto alla declaratoria di nullità del contratto di acquisto dei titoli azionari, è principio ormai granitico nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la responsabilità della banca per violazione degli obblighi sulla stessa incombenti in virtù della normativa di settore dà luogo a responsabilità risarcitoria (di natura precontrattuale ovvero contrattuale, a seconda che la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario avvenga nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti ovvero le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”), presupponendo la violazione di norme di comportamento, con conseguente esclusione della nullità dei contratti conclusi (non configurando, dette norme di settore, regole di validità delle pattuizioni negoziali) (cfr Cass. 31 maggio 2021 n. 15099 che richiama
SS.UU.n.26725 del 2007).
Esclusa, pertanto, la sussistenza di una nullità contrattuale, sulla base della stessa prospettazione attorea, va sottoposta ad esame la domanda risarcitoria da inadempimento.
Orbene, dalla documentazione depositata dalla banca risulta provato che il in Pt_1
occasione dell'acquisto dei titoli relativi all'aumento di capitale sociale di
[...]
, abbia sottoscritto, previa profilatura (doc. 2 di parte attorea) in data Controparte_5
pagina 10 di 12 18.06.2014 la scheda di adesione, che richiama tutti i documenti contenenti le informazioni generali sull'intermediario, sui servizi prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e per la liquidità dei clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti e strumenti finanziari. Dalla documentazione prodotta pertanto emerge che la ha assolto ai propri obblighi informativi ed CP_2
inoltre non ha trovato smentita nelle allegazioni di parte attorea, che non ha disconosciuto la firma apposta sulle schede di adesione degli investimenti.
In disparte le superiori considerazioni, appare del tutto assorbente ai fini del rigetto della pretesa attorea la mancata allegazione e prova dei danni dei quali l'odierna parte ricorrente ha chiesto il ristoro. Giova richiamare sul punto il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte che esclude che il danno patito dall'investitore possa essere quantificato in una somma pari agli importi investiti, potendosi, al limite, liquidare “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (così Cass. civ., n. 16939/2016) e che, dalle somme in ipotesi dovute, debba necessariamente dedursi anche ogni utilità tratta dagli investimenti eseguiti (si veda Cass. civ. n. 1511/2014).
Applicando il richiamato principio all'odierno caso di specie, l'attore ha omesso di allegare specificamente (e, quindi, di dimostrare) i pregiudizi patiti, non avendo indicato la differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto ed il residuo valore degli stessi al momento della domanda risarcitoria, essendosi limitato a dedurre – genericamente – che le azioni non andavano a buon fine.
Né può essere riconosciuto all'attore il lucro cessante, non avendo provato il fatto che, ove avesse avuto la disponibilità del proprio denaro, avrebbe conseguito un utile.
In definitiva la domanda così come proposta deve essere respinta.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci e corrispondenti in merito al difetto di legittimazione passiva della convenuta giustificano l'integrale compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Vibo Valentia, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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