CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 650/2021 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. NO SA - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. RO LI - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
, nato a [...], l'[...] e residente a [...]Parte_1
(RC), S.S. 106 KM 42, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NA ON, C.F.: , fax: 0965/313651, pec: C.F._2
presso il cui studio sito in Reggio Calabria alla Email_1 via Possidonea, n. 46/b, è elettivamente domiciliato.
Appellante (deceduto)
CONTRO
, nata a [...], il [...] e residente a [...]di Controparte_1
Porto LV (RC) in Via dei Gelsomini, n. 10, C.F. , C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Messorio, C.F.: , fax: C.F._4
0965/787279, pec: presso il cui studio sito in Email_2
Melito di Porto LV, Via Rumbolo, n. 28, è elettivamente domiciliata.
Appellata Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 1082/2021, emessa il 15/07/2021 e pubblicata il 16/07/2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 8/6/2009, conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria, sezione staccata di Melito di Porto LV, il fratello,
, al fine di ottenere la divisione dell'azienda denominata Villaggio Parte_1
International Camping “Al Boschetto”, con sede in Condofuri alla via Nazionale SS 106
Km 40, ereditata da entrambi alla morte del padre . Per_1
L'attrice aveva concesso in locazione al fratello, con contratto del 20 luglio 1993, la propria quota pari al 50% dell'azienda, stabilendo un canone annuo di £ 100.000.000.
Tuttavia, a partire dal 2007, il fratello aveva interrotto il pagamento del corrispettivo pattuito.
Chiedeva, in via preliminare, di ordinare la divisione dell'azienda con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante secondo le disposizioni di legge.
In subordine, domandava la nomina di un esperto per la formazione della massa da dividersi e delle singole quote e, in caso di opposizione, l'attribuzione delle quote ereditarie in favore dei coeredi in ragione della metà, con obbligo per la parte beneficiaria della quota di maggior valore economico di corrispondere all'altra l'eccedenza.
Con comparsa datata 8/10/2009, si costituiva , chiedendo il rigetto Parte_1 della domanda formulata dall'attrice. Sosteneva di essere stato l'unico, dopo la morte del padre, a occuparsi della gestione dell'azienda, apportando migliorie e risolvendo questioni di natura amministrativa;
un'eventuale divisione dell'azienda in due zone, a suo avviso, avrebbe provocato un depauperamento del valore della stessa. Formulava domanda riconvenzionale di attribuzione dell'intero cespite comune in suo favore, con addebito dell'eventuale conguaglio economico sulla propria quota.
La causa veniva istruita tramite escussione testimoniali e consulenze tecniche.
Nel corso del giudizio venivano disposti numerosi rinvii, concessi al fine di favorire un componimento bonario tra le parti.
pag. 2/7 Il Tribunale rilevava che il mancato rinnovo di alcune concessioni demaniali essenziali aveva comportato una significativa riduzione dell'estensione del campeggio, con conseguente diminuzione del valore dell'azienda e della sua capacità di produrre reddito. Di conseguenza, una divisione materiale dell'azienda, come richiesta inizialmente dall'attrice, non era più possibile.
L'attrice chiedeva l'assegnazione dell'intera azienda.
Con sentenza n. 1082/2021, emessa il 15/07/2021 e pubblicata il 16/07/2021, il
Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, in composizione monocratica accoglieva la domanda dell'attrice. Il giudice assegnava in via esclusiva a CP_1
la suddetta azienda con l'obbligo di versare a , a titolo di
[...] Parte_1 conguaglio, la somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo. Poneva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese della consulenza tecnica espletata e condannava parte convenuta a corrispondere all'attrice le spese di lite del giudizio, liquidate in € 400,00 per spese e in € 8.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfetario come per legge.
ha interposto appello avverso la predetta sentenza, depositando il Parte_1 relativo atto iscritto a ruolo in data 20/12/2021, formulando contestuale istanza di sospensione della sua efficacia.
L'appellante ha articolato sette motivi di gravame, esposti secondo l'ordine riportato nell'atto di appello. In primo luogo, ha denunciato l'erroneità e la nullità della pronuncia impugnata per violazione di norme imperative (punto I) e, in secondo luogo, per aver il giudice fondato la decisione su un supplemento di perizia affetto da dichiarata nullità
(punto II). Ha, inoltre, contestato la sentenza nella parte in cui è stata disposta l'assegnazione dell'azienda, nonostante la presenza di un'ordinanza di demolizione per opere abusive (punto III), e per la mancata ed insufficiente valutazione della complessiva ed attuale situazione dell'azienda a seguito dei provvedimenti ablatori
(punto IV). L'appellante ha poi lamentato il difetto di adeguata motivazione in merito all'assegnazione dell'azienda, ritenendo illegittima sia l'assegnazione in via esclusiva, sia l'esclusione del soggetto proprietario in quota e gestore (punto V). In via subordinata, ha eccepito il difetto di idonea quantificazione del valore del conguaglio pag. 3/7 (punto VI), e, infine, la mancata valutazione della domanda di restituzione e di accertamento dei crediti vantati (punto VII).
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 21/03/2022, l'appellata CP_2 si è costituita, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'inibitoria e
[...] contestando integralmente l'impugnazione proposta in quanto inammissibile, generica, nonché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con note di trattazione depositate per l'udienza del 19/09/2024, l'avvocato NA
ON, ha dichiarato il decesso del proprio assistito, , avvenuto in data Parte_1
5.11.2022, chiedendo l'interruzione del processo.
Con ordinanza depositata il 26/11/2024 la Corte d'appello ha dichiarato il giudizio interrotto.
Con note del 29/05/2025, la parte appellata, ha richiesto l'estinzione del processo, rilevando il decorso dei termini per la riassunzione del giudizio senza che quest'ultima sia stata effettuata.
Successivamente, con decreto presidenziale del 5/06/2025, la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato la causa all'udienza del 10/07/2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti in contraddittorio tra le parti;
Con successive note depositate il 18/06/2025, ha insistito nella Controparte_1 richiesta di estinzione, con restituzione degli atti del primo grado al Tribunale competente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve procedere all'esame dell'eccezione di estinzione, in ciò sostanziandosi la richiesta, di cui all'istanza proposta dall'appellata , Controparte_1 con note del 29/05/2025, di declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione.
Il giudizio è stato dichiarato interrotto per morte dell'appellante, , Parte_1 con ordinanza del 26/11/2024, emessa a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza cartolare del 3/10/2024, e nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il giudizio. pag. 4/7 È necessario osservare che alla fattispecie in esame si applica il disposto dell'art. 305 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, vale a dire quella antecedente alla novella di cui all'art. 46, comma 14 L. 69/2009, laddove era disposto che la riassunzione del processo dovesse avvenire nel termine di mesi sei, pena l'estinzione.
A tenore dell'art. 58 comma 1, L. 69/2009, la disposizione novellata si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge medesima, vale a dire con decorrenza dal 4.7.2009. Il testo normativo fa riferimento ai giudizi instaurati e non ai vari gradi o alle varie fasi in cui il giudizio si articola. Ai fini dell'applicabilità della riforma, essendo unico il giudizio, sia pur suscettibile di svolgersi in gradi e fasi, deve aversi riguardo esclusivamente alla data della sua instaurazione, restando irrilevante il momento dell'avvio del successivo grado di giudizio.
Tanto premesso, la novella non si applica al presente giudizio, il quale soggiace alle previgenti disposizioni, esendo stato instaurato con atto di citazione ritualmente notificato nel giugno 2009. (consegnato all'ufficiale giudiziario il 9/06/2009, spedito a mezzo raccomandata il 10/06/2009 e ricevuto da il 12/06/2009). Parte_1
La disciplina di cui all'art. 305 c.p.c., nella formulazione antecedente alla riforma, prevedeva che la riassunzione del processo interrotto dovesse avvenire entro il termine di sei mesi;
nel relativo computo occorre considerare anche la sospensione dei termini in periodo feriale, prevista dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno dall'articolo 1 l. n.
742 del 1969. (così Cass. civ. sez. II, 25/10/2016, n. 21537).
Va rilevato che nessuna delle parti ha dato impulso alla prosecuzione del processo procedendo alla sua riassunzione. Nell'ipotesi di morte o perdita di capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita al difensore della controparte ex art.170 e 300 c.p.c., con decorso del termine per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale avviene la conoscenza legale dell'evento interruttivo.
La celebrazione dell'udienza in modalità cartolare, attraverso lo scambio e il deposito telematico di note scritte secondo le disposizioni emergenziali vigenti, non preclude la possibilità di configurare la dichiarazione interruttiva ai sensi dell'art. 300
c.p.c., qualora essa sia espressamente finalizzata a determinare l'interruzione del pag. 5/7 processo. Tale dichiarazione produce l'effetto interruttivo in modo automatico a partire dal momento in cui viene formulata, indipendentemente dal successivo provvedimento giudiziale che ne prenda atto.
La Corte di cassazione ha ribadito che “L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2,
c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”. (Cas. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022, Rv. 665047 - 01). Tale principio, era già stato enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n.7443/2008 ed è ormai consolidato in giurisprudenza.
Nel caso di specie, il procuratore di parte appellante ha comunicato la morte del proprio assistito, , avvenuta in data 5.11.2022 ai fini dell'interruzione Parte_1 del giudizio, , con le note di trattazione scritta depositate in data 19/09/2024 per l'udienza del 3.10.2024,
Il termine semestrale per la riassunzione del processo, previsto dalla disciplina anteriore alla riforma è dunque ampiamente decorso,
L'estinzione, come previsto dall'art. 307, IV comma, c.p.c., nella formulazione vigente prima della modifica apportata con l. 18 giugno 2009, n. 69 “opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita”.
Nel caso di specie, l'eccezione è stata tempestivamente sollevata da parte appellata alla prima udienza utile dopo la dichiarazione del procuratore della parte deceduta.
pag. 6/7 L'istanza presentata dall'appellata in data 29 maggio 2025 costituisce un atto di parte volto esclusivamente a ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio. Come già rilevato, alla data della sua proposizione il termine semestrale risultava integralmente decorso.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (nella parte in cui stabilisce l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485/2018 e, già prima, n.
19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1082/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 15/07/2021 e pubblicata il
16/07/2021, nel procedimento recante N.R.G. 100117/2009, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
RO LI NO SA
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 650/2021 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. NO SA - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. RO LI - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
, nato a [...], l'[...] e residente a [...]Parte_1
(RC), S.S. 106 KM 42, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NA ON, C.F.: , fax: 0965/313651, pec: C.F._2
presso il cui studio sito in Reggio Calabria alla Email_1 via Possidonea, n. 46/b, è elettivamente domiciliato.
Appellante (deceduto)
CONTRO
, nata a [...], il [...] e residente a [...]di Controparte_1
Porto LV (RC) in Via dei Gelsomini, n. 10, C.F. , C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Messorio, C.F.: , fax: C.F._4
0965/787279, pec: presso il cui studio sito in Email_2
Melito di Porto LV, Via Rumbolo, n. 28, è elettivamente domiciliata.
Appellata Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 1082/2021, emessa il 15/07/2021 e pubblicata il 16/07/2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 8/6/2009, conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria, sezione staccata di Melito di Porto LV, il fratello,
, al fine di ottenere la divisione dell'azienda denominata Villaggio Parte_1
International Camping “Al Boschetto”, con sede in Condofuri alla via Nazionale SS 106
Km 40, ereditata da entrambi alla morte del padre . Per_1
L'attrice aveva concesso in locazione al fratello, con contratto del 20 luglio 1993, la propria quota pari al 50% dell'azienda, stabilendo un canone annuo di £ 100.000.000.
Tuttavia, a partire dal 2007, il fratello aveva interrotto il pagamento del corrispettivo pattuito.
Chiedeva, in via preliminare, di ordinare la divisione dell'azienda con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante secondo le disposizioni di legge.
In subordine, domandava la nomina di un esperto per la formazione della massa da dividersi e delle singole quote e, in caso di opposizione, l'attribuzione delle quote ereditarie in favore dei coeredi in ragione della metà, con obbligo per la parte beneficiaria della quota di maggior valore economico di corrispondere all'altra l'eccedenza.
Con comparsa datata 8/10/2009, si costituiva , chiedendo il rigetto Parte_1 della domanda formulata dall'attrice. Sosteneva di essere stato l'unico, dopo la morte del padre, a occuparsi della gestione dell'azienda, apportando migliorie e risolvendo questioni di natura amministrativa;
un'eventuale divisione dell'azienda in due zone, a suo avviso, avrebbe provocato un depauperamento del valore della stessa. Formulava domanda riconvenzionale di attribuzione dell'intero cespite comune in suo favore, con addebito dell'eventuale conguaglio economico sulla propria quota.
La causa veniva istruita tramite escussione testimoniali e consulenze tecniche.
Nel corso del giudizio venivano disposti numerosi rinvii, concessi al fine di favorire un componimento bonario tra le parti.
pag. 2/7 Il Tribunale rilevava che il mancato rinnovo di alcune concessioni demaniali essenziali aveva comportato una significativa riduzione dell'estensione del campeggio, con conseguente diminuzione del valore dell'azienda e della sua capacità di produrre reddito. Di conseguenza, una divisione materiale dell'azienda, come richiesta inizialmente dall'attrice, non era più possibile.
L'attrice chiedeva l'assegnazione dell'intera azienda.
Con sentenza n. 1082/2021, emessa il 15/07/2021 e pubblicata il 16/07/2021, il
Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, in composizione monocratica accoglieva la domanda dell'attrice. Il giudice assegnava in via esclusiva a CP_1
la suddetta azienda con l'obbligo di versare a , a titolo di
[...] Parte_1 conguaglio, la somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo. Poneva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese della consulenza tecnica espletata e condannava parte convenuta a corrispondere all'attrice le spese di lite del giudizio, liquidate in € 400,00 per spese e in € 8.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfetario come per legge.
ha interposto appello avverso la predetta sentenza, depositando il Parte_1 relativo atto iscritto a ruolo in data 20/12/2021, formulando contestuale istanza di sospensione della sua efficacia.
L'appellante ha articolato sette motivi di gravame, esposti secondo l'ordine riportato nell'atto di appello. In primo luogo, ha denunciato l'erroneità e la nullità della pronuncia impugnata per violazione di norme imperative (punto I) e, in secondo luogo, per aver il giudice fondato la decisione su un supplemento di perizia affetto da dichiarata nullità
(punto II). Ha, inoltre, contestato la sentenza nella parte in cui è stata disposta l'assegnazione dell'azienda, nonostante la presenza di un'ordinanza di demolizione per opere abusive (punto III), e per la mancata ed insufficiente valutazione della complessiva ed attuale situazione dell'azienda a seguito dei provvedimenti ablatori
(punto IV). L'appellante ha poi lamentato il difetto di adeguata motivazione in merito all'assegnazione dell'azienda, ritenendo illegittima sia l'assegnazione in via esclusiva, sia l'esclusione del soggetto proprietario in quota e gestore (punto V). In via subordinata, ha eccepito il difetto di idonea quantificazione del valore del conguaglio pag. 3/7 (punto VI), e, infine, la mancata valutazione della domanda di restituzione e di accertamento dei crediti vantati (punto VII).
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 21/03/2022, l'appellata CP_2 si è costituita, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'inibitoria e
[...] contestando integralmente l'impugnazione proposta in quanto inammissibile, generica, nonché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con note di trattazione depositate per l'udienza del 19/09/2024, l'avvocato NA
ON, ha dichiarato il decesso del proprio assistito, , avvenuto in data Parte_1
5.11.2022, chiedendo l'interruzione del processo.
Con ordinanza depositata il 26/11/2024 la Corte d'appello ha dichiarato il giudizio interrotto.
Con note del 29/05/2025, la parte appellata, ha richiesto l'estinzione del processo, rilevando il decorso dei termini per la riassunzione del giudizio senza che quest'ultima sia stata effettuata.
Successivamente, con decreto presidenziale del 5/06/2025, la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato la causa all'udienza del 10/07/2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti in contraddittorio tra le parti;
Con successive note depositate il 18/06/2025, ha insistito nella Controparte_1 richiesta di estinzione, con restituzione degli atti del primo grado al Tribunale competente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve procedere all'esame dell'eccezione di estinzione, in ciò sostanziandosi la richiesta, di cui all'istanza proposta dall'appellata , Controparte_1 con note del 29/05/2025, di declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione.
