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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale V.G. N. 6315/2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta mandato in atti, dall'Avv. Rosanna Perricci
e
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del Parte_2 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Assunta Todisco
* * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 05.12.2024, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta decreto di omologa n. cronol. 4617/2023 pubblicata il 28/02/2023, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 12428/2022), formulavano domanda per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni.
Si richiama integralmente, in questa sede, il contenuto del decreto organizzativo presidenziale del 12.12.2024, con il quale è stato disposto che la causa venga trattata “in assenza”. Le parti dichiaravano concordemente, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 6 marzo 2025, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione come lo stesso
è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio per cui è procedimento, dal quale è nato il figlio (17.07.2018). Per_1
Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Non v'è, dunque, statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, trattandosi, in ogni caso, di materia disponibile.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio, contratto dai coniugi anzidetti in Monopoli (BA) il 22 agosto 2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto N. 29, Parte I, Anno 2014);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 25.10.2024, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale V.G. N. 6315/2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta mandato in atti, dall'Avv. Rosanna Perricci
e
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del Parte_2 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Assunta Todisco
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 05.12.2024, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta decreto di omologa n. cronol. 4617/2023 pubblicata il 28/02/2023, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 12428/2022), formulavano domanda per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni.
Si richiama integralmente, in questa sede, il contenuto del decreto organizzativo presidenziale del 12.12.2024, con il quale è stato disposto che la causa venga trattata “in assenza”. Le parti dichiaravano concordemente, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 6 marzo 2025, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione come lo stesso
è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio per cui è procedimento, dal quale è nato il figlio (17.07.2018). Per_1
Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Non v'è, dunque, statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, trattandosi, in ogni caso, di materia disponibile.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio, contratto dai coniugi anzidetti in Monopoli (BA) il 22 agosto 2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto N. 29, Parte I, Anno 2014);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 25.10.2024, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato