Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore esaminati gli atti ed i documenti del procedimento r.g. p.u. n. 213-1/2024 e udito il Giudice relatore;
decidendo sul ricorso depositato in data 27/12/2024 da Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Macè (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi (TE), alla via Nazionale, n. 633, in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- ha pronunciato la seguente SENTENZA
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha chiesto la omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
e i sensi degli artt. 57 e 63 CCII. CP_4 Controparte_5 Sussiste la competenza del tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII atteso che la società ricorrente ha la propria sede legale in Castellalto (TE), comune compreso nel circondario del medesimo tribunale da oltre un anno dal deposito del ricorso, circostanza che consente di fondatamente presumere che essa abbia il centro degli interessi principali in tale circondario. La ricorrente è una impresa commerciale essendo una società di capitali il cui oggetto sociale è l'esercizio dell'attività di “autotrasporto di merci per conto di terzi, nazionale ed internazionale, nei modi e nei termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e sue successive modifiche ed integrazioni”. La ricorrente non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. f) CCII avendo esposto, nel bilancio chiuso al 31/12/2023, un attivo patrimoniale pari ad euro 4.245.074,00. Sussiste in capo ad essa lo stato di insolvenza avendo esposto, nel bilancio chiuso al 31/12/2023, una perdita di esercizio pari ad euro 2.088.000,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro 1.667.749,00 ed avendo una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 5.783.500,19, come risulta dalla relazione datata 12/06/2024 depositata in allegato al ricorso dal professionista indipendente. In conformità all'art. 57, co. 2 CCII l'accordo concluso con Controparte_2 e con contiene la menzione del piano economico-finanziario che ne Controparte_1 consente l'esecuzione. L'accordo concluso con Controparte_6 CP_4 contiene l'espressa menzione della “proposta del 29/04/2024, firmata digitalmente il 30.04.24, così come ulteriormente confermata e reiterata con note PEC e relativi allegati del 12.06.2024 e del 22.06.24” e l'accordo concluso con ontiene un espresso Controparte_5 riferimento alla “proposta del 29/04/2024”, dati tutti che consentono di ritenere integrato il
1
– UNI ISO 45001: 2018 – Settori trasporti, logistica e comunicazioni” e della certificazione di qualità
“SGQ – Certificazione di sistemi di gestione per la qualità – UNI EN ISO 9001 – 2015”. Risulta assolto da parte della ricorrente l'onere di produzione documentale di cui all'art. 39 CCII. L'accordo risulta pubblicato nel Registro delle Imprese in data 30/12/2024 e nel termine di cui all'art. 48, co. 4 CCII non risultano proposte opposizioni da parte dei creditori. La proposta di accordo ha il seguente contenuto: “Transazione fiscale sottoscritta con
[...]
in data 14.10.2024, con la quale l'originario debito di € Controparte_7 3.112.769,00 sarà pagato per complessivi € 1.291.235,50 con una soddisfazione quindi del 41.48% in 10 anni;
2. Moratoria per la durata di 1 anno del Mutuo Bcc Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella n. 025/134201/50 di originari € 600.000,00, con un residuo debito alla data del 31/03/2024 di 380.485,22, scadenza dell'ultima rata il 22/12/2028; 3. Moratoria Contr per la durata di 1 anno del Mutuo Banca Popolare di Bari, oggi , n. 78251335 di originari € 300.000,00, con un residuo debito alla data del 31/03/2024 di 264.255,43, scadenza dell'ultima rata il 31/05/2029.”. Il Dott. professionista che ha reso espressa dichiarazione in ordine alla propria Controparte_8 indipendenza, ha attestato, ai sensi dell'art. 57, co. 3 CCII, nella relazione datata 29/04/2024 (già depositata in seno alla procedura ex art. 44, co. 1 CCII promossa dalla ricorrente e dichiarata estinta per rinuncia della stessa ricorrente), allegata al ricorso introduttivo, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano attestando altresì l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 citato. Ha, in particolare, dichiarato di “non aver riscontrato elementi negativi di rilievo e comunque tali da far ritenere inattendibile il Piano proposto dalla debitrice potendo quindi attestare la veridicità dei dati aziendali rappresentati dalla stessa e la fattibilità dello stesso in termini di attendibilità (fondatezza dei dati storici e delle ipotesi prospettiche), coerenza (vale a dire la presenza di logiche correlazioni tra le varie ipotesi) e sostenibilità finanziaria (cioè la previsione di flussi di cassa coerenti con l'attuazione del Piano che consentano il raggiungimento dell'equilibrio finanziario)”. Il piano di risanamento prevede: la continuazione dell'attività di impresa e la conservazione integrale del personale, nella specie composto da 33 unità; “il mantenimento, da parte del ceto bancario, delle attuali linee di finanziamento a breve termine (anticipi, fidi, ecc…). I flussi netti ritraibili dalla continuazione dell'attività saranno destinati al soddisfacimento dei creditori delle Società inclusi nel perimetro della ristrutturazione”; “• la concessione di una garanzia ipotecaria a fronte dell'accettazione del piano di ristrutturazione del debito proposta all' ; Controparte_1 Relativamente ai crediti bancari il piano prevede la moratoria per il periodo di 1 anno della quota capitale delle seguenti esposizioni debitorie: • Parte_2
n. 025/134201/50 di originari € 600.000,00 con un residuo
[...] debito alla data del 31/03/2024 di 380.485,22 scadenza dell'ultima rata 22/12/2028; • Mutuo CP_5 Popolare di Bari oggi BDM n. 78251335 di originari € 300.000,00 con un residuo debito alla data del 31/03/2024 di 264.255,43 scadenza dell'ultima rata 31/05/2029. Relativamente ai debiti fiscali, (…), il piano prevede: • il consolidamento dell'esposizione debitoria alla data del 29.02.2024, pari a circa 3 mln di euro;
• la rinuncia parziale al debito tributario consolidato;
• il riscadenziamento del debito consolidato residuo in numero 120 rate mensili di pari importo, decorrenti dal mese di gennaio 2024; • la determinazione degli interessi di dilazione maturandi dal mese di gennaio 2024 al tasso legale del 2,5%.”. I pagamenti saranno effettuati in conformità al cronoprogramma allegato al ricorso. Risulta soddisfatta la condizione di cui all'art. 57, co. 3 CCII a mente del quale “gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi
2 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione” avendo reso il professionista indipendente espressa attestazione della sussistenza di tale condizione. Nella relazione depositata in data 29/04/2024, il professionista ha infatti dichiarato che “la rimozione della situazione di crisi dovrebbe realizzarsi nel contesto di un programma strategico finalizzato alla continuità dell'attività aziendale che determinerà i flussi di cassa necessari a provvedere al pagamento di quanto proposto nel piano di ristrutturazione secondo le seguenti tempistiche: - i fornitori strategici si prevede siano gestiti in continuità; - i mutui con gli istituti di credito con moratoria di un anno e poi si prevede siano gestiti in continuità; - il creditore Controparte_2
mediante transazione fiscale con pagamento del 40% del debito in dieci (10) anni. Il
[...] piano economico prevede un incremento dei ricavi ipotizzato sulla base di un aumento dei volumi delle commesse con un tasso di crescita atteso ed assunto in via prudenziale in percentuale di molto inferiore a quello registrato negli ultimi quattro esercizi. Dal punto di vista finanziario, il piano si fonda sostanzialmente sulla previsione del mantenimento della redditività della gestione ordinaria, redditività suffragata dall'osservazione di vari indicatori (EBITDA, ecc.) indicati e commentati nell'accordo di ristrutturazione. Il pagamento dei fornitori estranei all'accordo secondo le modalità previste dall'art.57 c.3., tutti gestiti in continuità, è assicurat[o] dalla già comprovata capacità di generare flussi di cassa capaci di sostenere i debiti di funzionamento.”. Risulta soddisfatta la condizione di cui all'art. 63, co. 1 CCII, della sussistenza di un trattamento dei crediti fiscali “non deteriore” rispetto a quello che sarebbe agli stessi destinato nel caso di liquidazione giudiziale quando, come nel caso in esame, è prevista la continuità dell'impresa. A tale riguardo il professionista indipendente ha attestato che “il valore di liquidazione dell'azienda è pari ad € 856.590,00, valore ampiamente inferiore ai flussi in continuità attesi stimati in euro 1.524.901.”. Ha inoltre precisato il professionista che “l'ipotesi di continuità nell'ambito della ristrutturazione del debito ex art.57 comma 4” è, “in considerazione dell'offerta formulata ai creditori, la più conveniente e l'unica rispetto all'alternativa di liquidazione giudiziale” (relazione depositata in data 29/04/2024). Nella relazione depositata in data 27/12/2024 lo stesso professionista ha precisato che: per le immobilizzazioni immateriali nette “non sarebbe apprezzabile un valore in ipotesi di liquidazione in quanto come già indicato nella precedente relazione non sarebbe possibile proseguire con l'attività aziendale” (cfr. relazione depositata in data 7/12/2024); “il valore delle immobilizzazioni finanziarie nel Piano di continuità non è stato valorizzato in entrambe le ipotesi e pertanto è azzerato”; “il valore dei crediti in ipotesi di liquidazione giudiziale è svalutato del 30% (10% per un refuso nella precedente relazione) per la nota riottosità al pagamento dei clienti nei confronti della società in liquidazione, con il rischio, per il liquidatore, di richieste di chiusura a stralcio e il sostentamento delle spese legali per il recupero crediti. Gli altri crediti indicati sia nel Piano di ristrutturazione proposto così come in ipotesi di liquidazione non sono valorizzati in quanto riferiti a partite di difficile recuperabilità”; “le disponibilità liquide sono confermate integralmente in quanto liquide”; il valore dei risconti attivi “è integralmente azzerato in quanto non è apprezzabile”. Nella relazione depositata in data 27/12/2024 il professionista ha altresì attestato: che “nella transazione fiscale” l'Erario “sarebbe soddisfatto per complessivi € 1.304.728.03 quale sorte capitale del complessivo credito”; che, “contrariamente, in ipotesi di liquidazione giudiziale ed in ragione della collocazione preferenziale il medesimo credito potrebbe essere soddisfatto per € 945.201,31”; che, in caso di liquidazione giudiziale, l'Erario “dovrebbe sostenere gli ulteriori oneri legati alla per Pt_3 complessivi € 560.430,72” e che, pertanto, “in ipotesi di accordo di ristrutturazione i creditori tributari sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione”. A fronte di una esposizione debitoria complessiva gravante sulla ricorrente pari ad euro 5.783.500,19, hanno aderito all'accordo i creditori che rappresentano il 65,83% (titolari di crediti pari a complessivi euro 3.807.528,69) del totale dei debiti, e, nella specie, Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, creditori che vantano un credito complessivo di € 3.162.788,04,
[...] Controparte_9
3
[...] e , titolare di un credito di € 380.485,22 e CP_4 Controparte_5 creditore che vanta un credito di € 264.255,43. Sussiste, pertanto, il presupposto di accesso alla procedura di cui all'art. 57, co. 4 CCII del raggiungimento della percentuale di adesione del 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore, percentuale che va calcolata sul totale dei crediti indipendentemente dalla loro natura chirografaria o privilegiata. Ciò posto, il Tribunale, con un giudizio prognostico ex ante deve valutare l'attuabilità degli accordi raggiunti tenuto conto del fatto che il successivo inadempimento del debitore cristallizzerebbe - con l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 166, c. 3, lett. e), CCII degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato - una situazione non più rimediabile, a scapito dei creditori estranei, pur se privilegiati. In tale prospettiva il tribunale deve, pertanto, valutare il merito del ricorso con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate, alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentire l'integrale, sia pur dilazionato, pagamento dei creditori estranei all'accordo. Alla luce delle considerazioni espresse dal professionista indipendente in merito al profilo della fattibilità del piano, così come sopra riportate, da ritenersi condivisibili in quanto esenti da vizi, ritiene il Collegio, in seno al suddetto giudizio prognostico ex ante, che gli accordi raggiunti dalla ricorrente con i suddetti creditori siano attuabili. Sussistano, pertanto, tutte le condizioni di legge per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi dalla ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti richiesto dalla società i sensi degli artt. 57 e 63 CCII, così provvede: Parte_1
OMOLOGA gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi dalla società ricorrente con i seguenti creditori:
e Controparte_1 [...]
, e Controparte_2 Controparte_10 che rappresentano il 65,83 % dei crediti risultanti dal Controparte_5 ricorso e dalla documentazione allo stesso allegata ai sensi dell'art. 39 CCII;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente e al Registro delle Imprese e per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 20/05/2025. Il Giudice relatore est. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Il Presidente Dott. Carlo Calvaresi
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