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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa AR Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 434/21 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
( C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
23.06.1949, elettivamente domiciliato in Giarre Corso Italia n. 157 ove è sito lo studio dell'avv. Grazia Pulvirenti ( C.F. ) che lo rappresentata e difende CodiceFiscale_2
giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
( C.F. ) E ( C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
) , ( C.F. ), CodiceFiscale_4 Controparte_3 CodiceFiscale_5
quali eredi legittimi di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
Francia l'08.01.2020; CONVENUTI CONTUMACI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.01.2021, 03.01 e 15.05.2022, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Catania i sig.ri AR e
[...] CP_3
nella qualità di eredi di per ivi sentire accogliere le CP_1 CP_1 Persona_1
seguenti conclusioni: “Dichiarare il sig. proprietario Parte_1
dell'appartamento per civile abitazione sito in Riposto Corso Europa n.8, piano primo,
palazzina 3 interno 2 Cat. A/3 classe 3 vani catastali 3,5 R.C. 177,14 per averlo acquistato a titolo originario per usucapione – ordinare al Conservatore dei Pubblici registri immobiliari e all'Agenzia del territorio di Catania di provvedere alla trascrizione dell'emittente sentenza di trasferimento. Con vittoria di spese, diritto e onorari del presente giudizio”
Con l'atto introduttivo in questione parte attrice sosteneva di possedere “uti dominus”, in maniera continua e non interrotta, fin dal mese di gennaio 1999, l'appartamento per civile abitazione sito in Riposto Corso Europa n.8, piano primo, palazzina 3 interno 2 Cat.A/3
classe 3 vani catastali 3,5 R.C. 177,14.
Il affermava di aver ricevuto in consegna, nel mese di gennaio 1999, Parte_1
le chiavi del suddetto appartamento dalla sig.ra che, avendo provveduto Persona_1
a riscattare l'alloggio dallo IACP di Catania e dovendosi trasferire in Francia, decideva venderlo all'odierna parte attrice.
Avuta la disponibilità dell'immobile, il sig. o utilizzava come se fosse proprio Pt_1
facendovi anche abitare i suoi nipoti, sig.ri e . Controparte_4 Tes_1
Tuttavia, nel mese di gennaio 2019 si presentavano presso l'immobile di Riposto sito in
Corso Europa n. 8 i figli della sig.ra per rivendicare l'appartamento. Persona_1
L'odierna parte attrice – preso atto di ciò – chiedeva agli eredi della la restituzione Per_1
delle somme impiegate per la manutenzione straordinaria dell'appartamento.
Quindi, non avendo la sig.ra provveduto alla stipula dell'atto di compravendita in Per_1
favore dell'attore ed essendosi quest'ultimo comportato, fin dal gennaio del 1999, da proprietario dell'appartamento oggetto di domanda, il si determinava ad Pt_1
intraprendere il presente procedimento per sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore dell'immobile sito in Riposto Corso Europa n.8.
I convenuti AR e , pur regolarmente convenuti in giudizio, Controparte_3 CP_1
non provvedevano alla formale costituzione rimanendo contumaci. All'udienza di prima comparizione del 14.10.2021, tenutasi nelle forme cartolari, il Tribunale, disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ai convenuti e AR Controparte_1
assegnando altresì a parte attrice termine per provvedere all'espletamento del procedimento di mediazione;
veniva quindi fissata l'udienza del 28.04.2022 per la prosecuzione del procedimento.
All'esito dell'udienza così fissata, il Tribunale – atteso il mancato rispetto del termine a comparire per la convenuta – rinviava al 12.01.2023 per la rinnovazione CP_2
della notificazione.
Quindi, il Tribunale si riservava di decidere con riguardo ai mezzi istruttori richiesti da parte attrice. Con ordinanza del 08.02.2023, veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti e AR fissando per l'espletamento del mezzo istruttorio Controparte_1
l'udienza del 20.04.2023, poi rinviata d'ufficio al 05.10.2023.
I convenuti contumaci, tuttavia, non comparivano per rendere l'interrogatorio formale ammesso.
Di poi, con ordinanza del 19.10.2023, il Tribunale ammetteva le prove testimoniali dedotte da parte attrice nei limiti di cui al relativo provvedimento e rinviava per l'assunzione all'udienza del 21.12.2023.
Una volta escussi i testi e , la causa veniva differita per la Tes_1 Tes_2
precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024, da tenersi in forma cartolare.
Alla detta udienza, lette le note di trattazione depositate da parte attrice, il Tribunale introitava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
§§§§§§
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei convenuti atteso che quest'ultimi - pur regolarmente citati – non hanno provveduto alla formale costituzione in giudizio.
Ciò posto, venendo al merito della vicenda di cui è procedimento, si osserva e rileva quanto segue:
In base al disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del c.d. “corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del 27.09.2017) In particolare, giurisprudenza unanime sul punto statuisce che “Occorre la sussistenza di
un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a
quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto
corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti
di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa.” ( In tal senso Cass. Civ. n.
2044/15 e n. 17549/15 )
In forza dei suddetti principi, affinchè possa pronunciarsi l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. ( Si veda Trib. Caltagirone
19.01.2018 )
Ed ancora, recente giurisprudenza di merito statuisce che “In tema di acquisto per usucapione , assolvono all'onus probandi gli attori che dimostrino, mediante plurimi elementi probatori, la sussistenza dei presupposti necessari per l'acquisto della proprietà del terreno oggetto di controversia, tramite l'accertamento sia del corpus, ovvero il possesso pacifico pubblico e ininterrotto per oltre 20 anni, sia dell'animus possidendi,
desunto in particolare dalle puntuali allegazioni negli scritti difensivi supportate da dichiarazioni testimoniali e da univoci elementi presuntivi, quali l'inclusione del terreno all'interno di una recinzione, la cura costante dello stesso e l'esecuzione di opere di manutenzione, oltre l'assenza di soggetti che abbiano a qualsiasi titolo contestato tale possesso” ( Trib. Pavia Sez. III n. 168/2021 )
Fatte le superiori e necessarie premesse, al fine di accertare se, nella vicenda di cui è causa, l'attore abbia posseduto “animo proprio” e “uti dominus” il bene oggetto di causa,
occorre valutare gli esiti delle risultanze istruttorie.
Il teste ha dichiarato che “…..il Sig. ha provveduto ad Tes_1 Parte_1
effettuare interventi di manutenzione straordinaria, impianto elettrico, impianto idrico, mattonelle, infissi. Ci ha messo a disposizione l'immobile quando con mia moglie convivevamo. Non ricorso il periodo esatto. Ha provveduto a pagare le imposte e tasse”.
Su espressa domanda volta a stabilire l'arco temporale di riferimento il teste affermava che “ Posso dire che il periodo di convivenza risale a cinque anni fa” e che “ Non abito più nell'immobile in questione da circa due anni”.
Le risposte fornite dal teste non danno conferma dell'assunto attoreo dal Tes_1
momento che le ricostruzioni attengono a fatti materiali che non sono indicativi dell'animus rem sibi habendi.
Peraltro, i fatti riferiti dal teste riguardano soltanto un limitato arco temporale ( gli ultimi
5 anni ) e quindi non danno contezza di un possesso pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre venti anni né tanto meno dell'animus possidendi, cioè della volontà di tenere il bene come proprio.
Le medesime considerazioni valgono per l'altro teste il quale ha dichiarato Tes_2
di abitare, solo da circa tre anni, nel condominio di Corso Europa n.8.
In relazione al suddetto periodo di tempo, il teste ha riferito che il sig. rovvede Pt_1
alla manutenzione dell'immobile, al pagamento delle bollette di consumi nonché dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno precedente nel condominio di Corso Europa
n.8.
Anche in questo caso, le circostanze fattuali riferite dal teste non danno contezza degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva;
ne consegue che non può dirsi perfezionato l'acquisto per usucapione dell'immobile di cui è causa.
A quanto finora esposto, si aggiunga che il sig. nell'esporre i fatti di causa Pt_1
riferisce di aver conseguito la disponibilità dell'immobile dalla sig.ra Persona_1
che, prima di partire per la Francia, si era accordata per trasferire l'immobile all'odierna parte attrice differendo la formalizzazione della relativa compravendita.
In considerazione di ciò, non può dirsi che dal gennaio 1999 l'odierno attore abbia posseduto uti dominus.
Invero, la relazione del sig. con il bene oggetto di domanda non poteva che Pt_1 definirsi come detenzione qualificata e non come possesso utile ai fini dell'usucapione per il quale semmai è necessaria la dimostrazione di un'interversio possessionis ex art. 1141 c.c.; elemento questo non provato e, pertanto, insussistente nella fattispecie di cui è
causa.
Sul punto, giurisprudenza della Suprema Corte statuisce che “la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto non opera, a norma dell'art. 1141 c.c., quando la
relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da
un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore ( nel caso in questione la consegna delle chiavi da parte della sig.ra ), e , non essendo svolta contro la Persona_1
volontà del proprietario, è qualificabile come detenzione semplice o precaria anche
l'attività di colui il quale continua a disporre della cosa dopo il venir meno del rapporto che giustificava l'anteriore disponibilità” ( In tal senso Cass. Civ. sez. II n. 5551/2005)
A quanto finora esposto, si aggiunga che la mancata comparizione dei convenuti all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale, in uno agli altri elementi istruttori raccolti e al contenuto degli articolati di prova di cui alla memoria depositata in data 04.01.2023, da contezza del fatto che la relazione tra il ed il bene Pt_1
immobile oggetto di domanda può qualificarsi soltanto come detenzione qualificata e non come possesso utile ai fini dell'usucapione.
In forza di quanto finora esposto, la domanda proposta dal si Parte_1
appalesa infondata e, come tale, va rigettata.
Le spese di lite, in considerazione della mancata costituzione dei convenuti, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 434/21 R.G.:
Rigetta la domanda proposta dal sig. e volta a conseguire l'acquisto Parte_1
per usucapione dell'appartamento sito in Riposto Corso Europa n.8, piano primo,
palazzina 3 interno 2 Cat.A/3 classe 3 vani catastali 3,5 R.C. 177,14 e ciò per le ragioni di cui in parte motiva;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di lite per le ragioni di cui in premessa. Augusta lì 29 Gennaio 2025 IL G.O.T.
D.ssa AR Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011