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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1227/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Arricchimento senza ha pronunciato la seguente causa
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1227/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
10.12.2025, promossa
DA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno (C.F. ), Parte_2 C.F._2
autorizzato in tale qualità in virtù di decreto reso in data 15.12.2023 dal giudice tutelare del Tribunale di CI, rappresentato e difeso dall'avv. Aurora
Nocerino del foro di Nola ed elettivamente domiciliato in CI Corso Martiri
della Libertà n. 3, giusta delega stesa in calce alla citazione in appello;
pagina 1 di 24 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. Lorenzo Mele del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo via papa Giovanni XXIII n. 64,
giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
AVV. (C.F. ), con il CP_2 CP_3 C.F._4
patrocinio dell'avv. Cristina Isnenghi del foro di Bergamo in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di primo grado ed elettivamente domiciliato in Romano di Lombardia alla via Rubini n. 18;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
già (C.F. Controparte_4 CP_5
, con sede a nella persona del suo legale rappresentante C.F._5 CP_4
assistita e difesa dall'avv. Alberto Monti, RA Monti Controparte_6
e CO IN del foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Milano
viale Monte Nero n. 53 come da procura speciale alle liti in autentica notaio di del 22.05.2020; Persona_1 CP_4
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
pagina 2 di 24 già con Controparte_7 Controparte_8
sede in Mogliano Veneto (C.F. ); P.IVA_1
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1253/2023 emessa dal Tribunale di
CI (seconda sezione civile) pubblicata in data 19.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia, la Corte di Appello di CI, contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza gravata n. 1253/2023 resa inter
partes dal Tribunale di CI Seconda Sezione Civile in persona del Giudice
dott.ssa Carla D'Ambrosio - R.G. 126/2019 emessa e pubblicata il 19.05.2023 e non notificata, così provvedere:
In via principale, ritenere e dichiarare nullo il contratto di conferimento incarico del 05.03.2014 per carenza sostanziale risultando lo stesso scritto esclusivamente in lingua italiana e non tradotto per iscritto in lingua cinese, unica lingua comprensibile all'appellante e per lo effetto, in virtù della confusione patrimoniale creata, condannare:
a) l'avv. alla restituzione di € 25.000 in favore del Controparte_1 Pt_2
in proprio ed € 80.000 in favore di nella qualità di ADS di
[...] Parte_2
; Parte_1
b) l'avv. CO MU alla restituzione di € 5.000, in favore del Pt_2
in proprio o del nella qualità di ADS oppure € 2.500 in favore
[...] Parte_2
pagina 3 di 24 del in proprio ed €2.500 del nella qualità di ADS oppure Parte_2 Parte_2
nella diversa ripartizione (di € 5.000) che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
ovvero
1) l'avv. e l'avv. CO MU rispettivamente alla Controparte_1
restituzione dell'importo di € 52.500 e di € 2.500 in favore del in Parte_2
proprio e, dei medesimi importi, in favore di nella qualità di ADS Parte_2
della signora;
Parte_1
2) l'avv. alla restituzione di € 70.000, in favore del Controparte_1 Pt_2
, in proprio, ed € 35.000,00 in favore del nella qualità di ADS
[...] Parte_2
della signora e l'avv. CO MU alla restituzione di € 5.000,00 in Pt_1
favore del in proprio o del nella qualità di ADS oppure € Parte_2 Parte_2
2.500 in favore del in proprio ed € 2.500 del nella Parte_2 Parte_2
qualità di ADS oppure nella diversa ripartizione (di € 5.000,00)
3) l'avv. alla restituzione di € 60.000 in favore del Controparte_1 Pt_2
, in proprio ed € 45.000,00 in favore del nella qualità di ADS
[...] Parte_2
della signora e l'avv. CO MU alla restituzione di € 5.000,00 in Pt_1
favore del in proprio o del nella qualità di ADS oppure € Parte_2 Parte_2
2.500,00 in favore del in proprio ed € 2.500 del nella Parte_2 Parte_2
qualità di ADS oppure nella diversa ripartizione (di € 5.000) che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
4) l'avv. e CO MU rispettivamente alla Controparte_1
restituzione dell'importo complessivo di € 105.000 ed € 5.000 in favore del pagina 4 di 24 in proprio e/o nella qualità di ADA della signora , con Parte_2 Parte_1
la ripartizione che verrà accertata o ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto e sino al soddisfo.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto datato
5.3.2014 nei confronti della signora e per lo effetto, in Parte_1
considerazione della confusione patrimoniale creata, condannare:
c) l'avv. alla restituzione, in favore del nella Controparte_1 Parte_2
qualità di ADS della signora , dell'importo € 80.000,00, ovvero di € Parte_1
52.500,00, ovvero di € 35.000, ovvero di € 45.000 ovvero dell'importo che verrà
accertato o ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto e sino al soddisfo.
d) l'avv. CO MU alla restituzione, in favore del signor , Parte_2
nella qualità di ADS della signora della somma di € 5.000,00 Parte_1
ovvero 2.500,00 ovvero della somma che verrà accertata o ritenuta di giustizia,
sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
In via del tutto subordinata e residuale, accertare e dichiarare l'inesistenza di una giusta causa e, in considerazione della confusione patrimoniale creata, per lo effetto condannare:
e) l'avv. al pagamento in favore del signor , in Controparte_1 Parte_2
Contr proprio e nella qualità di di , dell'indennizzo, rispettivamente, Parte_1
pagina 5 di 24 pari ad € 25.000,00 ed € 80.000,00 ovvero pari ad € 52.500,00 ciascuno ovvero,
rispettivamente, pari ad € 70.000,00 ed € 35.000,00 ovvero, rispettivamente, pari ad € 60.000 ed € 45.000 ovvero, per l'importo complessivo di € 105.000 nella ripartizione che verrà accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto e sino al soddisfo;
f) l'avv. CO MU al pagamento in favore di , in proprio o Parte_2
nella qualità di ADS di , dell'indennizzo pari ad € 5.000,00 ovvero Parte_1
al pagamento in favore del signor , in proprio e nella qualità di ADS Parte_2
di , dell'indennizzo nella misura di € 2.500, ciascuno ovvero, per Parte_1
l'importo complessivo di € 5.000, a ciascuno nella ripartizione che verrà
accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto e sino al soddisfo.
Riformare la sentenza in merito al quantum per le competenze di primo grado con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Vittoria di spese e competenze del presente grado con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte appellata avv. : CP_1
Voglia la Corte di Appello di CI, disattendendo tutte le conclusioni
Contr formulate da parte appellante, in proprio e quale a) Rigettare integralmente l'atto di appello per i relativi capi impugnati,
confermando integralmente la sentenza di primo grado;
Contr b) Condannare l'appellante, in proprio e quale al pagamento delle spese e pagina 6 di 24 competenze legali.
Per parte appellata avv. MU:
Voglia la Corte di Appello di CI, disattendendo tutte le conclusioni
Contr formulate da parte appellante, in proprio e quale rigettare integralmente l'atto di appello per i relativi capi impugnati, confermando integralmente la
Contr sentenza di primo grado, condannando l'appellante, in proprio e quale al pagamento delle spese e competenze legali.
Per parte appellata CP_4
Piaccia alla Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e premessa ogni più opportuna declaratoria e statuizione, dare atto della mancata impugnazione della sentenza n.1253/2023 resa dal Tribunale di
CI in data 19 maggio 2023 nella parte in cui ha rigettato le domande svolte nei confronti di (già ). Controparte_4 CP_5
Con vittoria di spese di lite, sentenza e successive occorrende, oltre IVA e CPA
come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 28.12.2018, in proprio e nella qualità di Parte_2
amministratore di sostegno della moglie conveniva innanzi al Per_2
Tribunale di CI l'avv. e l'avv. CO MU Controparte_1
esponendo:
- che la moglie aveva riportato gravi lesioni in occasione del Parte_1
sinistro stradale avvenuto in data 20.02.2014 e dunque si era resa necessaria la pagina 7 di 24 nomina di un amministratore di sostegno, designato nella persona del coniuge comparente dal Tribunale di CI a seguito di ricorso presentato dall'avv.
; Controparte_1
- che compagnia assicuratrice del responsabile Controparte_10
del sinistro , aveva versato un primo acconto di € Controparte_11
200.000, subordinando l'incasso all'autorizzazione del giudice tutelare, il quale,
con provvedimento del 2.12.2014, aveva accordato l'incasso dell'acconto e liquidato all'avv. per la fase stragiudiziale e per Controparte_1
l'introduzione del giudizio di merito l'importo di € 10.000 oltre accessori per un totale di € 14.591,20, mentre la differenza di € 185.408,80 era stata accreditata sul conto di;
Parte_1
- che in seguito ad altre trattative la compagnia aveva riconosciuto in favore della danneggiata l'ulteriore importo di € 730.000 e nell'istanza inoltrata al G.T.
l'avv. aveva chiesto l'autorizzazione a incassare l'importo di Controparte_1
€ 730.000 a tacitazione definitiva, dando atto dell'apertura di un nuovo conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio intestato all'amministratore di sostegno;
- che in data 11.08.2015 aveva effettuato due bonifici sul conto CP_10
personale di , ossia € 70.000 per la liquidazione del danno c.d. Parte_2
riflesso iure proprio ed € 730.000 per la danneggiata – ma il deducente aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle quietanze in quanto mai aveva voluto rinunciare al danno riflesso per i figli, né aveva manifestato la volontà di pagina 8 di 24 transigere il proprio danno nell'importo di soli € 70.000;
- che recatosi presso Banca Popolare di Sondrio per chiedere l'estratto Pt_2
conto del suo conto corrente n. 000004235X96, era venuto a conoscenza che in data 11.08.2015 vi era stato un bonifico di € 25.000 in favore dell'avv.
[...]
e uno di € 5.000 in favore dell'avv. MU e in data 12.08.2015 CP_1
altri due bonifici di € 40.000 ciascuno sempre in favore dell'avv. per CP_1
un totale di € 110.000;
- che vi erano stati vari tentativi per chiedere spiegazioni al legale e, grazie all'ausilio di interprete, nel mese di novembre 2015 era stata chiesta la restituzione di tutta la documentazione all'avv. ; CP_1
- che dagli atti del proc. iscritto al N. 1845/2014 di Volontaria Giurisdizione non risultava alcun provvedimento di autorizzazione al pagamento di compensi e, a fondamento della presunta legittimità del loro operato, i legali convenuti avevano trasmesso un contratto datato 5.03.2014 redatto in lingua italiana,
ignota ai comparenti, e sottoscritto solo da . Parte_2
Alla luce di queste premesse, gli attori esponevano che non aveva mai Per_3
avuto copia del contratto inter partes e che mai detto atto gli era stato tradotto,
da cui un primo profilo di nullità, e che del pari nullo era il patto quota lite previsto in detto accordo;
in via subordinata, eccepiva l'inefficacia del contratto nei confronti di e, ancora in via gradata, proponeva azione di Parte_1
indebito arricchimento nei confronti dei due legali.
L'avv. resisteva evidenziando che tale , interprete Controparte_1 Per_4
pagina 9 di 24 di lingua cinese e persona di fiducia dell'attore, aveva contattato l'avv. MU
per una consulenza in merito all'incidente stradale che aveva visto coinvolta la moglie di ma il legale si era rifiutato di prestare assistenza vista la Per_3
presenza di altro legale;
che solo dopo la revoca al mandato al precedente legale,
era stata consegnata copia del contratto a sempre alla presenza Per_3
dell'interprete affinché il cliente fosse reso edotto del contenuto del medesimo e volontariamente l'attore lo aveva sottoscritto in data 5.03.2014 presso gli
Spedali Civili di CI alla presenza del figlio che parla, Persona_5
comprende e legge la lingua italiana;
che l'attore, imponendo la sua nomina ad
Contr
anziché quella del figlio, aveva consegnato in data 3.04.2014 il ricorso da depositare al Tribunale di CI, il tutto previamente tradotto dal suo interprete, e in data 9.07.2014 il giudice tutelare lo aveva nominato amministratore di sostegno ponendo quale limite di spesa per le esigenze ordinarie, assistenziali e di cura della moglie l'importo di € 1.000 mensili, ma lo stesso aveva poi preteso di elevare detto importo a 2.000 euro al mese e Pt_2
che fossero lasciati nella sua disponibilità € 20.000 in vista di un imminente trasferimento della moglie in casa di cura, di fatto mai avvenuto;
che il giudice tutelare aveva elevato l'importo per le spese di assistenza e aveva sempre Per_3
prelevato la somma corrispondente, dimostrando con detta condotta di essere sempre stato reso edotto di tutta l'attività posta in essere.
La convenuta proseguiva evidenziando tutta la complessa attività svolta sino alla transazione finale facendo rilevare che erano noti a gli importi della Per_3
pagina 10 di 24 prima tranche della parcella e che l'attore, in data 12.08.2015, accompagnato dal figlio si era recato presso lo studio dall'avv. MU e quindi Persona_5
presso la filiale della Banca Popolare di Sondrio all'interno della quale aveva firmato i due bonifici da € 40.000 ciascuno.
Chiedeva, infine, di poter chiamare in giudizio e Parte_3 Controparte_7
con cui aveva in essere polizze per responsabilità professionali per essere
[...]
da queste garantita in ipotesi di condanna.
L'avv. CO MU resisteva e, dopo aver descritto l'iter dei fatti,
assumeva la piena validità dell'accordo sottoscritto dall'amministratore di sostegno.
Differita la prima udienza, allegava che la pretesa di parte attrice CP_5
esorbitava dall'ambito oggettivo delle garanzie prestate in quanto la pretesa aveva ad oggetto la restituzione di compensi percepiti e non già la richiesta di un danno conseguente ad una condotta professionale negligente;
lamentava in via subordinata la reticenza dell'assicurata che aveva omesso di comunicare alla compagnia i fatti oggetto di causa dai quali poteva derivare l'azione degli odierni attori.
aderiva alle difese della chiamante nel merito e, comunque, Controparte_7
osservava che l'oggetto della controversia era solo l'esistenza o meno di un diritto al compenso in capo alla sua assicurata fondato sul contratto di opera professionale e non già un danno da inadempimento.
Il Tribunale adito, con la gravata sentenza, dopo aver dato contezza dei fatti pagina 11 di 24 salienti di causa, disattendeva alcune eccezioni preliminari e nel merito distingueva la posizione dell'amministratore di sostegno da quello Parte_2
della beneficiata. Con riguardo alla posizione di il Tribunale sosteneva Per_3
che era infondata la richiesta di nullità in quanto il contenuto del contratto era stato tradotto al sottoscrittore ed era valido il patto quota lite contenuto nel negozio;
con riguardo alla posizione della beneficiata il Tribunale riteneva Pt_1
che il contratto non le fosse in alcun modo opponibile in quanto incapace nel momento in cui era stato sottoscritto dal marito e mai ratificato con la conseguenza che per detta parte occorreva fare riferimento alle tariffe professionali per la liquidazione dei compensi professionali.
Alla luce di queste premesse, il primo giudice, preso atto che aveva Per_3
incassato la complessiva somma di € 70.000 e che la debenza, in forza del contratto sottoscritto era pari al 20%, ossia in tutto € 14.000 (di cui € 11.200 in favore dell'avv. e € 2.800 in favore dell'avv. CO Controparte_1
MU) ordinava all'avv. di restituire a l'importo di Controparte_1 Pt_2
€ 13.800 (a fronte di un bonifico di € 25.000) e all'avv. CO MU
l'importo di € 2.200 (a fronte di un bonifico di € 5.000).
Con riguardo alla posizione dell'amministrata Peng, il primo giudice determinava la complessiva debenza in favore dell'avv. in € Controparte_1
47.932,09, ma a fronte di un pagamento complessivo di € 80.000 condannava la convenuta a restituire l'importo di € 32.067,91.
La domanda di manleva svolta dalla convenuta avv. verso CP_1 CP_7
pagina 12 di 24 e era rigettata in quanto il rischio assicurato era il CP_7 CP_5
danno per colpa professionale, non ricorrente nel caso concreto, e non già le restituzione di compensi percepiti senza titolo.
I convenuti venivano condannati a rifondere agli attori le spese di lite e l'avv.
le spese di lite alle due compagnie chiamate in giudizio. Controparte_1
in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_2 [...]
proponeva appello a cui resistevano, con distinte comparse, gli avv. Pt_1
CO MU, l'avv. e Controparte_1 Controparte_4
[...
, già . CP_5
Disposti due rinvii per valutare ipotesi transattive, la causa era rinviata all'udienza del 10.12.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello in proprio e nella qualità di Parte_2
amministratore di sostegno della moglie censura la gravata Parte_1
sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità del contratto di conferimento di incarico professionale ex art. 13 comma 3 L. 247/2012 e per violazione del patto quota lite deducendo che in realtà il contratto avrebbe dovuto essere redatto anche in lingua cinese ovvero in altra lingua nota e comprensibile all'appellante. Allega che mai era stato convenuto un compenso ulteriore rispetto a quello che avrebbe erogato la compagnia;
che mai si era pagina 13 di 24 parlato di percentuali sul valore dell'affare e che l'unico consenso prestato era quello finalizzato ad ottenere il ristoro del danno.
Con un secondo motivo, articolato in diverse censure, parte appellante lamenta che l'avv. aveva percepito € 10.000 oltre accessori nel mese Controparte_1
di dicembre 2014, giusta autorizzazione del G.T., e in data 31.07.2015
aveva versato all'avvocato la somma di € 76.128 a titolo di compenso CP_10
per un totale di € 90.179,20 sì che la legale aveva complessivamente incassato la somma di € 200.719,20 – motivo per cui vi era stato un indebito arricchimento.
Con un terzo motivo parte appellante lamentava l'errata applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento nella liquidazione delle spese processuali,
mentre la causa si era rivelata particolarmente complessa anche avuto riguardo alla necessità di tradurre gli atti a in lingua cinese. Parte_2
Prima di esaminare i singoli motivi di gravame, per quanto ancora di interesse,
occorre premettere in fatto quanto segue.
In fatto è documentato che in data 3.04.2014 nato in [...] il Parte_2
3.12.1972 con l'assistenza dell'avv. del foro di Trani Controparte_1
depositava ricorso per la nomina di ADS in favore della moglie Parte_1
nata in [...] il [...] che era rimasta lesa in un grave incidente avvenuto in
CI il 20.02.2014; in data 18.11.2014 lo stesso legale chiedeva al giudice tutelare di poter incassare la somma di € 200.000 che la compagnia di assicurazione del danneggiante aveva messo a disposizione ed ancora altra analoga istanza del 14.07.2015 era depositata nell'interesse dell'amministratore pagina 14 di 24 di sostegno per incassare il saldo di € 730.000 che la aveva messo a CP_10
disposizione a tacitazione di ogni pretesa.
Altra istanza era depositata in data 31.07.2015 con cui l'amministratore di sostegno chiedeva di accettare la somma di € 730.000 rilasciando quietanza e di lasciare € 50.000 sul nuovo conto intestato personalmente all'ADS, mentre la residua somma avrebbe dovuto essere investita secondo le modalità già indicate nel decreto di nomina autorizzando altresì un prelievo mensile di € 2.000
nell'interesse della beneficiata, a fronte dell'originaria richiesta di € 1.000.
Sempre nel doc. 4 di parte attrice era evidenziato che a erano Parte_1
versati € 730.000 a definizione totale del sinistro che aveva visto coinvolto in occasione del sinistro del 20.02.2014 e tale Controparte_11
somma doveva essere bonificata su un conto personale di Per_3
Nello stesso documento era evidenziato che: “Gli onorari, concordati in €
76.128 … comprensivi di IVA e CPA se dovuti, per il compenso a STUDIO
LEGALE partita IVA non sono compresi CP_1 P.IVA_2
nell'importo sopraindicato e vengono pagati a parte dalla società solvente”.
A seguito di richiesta di informazioni da parte dell'avv. Nocerino, in data
14.01.2016 evidenziava che il coniuge era stato integralmente CP_10 Pt_2
risarcito mediante la corresponsione della somma di € 70.000 a tacitazione di ogni pretesa, che parimenti era stata risarcita la moglie danneggiata, mentre i figli della coppia, il maggiorenne e la minorenne Persona_5 Per_6
rappresentata dal padre, avevano rinunciato a qualsiasi forma di danno (riflesso).
pagina 15 di 24 Parimenti documentato (cfr. doc. 10 di parte attrice) che in data 11.08.2015
provvedeva a versare all'avv. l'importo di € 25.000 a Pt_2 Controparte_1
fronte della fattura pro forma del 27.04.2015 e all'avv. CO MU
l'importo di € 5.000 sempre in relazione alla fattura pro forma del 27.04.2015
(contabile in cui figura anche il bonifico di € 70.000 di cui si è detto) e che all'avv. giungevano altri due bonifici di € 40.000 ciascuno (per un CP_1
totale di € 80.000) in data 12.08.2015 a fronte della due fatture pro forma del
3.08.2015, oltre che al bonifico di € 730.000 (doc. 11 di parte attrice).
Altrettanto pacifico e provato che sottoscriveva con gli avv. Parte_2
CO MU e un conferimento di incarico Controparte_1
professionale (documento privo di data, ma prima del ricorso al giudice tutelare)
in forza del quale affidava, nella qualità di committente anche per conto della moglie, una volta nominato amministratore di sostegno, ai due legali l'incarico di promuovere la procedura stragiudiziale ed eventualmente giudiziale per ottenere il risarcimento del danno da e la sua compagnia di CP_11
assicurazione.
Al punto 2 era così previsto “In caso di mancato accoglimento delle domande di
risarcimento proposte, il Committente non sarà tenuto ad effettuare alcun
pagamento, restando il rischio dell'insuccesso interamente a carico dei
professionisti.
In caso di accoglimento delle domande risarcitorie avanzate dal committente,
nei limiti del valore presunto richiesto per un massimo di € 500.000 l'onorario
pagina 16 di 24 per la prestazione commissionata è determinato nella misura pari al 20% della
somma che verrà invece concretamente incassata, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso
spese generali del 15%; in caso di accoglimento delle domande risarcitorie
avanzate dal committente, nei limiti del valore presunto richiesto e superiore ad
€ 500.000, l'onorario per la prestazione commissionata è determinato in misura
pari al 13% della somma che verrà concretamente incassata oltre IVA, CPA e
rimborso spese generali del 15%.”
È evidente che, proprio in attuazione a questo accordo, i due professionisti nel momento in cui la compagnia provvedeva ad erogare l'acconto prima e il saldo poi emettevano le fatture pro forma, regolarmente pagate, per ottenere il pagamento del loro compenso secondo le percentuali concordate e che, tenuto conto che di fatto la compagnia ha versato in tutto € 1.000.000 avrebbe dovuto essere di circa € 165.000 (ossia € 100.000 per il primo scaglione ed € 65.000 per il secondo scaglione).
Così riassunte le emergenze di lite che ancora rilevano, il primo motivo è
fondato.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che il conferimento di incarico professionale non potesse in alcun modo vincolare la beneficiata per la quale non vi era stata data alcuna autorizzazione del giudice tutelare, e che non sussistesse alcun profilo di nullità connesso alla mancata redazione dell'accordo in lingua cinese in quanto dalla deposizione dell'interprete era emerso che lo stesso aveva avuto piena contezza del contenuto del negozio.
pagina 17 di 24 Invero, a giudizio di questa Corte e in difformità da quanto ritenuto dal
Tribunale, la clausola sopra riportata in punto determinazione del compenso integra un patto quota lite vietato dalla legge.
Come chiarito dalla recente Cass. Sezioni unite 31.05.2025 n. 14699, va osservato che “… il divieto del patto di quota lite - già presente nell'originaria
formulazione dell'art. 2233, terzo comma, c.c. ed eliminato dall'art. 2 del D.L. n.
223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006 - trova ora
regolamentazione nell'art. 13 della legge n. 247 del 2012. A tal fine, occorre
distinguere tra quanto previsto dal comma 3 del citato art. 13 - secondo cui è
consentita la pattuizione a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si
prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il
destinatario della prestazione - e quanto disposto dal successivo comma 4, che
esplicita, per l'appunto, il divieto dei patti con i quali l'avvocato percepisca
come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione
o della ragione litigiosa.
Questa Corte (tra le altre: Cass. n. 11485/1997; Cass., S.U., n. 25012/2014;
Cass. n. 21420/2022; Cass. n. 23738/2024) ha già avuto modo di precisare
quale sia il coordinamento tra le due anzidette disposizioni e quale ratio assista
il divieto (nuovamente) posto dal comma 4, da cui scaturisce la nullità assoluta
del patto di quota lite, che investe qualsiasi negozio che abbia ad oggetto diritti
affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che
esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o,
pagina 18 di 24 comunque, possa incidere sul suo trattamento economico.
Il patto ammesso è, quindi, quello in cui la percentuale è stata convenuta in
rapporto al valore dei beni o degli interessi litigiosi, mentre il divieto negoziale
scatta se la percentuale è stabilita rispetto al risultato della lite. In tal senso si
coglie la giustificazione di tale divieto, volto ad enfatizzare il distacco del legale
dagli esiti della lite, così da evitare la commistione di interessi tra il cliente e
l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in
parte, al risultato della controversia, con il rischio così della trasformazione del
rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
L'esigenza è, dunque, quella di tutelare, al tempo stesso, l'interesse del cliente e
la dignità della professione forense, che risulterebbe vulnerata ogni qualvolta,
nella pattuizione del compenso, sia ravvisabile la partecipazione del
professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione
richiestagli. E tanto trova rilievo non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del
legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche
qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico
dell'attività svolta”.
Nel caso concreto, a giudizio della Corte, il compenso per i due professionisti veniva stabilito nell'accordo in relazione alla somma effettivamente incassata dai danneggiati e non già in relazione ai valori o interessi litigiosi incorrendo pertanto nel divieto previsto dal comma 4 dell'art. 13 della legge 247/2012,
come plasticamente si può arguire anche dalla previsione del primo periodo pagina 19 di 24 dell'art. 2 laddove i professionisti rinunciavano al compenso in caso di insuccesso di ogni iniziativa legale.
Ne consegue che, non potendo operare il patto quota lite, il compenso deve essere determinato sulla scorta delle tariffe professionali: posto che Persona_7
ha incassato grazie all'attività dei professionisti l'importo di € 70.000, per l'attività stragiudiziale è dovuto il compenso complessivo di € 4.345,26 (ossia compenso tabellare di € 2.978 liquidato nella misura massima, € 446,70 per spese generali, € 136.99 per cassa e sull'imponibile totale di € 3.561,69 è dovuta l'I.V.A. di € 783,57). Considerato che ha versato ai due professionisti Per_3
l'importo complessivo di € 30.000, id est € 25.000 all'avv. Controparte_1
ed € 5.000 all'avv. CO MU, con bonifico eseguito in data
11.08.2015, ne discende che, operate le dovute proporzioni, la prima dovrà
restituire a l'importo di € 21.523,80 (€ 25.000 da cui detrarre € 3.476,20 Pt_2
dovuti) e il secondo dovrà restituire € 4.130,94 (€ 5.000 a cui detrarre € 869,06
dovuti), oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al saldo.
L'accoglimento di questo profilo di invalidità assorbe la restante doglianza,
comunque infondata per i motivi già espressi dal primo giudice in punto mancata redazione del contratto in lingua cinese.
Il secondo motivo di gravame è parimenti fondato nei termini che seguono.
Il primo giudice, dopo aver quantificato i compensi spettanti all'avv.
[...]
in € 47.932,09 con motivazione non censurata, ha dato atto che in CP_1
pagina 20 di 24 data 12.08.2015 vi erano stati due bonifici in favore della legale per complessivi
€ 80.000 e, operata la differenza, condannava l'avv. a restituire CP_1
all'attore, nella qualità di ADS della moglie, la somma di € 32.067,71 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In detta operazione, a parere di questo collegio, il primo giudice non ha tenuto conto della circostanza che già l'avv. era stata remunerata Controparte_1
dalla compagnia di assicurazione mediante il versamento di € 76.128 CP_10
a titolo di onorari (comprensivi di accessori) versati a parte rispetto alla liquidazione del danno. La ricezione di questa somma non è stata contestata, la mancata opponibilità del contratto di conferimento di incarico alla beneficiata non è stata censurata, ferma la sopra dichiarata nullità del patto quota lite, e dunque l'avvocato non aveva titolo alcuno per chiedere il bonifico di altri €
80.000 a essendo stata la sua prestazione già interamente remunerata dalla Pt_2
compagnia assicuratrice del danneggiante.
Ne consegue che l'avv. dovrà restituire a nella Controparte_1 Per_3
qualità di amministratore di sostegno della moglie , detto importo nella sua Pt_1
interezza, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla domanda al saldo.
L'importo di € 10.000 oltre accessori potrà di contro essere trattenuto dalla professionista in relazione all'attività giudiziale prestata innanzi al giudice tutelare, tenuto conto del valore della controversia che, in relazione alla complessità e al numero di parti difese, può giungere ad un compenso tabellare pagina 21 di 24 di € 11.499, accessori esclusi.
Il terzo motivo in punto spese resta assorbito dalla parziale riforma della sentenza dovendosi applicare lo scaglione delle cause di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 che in ogni caso prevede un compenso complessivo di €
14.103 per le quattro fasi di giudizio del primo grado utilizzando il valore medio dello scaglione di riferimento. A giudizio di questa Corte, la causa non è di particolare complessità tale da giustificare il valore massimo dei parametri in quanto, pur dando della necessità di una puntuale ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, le questioni di diritto esaminate sono limitate e non di particolare complessità.
Anche le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nulla in ordine alle spese tra parte attrice e in Controparte_4
quanto detta parte è stata evocata in giudizio solo per l'integrità del contraddittorio, ma non è destinataria di alcuna domanda e la domanda di manleva, comunque infondata per i motivi già espressi nella sentenza impugnata, non è stata riproposta (vedi tra le molte Cass. 20.11.2025 n 30624).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di Parte_2
amministratore di sostegno della moglie , avverso la sentenza n. Parte_1
1253/2023 emessa dal Tribunale di CI in data 19.05.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'avv. a CP_1
pagina 22 di 24 restituire a in proprio l'importo di € 21.523,80 oltre agli interessi Parte_2
legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al saldo e l'avv. CO
MU a restituire a € 4.130,94 oltre agli interessi legali ex art. 1284 Pt_2
comma 1 c.c. dalla domanda al saldo;
- condanna l'avv. a restituire a , nella qualità di Controparte_1 Parte_2
amministratore di sospendo della moglie , la somma di € 80.000 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla domanda al saldo;
- condanna gli avv. e CO MU, in solido tra loro, Controparte_1
a rifondere agli appellanti le spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 786
per anticipazioni ed € 14.103 per compenso (€ 2.552 per fase studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in € 1.165 per anticipazioni ed € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese in relazione alla posizione di . Controparte_4
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 10.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao pagina 23 di 24 pagina 24 di 24
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Arricchimento senza ha pronunciato la seguente causa
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1227/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
10.12.2025, promossa
DA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno (C.F. ), Parte_2 C.F._2
autorizzato in tale qualità in virtù di decreto reso in data 15.12.2023 dal giudice tutelare del Tribunale di CI, rappresentato e difeso dall'avv. Aurora
Nocerino del foro di Nola ed elettivamente domiciliato in CI Corso Martiri
della Libertà n. 3, giusta delega stesa in calce alla citazione in appello;
pagina 1 di 24 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. Lorenzo Mele del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo via papa Giovanni XXIII n. 64,
giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
AVV. (C.F. ), con il CP_2 CP_3 C.F._4
patrocinio dell'avv. Cristina Isnenghi del foro di Bergamo in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di primo grado ed elettivamente domiciliato in Romano di Lombardia alla via Rubini n. 18;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
già (C.F. Controparte_4 CP_5
, con sede a nella persona del suo legale rappresentante C.F._5 CP_4
assistita e difesa dall'avv. Alberto Monti, RA Monti Controparte_6
e CO IN del foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Milano
viale Monte Nero n. 53 come da procura speciale alle liti in autentica notaio di del 22.05.2020; Persona_1 CP_4
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
pagina 2 di 24 già con Controparte_7 Controparte_8
sede in Mogliano Veneto (C.F. ); P.IVA_1
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1253/2023 emessa dal Tribunale di
CI (seconda sezione civile) pubblicata in data 19.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia, la Corte di Appello di CI, contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza gravata n. 1253/2023 resa inter
partes dal Tribunale di CI Seconda Sezione Civile in persona del Giudice
dott.ssa Carla D'Ambrosio - R.G. 126/2019 emessa e pubblicata il 19.05.2023 e non notificata, così provvedere:
In via principale, ritenere e dichiarare nullo il contratto di conferimento incarico del 05.03.2014 per carenza sostanziale risultando lo stesso scritto esclusivamente in lingua italiana e non tradotto per iscritto in lingua cinese, unica lingua comprensibile all'appellante e per lo effetto, in virtù della confusione patrimoniale creata, condannare:
a) l'avv. alla restituzione di € 25.000 in favore del Controparte_1 Pt_2
in proprio ed € 80.000 in favore di nella qualità di ADS di
[...] Parte_2
; Parte_1
b) l'avv. CO MU alla restituzione di € 5.000, in favore del Pt_2
in proprio o del nella qualità di ADS oppure € 2.500 in favore
[...] Parte_2
pagina 3 di 24 del in proprio ed €2.500 del nella qualità di ADS oppure Parte_2 Parte_2
nella diversa ripartizione (di € 5.000) che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
ovvero
1) l'avv. e l'avv. CO MU rispettivamente alla Controparte_1
restituzione dell'importo di € 52.500 e di € 2.500 in favore del in Parte_2
proprio e, dei medesimi importi, in favore di nella qualità di ADS Parte_2
della signora;
Parte_1
2) l'avv. alla restituzione di € 70.000, in favore del Controparte_1 Pt_2
, in proprio, ed € 35.000,00 in favore del nella qualità di ADS
[...] Parte_2
della signora e l'avv. CO MU alla restituzione di € 5.000,00 in Pt_1
favore del in proprio o del nella qualità di ADS oppure € Parte_2 Parte_2
2.500 in favore del in proprio ed € 2.500 del nella Parte_2 Parte_2
qualità di ADS oppure nella diversa ripartizione (di € 5.000,00)
3) l'avv. alla restituzione di € 60.000 in favore del Controparte_1 Pt_2
, in proprio ed € 45.000,00 in favore del nella qualità di ADS
[...] Parte_2
della signora e l'avv. CO MU alla restituzione di € 5.000,00 in Pt_1
favore del in proprio o del nella qualità di ADS oppure € Parte_2 Parte_2
2.500,00 in favore del in proprio ed € 2.500 del nella Parte_2 Parte_2
qualità di ADS oppure nella diversa ripartizione (di € 5.000) che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
4) l'avv. e CO MU rispettivamente alla Controparte_1
restituzione dell'importo complessivo di € 105.000 ed € 5.000 in favore del pagina 4 di 24 in proprio e/o nella qualità di ADA della signora , con Parte_2 Parte_1
la ripartizione che verrà accertata o ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto e sino al soddisfo.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto datato
5.3.2014 nei confronti della signora e per lo effetto, in Parte_1
considerazione della confusione patrimoniale creata, condannare:
c) l'avv. alla restituzione, in favore del nella Controparte_1 Parte_2
qualità di ADS della signora , dell'importo € 80.000,00, ovvero di € Parte_1
52.500,00, ovvero di € 35.000, ovvero di € 45.000 ovvero dell'importo che verrà
accertato o ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto e sino al soddisfo.
d) l'avv. CO MU alla restituzione, in favore del signor , Parte_2
nella qualità di ADS della signora della somma di € 5.000,00 Parte_1
ovvero 2.500,00 ovvero della somma che verrà accertata o ritenuta di giustizia,
sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
In via del tutto subordinata e residuale, accertare e dichiarare l'inesistenza di una giusta causa e, in considerazione della confusione patrimoniale creata, per lo effetto condannare:
e) l'avv. al pagamento in favore del signor , in Controparte_1 Parte_2
Contr proprio e nella qualità di di , dell'indennizzo, rispettivamente, Parte_1
pagina 5 di 24 pari ad € 25.000,00 ed € 80.000,00 ovvero pari ad € 52.500,00 ciascuno ovvero,
rispettivamente, pari ad € 70.000,00 ed € 35.000,00 ovvero, rispettivamente, pari ad € 60.000 ed € 45.000 ovvero, per l'importo complessivo di € 105.000 nella ripartizione che verrà accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto e sino al soddisfo;
f) l'avv. CO MU al pagamento in favore di , in proprio o Parte_2
nella qualità di ADS di , dell'indennizzo pari ad € 5.000,00 ovvero Parte_1
al pagamento in favore del signor , in proprio e nella qualità di ADS Parte_2
di , dell'indennizzo nella misura di € 2.500, ciascuno ovvero, per Parte_1
l'importo complessivo di € 5.000, a ciascuno nella ripartizione che verrà
accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto e sino al soddisfo.
Riformare la sentenza in merito al quantum per le competenze di primo grado con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Vittoria di spese e competenze del presente grado con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte appellata avv. : CP_1
Voglia la Corte di Appello di CI, disattendendo tutte le conclusioni
Contr formulate da parte appellante, in proprio e quale a) Rigettare integralmente l'atto di appello per i relativi capi impugnati,
confermando integralmente la sentenza di primo grado;
Contr b) Condannare l'appellante, in proprio e quale al pagamento delle spese e pagina 6 di 24 competenze legali.
Per parte appellata avv. MU:
Voglia la Corte di Appello di CI, disattendendo tutte le conclusioni
Contr formulate da parte appellante, in proprio e quale rigettare integralmente l'atto di appello per i relativi capi impugnati, confermando integralmente la
Contr sentenza di primo grado, condannando l'appellante, in proprio e quale al pagamento delle spese e competenze legali.
Per parte appellata CP_4
Piaccia alla Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e premessa ogni più opportuna declaratoria e statuizione, dare atto della mancata impugnazione della sentenza n.1253/2023 resa dal Tribunale di
CI in data 19 maggio 2023 nella parte in cui ha rigettato le domande svolte nei confronti di (già ). Controparte_4 CP_5
Con vittoria di spese di lite, sentenza e successive occorrende, oltre IVA e CPA
come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 28.12.2018, in proprio e nella qualità di Parte_2
amministratore di sostegno della moglie conveniva innanzi al Per_2
Tribunale di CI l'avv. e l'avv. CO MU Controparte_1
esponendo:
- che la moglie aveva riportato gravi lesioni in occasione del Parte_1
sinistro stradale avvenuto in data 20.02.2014 e dunque si era resa necessaria la pagina 7 di 24 nomina di un amministratore di sostegno, designato nella persona del coniuge comparente dal Tribunale di CI a seguito di ricorso presentato dall'avv.
; Controparte_1
- che compagnia assicuratrice del responsabile Controparte_10
del sinistro , aveva versato un primo acconto di € Controparte_11
200.000, subordinando l'incasso all'autorizzazione del giudice tutelare, il quale,
con provvedimento del 2.12.2014, aveva accordato l'incasso dell'acconto e liquidato all'avv. per la fase stragiudiziale e per Controparte_1
l'introduzione del giudizio di merito l'importo di € 10.000 oltre accessori per un totale di € 14.591,20, mentre la differenza di € 185.408,80 era stata accreditata sul conto di;
Parte_1
- che in seguito ad altre trattative la compagnia aveva riconosciuto in favore della danneggiata l'ulteriore importo di € 730.000 e nell'istanza inoltrata al G.T.
l'avv. aveva chiesto l'autorizzazione a incassare l'importo di Controparte_1
€ 730.000 a tacitazione definitiva, dando atto dell'apertura di un nuovo conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio intestato all'amministratore di sostegno;
- che in data 11.08.2015 aveva effettuato due bonifici sul conto CP_10
personale di , ossia € 70.000 per la liquidazione del danno c.d. Parte_2
riflesso iure proprio ed € 730.000 per la danneggiata – ma il deducente aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle quietanze in quanto mai aveva voluto rinunciare al danno riflesso per i figli, né aveva manifestato la volontà di pagina 8 di 24 transigere il proprio danno nell'importo di soli € 70.000;
- che recatosi presso Banca Popolare di Sondrio per chiedere l'estratto Pt_2
conto del suo conto corrente n. 000004235X96, era venuto a conoscenza che in data 11.08.2015 vi era stato un bonifico di € 25.000 in favore dell'avv.
[...]
e uno di € 5.000 in favore dell'avv. MU e in data 12.08.2015 CP_1
altri due bonifici di € 40.000 ciascuno sempre in favore dell'avv. per CP_1
un totale di € 110.000;
- che vi erano stati vari tentativi per chiedere spiegazioni al legale e, grazie all'ausilio di interprete, nel mese di novembre 2015 era stata chiesta la restituzione di tutta la documentazione all'avv. ; CP_1
- che dagli atti del proc. iscritto al N. 1845/2014 di Volontaria Giurisdizione non risultava alcun provvedimento di autorizzazione al pagamento di compensi e, a fondamento della presunta legittimità del loro operato, i legali convenuti avevano trasmesso un contratto datato 5.03.2014 redatto in lingua italiana,
ignota ai comparenti, e sottoscritto solo da . Parte_2
Alla luce di queste premesse, gli attori esponevano che non aveva mai Per_3
avuto copia del contratto inter partes e che mai detto atto gli era stato tradotto,
da cui un primo profilo di nullità, e che del pari nullo era il patto quota lite previsto in detto accordo;
in via subordinata, eccepiva l'inefficacia del contratto nei confronti di e, ancora in via gradata, proponeva azione di Parte_1
indebito arricchimento nei confronti dei due legali.
L'avv. resisteva evidenziando che tale , interprete Controparte_1 Per_4
pagina 9 di 24 di lingua cinese e persona di fiducia dell'attore, aveva contattato l'avv. MU
per una consulenza in merito all'incidente stradale che aveva visto coinvolta la moglie di ma il legale si era rifiutato di prestare assistenza vista la Per_3
presenza di altro legale;
che solo dopo la revoca al mandato al precedente legale,
era stata consegnata copia del contratto a sempre alla presenza Per_3
dell'interprete affinché il cliente fosse reso edotto del contenuto del medesimo e volontariamente l'attore lo aveva sottoscritto in data 5.03.2014 presso gli
Spedali Civili di CI alla presenza del figlio che parla, Persona_5
comprende e legge la lingua italiana;
che l'attore, imponendo la sua nomina ad
Contr
anziché quella del figlio, aveva consegnato in data 3.04.2014 il ricorso da depositare al Tribunale di CI, il tutto previamente tradotto dal suo interprete, e in data 9.07.2014 il giudice tutelare lo aveva nominato amministratore di sostegno ponendo quale limite di spesa per le esigenze ordinarie, assistenziali e di cura della moglie l'importo di € 1.000 mensili, ma lo stesso aveva poi preteso di elevare detto importo a 2.000 euro al mese e Pt_2
che fossero lasciati nella sua disponibilità € 20.000 in vista di un imminente trasferimento della moglie in casa di cura, di fatto mai avvenuto;
che il giudice tutelare aveva elevato l'importo per le spese di assistenza e aveva sempre Per_3
prelevato la somma corrispondente, dimostrando con detta condotta di essere sempre stato reso edotto di tutta l'attività posta in essere.
La convenuta proseguiva evidenziando tutta la complessa attività svolta sino alla transazione finale facendo rilevare che erano noti a gli importi della Per_3
pagina 10 di 24 prima tranche della parcella e che l'attore, in data 12.08.2015, accompagnato dal figlio si era recato presso lo studio dall'avv. MU e quindi Persona_5
presso la filiale della Banca Popolare di Sondrio all'interno della quale aveva firmato i due bonifici da € 40.000 ciascuno.
Chiedeva, infine, di poter chiamare in giudizio e Parte_3 Controparte_7
con cui aveva in essere polizze per responsabilità professionali per essere
[...]
da queste garantita in ipotesi di condanna.
L'avv. CO MU resisteva e, dopo aver descritto l'iter dei fatti,
assumeva la piena validità dell'accordo sottoscritto dall'amministratore di sostegno.
Differita la prima udienza, allegava che la pretesa di parte attrice CP_5
esorbitava dall'ambito oggettivo delle garanzie prestate in quanto la pretesa aveva ad oggetto la restituzione di compensi percepiti e non già la richiesta di un danno conseguente ad una condotta professionale negligente;
lamentava in via subordinata la reticenza dell'assicurata che aveva omesso di comunicare alla compagnia i fatti oggetto di causa dai quali poteva derivare l'azione degli odierni attori.
aderiva alle difese della chiamante nel merito e, comunque, Controparte_7
osservava che l'oggetto della controversia era solo l'esistenza o meno di un diritto al compenso in capo alla sua assicurata fondato sul contratto di opera professionale e non già un danno da inadempimento.
Il Tribunale adito, con la gravata sentenza, dopo aver dato contezza dei fatti pagina 11 di 24 salienti di causa, disattendeva alcune eccezioni preliminari e nel merito distingueva la posizione dell'amministratore di sostegno da quello Parte_2
della beneficiata. Con riguardo alla posizione di il Tribunale sosteneva Per_3
che era infondata la richiesta di nullità in quanto il contenuto del contratto era stato tradotto al sottoscrittore ed era valido il patto quota lite contenuto nel negozio;
con riguardo alla posizione della beneficiata il Tribunale riteneva Pt_1
che il contratto non le fosse in alcun modo opponibile in quanto incapace nel momento in cui era stato sottoscritto dal marito e mai ratificato con la conseguenza che per detta parte occorreva fare riferimento alle tariffe professionali per la liquidazione dei compensi professionali.
Alla luce di queste premesse, il primo giudice, preso atto che aveva Per_3
incassato la complessiva somma di € 70.000 e che la debenza, in forza del contratto sottoscritto era pari al 20%, ossia in tutto € 14.000 (di cui € 11.200 in favore dell'avv. e € 2.800 in favore dell'avv. CO Controparte_1
MU) ordinava all'avv. di restituire a l'importo di Controparte_1 Pt_2
€ 13.800 (a fronte di un bonifico di € 25.000) e all'avv. CO MU
l'importo di € 2.200 (a fronte di un bonifico di € 5.000).
Con riguardo alla posizione dell'amministrata Peng, il primo giudice determinava la complessiva debenza in favore dell'avv. in € Controparte_1
47.932,09, ma a fronte di un pagamento complessivo di € 80.000 condannava la convenuta a restituire l'importo di € 32.067,91.
La domanda di manleva svolta dalla convenuta avv. verso CP_1 CP_7
pagina 12 di 24 e era rigettata in quanto il rischio assicurato era il CP_7 CP_5
danno per colpa professionale, non ricorrente nel caso concreto, e non già le restituzione di compensi percepiti senza titolo.
I convenuti venivano condannati a rifondere agli attori le spese di lite e l'avv.
le spese di lite alle due compagnie chiamate in giudizio. Controparte_1
in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_2 [...]
proponeva appello a cui resistevano, con distinte comparse, gli avv. Pt_1
CO MU, l'avv. e Controparte_1 Controparte_4
[...
, già . CP_5
Disposti due rinvii per valutare ipotesi transattive, la causa era rinviata all'udienza del 10.12.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello in proprio e nella qualità di Parte_2
amministratore di sostegno della moglie censura la gravata Parte_1
sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità del contratto di conferimento di incarico professionale ex art. 13 comma 3 L. 247/2012 e per violazione del patto quota lite deducendo che in realtà il contratto avrebbe dovuto essere redatto anche in lingua cinese ovvero in altra lingua nota e comprensibile all'appellante. Allega che mai era stato convenuto un compenso ulteriore rispetto a quello che avrebbe erogato la compagnia;
che mai si era pagina 13 di 24 parlato di percentuali sul valore dell'affare e che l'unico consenso prestato era quello finalizzato ad ottenere il ristoro del danno.
Con un secondo motivo, articolato in diverse censure, parte appellante lamenta che l'avv. aveva percepito € 10.000 oltre accessori nel mese Controparte_1
di dicembre 2014, giusta autorizzazione del G.T., e in data 31.07.2015
aveva versato all'avvocato la somma di € 76.128 a titolo di compenso CP_10
per un totale di € 90.179,20 sì che la legale aveva complessivamente incassato la somma di € 200.719,20 – motivo per cui vi era stato un indebito arricchimento.
Con un terzo motivo parte appellante lamentava l'errata applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento nella liquidazione delle spese processuali,
mentre la causa si era rivelata particolarmente complessa anche avuto riguardo alla necessità di tradurre gli atti a in lingua cinese. Parte_2
Prima di esaminare i singoli motivi di gravame, per quanto ancora di interesse,
occorre premettere in fatto quanto segue.
In fatto è documentato che in data 3.04.2014 nato in [...] il Parte_2
3.12.1972 con l'assistenza dell'avv. del foro di Trani Controparte_1
depositava ricorso per la nomina di ADS in favore della moglie Parte_1
nata in [...] il [...] che era rimasta lesa in un grave incidente avvenuto in
CI il 20.02.2014; in data 18.11.2014 lo stesso legale chiedeva al giudice tutelare di poter incassare la somma di € 200.000 che la compagnia di assicurazione del danneggiante aveva messo a disposizione ed ancora altra analoga istanza del 14.07.2015 era depositata nell'interesse dell'amministratore pagina 14 di 24 di sostegno per incassare il saldo di € 730.000 che la aveva messo a CP_10
disposizione a tacitazione di ogni pretesa.
Altra istanza era depositata in data 31.07.2015 con cui l'amministratore di sostegno chiedeva di accettare la somma di € 730.000 rilasciando quietanza e di lasciare € 50.000 sul nuovo conto intestato personalmente all'ADS, mentre la residua somma avrebbe dovuto essere investita secondo le modalità già indicate nel decreto di nomina autorizzando altresì un prelievo mensile di € 2.000
nell'interesse della beneficiata, a fronte dell'originaria richiesta di € 1.000.
Sempre nel doc. 4 di parte attrice era evidenziato che a erano Parte_1
versati € 730.000 a definizione totale del sinistro che aveva visto coinvolto in occasione del sinistro del 20.02.2014 e tale Controparte_11
somma doveva essere bonificata su un conto personale di Per_3
Nello stesso documento era evidenziato che: “Gli onorari, concordati in €
76.128 … comprensivi di IVA e CPA se dovuti, per il compenso a STUDIO
LEGALE partita IVA non sono compresi CP_1 P.IVA_2
nell'importo sopraindicato e vengono pagati a parte dalla società solvente”.
A seguito di richiesta di informazioni da parte dell'avv. Nocerino, in data
14.01.2016 evidenziava che il coniuge era stato integralmente CP_10 Pt_2
risarcito mediante la corresponsione della somma di € 70.000 a tacitazione di ogni pretesa, che parimenti era stata risarcita la moglie danneggiata, mentre i figli della coppia, il maggiorenne e la minorenne Persona_5 Per_6
rappresentata dal padre, avevano rinunciato a qualsiasi forma di danno (riflesso).
pagina 15 di 24 Parimenti documentato (cfr. doc. 10 di parte attrice) che in data 11.08.2015
provvedeva a versare all'avv. l'importo di € 25.000 a Pt_2 Controparte_1
fronte della fattura pro forma del 27.04.2015 e all'avv. CO MU
l'importo di € 5.000 sempre in relazione alla fattura pro forma del 27.04.2015
(contabile in cui figura anche il bonifico di € 70.000 di cui si è detto) e che all'avv. giungevano altri due bonifici di € 40.000 ciascuno (per un CP_1
totale di € 80.000) in data 12.08.2015 a fronte della due fatture pro forma del
3.08.2015, oltre che al bonifico di € 730.000 (doc. 11 di parte attrice).
Altrettanto pacifico e provato che sottoscriveva con gli avv. Parte_2
CO MU e un conferimento di incarico Controparte_1
professionale (documento privo di data, ma prima del ricorso al giudice tutelare)
in forza del quale affidava, nella qualità di committente anche per conto della moglie, una volta nominato amministratore di sostegno, ai due legali l'incarico di promuovere la procedura stragiudiziale ed eventualmente giudiziale per ottenere il risarcimento del danno da e la sua compagnia di CP_11
assicurazione.
Al punto 2 era così previsto “In caso di mancato accoglimento delle domande di
risarcimento proposte, il Committente non sarà tenuto ad effettuare alcun
pagamento, restando il rischio dell'insuccesso interamente a carico dei
professionisti.
In caso di accoglimento delle domande risarcitorie avanzate dal committente,
nei limiti del valore presunto richiesto per un massimo di € 500.000 l'onorario
pagina 16 di 24 per la prestazione commissionata è determinato nella misura pari al 20% della
somma che verrà invece concretamente incassata, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso
spese generali del 15%; in caso di accoglimento delle domande risarcitorie
avanzate dal committente, nei limiti del valore presunto richiesto e superiore ad
€ 500.000, l'onorario per la prestazione commissionata è determinato in misura
pari al 13% della somma che verrà concretamente incassata oltre IVA, CPA e
rimborso spese generali del 15%.”
È evidente che, proprio in attuazione a questo accordo, i due professionisti nel momento in cui la compagnia provvedeva ad erogare l'acconto prima e il saldo poi emettevano le fatture pro forma, regolarmente pagate, per ottenere il pagamento del loro compenso secondo le percentuali concordate e che, tenuto conto che di fatto la compagnia ha versato in tutto € 1.000.000 avrebbe dovuto essere di circa € 165.000 (ossia € 100.000 per il primo scaglione ed € 65.000 per il secondo scaglione).
Così riassunte le emergenze di lite che ancora rilevano, il primo motivo è
fondato.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che il conferimento di incarico professionale non potesse in alcun modo vincolare la beneficiata per la quale non vi era stata data alcuna autorizzazione del giudice tutelare, e che non sussistesse alcun profilo di nullità connesso alla mancata redazione dell'accordo in lingua cinese in quanto dalla deposizione dell'interprete era emerso che lo stesso aveva avuto piena contezza del contenuto del negozio.
pagina 17 di 24 Invero, a giudizio di questa Corte e in difformità da quanto ritenuto dal
Tribunale, la clausola sopra riportata in punto determinazione del compenso integra un patto quota lite vietato dalla legge.
Come chiarito dalla recente Cass. Sezioni unite 31.05.2025 n. 14699, va osservato che “… il divieto del patto di quota lite - già presente nell'originaria
formulazione dell'art. 2233, terzo comma, c.c. ed eliminato dall'art. 2 del D.L. n.
223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006 - trova ora
regolamentazione nell'art. 13 della legge n. 247 del 2012. A tal fine, occorre
distinguere tra quanto previsto dal comma 3 del citato art. 13 - secondo cui è
consentita la pattuizione a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si
prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il
destinatario della prestazione - e quanto disposto dal successivo comma 4, che
esplicita, per l'appunto, il divieto dei patti con i quali l'avvocato percepisca
come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione
o della ragione litigiosa.
Questa Corte (tra le altre: Cass. n. 11485/1997; Cass., S.U., n. 25012/2014;
Cass. n. 21420/2022; Cass. n. 23738/2024) ha già avuto modo di precisare
quale sia il coordinamento tra le due anzidette disposizioni e quale ratio assista
il divieto (nuovamente) posto dal comma 4, da cui scaturisce la nullità assoluta
del patto di quota lite, che investe qualsiasi negozio che abbia ad oggetto diritti
affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che
esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o,
pagina 18 di 24 comunque, possa incidere sul suo trattamento economico.
Il patto ammesso è, quindi, quello in cui la percentuale è stata convenuta in
rapporto al valore dei beni o degli interessi litigiosi, mentre il divieto negoziale
scatta se la percentuale è stabilita rispetto al risultato della lite. In tal senso si
coglie la giustificazione di tale divieto, volto ad enfatizzare il distacco del legale
dagli esiti della lite, così da evitare la commistione di interessi tra il cliente e
l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in
parte, al risultato della controversia, con il rischio così della trasformazione del
rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
L'esigenza è, dunque, quella di tutelare, al tempo stesso, l'interesse del cliente e
la dignità della professione forense, che risulterebbe vulnerata ogni qualvolta,
nella pattuizione del compenso, sia ravvisabile la partecipazione del
professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione
richiestagli. E tanto trova rilievo non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del
legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche
qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico
dell'attività svolta”.
Nel caso concreto, a giudizio della Corte, il compenso per i due professionisti veniva stabilito nell'accordo in relazione alla somma effettivamente incassata dai danneggiati e non già in relazione ai valori o interessi litigiosi incorrendo pertanto nel divieto previsto dal comma 4 dell'art. 13 della legge 247/2012,
come plasticamente si può arguire anche dalla previsione del primo periodo pagina 19 di 24 dell'art. 2 laddove i professionisti rinunciavano al compenso in caso di insuccesso di ogni iniziativa legale.
Ne consegue che, non potendo operare il patto quota lite, il compenso deve essere determinato sulla scorta delle tariffe professionali: posto che Persona_7
ha incassato grazie all'attività dei professionisti l'importo di € 70.000, per l'attività stragiudiziale è dovuto il compenso complessivo di € 4.345,26 (ossia compenso tabellare di € 2.978 liquidato nella misura massima, € 446,70 per spese generali, € 136.99 per cassa e sull'imponibile totale di € 3.561,69 è dovuta l'I.V.A. di € 783,57). Considerato che ha versato ai due professionisti Per_3
l'importo complessivo di € 30.000, id est € 25.000 all'avv. Controparte_1
ed € 5.000 all'avv. CO MU, con bonifico eseguito in data
11.08.2015, ne discende che, operate le dovute proporzioni, la prima dovrà
restituire a l'importo di € 21.523,80 (€ 25.000 da cui detrarre € 3.476,20 Pt_2
dovuti) e il secondo dovrà restituire € 4.130,94 (€ 5.000 a cui detrarre € 869,06
dovuti), oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al saldo.
L'accoglimento di questo profilo di invalidità assorbe la restante doglianza,
comunque infondata per i motivi già espressi dal primo giudice in punto mancata redazione del contratto in lingua cinese.
Il secondo motivo di gravame è parimenti fondato nei termini che seguono.
Il primo giudice, dopo aver quantificato i compensi spettanti all'avv.
[...]
in € 47.932,09 con motivazione non censurata, ha dato atto che in CP_1
pagina 20 di 24 data 12.08.2015 vi erano stati due bonifici in favore della legale per complessivi
€ 80.000 e, operata la differenza, condannava l'avv. a restituire CP_1
all'attore, nella qualità di ADS della moglie, la somma di € 32.067,71 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In detta operazione, a parere di questo collegio, il primo giudice non ha tenuto conto della circostanza che già l'avv. era stata remunerata Controparte_1
dalla compagnia di assicurazione mediante il versamento di € 76.128 CP_10
a titolo di onorari (comprensivi di accessori) versati a parte rispetto alla liquidazione del danno. La ricezione di questa somma non è stata contestata, la mancata opponibilità del contratto di conferimento di incarico alla beneficiata non è stata censurata, ferma la sopra dichiarata nullità del patto quota lite, e dunque l'avvocato non aveva titolo alcuno per chiedere il bonifico di altri €
80.000 a essendo stata la sua prestazione già interamente remunerata dalla Pt_2
compagnia assicuratrice del danneggiante.
Ne consegue che l'avv. dovrà restituire a nella Controparte_1 Per_3
qualità di amministratore di sostegno della moglie , detto importo nella sua Pt_1
interezza, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla domanda al saldo.
L'importo di € 10.000 oltre accessori potrà di contro essere trattenuto dalla professionista in relazione all'attività giudiziale prestata innanzi al giudice tutelare, tenuto conto del valore della controversia che, in relazione alla complessità e al numero di parti difese, può giungere ad un compenso tabellare pagina 21 di 24 di € 11.499, accessori esclusi.
Il terzo motivo in punto spese resta assorbito dalla parziale riforma della sentenza dovendosi applicare lo scaglione delle cause di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 che in ogni caso prevede un compenso complessivo di €
14.103 per le quattro fasi di giudizio del primo grado utilizzando il valore medio dello scaglione di riferimento. A giudizio di questa Corte, la causa non è di particolare complessità tale da giustificare il valore massimo dei parametri in quanto, pur dando della necessità di una puntuale ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, le questioni di diritto esaminate sono limitate e non di particolare complessità.
Anche le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nulla in ordine alle spese tra parte attrice e in Controparte_4
quanto detta parte è stata evocata in giudizio solo per l'integrità del contraddittorio, ma non è destinataria di alcuna domanda e la domanda di manleva, comunque infondata per i motivi già espressi nella sentenza impugnata, non è stata riproposta (vedi tra le molte Cass. 20.11.2025 n 30624).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di Parte_2
amministratore di sostegno della moglie , avverso la sentenza n. Parte_1
1253/2023 emessa dal Tribunale di CI in data 19.05.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'avv. a CP_1
pagina 22 di 24 restituire a in proprio l'importo di € 21.523,80 oltre agli interessi Parte_2
legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al saldo e l'avv. CO
MU a restituire a € 4.130,94 oltre agli interessi legali ex art. 1284 Pt_2
comma 1 c.c. dalla domanda al saldo;
- condanna l'avv. a restituire a , nella qualità di Controparte_1 Parte_2
amministratore di sospendo della moglie , la somma di € 80.000 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla domanda al saldo;
- condanna gli avv. e CO MU, in solido tra loro, Controparte_1
a rifondere agli appellanti le spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 786
per anticipazioni ed € 14.103 per compenso (€ 2.552 per fase studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in € 1.165 per anticipazioni ed € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese in relazione alla posizione di . Controparte_4
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 10.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao pagina 23 di 24 pagina 24 di 24