Il giudizio è stato dichiarato interrotto per morte dell'appellante, , Parte_1 con ordinanza del 26/11/2024, emessa a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza cartolare del 3/10/2024, e nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il giudizio. pag. 4/7 È necessario osservare che alla fattispecie in esame si applica il disposto dell'art. 305 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, vale a dire quella antecedente alla novella di cui all'art. 46, comma 14 L. 69/2009, laddove era disposto che la riassunzione del processo dovesse avvenire nel termine di mesi sei, pena l'estinzione.
A tenore dell'art. 58 comma 1, L. 69/2009, la disposizione novellata si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge medesima, vale a dire con decorrenza dal 4.7.2009. Il testo normativo fa riferimento ai giudizi instaurati e non ai vari gradi o alle varie fasi in cui il giudizio si articola. Ai fini dell'applicabilità della riforma, essendo unico il giudizio, sia pur suscettibile di svolgersi in gradi e fasi, deve aversi riguardo esclusivamente alla data della sua instaurazione, restando irrilevante il momento dell'avvio del successivo grado di giudizio.
Tanto premesso, la novella non si applica al presente giudizio, il quale soggiace alle previgenti disposizioni, esendo stato instaurato con atto di citazione ritualmente notificato nel giugno 2009. (consegnato all'ufficiale giudiziario il 9/06/2009, spedito a mezzo raccomandata il 10/06/2009 e ricevuto da il 12/06/2009). Parte_1
La disciplina di cui all'art. 305 c.p.c., nella formulazione antecedente alla riforma, prevedeva che la riassunzione del processo interrotto dovesse avvenire entro il termine di sei mesi;
nel relativo computo occorre considerare anche la sospensione dei termini in periodo feriale, prevista dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno dall'articolo 1 l. n.
742 del 1969. (così Cass. civ. sez. II, 25/10/2016, n. 21537).
Va rilevato che nessuna delle parti ha dato impulso alla prosecuzione del processo procedendo alla sua riassunzione. Nell'ipotesi di morte o perdita di capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita al difensore della controparte ex art.170 e 300 c.p.c., con decorso del termine per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale avviene la conoscenza legale dell'evento interruttivo.
La celebrazione dell'udienza in modalità cartolare, attraverso lo scambio e il deposito telematico di note scritte secondo le disposizioni emergenziali vigenti, non preclude la possibilità di configurare la dichiarazione interruttiva ai sensi dell'art. 300
c.p.c., qualora essa sia espressamente finalizzata a determinare l'interruzione del pag. 5/7 processo. Tale dichiarazione produce l'effetto interruttivo in modo automatico a partire dal momento in cui viene formulata, indipendentemente dal successivo provvedimento giudiziale che ne prenda atto.
La Corte di cassazione ha ribadito che “L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2,
c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”. (Cas. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022, Rv. 665047 - 01). Tale principio, era già stato enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n.7443/2008 ed è ormai consolidato in giurisprudenza.
Nel caso di specie, il procuratore di parte appellante ha comunicato la morte del proprio assistito, , avvenuta in data 5.11.2022 ai fini dell'interruzione Parte_1 del giudizio, , con le note di trattazione scritta depositate in data 19/09/2024 per l'udienza del 3.10.2024,
Il termine semestrale per la riassunzione del processo, previsto dalla disciplina anteriore alla riforma è dunque ampiamente decorso,
L'estinzione, come previsto dall'art. 307, IV comma, c.p.c., nella formulazione vigente prima della modifica apportata con l. 18 giugno 2009, n. 69 “opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita”.
Nel caso di specie, l'eccezione è stata tempestivamente sollevata da parte appellata alla prima udienza utile dopo la dichiarazione del procuratore della parte deceduta.
pag. 6/7 L'istanza presentata dall'appellata in data 29 maggio 2025 costituisce un atto di parte volto esclusivamente a ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio. Come già rilevato, alla data della sua proposizione il termine semestrale risultava integralmente decorso.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (nella parte in cui stabilisce l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485/2018 e, già prima, n.
19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1082/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 15/07/2021 e pubblicata il
16/07/2021, nel procedimento recante N.R.G. 100117/2009, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
RO LI NO SA
pag. 7/7