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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1484/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. GRECO SELENA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso “che il ricorrente è titolare di prestazione di invalidità civile n. CP_ 07917582 da 1 luglio 2018; - Che con provvedimento del 24.05.2021 l di Nardò chiedeva la restituzione della somma pari ad Euro 11.961,64 poiché “la sua pensione è stata ricalcolata da CP_ agosto 2019” - ha chiesto: “
1. Dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento emesso dall' CP_ di Nardò relativo alla prestazione n. 07917582 Cat. INVCIV;
2. Per l'effetto condannare l alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, oltre interessi”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di “Rigettare il ricorso in quanto infondato, CP_1 CP_ con condanna di controparte al pagamento in favore dell' delle somme indebite”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in applicazione dei principi di diritto espressi da Cass.
4668/2021, secondo cui l'indebito assistenziale “è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”, eccezion fatta per alcune ipotesi, tra le quali il dolo comprovato dell'accipiens.
Come dedotto dall' , il ricorrente ha chiesto di “annullare il provvedimento di indebito del CP_1
24.05.2021 per un importo di € 11.961,64 relativo ai ratei di indennità di accompagnamento erogati da 08/19 a 07/21 a seguito di visita di revisione effettuata il 29.07.2019 (cambio fascia da 33 a 30); tale esito è stato confermato anche a seguito di nuova visita di revisione il 07.09.2021”.
1 Contrariamente a quanto dedotto dall' , non vi è prova che il verbale della suddetta visita di CP_1 revisione del 29.07.2019 sia stato notificato al ricorrente.
In atti vi è soltanto prova della ricezione in data 26.07.2019 della convocazione a visita.
Manca invece l'avviso di ricevimento relativo al verbale della visita del 29.07.2019 (anzi, in realtà non risulta prodotto nemmeno tale verbale, ma solo la relativa lettera di accompagnamento).
Ne consegue che non vi è prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza legale dell'esito di tale visita e del venir meno del requisito sanitario previsto dalla legge per godere dell'indennità di accompagnamento, prima della ricezione del provvedimento impugnato del 24.05.2021.
L'unico avviso di ricevimento presente in atti (oltre a quello della convocazione a visita) reca la data del 20.02.2023 e, come tale, è irrilevante ai fini del presente giudizio, che ha ad oggetto i ratei corrisposti da agosto 2019 a giugno 2021; rispetto ad essi, non solo non vi è prova del dolo dell'accipiens, ma dagli atti risulta che l'indebito è frutto di un errore esclusivamente dell' , CP_1 senza alcun contributo del ricorrente. Il caso di specie rientra quindi nella situazione esaminata al punto 7) di Cass. 4668/2021, ove si afferma che in queste condizioni si veniva a configurare una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo CP_ entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' .
Per quanto esposto, l'indebito deve essere dichiarato irripetibile, con condanna dell' alla CP_1 restituzione delle somme eventualmente trattenute e/o recuperate, oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 01/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di € 11.961,64 sulla prestazione di invalidità civile n. 07917582, relativo ai ratei di indennità di accompagnamento erogati da agosto
2019 a giugno 2021, comunicato con provvedimento del 24.05.2021.
2. Per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute CP_1
e/o recuperate a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 24/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1484/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. GRECO SELENA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso “che il ricorrente è titolare di prestazione di invalidità civile n. CP_ 07917582 da 1 luglio 2018; - Che con provvedimento del 24.05.2021 l di Nardò chiedeva la restituzione della somma pari ad Euro 11.961,64 poiché “la sua pensione è stata ricalcolata da CP_ agosto 2019” - ha chiesto: “
1. Dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento emesso dall' CP_ di Nardò relativo alla prestazione n. 07917582 Cat. INVCIV;
2. Per l'effetto condannare l alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, oltre interessi”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di “Rigettare il ricorso in quanto infondato, CP_1 CP_ con condanna di controparte al pagamento in favore dell' delle somme indebite”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in applicazione dei principi di diritto espressi da Cass.
4668/2021, secondo cui l'indebito assistenziale “è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”, eccezion fatta per alcune ipotesi, tra le quali il dolo comprovato dell'accipiens.
Come dedotto dall' , il ricorrente ha chiesto di “annullare il provvedimento di indebito del CP_1
24.05.2021 per un importo di € 11.961,64 relativo ai ratei di indennità di accompagnamento erogati da 08/19 a 07/21 a seguito di visita di revisione effettuata il 29.07.2019 (cambio fascia da 33 a 30); tale esito è stato confermato anche a seguito di nuova visita di revisione il 07.09.2021”.
1 Contrariamente a quanto dedotto dall' , non vi è prova che il verbale della suddetta visita di CP_1 revisione del 29.07.2019 sia stato notificato al ricorrente.
In atti vi è soltanto prova della ricezione in data 26.07.2019 della convocazione a visita.
Manca invece l'avviso di ricevimento relativo al verbale della visita del 29.07.2019 (anzi, in realtà non risulta prodotto nemmeno tale verbale, ma solo la relativa lettera di accompagnamento).
Ne consegue che non vi è prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza legale dell'esito di tale visita e del venir meno del requisito sanitario previsto dalla legge per godere dell'indennità di accompagnamento, prima della ricezione del provvedimento impugnato del 24.05.2021.
L'unico avviso di ricevimento presente in atti (oltre a quello della convocazione a visita) reca la data del 20.02.2023 e, come tale, è irrilevante ai fini del presente giudizio, che ha ad oggetto i ratei corrisposti da agosto 2019 a giugno 2021; rispetto ad essi, non solo non vi è prova del dolo dell'accipiens, ma dagli atti risulta che l'indebito è frutto di un errore esclusivamente dell' , CP_1 senza alcun contributo del ricorrente. Il caso di specie rientra quindi nella situazione esaminata al punto 7) di Cass. 4668/2021, ove si afferma che in queste condizioni si veniva a configurare una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo CP_ entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' .
Per quanto esposto, l'indebito deve essere dichiarato irripetibile, con condanna dell' alla CP_1 restituzione delle somme eventualmente trattenute e/o recuperate, oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 01/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di € 11.961,64 sulla prestazione di invalidità civile n. 07917582, relativo ai ratei di indennità di accompagnamento erogati da agosto
2019 a giugno 2021, comunicato con provvedimento del 24.05.2021.
2. Per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute CP_1
e/o recuperate a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 24/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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