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Decreto 7 marzo 2025
Decreto 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
Il dott. Giorgio Sensale, magistrato designato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nel procedimento camerale n. 1073/2025 V.G., in materia di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo t r a
(nata ad [...] il [...]; , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Marraffino
), con studio in Ariano Irpino alla Rampa S. Paolo n. 36 C.F._2
e domicilio digitale Email_1
e il (C.F. , in persona del ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica
---------
Letto il ricorso depositato il 18 febbraio 2025 e rilevato quanto segue:
- il procedimento cui si riferisce la domanda di equa riparazione si è svolto in primo grado dal 4 ottobre 2011 (data di notificazione dell'atto introduttivo) alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 38/2018 del 12 1 febbraio 2018 e in appello (R.G. 4536/2018) dal 12 settembre 2018 alla sentenza n. 734/2024 del 20 febbraio 2024;
- la domanda di equa riparazione è tempestiva, perché, scaduto il 20 settembre 2024 il termine ex art. 327 c.p.c. (soggetto alla sospensione feriale), alla data di deposito del ricorso era ancora in corso il termine di decadenza previsto dall'articolo 4 della legge n. 89 del 24 marzo 2001;
- il processo è durato complessivamente undici anni, nove mesi e sedici giorni, sì da aver superato il termine ragionevole di cinque anni per i due gradi del giudizio;
- considerati i criteri di cui alla legge citata, articolo 2-bis, appare equo determinare l'indennizzo nella misura di € 3.740,00 (su base annua di €
500,00 per i primi tre anni e di € 560,00 per gli anni successivi), cui si aggiungono gli interessi legali dalla domanda al tasso previsto dall'articolo 1284, primo comma, c.c., esclusa, invece, l'applicazione del quarto comma (cfr. Cass. 28409/18, Cass. 8050/19, Cass. 8289/19, Cass.
14512/22);
- il compenso professionale si liquida in base alla tabella 8 (per i procedimenti monitori) allegata al D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione a Controparte_1 Pt_1
€ 3.740,00 (con gli interessi legali al tasso ex art. 1284, primo comma,
[...]
c.c. dal 18 febbraio 2025 al saldo).
Ingiunge, inoltre, al il pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente (con attribuzione all'avvocato Luigi Maraffino) delle spese processuali, liquidate in € 570,95 (di cui € 27,00 per spese, € 473,00 per compensi ed € 70,95 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Napoli, 6 marzo 2025.
Il magistrato designato
Giorgio Sensale
2
SESTA SEZIONE CIVILE
Il dott. Giorgio Sensale, magistrato designato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nel procedimento camerale n. 1073/2025 V.G., in materia di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo t r a
(nata ad [...] il [...]; , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Marraffino
), con studio in Ariano Irpino alla Rampa S. Paolo n. 36 C.F._2
e domicilio digitale Email_1
e il (C.F. , in persona del ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica
---------
Letto il ricorso depositato il 18 febbraio 2025 e rilevato quanto segue:
- il procedimento cui si riferisce la domanda di equa riparazione si è svolto in primo grado dal 4 ottobre 2011 (data di notificazione dell'atto introduttivo) alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 38/2018 del 12 1 febbraio 2018 e in appello (R.G. 4536/2018) dal 12 settembre 2018 alla sentenza n. 734/2024 del 20 febbraio 2024;
- la domanda di equa riparazione è tempestiva, perché, scaduto il 20 settembre 2024 il termine ex art. 327 c.p.c. (soggetto alla sospensione feriale), alla data di deposito del ricorso era ancora in corso il termine di decadenza previsto dall'articolo 4 della legge n. 89 del 24 marzo 2001;
- il processo è durato complessivamente undici anni, nove mesi e sedici giorni, sì da aver superato il termine ragionevole di cinque anni per i due gradi del giudizio;
- considerati i criteri di cui alla legge citata, articolo 2-bis, appare equo determinare l'indennizzo nella misura di € 3.740,00 (su base annua di €
500,00 per i primi tre anni e di € 560,00 per gli anni successivi), cui si aggiungono gli interessi legali dalla domanda al tasso previsto dall'articolo 1284, primo comma, c.c., esclusa, invece, l'applicazione del quarto comma (cfr. Cass. 28409/18, Cass. 8050/19, Cass. 8289/19, Cass.
14512/22);
- il compenso professionale si liquida in base alla tabella 8 (per i procedimenti monitori) allegata al D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione a Controparte_1 Pt_1
€ 3.740,00 (con gli interessi legali al tasso ex art. 1284, primo comma,
[...]
c.c. dal 18 febbraio 2025 al saldo).
Ingiunge, inoltre, al il pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente (con attribuzione all'avvocato Luigi Maraffino) delle spese processuali, liquidate in € 570,95 (di cui € 27,00 per spese, € 473,00 per compensi ed € 70,95 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Napoli, 6 marzo 2025.
Il magistrato designato
Giorgio Sensale
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