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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/10/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7908/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ON Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/11/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7908/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/10/1980;
E
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. TONELLI GIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1.- confermare il provvedimento della separazione, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , secondo il rito civile, in Sesto Parte_2 Parte_1
San Giovanni (MI), in data 17.12.2022, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni, alle seguenti condizioni indicate e trascritte. Ordinare agli Ufficiali dello
Stato Civile dei Comuni competenti di procedere all'annotazione della emanando provvedimento e ai successivi incombenti di legge;
2. A seguito dell'intervenuta omologa della separazione, le Parti hanno adempiuto agli impegni concordati di cui alle condizioni dell'omologa stessa, nonché a tutte le operazioni connesse all'intervenuta cessione delle quote dell'immobile (sito in viale A. Gramsci 307, Foglio 7,
Mappale 230, Subalterno 12) tramite rogito sottoscritto davanti al notaio Per la Per_1 presentazione della domanda di separazione e divorzio dinanzi al Tribunale di Milano, il marito intendeva avvalersi di un avvocato di sua fiducia per rappresentare la coppia e la moglie vi ha acconsentito;
a tale riguardo i coniugi si impegnano a pagare congiuntamente e in parti uguali le spese notarili e legali connesse alla separazione, al divorzio e alla cessione degli immobili di cui in premessa. A tal fine i coniugi, prima della firma di questa scrittura, hanno approvato i preventivi di spesa dell'avv. Tonelli e del notaio che ammontano complessivamente Per_1 ad euro 2.764,00= (duemilasettecentosessantaquattro/00);
3. la moglie si impegna inoltre, ciascun anno e sino a che ne sarà prevista dalla legge la relativa corresponsione, a trasferire al marito il cinquanta per cento dell'importo relativo alle detrazioni fiscali di cui alla ristrutturazione dell'unità immobiliare (sita in viale A. Gramsci 307, Foglio 7, Mappale 230, Subalterno 12) di cui alla suddetta cessione di quote, percepite in capo al codice fiscale della IG (quale intestataria delle relative fatture emesse dalle maestranze che Pt_2 hanno svolto i lavori presso l'immobile), ciò mediante bonifico bancario da effettuarsi al momento del percepimento delle suddette somme e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi da detta data, a favore di e da accreditarsi su conto intestato Parte_1
a presso la banca Fineco Bank, IBAN [...] o alle Parte_1 successive coordinate bancarie che verranno comunicate per iscritto. Ai fini della congruità del versamento suddetto, farà piena prova il modello 730 di Sino a che perverranno Parte_2
a le suddette detrazioni, quest'ultima si impegna a presentare la dichiarazione dei Parte_2 redditi presso il commercialista prescelto dal marito, attualmente individuato nello
[...] con sede a Milano. I coniugi si impegnano, inoltre, a sostenere in parti uguali Controparte_1 il costo della parcella emessa per tale attività anno per anno dal commercialista. La quota parte di relativa al sopra menzionato costo potrà essere sottratta - a scelta di Parte_1 [...]
- dall'importo che annualmente si impegna a riconoscere al marito. È Pt_2 Parte_2 fatto salvo il diritto di al recesso dal rapporto contrattuale con il ridetto Parte_2 professionista, ove sorretto da giusta causa, o la risoluzione del contratto per inadempimento ma, in tal caso, il corrispettivo del nuovo professionista sarà sostenuto interamente da Parte_2
;
[...]
4. i coniugi dichiarano infine di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, allo stato,
a richiedersi assegni di mantenimento;
5. entrambi i coniugi dichiarano, solo con l'esatto adempimento di quanto pattuito nel presente accordo, di aver disciplinato ogni tipo di pendenza economica derivante dal rapporto di coniugio e di non aver, pertanto, più nulla a chiedere o pretendere per qualsivoglia causa dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio, passata, presente e futura, ivi comprese eventuali reciproche pretese divorzili;
6. essendo i trasferimenti tutti funzionali alla corretta e definitiva sistemazione degli interessi familiari ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, le parti dichiarano di volersi avvalere dei relativi benefici fiscali: i relativi atti non saranno soggetti alle imposte di bollo, di registro e ad ogni altra tassa, altrimenti previste a tale riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 30.01.2025 (sent. n. 168/25 – pubbl. in data 06.02.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e con ricorso depositato in data 29/11/2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Sesto San Giovanni (MI) in data 17/12/2022 (atto n. 109, Parte I, del registro Pt_2 degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt.
5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9 ottobre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ON Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/11/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7908/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/10/1980;
E
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. TONELLI GIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1.- confermare il provvedimento della separazione, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , secondo il rito civile, in Sesto Parte_2 Parte_1
San Giovanni (MI), in data 17.12.2022, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni, alle seguenti condizioni indicate e trascritte. Ordinare agli Ufficiali dello
Stato Civile dei Comuni competenti di procedere all'annotazione della emanando provvedimento e ai successivi incombenti di legge;
2. A seguito dell'intervenuta omologa della separazione, le Parti hanno adempiuto agli impegni concordati di cui alle condizioni dell'omologa stessa, nonché a tutte le operazioni connesse all'intervenuta cessione delle quote dell'immobile (sito in viale A. Gramsci 307, Foglio 7,
Mappale 230, Subalterno 12) tramite rogito sottoscritto davanti al notaio Per la Per_1 presentazione della domanda di separazione e divorzio dinanzi al Tribunale di Milano, il marito intendeva avvalersi di un avvocato di sua fiducia per rappresentare la coppia e la moglie vi ha acconsentito;
a tale riguardo i coniugi si impegnano a pagare congiuntamente e in parti uguali le spese notarili e legali connesse alla separazione, al divorzio e alla cessione degli immobili di cui in premessa. A tal fine i coniugi, prima della firma di questa scrittura, hanno approvato i preventivi di spesa dell'avv. Tonelli e del notaio che ammontano complessivamente Per_1 ad euro 2.764,00= (duemilasettecentosessantaquattro/00);
3. la moglie si impegna inoltre, ciascun anno e sino a che ne sarà prevista dalla legge la relativa corresponsione, a trasferire al marito il cinquanta per cento dell'importo relativo alle detrazioni fiscali di cui alla ristrutturazione dell'unità immobiliare (sita in viale A. Gramsci 307, Foglio 7, Mappale 230, Subalterno 12) di cui alla suddetta cessione di quote, percepite in capo al codice fiscale della IG (quale intestataria delle relative fatture emesse dalle maestranze che Pt_2 hanno svolto i lavori presso l'immobile), ciò mediante bonifico bancario da effettuarsi al momento del percepimento delle suddette somme e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi da detta data, a favore di e da accreditarsi su conto intestato Parte_1
a presso la banca Fineco Bank, IBAN [...] o alle Parte_1 successive coordinate bancarie che verranno comunicate per iscritto. Ai fini della congruità del versamento suddetto, farà piena prova il modello 730 di Sino a che perverranno Parte_2
a le suddette detrazioni, quest'ultima si impegna a presentare la dichiarazione dei Parte_2 redditi presso il commercialista prescelto dal marito, attualmente individuato nello
[...] con sede a Milano. I coniugi si impegnano, inoltre, a sostenere in parti uguali Controparte_1 il costo della parcella emessa per tale attività anno per anno dal commercialista. La quota parte di relativa al sopra menzionato costo potrà essere sottratta - a scelta di Parte_1 [...]
- dall'importo che annualmente si impegna a riconoscere al marito. È Pt_2 Parte_2 fatto salvo il diritto di al recesso dal rapporto contrattuale con il ridetto Parte_2 professionista, ove sorretto da giusta causa, o la risoluzione del contratto per inadempimento ma, in tal caso, il corrispettivo del nuovo professionista sarà sostenuto interamente da Parte_2
;
[...]
4. i coniugi dichiarano infine di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, allo stato,
a richiedersi assegni di mantenimento;
5. entrambi i coniugi dichiarano, solo con l'esatto adempimento di quanto pattuito nel presente accordo, di aver disciplinato ogni tipo di pendenza economica derivante dal rapporto di coniugio e di non aver, pertanto, più nulla a chiedere o pretendere per qualsivoglia causa dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio, passata, presente e futura, ivi comprese eventuali reciproche pretese divorzili;
6. essendo i trasferimenti tutti funzionali alla corretta e definitiva sistemazione degli interessi familiari ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, le parti dichiarano di volersi avvalere dei relativi benefici fiscali: i relativi atti non saranno soggetti alle imposte di bollo, di registro e ad ogni altra tassa, altrimenti previste a tale riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 30.01.2025 (sent. n. 168/25 – pubbl. in data 06.02.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e con ricorso depositato in data 29/11/2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Sesto San Giovanni (MI) in data 17/12/2022 (atto n. 109, Parte I, del registro Pt_2 degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt.
5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9 ottobre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona