Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 106 del 2025, proposto da
- Fotovoltaica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Emilio Sani, Erika Mussetti, Gianluca Zunino, Francesca Pirola, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro in carica, il Ministero della Cultura in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi ope legis in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
- del silenzio serbato del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull’istanza presentata dalla Società Fotovoltaica s.r.l. in data 29 marzo 2024;
- per la condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 d.lgs. n. 152/2006 e a concludere il procedimento volto al rilascio del PUA ex art. 27 D.lgs. n. 152/2006, nonché a rimborsare alla deducente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del D.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2-ter, del D.lgs. n. 152/2006, pari ad Euro 2.465,40.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Fotovoltaica s.r.l., con ricorso notificato il 25 marzo 2025 e depositato il successivo 31 di marzo, ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dagli intimati Ministeri sulla sua istanza del 25 ottobre 2021, concernente il rilascio dei titoli autorizzatori ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’impianto agrivoltaico denominato “Masseria Glionna” di potenza nominale pari a 19,9980 MW e 4 delle relative opere di connessione ed infrastrutture indispensabili. Nel contempo, ha istato per l’accertamento del diritto al rimborso della metà degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006.
1.1. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto da più angolazioni la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.
2. Parte resistente è comparsa in giudizio con atto di forma e depositando documentazione.
3. Alla camera di consiglio dell’11 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Occorre premettere che il ricorso è stato notificato il 25 marzo 2025 e depositato il successivo 31 di marzo. Trova quindi applicazione quanto previsto dalla novella di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191.
4.1.1. In relazione quanto innanzi, il Collegio richiama, anche ai sensi dell’art. 74, cod. proc. amm., il precedente conforme reso in speculare questione, secondo cui «[…] Questo Tribunale con le Sentenze n. 507 del 17.10.2024, n. 338 dell’1.7.2024 e n. 381 del 18.7.2024, modificando quanto stabilito nella precedente Sent. n. 160 del 25.3.2024, ha respinto i ricorsi avverso il silenzio inadempimento dei progetti, che non rientrano tra quelli contemplati dal predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto: 1) con il predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall’art. 4 sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023 conv. nella L. n. 11/2024 ed entrato in vigore l’8.2.2024, il Legislatore ha sostituito il criterio cronologico della trattazione dei progetti in questione con quella della loro maggiore potenza, finalizzato al perseguimento della transizione energetica; 2) tale scelta legislativa non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione, anche perché il predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 non le prevede; 3) il suddetto criterio della maggiore potenza non può essere contemperato con la perentorietà dei termini, prevista dall’art. 27, comma 8, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto tale perentorietà risulta recessiva rispetto alla valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, che comporta l’inderogabile postergazione dell’istruttoria degli altri progetti meno potenti, come quello di cui è causa; 4) l’applicazione dei termini ex artt. 25 e 27 D.Lg.vo n. 152/2006 comporterebbe la saturazione dei luoghi da parte degli impianti meno potenti, che dovrebbero essere occupati dagli impianti di maggiore potenza; 5) il citato art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 risulta coerente con l’art. 3, comma 1, del Regolamento Europeo n. 2577/2022, entrato in vigore il 31.12.2022.
Successivamente, però, il Legislatore con l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. n. 153/2024, come modificato dalla Legge di conversione n. 191/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024), ha inserito nello stesso art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006 il comma 1 ter, entrato in vigore il 17.12.2024 (cfr. art. 1 della L. n. 191/2024), con il quale è stato precisato che ai progetti del comma 1 dell’art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006 “è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni”, specificando che “i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’art. 23, comma 4, secondo periodo”, con la puntualizzazione che “la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare”. Quest’ultima norma, sebbene, non essendo di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva, si applica alla fattispecie in esame, anche se il termine procedimentale è scaduto prima della sua entrata in vigore, in quanto l’inerzia e/o il silenzio dell’Amministrazione nei confronti di qualsiasi istanza amministrativa è un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm.. […]» (in termini, T.A.R. SI, 10 marzo 2025, n. 173).
4.1.2. Nel caso di specie (sebbene l’azione avverso il silenzio risulti in tutta evidenza proposta ben oltre il termine annuale dalla scadenza dei termini per provvedere, rimontando, come si è anticipato, l’istanza al 25 ottobre 2021) occorre tenere conto della diffida a provvedere del 29 marzo 2024, da equiparare a nuova istanza (T.A.R. SI, 10 febbraio 2024, n. 78; nello stesso senso, idd . n. 734 del 21.12.2023, n. 526 del 14.9.2023, n. 453 del 9.6.2022, n. 756 del 3.12.2020 e n. 345 del 22.5.2020).
Orbene, rispetto a quest’ultima, per un verso il ricorso risulta tempestivamente proposto e, per altro verso, i termini perentori all’uopo fissati dal quadro disciplinare di riferimento risultano ampiamente decorsi.
D’altro canto, l’Amministrazione intimata non soltanto non ha argomentato circa le ragioni del silenzio, ma ha versato in atti di causa una nota della Commissione PNRR – PNIEC del 6 giugno 2025, di carattere soprassessorio, in cui si rappresenta che l’esame del progetto di cui è causa è stato «programmato per il primo semestre 2026», così ulteriormente colorando in punto di illegittimità la propria inerzia.
4.2. L’istanza di rimborso della metà degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006 è fondata. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 -ter , del d.lgs. n. 152 del 2006 «nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33». Nel caso di specie si è già acclarato il superamento dei termini procedimentali e la ricorrente ha documentato l’avvenuta corresponsione di tali oneri istruttori in relazione al procedimento di cui è cenno.
5. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso. In base all’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei conti, Procura generale, all’atto del suo passaggio in giudicato.
6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto ordina al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura di provvedere espressamente sull’istanza in epigrafe nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione della presente decisione;
- condanna il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a corrispondere alla parte ricorrente la metà degli oneri istruttori versati, ai sensi dell’art. 25, comma 2 -ter , del d.lgs. 152/2006;
- condanna, altresì, il prefato Ministero alla rifusione delle spese di lite, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti. L’ammontare del contributo unificato effettivamente versato è, del pari, posto a carico di parte resistente;
- dispone, a cura della segreteria, la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura generale, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’atto del suo passaggio in giudicato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO