TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa
Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4687 del R.G. dell'anno 2015,
avente ad oggetto: atto di citazione in riassunzione ex art. 615 e 617 cpc vertente
tra avv. Mariateresa Astuni ( c.f. ) rappresentata e difesa da sé stessa C.F._1
ed elettivamente domiciliata come in atti ,
- attrice-
e oggi in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t. ( p.i. ) rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro P.IVA_1
Porpora giusta mandato ed elezione di domicilio in atti,
- Convenuto-
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, l'avv. Mariateresa Astuni, a seguito della sentenza nr. 898/15 con cui il Giudice di Pace di Cava Dè Tirreni dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Nocera Inferiore rispetto all'atto di citazione avverso il preavviso di fermo amministrativo sull'autovettura di proprietà per il presunto mancato pagamento di cartella esattoriale per la complessiva somma di euro
18.104,78, conveniva in giudizio la ed eccepiva: la mancata notifica delle CP_1
cartelle esattoriale di cui al preavviso di fermo amministrativo , l'inesistenza parziale del credito vantato con il predetto preavviso per le cartelle nr. 100201200217111508000, nr.
10020120041684365000, nr. 10020130028605720000 e nr. 10020130034138816000, in quanto le stesse sono state oggetto di sentenze di annullamento passate in giudicato, infine la violazione dell'art. 50 DPR 602/1973 in virtù dell'inizio dell'esecuzione senza la notifica delle cartelle di pagamento e comunque senza la notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere. Vinte le spese di lite. Si costituiva in giudizio l' la quale CP_1
impugnava l'avverso dedotto ed eccepiva l'infondatezza dell'atto di citazione, rilevando in via preliminare l'incompetenza funzionale del tribunale in favore del Giudice di pace in quanto giudice indicato come competente ex art. 22 bis L. 689/1981 e successive modifiche, inoltre rilevava l'inammissibilità dell'azione per omissione della data di ricevimento del preavviso di fermo, l'inammissibilità per il decorso del termine di gg. 60 dalla notifica delle cartelle ed infine per infondatezza della eccepita violazione dell'art. 50
DPR 602/73. Il giudizio continuava per l'opposta dalla Ente pubblico economico CP_3
istituito ai sensi dell'art. 1 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016 n. 225, subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo sciolte a decorrere dal 1° CP_1
luglio 2017 (ad eccezione di ). Dopo vari rinvii per la precisazione delle Controparte_4
conclusioni all'udienza del 16 luglio 2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
* Preliminarmente va rilevato che non risulta mai richiesto e quindi non è in atti, il fascicolo del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cava Dè Tirreni, né vi è depositata la sentenza con cui il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza.
Si rileva, inoltre, che il fascicolo di parte attrice è stato ritirato a seguito dell'udienza del 11 ottobre 2016 e non più depositato.
Si deve altresì precisare che, solo con il deposito della comparsa conclusionale come autorizzata a seguito dell'udienza di rimessione in decisione della vertenza, parte attrice ha provveduto a depositare il provvedimento di preavviso di fermo oggetto del presente giudizio.
Fatte queste necessarie premesse va quindi rilevato che, dalla lettura dell'atto impugnato, emerge che lo stesso è stato emesso a seguito del mancato pagamento di cartelle che riguardano crediti di natura diversa (sanzioni codice della strada, tassa automobilistica, contributi previdenziali). Va, però, precisato che le cartelle espressamente impugnate con l'atto di riassunzione sono solo quelle relative a sanzioni per violazioni in materia di codice della strada.
Come statuito dalla Cass. Sez.UU. sent. n.10261 del 27.04.2018, il fermo ed il preavviso di fermo, hanno natura afflittiva in quanto atti volti ad indurre il debitore all'adempimento con la conseguenza che, la loro impugnativa, sostanziandosi in una azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnativa del preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del dpr n.602 del 1973 per nullità dello stesso a causa della lamentata mancata notifica delle cartelle presupposte in materia di violazione del codice della strada. Si contesta, quindi, con la proposizione di una opposizione all'esecuzione, la legittimità della paventata esecuzione, ossia il diritto dell'amministrazione a procedere all'esecuzione. In questo caso occorre preliminarmente verificare il giudice competente a conoscerne la cui competenza va stabilita secondo gli ordinari criteri. Gli “ordinari criteri” in base ai quali individuare il giudice competente a conoscere delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 cpc sono molto semplici: la competenza spetta al giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo.
L'impugnazione in sede giurisdizionale di atti aventi ad oggetto la violazione delle norme del codice della strada è devoluta al Giudice di pace dagli artt. 6 e 7 d.lgs 150/11; ergo anche l'opposizione all'esecuzione avverso procedure avviate sulla base degli atti suddetti spetta al Giudice di Pace. ( cfr sul punto Cass. Sez. VI ,Ord. nr.10395 del 20.5.2016). Né il giudizio di opposizione all'esecuzione muta la sua natura visto che l'opposizione si fonda sulla asserita inesistenza del titolo esecutivo.
Nel caso che ci occupa l'odierna opponente attrice contesta in primis la mancata notifica delle cartelle esattoriale relative alla violazione del c.d.s., nonché l'inesistenza di alcune cartelle per essere le stesse state oggetto di sentenza di annullamento passate in giudicato.
Non vi è alcun dubbio che, competente a conoscere delle controversie inerenti la formazione dei titoli esecutivi suddetti, sia il Giudice di Pace e dunque è lo stesso Giudice di Pace competente ratione materiae a conoscere altresì dell'opposizione all'esecuzione iniziata sulla base dei predetti titoli.
Va dunque dichiarata la competenza per materia del Giudice di Pace dove le cartelle dovevano essere notificate ex art. 480 terzo comma cpc e dunque del Giudice di Pace di
Cava dè Tirreni.
Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti in considerazione della mancanza di attività istruttoria e del fatto che la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Nocera è stata effettuata a seguito della sentenza di incompetenza funzionale emessa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la propria incompetenza per il presente giudizio a favore del Giudice di
Pace di Cava de' Tirreni con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per la relativa riassunzione;
2. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore 04/03/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare