Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16594/2021 R.G.A.C.
Tribunale di AP
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21/03/2025, alle ore 11:40, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di AP, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. Capobianco, per la parte opponente, il quale si riporta ai propri atti, documenti e scritti difensivi e conclude per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di giudizio per tutti i motivi dedotti con l'atto di citazione, le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con note conclusive depositate in data 29.11.2024. Chiede decidersi la causa.
Il giudice invita alla discussione della causa. L'Avv. si riporta ai propri atti ed alle conclusioni rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
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TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Pasquale Capobianco e Marco
Facciolla presso lo studio del primo elett.t dom.ta in AP al C.so Vittorio
Emanuele, 112;
Opponente
E
(c.f.: ) e per essa Controparte_2 P.IVA_1 [...]
c.f.: ) rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Antonio Actis pec: Email_1
Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari
Conclusioni: come da verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3009/2021 (r.g. n.
7148/2021) emesso in data 12.4.2021 dal Tribunale di AP , con cui, su istanza di , cessionaria del credito di , CP_3 Controparte_4
è stata ingiunta di pagare la somma di euro 76.982,28 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo debitore di contratti di conto corrente e di finanziamento chirografaro intervenuti la cedente del credito e la società _5
(dichiarata fallita dal Tribunale di AP con sent. n. 118 del 24.4.2013) rispetto ai quali si assumeva che l'opponente si era costituita garante per l'adempimento delle relative obbligazioni. A sostegno dell'opposizione, dichiarava di non aver sottoscritto le fideiussioni azionati disconoscendo la firma ivi apposta e la conformità agli originali delle relative fotocopie prodotte, la liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c.; la nullità delle fideiussione per contrasto alla normativa antitrust;
l'inesistenza del credito ingiunto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “previa declaratoria di nullità e/o annullamento, inefficacia, inoperatività e/o estinzione di tutte le garanzie fideiussorie associate alla
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posizione dell'opponente, in accoglimento gradato delle motivazioni addotte, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento della convenuta in opposizione;
conseguentemente, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Costituitasi in giudizio, la opposta deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e insisteva nella propria domanda. Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rigettare integralmente l'opposizione spiegata con conferma del decreto opposto ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale delle avverse contestazioni, accertare
l'esatto ammontare del credito vantato dalla banca opposta per il dedotti rapporti con condanna delle controparti al relativo pagamento. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ammessa ed espletata ctu grafologica, la causa, pervenuta innanzi allo scrivente subentrato al precedente giudice nel relativo fascicolo, è chiamata all'odierna udienza per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Giova preliminarmente osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass.
6528/00; 26782/16) e nel quale giudizio il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (Cass. 7020/2019).
Nella presente fattispecie, la pretesa creditoria azionata nei confronti dell'opponente non risulta supportata da idoneo titolo, posto che al disconoscimento effettuato da sin dall'atto di citazione in Parte_1
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ordine alla sottoscrizione delle garanzie personali (titolo fatto valere dalla opposta a fondamento della pretesa creditoria azionata) non è seguita la produzione del relativo originale cartaceo da parte della opposta.
Parte opposta, invero, pur essendosi riservata, sin dalla costituzione in giudizio, ove ha proposto istanza di verificazione, di produrre gli originali cartacei delle fideiussione, non vi ha tuttavia provveduto.
Con l'ordinanza 13.9.2022 emessa dal Tribunale in diversa composizione, veniva disposta ctu grafologica e veniva autorizzato il deposito dei documenti in verifica nelle mani del CTU. Tuttavia, con atto depositato il successivo
12.10.2022, il Difensore della parte opposta rappresentava il mancato rinvenimento da parte della sua assistita degli atti di fideiussione in originale.
A ciò è conseguita la inutilità della ctu grafologica espletata in corso di causa, laddove si consideri che il CTU nominato, dott. , Persona_1 ha dovuto precisare che “Tratto e pressione non sono stati oggetto di confronto”, per la mancanza degli originali cartacei, sicché l'Ausiliare non ha potuto compiere accertamenti del tratto del tratto grafico, in distonia con le stesse premesse che si leggono nella relazione peritale circa i necessari accertamenti tecnici strumentali necessari per il confronto. Invero, come si legge a pag. 8 della CTU: “Gli accertamenti tecnici strumentali costituiscono la necessaria premessa all'analisi delle scritture ai fini peritali. Questa fase delle indagini peritali prende connotazioni quasi prevalentemente grafoscopiche ed è propedeutica all'analisi vera e propria delle scritture. La fase grafoscopica permette di analizzare il supporto cartaceo per capire se la superficie della carta ha subito eventuali interventi alternativi sia di natura chimica che fisica anche aventi rilevanza ai fini peritali. Permette di analizzare, altresì, di analizzare i tracciati grafici sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista della dinamica scrittoria, per capire se vi sono interruzioni, riprese, giustapposizioni, correzioni e quant'altro può essere rilevato nel tracciato grafico. Inoltre l'ispezione strumentale consente di capire il rapporto tra carta ed inchiostro in tutte le particolarità del dialogo che si instaura tra loro. Ogni tipo di carta dialoga in un certo modo con l'inchiostro ed altrettanto dicasi di ogni tipo di inchiostro con la carta”.
Non appaiono pertanto idonee ad un inequivoco giudizio di autenticità
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delle sottoscrizioni apposte alle fideiussioni in oggetto, come riferibili alla mano dell'opponente, le conclusioni a cui è giunto il CTU circa l'attribuibilità delle firme stesse all'opponente, siccome lo stesso CTU avverte che “tratto e pressione non sono stati oggetto di confronto vista la mancata reperibilità in originale dei documenti contestati”.
In definitiva, non avendo parte opposta versato in atti gli originali cartacei delle fideiussione, deve ritenersi che il CTU non altro ha potuto rilevare se non una ipotetica riferibilità all'opponente delle firme ivi apposte.
Orbene, con la recente Ordinanza n. 8304/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito il condivisibile insegnamento di cui Cass. 7267/2014, secondo cui, il in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
In effetti, come ben descritto da Cass. 1831/2000, «solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l'ammissibilità della verifica. Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare» (v. anche CASS.
20484/2014).
Nella presente fattispecie, pertanto, mancando i documenti in originale, la verificazione inerente la sottoscrizione sulle fideiussioni azionata dalla parte
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opposta non avrebbe dovuto essere ammessa e/o espletata.
Non si rinviene in atti, poi, alcun elemento da cui trarre in altro modo la prova che le sottoscrizioni che si rinvengono sulle copie delle fideiussioni prodotte dalla opposta siano state apposte dalla opponente che le ha disconosciute.
Per le suesposte ragioni, pertanto, l'opposizione dovrà essere accolta
(restando assorbite le ulteriori doglianze di parte opponente), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ed d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questione trattate, dell'attività svolta (orma semplificata, in rito, della decisione)
Le spese di CTU, già liquidate incorso di causa, vanno definitivamente poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3009/2021 (r.g. n. 7148/2021) emesso in data 12.4.2021 dal Tribunale di AP;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in euro 420,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte opposta.
Così deciso in AP, udienza 21.3.2025
E' verbale, ore 15,10 Il giudice onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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