Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2308/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2308 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 29/06/1978. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PATELMO PAOLO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a BORGOMANERO (NO) il Controparte_1 C.F._2
29/08/1979 Con il patrocinio dell'Avv. PORTIGLIA FRANCESCO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gozzano (NO) il 18/6/2011 da e , e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Controparte_1 Parte_1 di Gozzano di provvedere alla annotazione della sentenza ed ai successivi necessari incombenti;
2) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con loro collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e sono richiamati a garantire di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) il padre potrà vedere, e tenere con sé i due figli minori, salvo diverso accordo tra i genitori:
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b) infrasettimanalmente:
- nella settimana in cui avrà con sé i figli nel week-end: dal mercoledì all'uscita dalla scuola, quando il padre andrà a prenderli a scuola, sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui non avrà con sé i figli nel week-end: dal mercoledì all'uscita dalla scuola, dove andrà a prenderli, sino al giovedì alle ore 21 cena compresa, quando li accompagnerà a casa dalla madre;
c) durante le festività Natalizie, ad anni alterni, dalle ore 19 del 23 dicembre quando la madre li accompagnerà a casa del padre, sino alle ore 10 del 30 dicembre quando il padre li porterà a casa della madre;
oppure dalle ore 10 del 30 dicembre quando la madre li accompagnerà a casa del padre, sino alle ore 18 del 6 gennaio quando il padre li porterà a casa della madre. d) la metà delle vacanze pasquali e alternativamente i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive, 20 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno;
f) compleanni dei figli, ad anni alterni dalle ore 10 alle ore 21, salvo impegni lavorativi del genitore;
- stabilire che ciascun genitore, durante il periodo di permanenza dei due figli con l'altro, avrà il diritto di sentirli telefonicamente almeno due volte al giorno, al mattino e alla sera;
4) assegnare la casa coniugale in uso alla madre, con mobili ed arredi;
fatti salvi i diritti dei proprietari Parte_2
, e e senza che possano essere poste a carico del proprietario, quanto
[...] Parte_3 Controparte_2 meno ad esso spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile (che non siano urgenti e necessarie); CP_1
5) porre a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli con assegno mensile di euro 650,00 (euro 325,00 per ciascun figlio) adeguabile annualmente secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50 % delle spese straordinarie definite secondo il Protocollo del Tribunale di Torino, ma tutte da previamente concordare e da documentare, salvo urgenze;
6) assegno unico percepito integralmente dalla madre;
7) parte ricorrente rinuncia agli adeguamenti ISTAT pregressi sino alla data della domanda di introduzione del presente giudizio;
8) parte resistente rinuncia agli arretrati relativi all'assegno unico;
9) spese di lite compensate.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/12/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 18 giugno 2011, atto trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Gozzano dell'anno 2011, atto n. 5, parte II, serie A. Dall'unione coniugale nascevano due figli, minorenni, , nato a [...] il Persona_3
28/06/2012 e , nato ad [...] il [...]. Persona_4
Con decreto di data 21 novembre 2019, numero 9079/2019, il Tribunale di Novara omologava la separazione dei coniugi, alle condizioni concordate. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70.
Pag. 2 Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili economici e di quelli attinenti la prole. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economici che riguardanti la prole minorenne. All'udienza del 13 maggio 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e formulavano conclusioni conforme. il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione.
* La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto 9079/2019 . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non
è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore dei figli minori della coppia L'ascolto della minore è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni sia della figlia minorenne che dei due figli maggiorenni ma attualmente non autosufficienti. Le spese sono integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 18 giugno 2011, atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gozzano dell'anno 2011, atto n. 5, parte II, serie A;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
5. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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