Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1474/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1474/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Vergari Parte_1
Agnese, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Chiappelli Laura, CP_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 10/10/2004 in TE (TR), che dall'unione sono nati i figli:
, in TE (TR) il 28/08/2006; Persona_1
, in TE (TR) il 11/03/2008; Persona_2
, in TE (TR) il 07/04/2023; Persona_3
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 11.9.2024, con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e il marito trasferirà la propria residenza dalla sottoscrizione del ricorso;
lo comunque, potrà lasciare l'abitazione Parte_1 coniugale non appena raggiunto un accordo in tal senso.
Sulla assegnazione della casa familiare
La casa familiare sita in TE Via del Rivo n. 28, unitamente ai beni mobili che la arredano, sia assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi con i figli e che si farà carico degli oneri/spese ordinarie connessi, con conseguente voltura delle utenze a suo nome.
Sull'affidamento della prole minore di età e sulla frequentazione genitori/figli
I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali dichiarano essere loro Per_2 Per_3 preciso intendimento che possano continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e, pertanto, si impegnano a comunicarsi, a scegliere e a confrontarsi su ogni notizia relativa alla loro salute, educazione ed istruzione in un'ottica di reale e fattiva co- genitorialità.
- Tenuto conto degli orari di lavoro del padre dalle ore 8.00, con uscita da casa alle h.
7.00 circa alle
17.00, comunque con rientro in casa sempre intorno alle h. 19.30/20.00 circa ma spesso impegnato anche in trasferte fuori città, le modalità ed i tempi di frequentazione genitori/figli siano stabilite come segue:
-nel corso di ciascuna settimana: i figli vivranno prevalentemente con la madre e, tuttavia, il padre compatibilmente con gli orari di lavoro avrà cura di coadiuvare l'altro genitore nella gestione dei figli medesimi.
- in occasione del week-end: i genitori avranno con sé i figli, a settimane alternate, dal pomeriggio del venerdì (dopo orario di lavoro) fino alla domenica sera dopo il pasto serale. A tal fine, quantomeno fino a quando il padre non avrà reperito un'abitazione idonea e compatibile quanto al costo con la situazione economica attuale ad accogliere i tre figli, i genitori in accordo stabiliscono che sia il padre a raggiungerli presso l'abitazione già casa familiare occupandosi di tutte le loro necessità spesa alimentare inclusa, ed ivi permanendo con loro fino alla domenica sera dopo il pasto serale. Nell'occasione la madre si recherà ospite presso i propri genitori o dove riterrà più opportuno. Al momento in cui lo troverà adeguata sistemazione per portare con sé i Parte_1 figli, dovrà riconsegnare le chiavi dell'immobile assegnato alla moglie
- Nel periodo delle vacanze estive: ognuno dei genitori potrà trascorrere con i figli un periodo di 2 settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno.
-In occasione delle festività natalizie e pasquali: i figli le trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, in modo alternato e consequenziale (ad es. la Vigilia di Natale con il padre, Natale con la madre, Santo Stefano con il padre, l'ultimo dell'anno con la madre, capodanno con il padre, la
Pasqua con la madre, il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il due Giugno con il padre e così di seguito;
l'anno successivo la viglia di Natale con la madre, il Natale con il padre, Santo Stefano con la madre, ecc. e così di seguito alternandosi i genitori di anno in anno. - I genitori si impegnano a concordare all'occorrenza diverse date, orari e modalità di frequentazione, in relazione alle esigenze dei figli ed altresì delle necessità lavorative.
Sul mantenimento ordinario della prole minore di età
- Tenuto conto che allo stato solo il marito è percettore di reddito;
- tenuto conto dei notevoli costi fissi mensili che la famiglia deve sostenere e con particolare riferimento anche al mutuo ipotecario che fino al mese di ottobre 2028 imporrà di versare una rata mensile variabile da € 967,00/mese ad € 1.009,55/mese;
- tenuto conto che i coniugi intendono assolvere le obbligazioni contratte, e così per un verso il marito è consapevole che dovrà destinare gran parte del proprio reddito al pagamento dei costi ridetti, come pure la moglie è consapevole della necessità di procurarsi anch'ella un'attività di lavoro per contribuire al sostentamento della famiglia.
Tenuto conto di quanto precede, le parti stabiliscono quanto segue:
- Il Signor continuerà a farsi carico del pagamento della rata integrale del mutuo Parte_1 ipotecario fino a quando la moglie non avrà reperito un'attività di lavoro che le procuri un reddito mensile netto non inferiore ad € 1.000,00 (compresa eventuale tredicesima e quattordicesima mensilità), ivi compreso altresì nell'importo indicato anche eventuali prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego ed esclusi i “bonus” (es: asilo, libri ecc.)che la moglie, ricorrendone i requisiti si impegna a richiedere;
come pure la moglie si impegna a dare tempestiva informativa al marito di tutte le variazioni che dovessero intervenire rispetto alla sua attuale condizione economico- patrimoniale.
- Ulteriormente, l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla NO che CP_1 provvederà a presentare la relativa domanda.
- tenuto conto degli oneri economici facenti capo al Signor da assolversi anche Parte_1 nell'interesse dei figli, le parti stabiliscono che la NO comunicherà e documenterà CP_1 mese per mese l'importo dell'assegno unico percipiendo ed il marito provvederà ad integrare l'importo in questione fino alla concorrenza della somma di € 900,00. Fino a che l'assegno unico non verrà attribuito direttamente alla NO , il Signor verserà entro il giorno CP_1 Parte_1
25 di ogni mese la somma di € 900,00 comprensiva dell'assegno unico. Una volta che l'assegno predetto sarà versato direttamente alla NO , la stessa ne comunicherà e documenterà CP_1
l'importo ed il Signor provvederà entro la medesima data del 25 ad integrarlo fino a Parte_1 raggiungere la somma di €. 900,00.
- Allorquando la NO percepirà un reddito netto non inferiore ad € 1.000,00/mese CP_1
(compresa eventuale tredicesima e quattordicesima mensilità ed altresì anche eventuali prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego o altri ammortizzatori sociali) si farà carico della quota del
50% del mutuo ipotecario.
Sulle spese extra assegno
Le spese straordinarie da affrontarsi per entrambi i figli saranno suddivise nella quota del 50% cadauno;
per l'individuazione delle spese straordinarie i genitori intendono fare applicazione del
Protocollo in uso al Tribunale di TE del 28/06/2018(All.21 del ricorso), il cui contenuto è conosciuto ed approvato dai ricorrenti.
Sul contributo al mantenimento dei coniugi
Tenuto conto dei maggiori oneri a carico del marito nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento deve essere, allo stato, quantificato in favore della moglie.
Sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
La proprietà delle autovetture sarà regolata come sottoindicato:
-La proprietà della autovettura Hyundai i10 tg GJ760TF rimarrà in proprietà esclusiva a Parte_1 che continuerà a farsi carico delle rate mensili del finanziamento per € 174,50.
[...]
-L'autovettura Fiat Doblò–tipo 263AXC1A 01 -tgEF483FD, telaio Controparte_2
ZFA26300009005646, di proprietà di , viene assegnata a che entro Parte_1 CP_1
30 gg. dalla pubblicazione della Sentenza di separazione provvederà a domandare il passaggio di proprietà.
La NO si farà carico del pagamento del premio annuo di assicurazione ed altresì, CP_1 alla scadenza contrattuale del 7/09/2024, provvederà a far variare la polizza RCA a suo nome.
Sul conto corrente cointestato
- il conto corrente n 001745389-2 cointestato tra i coniugi verrà estinto, previo Controparte_3 ripianamento attraverso l'utilizzo della somma posta a garanzia del fido concesso, e ciascuno di essi si doterà di proprio personale conto corrente. La somma che residuerà dopo il ripianamento dello scoperto di conto corrente verrà divisa al 50% tra i coniugi.
-Il conto corrente verrà mantenuto unicamente quale conto di appoggio per il CP_4 pagamento del mutuo ipotecario.
Sulla polizza vita intestata a Parte_1
Esiste polizza vita intestata a che avrà scadenza nell'anno 2025 per un importo Parte_1 da erogarsi pari ad € 25.000,00 circa.
Tenuto conto dei rilevanti costi di cui il solo marito si farà carico almeno fino a quando la moglie non avrà reperito un'occupazione di lavoro;
tenuto conto altresì che il medesimo solleverà la moglie anche della quota di mutuo ipotecario a suo carico, almeno fino a quando la stessa non avrà reperito un'occupazione di lavoro;
tenuto conto che il Signor dovrà anche reperire una abitazione idonea per sé ed i figli;
Parte_1
tenuto conto di quanto precede, la signora fin d'ora dichiara di non avere nulla a pretendere CP_1 per nessun titolo o ragione con riferimento al netto ricavo della predetta polizza, fatta eccezione per la somma di € 10.000,00 che i genitori concordano di utilizzare per sostenere i costi connessi alla frequenza scolastica della prole.
Il Signor a tal fine, e quando la predetta polizza verrà liquidata, verserà alla NO Parte_1
la indicata somma di € 10.000,00 che quest'ultima gestirà per lo scopo indicato e con CP_1 rendicontazione semestrale anche quanto alla documentazione di spesa che la medesima si impegna a far predisporre idoneamente ed affinché i citati costi possano essere fiscalmente detraibili:
Per le detrazioni fiscali che precedono le parti concordano che fino a quando la NO CP_1 non potrà giovarsene per la giusta metà, sarà il Signor ad usufruirne al 100%. Parte_1
Infine, i genitori concordano che ad esaurimento del “fondo” così costituito i costi da sostenersi e connessi alla frequenza scolastica della prole saranno suddivisi al 50% tra di loro a tal fine richiamandosi il già citato ed allegato Protocollo (Allegato 21 del ricorso)”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e , coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in TE (TR) in data 10/10/2004, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di RN
(TR) (atto n. 4, parte II, Serie A, Uff. 2, anno 2004);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti