TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPATA Parte_1 C.F._1
EMANUELE
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
In principalità e di merito: accertato e dichiarato che tra la parte ricorrente e la Società conventa è sorto un rapporto di lavoro subordinato in data 19.6.2023 e accertato e dichiarato che, per tutti i motivi suesposti, il contratto a tempo determinato sottoscritto unicamente dal datore di lavoro deve ritenersi inefficace, conseguentemente accertata e dichiarata l'inefficacia ex art.2, L. n.604/1966, del recesso datoriale del 31.3.2024, in quanto privo della forma scritta, condannarsi ex art. 2 del D. Lgs. n.
81/2015, parte convenuta a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e altresì condannarsi il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Condannarsi inoltre il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. pagina 1 di 6 In via subordinata: se non si ritenesse applicabile alla fattispecie in esame la normativa sul licenziamento in costanza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si chiede che sia accertato e dichiarato che tra la parte ricorrente e la Società conventa è sorto un rapporto di lavoro subordinato in data 19.6.2023 e accertato e dichiarato che, per tutti i motivi suesposti, il contratto a tempo determinato sottoscritto unicamente dal datore di lavoro deve ritenersi inefficace, in assenza di un atto idoneo a far cessare il rapporto di lavoro a tutt'oggi il rapporto stesso deve ritenersi in essere, essendosi il ricorrente anche messo a disposizione per la ripresa lavorativa, condannarsi parte resistente a ricostituire il rapporto di lavoro e a corrispondere alla ricorrente le mensilità retributive dall'illegittima interruzione del rapporto stesso, o dalla messa in mora, fino alla sua effettiva ricostituzione.
Con rifusione di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, con la maggiorazione del 30% essendo stato redatto il presente ricorso con i collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. Giustizia 147/2022.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.12.2024, ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
esporre che: ha prestato lavoro alle dipendenze del convenuto nel periodo intercorrente dal 19.6.2023 al 31.3.2024, in qualità di impiegata amministrativa, inquadrata al livello 4S del Ccnl autotrasporti merci e logistica;
il rapporto è stato regolarizzato presso gli enti preposti come rapporto di lavoro a tempo determinato, ma non ha mai sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con il datore di lavoro;
non è mai stata retribuita con regolarità e, da gennaio 2024, non è più stata retribuita e pertanto ha proposto ricorso per ingiunzione di pagamento delle retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo 2024, essendo il credito documentato dai file ricavabili dal Flusso Uniemens, da cui risulta che il datore di lavoro ha dichiarato a di aver corrisposto per la mensilità di gennaio 2024 €1.479,00, di febbraio CP_2
2024 €1.898,00, di marzo 2024 €1.898,00; alla luce del grave inadempimento del datore di lavoro, dal 13.2.2024 ha rifiutato di eseguire le prestazioni lavorative affinché il datore di lavoro quantomeno manifestasse una volontà di provvedere al pagamento delle retribuzioni dovute;
il datore di lavoro non le ha contestato alcun addebito e dal 1.4.2024 non le ha più permesso di eseguire le sue prestazioni lavorative;
con comunicazione 3.9.2024 ha chiesto, con l'assistenza del difensore, il pagamento delle retribuzioni dovute;
pagina 2 di 6 con comunicazione 26.9.2024 si è messa a disposizione per la ripresa lavorativa, ritenendo in essere tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, quindi, illegittimo il rifiuto opposto dal datore di lavoro alle prestazioni lavorative per decorso del termine, impugnando il licenziamento privo di atto scritto del 31.3.2024.
Tanto esposto, la ricorrente in via principale ha chiesto che sia accertato che tra le parti è sorto un rapporto di lavoro subordinato in data 19.6.2023 e dichiarato inefficace il contratto a tempo determinato e il conseguente recesso datoriale del 31.3.2023 in quanto privo della forma scritta, con la condanna della parte convenuta ex art.2 D. Lgs 81/2015 alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno per il licenziamento.
In via subordinata, per il caso di non applicazione della normativa sul licenziamento, la ricorrente ha chiesto che sia accertato che tra le parti è sorto un rapporto di lavoro subordinato in data 19.6.2023 e, dichiarata l'inefficacia del contratto a tempo determinato sottoscritto unicamente dal datore di lavoro, ha chiesto accertarsi il rapporto in essere, con la condanna della convenuta a ricostituire il rapporto di lavoro e a corrispondere alla ricorrente le mensilità retributive dalla illegittima interruzione o dalla messa in mora, sino alla sua effettiva ricostituzione.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata contumace.
