Articolo 1 della Legge 30 ottobre 1955, n. 1060
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4 dicembre 1955
Art. 1. Articolo unico.

L'ultimo comma dell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588 , quale sostituito dall' art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043 , e' modificato come segue:
"Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti od enti".

Entrata in vigore il 4 dicembre 1955