Art. 1. Articolo unico.
L'ultimo comma dell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588 , quale sostituito dall' art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043 , e' modificato come segue:
"Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti od enti".
L'ultimo comma dell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588 , quale sostituito dall' art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043 , e' modificato come segue:
"Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti od enti".