***
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato, comunicato agli enti preposti dal datore di lavoro come lavoro a tempo CP_1
determinato, con data inizio 19.6.2023 e data fine 31.3.2024, con assunzione della ricorrente quale impiegata amministrativa inquadrata al livello 4S del Ceni autotrasporti merci e logistica (doc. 2 ric.).
Per le ragioni che si espongono la domanda principale non è meritevole di accoglimento.
La ricorrente chiede l'applicazione delle conseguenze previste per il licenziamento orale, in quanto in violazione dell'art.2 L.604/1966, ai sensi del quale, come è noto, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, in materia di licenziamento orale "Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza
pagina 3 di 6 di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri
l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa"
(Cass. n. 3822 del 2019; conf. Cass. n. 13195 del 2019; v. pure Cass. n. 31501 del 2018).”
(Cass.18402/2019).
Ai fini dell'adempimento dell'onere probatorio il lavoratore è quindi tenuto a dimostrare l'estromissione dal rapporto di lavoro ad opera del datore di lavoro.
Premesso che nel caso di specie non vi è stata alcuna eccezione da parte del datore di lavoro contumace, la ricorrente non ha fornito la prova della sua estromissione dal rapporto di lavoro per volontà datoriale.
Si legge nel ricorso che la ricorrente ha impugnato il licenziamento privo di atto scritto con la comunicazione datata 26.9.2024 a mezzo del proprio legale (doc.7 ric.).
Ebbene in tale comunicazione viene contestato a un licenziamento verbale, effettuato in CP_1
data 12.2.2024 e quindi ancor prima che la ricorrente, secondo quanto dedotto in ricorso, in data
13.2.2024 avesse rifiutato l'esecuzione della prestazione per il mancato pagamento delle retribuzioni a far tempo dal gennaio 2024.
La ricorrente non ha tuttavia offerto alcuna prova della sua estromissione dal rapporto di lavoro alla suddetta data del 12.2.2024 in conseguenza di un licenziamento in forma orale.
E' significativo d'altro canto che nella precedente comunicazione del 3.9.2024 non fosse stato fatto alcun riferimento ad un licenziamento orale, ma fosse stato contestato il mancato pagamento delle retribuzioni a far tempo dal mese di gennaio 2024 e “fino alla cessazione del rapporto di lavoro prevista per il 31.3.2024”.
Se quindi deve ritenersi pacifica la cessazione della esecuzione della prestazione lavorativa, non è stato dimostrato che sia ascrivibile al datore di lavoro, visto che proprio la ricorrente ha dato atto di avere essa stessa rifiutato di eseguire la prestazione lavorativa, legittimamente non avendo ricevuto le retribuzioni dovute a far tempo dal gennaio 2024.
Mancando la prova del licenziamento orale da parte del datore di lavoro, non può essere riconosciuta alla ricorrente la tutela ad esso conseguente.
***
pagina 4 di 6 Può invece essere accolta la domanda subordinata.
Come risulta dalla comunicazione IL (doc. 2 ric.), il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di è stato denunciato come lavoro a tempo determinato, con data inizio CP_1
19.6.2023 e data fine 31.3.2024.
Ai sensi dell'art.19 comma 4 D. Lgs. 81/2015, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione lavorativa.
In base ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'osservanza della prescritta forma scritta. Tale onere non è stato assolto dalla parte convenuta, rimasta contumace.
In mancanza del contratto scritto, il rapporto deve quindi intendersi costituito sin dall'origine nella sua forma standard a tempo indeterminato.
La ricorrente ha chiesto che le sia riconosciuto il diritto alla corresponsione delle mensilità retributive dal 1.4.2024 sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro o, quantomeno dalla comunicazione della messa a disposizione per la ripresa lavorativa fino all'effettivo ripristino del rapporto.
La richiesta deve essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 28 D. Lgs. 81/2015 ai sensi del quale nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art.8 della legge 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Tenuto conto di quanto precede, valutata l'anzianità di servizio della ricorrente e considerati gli ulteriori criteri di cui all'art. 8 L.604/1966, si reputa congruo fissare l'indennità in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
***
Le spese di lite – per le cause di valore indeterminabile, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così
pagina 5 di 6 dispone: dichiara l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, con decorrenza 19.6.2023, con inquadramento della ricorrente quale impiegata amministrativa di livello
4S Ccnl autotrasporti merci e logistica e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1
immediata immissione in servizio della ricorrente e a corrispondere alla ricorrente sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in CP_1
€ 3.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a..
Brescia, 5 maggio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPATA Parte_1 C.F._1
EMANUELE
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
In principalità e di merito: accertato e dichiarato che tra la parte ricorrente e la Società conventa è sorto un rapporto di lavoro subordinato in data 19.6.2023 e accertato e dichiarato che, per tutti i motivi suesposti, il contratto a tempo determinato sottoscritto unicamente dal datore di lavoro deve ritenersi inefficace, conseguentemente accertata e dichiarata l'inefficacia ex art.2, L. n.604/1966, del recesso datoriale del 31.3.2024, in quanto privo della forma scritta, condannarsi ex art. 2 del D. Lgs. n.
81/2015, parte convenuta a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e altresì condannarsi il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Condannarsi inoltre il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. pagina 1 di 6 In via subordinata: se non si ritenesse applicabile alla fattispecie in esame la normativa sul licenziamento in costanza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si chiede che sia accertato e dichiarato che tra la parte ricorrente e la Società conventa è sorto un rapporto di lavoro subordinato in data 19.6.2023 e accertato e dichiarato che, per tutti i motivi suesposti, il contratto a tempo determinato sottoscritto unicamente dal datore di lavoro deve ritenersi inefficace, in assenza di un atto idoneo a far cessare il rapporto di lavoro a tutt'oggi il rapporto stesso deve ritenersi in essere, essendosi il ricorrente anche messo a disposizione per la ripresa lavorativa, condannarsi parte resistente a ricostituire il rapporto di lavoro e a corrispondere alla ricorrente le mensilità retributive dall'illegittima interruzione del rapporto stesso, o dalla messa in mora, fino alla sua effettiva ricostituzione.
Con rifusione di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, con la maggiorazione del 30% essendo stato redatto il presente ricorso con i collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. Giustizia 147/2022.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.12.2024, ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
esporre che: ha prestato lavoro alle dipendenze del convenuto nel periodo intercorrente dal 19.6.2023 al 31.3.2024, in qualità di impiegata amministrativa, inquadrata al livello 4S del Ccnl autotrasporti merci e logistica;
il rapporto è stato regolarizzato presso gli enti preposti come rapporto di lavoro a tempo determinato, ma non ha mai sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con il datore di lavoro;
non è mai stata retribuita con regolarità e, da gennaio 2024, non è più stata retribuita e pertanto ha proposto ricorso per ingiunzione di pagamento delle retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo 2024, essendo il credito documentato dai file ricavabili dal Flusso Uniemens, da cui risulta che il datore di lavoro ha dichiarato a di aver corrisposto per la mensilità di gennaio 2024 €1.479,00, di febbraio CP_2
2024 €1.898,00, di marzo 2024 €1.898,00; alla luce del grave inadempimento del datore di lavoro, dal 13.2.2024 ha rifiutato di eseguire le prestazioni lavorative affinché il datore di lavoro quantomeno manifestasse una volontà di provvedere al pagamento delle retribuzioni dovute;
il datore di lavoro non le ha contestato alcun addebito e dal 1.4.2024 non le ha più permesso di eseguire le sue prestazioni lavorative;
con comunicazione 3.9.2024 ha chiesto, con l'assistenza del difensore, il pagamento delle retribuzioni dovute;
pagina 2 di 6 con comunicazione 26.9.2024 si è messa a disposizione per la ripresa lavorativa, ritenendo in essere tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, quindi, illegittimo il rifiuto opposto dal datore di lavoro alle prestazioni lavorative per decorso del termine, impugnando il licenziamento privo di atto scritto del 31.3.2024.
Tanto esposto, la ricorrente in via principale ha chiesto che sia accertato che tra le parti è sorto un rapporto di lavoro subordinato in data 19.6.2023 e dichiarato inefficace il contratto a tempo determinato e il conseguente recesso datoriale del 31.3.2023 in quanto privo della forma scritta, con la condanna della parte convenuta ex art.2 D. Lgs 81/2015 alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno per il licenziamento.
In via subordinata, per il caso di non applicazione della normativa sul licenziamento, la ricorrente ha chiesto che sia accertato che tra le parti è sorto un rapporto di lavoro subordinato in data 19.6.2023 e, dichiarata l'inefficacia del contratto a tempo determinato sottoscritto unicamente dal datore di lavoro, ha chiesto accertarsi il rapporto in essere, con la condanna della convenuta a ricostituire il rapporto di lavoro e a corrispondere alla ricorrente le mensilità retributive dalla illegittima interruzione o dalla messa in mora, sino alla sua effettiva ricostituzione.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata contumace.
***
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato, comunicato agli enti preposti dal datore di lavoro come lavoro a tempo CP_1
determinato, con data inizio 19.6.2023 e data fine 31.3.2024, con assunzione della ricorrente quale impiegata amministrativa inquadrata al livello 4S del Ceni autotrasporti merci e logistica (doc. 2 ric.).
Per le ragioni che si espongono la domanda principale non è meritevole di accoglimento.
La ricorrente chiede l'applicazione delle conseguenze previste per il licenziamento orale, in quanto in violazione dell'art.2 L.604/1966, ai sensi del quale, come è noto, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, in materia di licenziamento orale "Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza
pagina 3 di 6 di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri
l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa"
(Cass. n. 3822 del 2019; conf. Cass. n. 13195 del 2019; v. pure Cass. n. 31501 del 2018).”
(Cass.18402/2019).
Ai fini dell'adempimento dell'onere probatorio il lavoratore è quindi tenuto a dimostrare l'estromissione dal rapporto di lavoro ad opera del datore di lavoro.
Premesso che nel caso di specie non vi è stata alcuna eccezione da parte del datore di lavoro contumace, la ricorrente non ha fornito la prova della sua estromissione dal rapporto di lavoro per volontà datoriale.
Si legge nel ricorso che la ricorrente ha impugnato il licenziamento privo di atto scritto con la comunicazione datata 26.9.2024 a mezzo del proprio legale (doc.7 ric.).
Ebbene in tale comunicazione viene contestato a un licenziamento verbale, effettuato in CP_1
data 12.2.2024 e quindi ancor prima che la ricorrente, secondo quanto dedotto in ricorso, in data
13.2.2024 avesse rifiutato l'esecuzione della prestazione per il mancato pagamento delle retribuzioni a far tempo dal gennaio 2024.
La ricorrente non ha tuttavia offerto alcuna prova della sua estromissione dal rapporto di lavoro alla suddetta data del 12.2.2024 in conseguenza di un licenziamento in forma orale.
E' significativo d'altro canto che nella precedente comunicazione del 3.9.2024 non fosse stato fatto alcun riferimento ad un licenziamento orale, ma fosse stato contestato il mancato pagamento delle retribuzioni a far tempo dal mese di gennaio 2024 e “fino alla cessazione del rapporto di lavoro prevista per il 31.3.2024”.
Se quindi deve ritenersi pacifica la cessazione della esecuzione della prestazione lavorativa, non è stato dimostrato che sia ascrivibile al datore di lavoro, visto che proprio la ricorrente ha dato atto di avere essa stessa rifiutato di eseguire la prestazione lavorativa, legittimamente non avendo ricevuto le retribuzioni dovute a far tempo dal gennaio 2024.
Mancando la prova del licenziamento orale da parte del datore di lavoro, non può essere riconosciuta alla ricorrente la tutela ad esso conseguente.
***
pagina 4 di 6 Può invece essere accolta la domanda subordinata.
Come risulta dalla comunicazione IL (doc. 2 ric.), il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di è stato denunciato come lavoro a tempo determinato, con data inizio CP_1
19.6.2023 e data fine 31.3.2024.
Ai sensi dell'art.19 comma 4 D. Lgs. 81/2015, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione lavorativa.
In base ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'osservanza della prescritta forma scritta. Tale onere non è stato assolto dalla parte convenuta, rimasta contumace.
In mancanza del contratto scritto, il rapporto deve quindi intendersi costituito sin dall'origine nella sua forma standard a tempo indeterminato.
La ricorrente ha chiesto che le sia riconosciuto il diritto alla corresponsione delle mensilità retributive dal 1.4.2024 sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro o, quantomeno dalla comunicazione della messa a disposizione per la ripresa lavorativa fino all'effettivo ripristino del rapporto.
La richiesta deve essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 28 D. Lgs. 81/2015 ai sensi del quale nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art.8 della legge 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Tenuto conto di quanto precede, valutata l'anzianità di servizio della ricorrente e considerati gli ulteriori criteri di cui all'art. 8 L.604/1966, si reputa congruo fissare l'indennità in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
***
Le spese di lite – per le cause di valore indeterminabile, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così
pagina 5 di 6 dispone: dichiara l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, con decorrenza 19.6.2023, con inquadramento della ricorrente quale impiegata amministrativa di livello
4S Ccnl autotrasporti merci e logistica e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1
immediata immissione in servizio della ricorrente e a corrispondere alla ricorrente sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in CP_1
€ 3.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a..
Brescia, 5 maggio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6